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Questions and Answers
Quale delle seguenti affermazioni descrive correttamente l'effetto preclusivo del giudicato penale?
Quale delle seguenti affermazioni descrive correttamente l'effetto preclusivo del giudicato penale?
- Impedisce che l'imputato prosciolto o condannato sia di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto storico. (correct)
- Garantisce che l'imputato possa essere processato più volte per lo stesso reato fino a quando non venga emessa una sentenza di condanna definitiva.
- Assicura che l'individuo non venga sottoposto indefinitivamente a reiterazioni di iniziative penali per la stessa vicenda ma non impedisce nuovi procedimenti.
- Permette che l'imputato prosciolto o condannato sia sempre sottoposto a nuovi procedimenti per lo stesso fatto storico.
In quali circostanze l'azione civile per il risarcimento del danno, proposta dopo la sentenza penale di primo grado, subisce l'efficacia del giudicato penale?
In quali circostanze l'azione civile per il risarcimento del danno, proposta dopo la sentenza penale di primo grado, subisce l'efficacia del giudicato penale?
- Solo se il danneggiato ha esercitato l'azione civile davanti al giudice civile prima della pronuncia della sentenza penale di primo grado.
- Sempre, indipendentemente dalla scelta del danneggiato di costituirsi parte civile.
- Solo se il danneggiato sceglie tardivamente di esercitare l'azione davanti al giudice civile e la sentenza penale diventa irrevocabile. (correct)
- Mai, poiché l'azione civile e quella penale rimangono sempre separate.
Quale dei seguenti elementi è necessario affinché operi la preclusione nei confronti di nuove iniziative processuali per lo stesso fatto e contro lo stesso soggetto?
Quale dei seguenti elementi è necessario affinché operi la preclusione nei confronti di nuove iniziative processuali per lo stesso fatto e contro lo stesso soggetto?
- Il procedimento precedentemente avviato deve essere ancora in corso, indipendentemente dall'iniziativa.
- Il procedimento precedentemente avviato deve essere stato instaurato ad iniziativa di un soggetto terzo.
- Il procedimento precedentemente avviato deve essere giunto ad una pronuncia irrevocabile.
- Il procedimento precedentemente avviato deve essere stato instaurato ad iniziativa dello stesso ufficio del PM. (correct)
Secondo l'art. 648, quali sono le condizioni affinché si realizzi l'irrevocabilità di una decisione?
Secondo l'art. 648, quali sono le condizioni affinché si realizzi l'irrevocabilità di una decisione?
In che modo il codice distingue tra gli effetti del giudicato?
In che modo il codice distingue tra gli effetti del giudicato?
Flashcards
Irrevocabilità del provvedimento
Irrevocabilità del provvedimento
Consiste nell'impossibilità di impugnare il provvedimento con mezzi ordinari.
Esecutività del giudicato
Esecutività del giudicato
Idoneità del provvedimento ad essere attuato coattivamente, anche contro la volontà dell'interessato.
Effetto preclusivo
Effetto preclusivo
Impedisce che l'imputato prosciolto o condannato sia sottoposto a nuovo procedimento per lo stesso fatto.
Effetto vincolante
Effetto vincolante
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Efficacia della sentenza penale
Efficacia della sentenza penale
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Study Notes
L'Esecuzione Penale: Il Giudicato
- L'irrevocabilità del provvedimento consiste nell'impossibilità di impugnarlo tramite mezzi ordinari.
- Ai sensi dell'art. 648, l'irrevocabilità è attribuita alle sentenze esperibili solo con la revisione.
- Le sentenze irrevocabili non ammettono appello né ricorso in cassazione.
- L'irrevocabilità è legata all'impossibilità di impugnare il provvedimento, portando alla sua tendenziale immodificabilità.
- L'art. 648 stabilisce le condizioni per l'irrevocabilità, tra cui una sentenza pronunciata in giudizio e non impugnabile con mezzi ordinari.
- Il decreto penale di condanna è assimilato alla sentenza in giudizio sotto il profilo dell'irrevocabilità.
- L'esecutività è un effetto del giudicato, oltre all'irrevocabilità.
- L'esecutività è l’idoneità del provvedimento ad essere attuato coattivamente, anche contro la volontà dell’interessato ed è attribuita ad ogni provvedimento emanato dal giudice ai sensi dell'art. 131.
- Per le sentenze, l'esecutività è collegata all'irrevocabilità e al passaggio in giudicato, derogando l'immediata esecutività (art. 650 co. 1).
Effetti Preclusivi e Vincolanti del Giudicato
- Il codice distingue due effetti del giudicato: preclusivo (ne bis in idem) e vincolante.
- L'effetto preclusivo protegge la garanzia soggettiva, impedendo che un imputato prosciolto o condannato sia processato di nuovo per lo stesso fatto storico.
- Questo effetto mira a evitare che un individuo sia indefinitamente sottoposto a ripetute iniziative penali per la stessa vicenda.
- L'effetto vincolante agisce su un piano oggettivo, vincolando il giudice penale rispetto al fatto e all'imputato, imponendo di considerare "vero" quanto accertato dalla sentenza irrevocabile.
- Scopo dell'effetto vincolante è garantire la certezza nei rapporti giuridici.
- L'effetto preclusivo è subordinato ad alcune condizioni, tra cui l'identità tra la persona già giudicata e quella che si vorrebbe sottoporre a nuovo procedimento.
- In assenza di questa identità, è possibile avviare un procedimento per lo stesso fatto storico.
- Un'altra condizione è l'identità del fatto storico, intesa come identità "identica" o "medesima", anche se rappresentato in modo diverso.
- Alla luce della giurisprudenza (sent. C. Cost. 200/2016), l'identità non è legale, ma storico-naturalistica.
- Rileva la considerazione del reato in tutti i suoi elementi costitutivi (tempo, luogo, persona) e nella dimensione empirica.
- La giurisprudenza ha escluso la necessità che il procedimento per lo stesso fatto storico-naturalistico e contro la stessa persona sia giunto ad una pronuncia irrevocabile per l'operatività dell'effetto preclusivo.
- Il "ne bis in idem" è interpretato come principio generale del sistema processuale.
- La preclusione verso nuove iniziative processuali per lo stesso fatto e soggetto sussiste anche se il procedimento precedente non è concluso, a condizione che sia stato avviato dall'ufficio del PM.
- Senza questo presupposto, la questione rientra nei conflitti di competenza (art. 28).
Efficacia della Sentenza Penale di Condanna nel Giudizio Civile o Amministrativo di Danno
- I rapporti tra processo penale e processi civili/amministrativi possono variare. Possono essere totalmente separati, con il giudicato penale senza effetti sui processi civili/amministrativi.
- Possono orientarsi al principio dell'unità della giurisdizione, con il giudicato penale vincolante per il giudice civile/amministrativo.
- In alternativa, può esserci un compromesso tra unità e separazione, con l'assenza di effetti vincolanti come regola, salvo eccezioni per determinati oggetti e soggetti.
- L'attuale sistema processuale penale adotta una soluzione di compromesso, dove vige il principio di separazione non assoluto.
- In casi specifici, il giudicato penale produce effetti extrapenali per determinati oggetti accertati e soggetti determinati.
- Al danneggiato è consentito esercitare il diritto di difesa nel processo penale come parte civile.
- Nel codice del 1988, la regola è il principio di separazione (art. 75 co. 2).
- L'azione civile per il risarcimento può proseguire in sede civile ed evitare l'efficacia del giudicato penale (art. 65) se proposta tempestivamente al giudice civile prima della pronuncia della sentenza penale di primo grado.
- Tale previsione è coerente con il principio di separazione, mentre le disposizioni restrittive rappresentano eccezioni.
- La centralità delle scelte del danneggiato emerge dalle eccezioni alla separazione.
- Se il danneggiato agisce tardivamente in sede civile (dopo la sentenza penale di primo grado), l'azione civile è sospesa fino alla sentenza penale irrevocabile e subisce, entro limiti, l'efficacia del giudicato penale.
- La mancata azione civile in qualsiasi sede comporta la soggezione all'efficacia della sentenza penale entro certi limiti.
- Ciò avviene solo se il danneggiato è stato messo in condizione di costituirsi parte civile, tramite avviso della data dell'udienza preliminare o dibattimentale.
- L'efficacia extrapenale della sentenza di condanna è limitata.
- Ci sono limiti soggettivi: l'efficacia della sentenza penale di condanna vincola solo il condannato e il responsabile civile citato o intervenuto.
- Ci sono anche limiti oggettivi: il giudicato penale riguarda l'accertamento del fatto, la sua illiceità penale e la sua riconducibilità all'imputato.
- Anche l'efficacia extrapenale della sentenza di assoluzione ha limiti.
- Solo le sentenze che assolvono in modo ampio (insussistenza del fatto, non commissione, fatto scriminato) hanno efficacia di giudicato.
- La sentenza deve contenere un accertamento e l'innocenza deve risultare dimostrata e non basta il ragionevole dubbio.
- L'efficacia del giudicato è esclusa verso il danneggiato che non è stato messo in condizione di costituirsi parte civile.
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