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Questions and Answers
In quale circostanza le norme che consentono l'utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni possono essere estese?
In quale circostanza le norme che consentono l'utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni possono essere estese?
- Si applicano automaticamente a tutti i procedimenti connessi.
- Sono sempre applicabili in ogni contesto processuale penale.
- Possono essere estese per analogia, ampliando l'ambito di applicazione.
- Non sono estensibili per analogia, data la loro natura eccezionale. (correct)
Qual è lo scopo primario della contestazione probatoria durante un esame testimoniale?
Qual è lo scopo primario della contestazione probatoria durante un esame testimoniale?
- Invalidare immediatamente la testimonianza.
- Intimidire il testimone.
- Indurre il testimone a rivedere le proprie dichiarazioni. (correct)
- Punire il testimone per eventuali incongruenze.
In quale situazione è ammessa la lettura degli atti contenuti nel fascicolo del P.M. durante il dibattimento?
In quale situazione è ammessa la lettura degli atti contenuti nel fascicolo del P.M. durante il dibattimento?
- Solo dalle parti e con specifiche restrizioni se l'atto è diventato 'non ripetibile'. (correct)
- Senza restrizioni, essendo pubblici.
- Sempre, su decisione del giudice.
- Da chiunque sia presente in aula.
In che modo il giudice può utilizzare le dichiarazioni lette durante la contestazione di un testimone?
In che modo il giudice può utilizzare le dichiarazioni lette durante la contestazione di un testimone?
Quale principio si applica quando un dichiarante cambia la propria versione dei fatti rispetto a quanto dichiarato in precedenza?
Quale principio si applica quando un dichiarante cambia la propria versione dei fatti rispetto a quanto dichiarato in precedenza?
Flashcards
Cos'è il contraddittorio?
Cos'è il contraddittorio?
Il principio in cui la prova si forma attraverso un contraddittorio tra le parti, garantito costituzionalmente.
Cos'è l'impossibilità oggettiva?
Cos'è l'impossibilità oggettiva?
Cause indipendenti dalla volontà delle parti che rendono impossibile ripetere un atto istruttorio.
Cos'è la contestazione probatoria?
Cos'è la contestazione probatoria?
Consiste nel confrontare il testimone con dichiarazioni precedenti per chiarire discrepanze.
Cos'è la lettura degli atti?
Cos'è la lettura degli atti?
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Dove sono contenuti gli atti?
Dove sono contenuti gli atti?
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Study Notes
Il Significato del Contraddittorio
- Il principio del contraddittorio nella formazione della prova (art. 111 Cost.) è soggetto a diverse interpretazioni.
- Interpretazione restrittiva: solo la prova formata tramite esame incrociato in dibattimento o incidente probatorio è utilizzabile per la decisione finale.
- Interpretazione estensiva: è considerata resa in contraddittorio anche la dichiarazione resa durante le indagini, contestata in dibattimento, se l'esaminato ha fornito una versione diversa dei fatti.
- La contestazione permette di sottoporre al contraddittorio anche la dichiarazione difforme precedente.
- Il testimone deve spiegare le eventuali difformità tra le dichiarazioni attuali e precedenti, sotto obbligo di verità.
- Chi cambia versione non si sottrae al contraddittorio, perché le parti possono chiarire le ragioni della differenza.
Le Eccezioni al Contraddittorio
- Il principio del contraddittorio ha tre eccezioni in cui la prova è utilizzabile anche se formata al di fuori di esso:
- Consenso dell'imputato
- Accertata impossibilità di natura oggettiva
- Provata condotta illecita
- Queste eccezioni non ammettono integrazione analogica.
Il Consenso dell'Imputato
- Questa eccezione ha due applicazioni distinte:
- Riti semplificati: l'imputato rinuncia al contraddittorio anticipatamente (giudizio abbreviato, patteggiamento) o successivamente (procedimento per decreto).
- Consenso ad acquisire prove formate fuori dal contraddittorio: riguarda la disciplina della prova nel rito ordinario.
- L'uso unilaterale di atti è ammesso solo con il consenso delle parti non partecipanti all'acquisizione della prova, che potrebbero subirne pregiudizio (art. 111, co. 5 Cost.).
Accertata Impossibilità di Natura Oggettiva
- La deroga al contraddittorio è consentita in caso di accertata impossibilità oggettiva nella formazione della prova.
- "Oggettivo" si riferisce a cause indipendenti dalla volontà di qualcuno.
- L'ambito è limitato a situazioni di non ripetibilità originaria/sopravvenuta, come modificazioni inevitabili (es. macchia di sangue alla pioggia) o morte/grave infermità del dichiarante.
- L'impossibilità deve essere provata e discussa tra le parti, non emergere per la prima volta nella motivazione della sentenza.
Provata Condotta Illecita
- L'ultima eccezione si applica se la mancata attuazione del contraddittorio è dovuta a condotta illecita provata.
- Il punto di partenza è la combinazione degli artt. 526 e 514 c.p.p..
- L'art. 526, co. 1 c.p.p., stabilisce che il giudice non può utilizzare prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento per la deliberazione.
- L'art. 514 c.p.p. stabilisce che le dichiarazioni rese fuori dal dibattimento lette, non costituiscono "legittima acquisizione", salvo casi previsti dalla legge.
- Le prove dichiarative precostituite (raccolte fuori dal dibattimento) sono inutilizzabili, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
- Le norme che consentono l'utilizzabilità di dichiarazioni precedenti sono eccezionali e non estensibili per analogia.
La Contestazione Probatoria
- La contestazione consiste nel confrontare il teste con le diverse circostanze riferite durante le indagini preliminari (polizia giudiziaria, P.M., GIP), chiedendo spiegazioni.
- Tutte le parti possono contestare, usando gli atti nel fascicolo del P.M.
- Lo scopo è indurre il teste a rivedere la dichiarazione in dibattimento, se involontariamente (tempo trascorso) o volontariamente (pressioni) è in contrasto.
- Tecnicamente, la contestazione avviene solo tramite dichiarazioni dello stesso soggetto.
- Deve trattarsi di dichiarazioni precedenti contenute nel fascicolo del P.M..
- Le precedenti dichiarazioni devono essere state rese dalla stessa persona che sta cambiando versione in dibattimento.
- La contestazione deve avvenire solo "se sui fatti o sulle circostanze da contestare, il testimone o la parte abbia già deposto".
La Lettura-Contestazione
- La contestazione si effettua "leggendo" la dichiarazione rilasciata prima del dibattimento e "chiedendo conto" al dichiarante dei motivi della diversità.
- Il codice distingue vari tipi di dichiaranti, in attuazione del principio costituzionale del contraddittorio:
- Precedenti dichiarazioni rese dal testimone
- Precedenti dichiarazioni rese dall'imputato di un procedimento connesso o collegato
- Precedenti dichiarazioni rese dall'imputato
- Precedenti dichiarazioni rese da altre parti private differenti dall'imputato
Precedenti Dichiarazioni Rese dal Testimone
- L'art. 500, co. 2 c.p.p., stabilisce che "le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilità del teste".
- La precedente dichiarazione è utilizzabile dal giudice solo per valutare la credibilità del soggetto che ha reso una versione diversa o è rimasto silenzioso in dibattimento. La dichiarazione precedente non costituisce prova del fatto narrato.
Eccezioni
- Minaccia sul dichiarante: l'eccezione è consentita se il teste è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro per non deporre o deporre il falso.
- In tal caso, "le dichiarazioni contenute nel fascicolo del P.M. precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento" e costituiscono prova del fatto narrato.
- Si tratta di un'eccezione al principio del contraddittorio nel caso di provata condotta illecita
- Dichiarazioni rese nell'udienza preliminare: sono utilizzabili come prova del fatto solo verso le parti che hanno partecipato alla loro assunzione. Verso le altre parti sono utilizzabili per valutare la credibilità o, in caso di intimidazione/offerta di denaro, come prova del fatto.
- Accordo delle parti: le dichiarazioni nel fascicolo del P.M. sono utilizzabili se c'è accordo tra le parti.
Precedenti Dichiarazioni Rese dall'Imputato di un Procedimento Connesso o Collegato
- Ci si riferisce al caso in cui l'imputato C di un separato procedimento rende l'esame nel procedimento contro l'imputato A.
- In questi casi si applica la norma sulla contestazione probatoria valida per il testimone.
- Se il dichiarante si rifiuta di rispondere o cambia versione, le precedenti dichiarazioni possono essere contestate a colui che le ha rese.
- Se, nonostante la contestazione, l'imputato connesso C continua a fornire una versione diversa, le precedenti dichiarazioni sono utilizzabili solo come prova della credibilità.
Precedenti Dichiarazioni Rese dall'Imputato
- Si tratta dell'imputato esaminato nel proprio procedimento.
- Siamo di fronte a una contestazione probatoria con effetto analogo; la precedente dichiarazione è utilizzabile solo per valutare la credibilità.
- Ci sono due eccezioni:
- Art. 503, co. 5 c.p.p.: considera solo le dichiarazioni a cui il difensore dell'imputato aveva diritto di assistere, purché siano state assunte dal P.M. o dalla p.g. delegata.
- Art. 503, co. 6 c.p.p.: si riferisce alle dichiarazioni rilasciate nell'interrogatorio di garanzia successivo all'esecuzione di una misura cautelare personale, nell'interrogatorio in sede di revoca della misura cautelare personale, nell'interrogatorio reso in sede di convalida dell'arresto o del fermo, nell'interrogatorio intervenuto nel corso dell'udienza preliminare.
Precedenti Dichiarazioni Rese da Altre Parti Private Differenti dall'Imputato
- L'art. 503, co. 3 c.p.p., permette di effettuare la contestazione anche durante l'esame delle altre parti private differenti dall'imputato (responsabile civile e persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria).
- La contestazione può essere operata in base a questa disposizione anche nel caso in cui la parte civile, depone come testimone o rendere l'esame come "parte" ai sensi dell'art. 208 c.p.p..
- Le precedenti dichiarazioni delle parti private differenti dell'imputato sono utilizzabili non come prova del fatto rappresentato, ma come prova della credibilità.
La Contestazione di Qualsiasi Altra Risultanza
- La contestazione "probatoria" non è l'unico strumento per verificare la credibilità delle affermazioni di un testimone in dibattimento.
- Si può contestare ciò che è contenuto nel fascicolo per il dibattimento, ma si ritiene si possano contestare anche atti e documenti collocati nel fascicolo del P.M., al fine di demolire la credibilità del dichiarante.
- Si possono contestare a un teste le precedenti dichiarazioni di un altro teste.
- Si può contestare al testimone un documento: se il testimone nega di aver mai conosciuto una persona, si può mostrare una foto che li ritrae insieme.
- Questa contestazione serve a contraddire una dichiarazione allo scopo di far emergere un'imprecisione o una falsità.
- Non è necessario che il documento sia stato ammesso all'inizio del dibattimento, perché in quella sede potrebbe non essere rilevante.
- Il documento diventa "rilevante" quando il testimone fornisce una versione incompatibile con esso e la prova viene definita ex adverso.
- La prova può essere contestata al dichiarante perché l'esame può estendersi "alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità".
La Lettura degli Atti
- La contestazione delle precedenti dichiarazioni presuppone che sia in corso l'esame del dichiarante. La lettura viene disposta quando tale esame non ha avuto luogo.
- Entrambi gli istituti consistono nella lettura di un verbale. Per la "contestazione", si legge solo una parte del verbale, mentre la "lettura" ha sempre carattere integrale.
- Gli atti compiuti in momenti anteriori al dibattimento sono contenuti in parte nel fascicolo per il dibattimento e in parte nel fascicolo del P.M..
- Atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento: sono consultabili dal giudice. Se c'è l'esame del dichiarante, i verbali possono essere letti solo dopo l'esame della persona che li ha resi. Se non c'è l'esame, si procede alla lettura dell'atto. In entrambi i casi, gli atti possono essere posti a fondamento della motivazione della sentenza.
- Atti contenuti nel fascicolo del P.M.: tale fascicolo può essere consultato solo dalle parti, non dal giudice. La lettura degli atti è permessa solo se l'atto è diventato "non ripetibile" in dibattimento.
- Verbali relativi alle operazioni di distruzione dei documenti illegali: la lettura dei verbali relativi all'acquisizione e alle operazioni di distruzione dei documenti concernenti lo spionaggio e il dossieraggio illegale è sempre consentita.
Letture consentite
- Come tutte le decisioni riguardanti l'ammissione di prove, la disposizione sulle letture è un provvedimento collegiale, non del solo presidente.
- La lettura può riguardare anche solo una parte dell'atto: è prevista anche una lettura simbolica, per relationem, ma solo se l'atto viene "letto" integralmente, altrimenti dovranno essere letti materialmente i brani che si intendono acquisire al dibattimento.
- Non è da ritenersi "leggibile" il provvedimento che ha disposto misure cautelari in corso di esecuzione, poiché non fa parte del fascicolo dibattimentale.
- Sono leggibili le intercettazioni telefoniche e gli atti che sono stati acquisiti durante gli atti preliminari o in dibattimento.
- Se si tratta di dichiarazioni, la lettura è possibile solo dopo che la persona sia stata ascoltata in dibattimento (a meno che ciò non sia avvenuto per qualsiasi motivo).
- Potrebbe essere necessario riassumere la dichiarazione nei verbali degli incidenti probatori su richiesta di parte; il giudice può disporre l'atto assunto in via di urgenza per le valutazioni comparative.
- La lettura di questi atti va limitata al solo fine che giustifica l'inserimento stesso e sarà integrale, non parziale.
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