Revisione Aziendale PDF
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This document is a review of company assets. It details the accounting principles for identifying, classifying, and evaluating tangible assets, as well as the information that must be included in notes for the financial statements. It covers topics like initial recognition, depreciation, and impairment.
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1 REVISIONE AZIENDALE I parziale LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (OIC 16) FINALITÀ DEL PRINCIPIO E AMBITO DI APPLICAZIONE...
1 REVISIONE AZIENDALE I parziale LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (OIC 16) FINALITÀ DEL PRINCIPIO E AMBITO DI APPLICAZIONE Finalità del principio Il principio contabile OIC 16 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classi cazione e valutazione delle immobilizzazioni materiali nonch le informazioni da presentare nella nota integrativa. Ambito di applicazione Il presente principio contabile destinato alle societ che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile. DEFINIZIONI Le IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI sono beni tangibili di uso durevole costituenti parte dell'organizzazione permanente delle societ , la cui utilit economica si estende oltre i limiti di un esercizio. NB) Il riferirsi a fattori e condizioni durature non caratteristica intrinseca ai beni come tali, bens alla loro destinazione. Esse sono normalmente impiegate come strumenti di produzione del reddito della gestione caratteristica e non sono, quindi, destinate alla vendita, n alla trasformazione per l’ottenimento dei prodotti della societ. Caratteristiche: 1) sono beni che hanno un’utilit pluriennale e quindi possono concorrere alla formazione del risultato economico e dalla situazione patrimoniale- nanziaria di pi esercizi; 2) sono beni materiali acquistati o prodotti, o in corso di costruzione ovvero somme anticipate a fronte del loro acquisto. 3) l’uso durevole delle immobilizzazioni materiali presuppone l’esistenza di fattori e condizioni produttive la cui utilit economica si estende oltre i limiti di un esercizio; esse incorporano una potenzialit di servizi produttivi (utilit ) che si prevede saranno resi durante la loro vita utile. Altre de nizioni: Il VALORE NETTO CONTABILE il valore al quale il bene iscritto in bilancio al netto di ammortamenti e svalutazioni dell’esercizio e di esercizi precedenti. L’AMMORTAMENTO la ripartizione del costo di un’immobilizzazione nel periodo della sua stimata vita utile con un metodo sistematico e razionale, indipendentemente dai risultati conseguiti nell’esercizio. Il VALORE INIZIALE DA AMMORTIZZARE la differenza tra il costo della immobilizzazione e, se determinabile, il suo presumibile valore residuo al termine del periodo di vita utile. Il VALORE RESIDUO di un bene il valore realizzabile dal bene al termine del periodo di vita utile. La VITA UTILE il periodo di tempo durante il quale la societ prevede di poter utilizzare l’immobilizzazione. La SVALUTAZIONE la riduzione del valore contabile di un’immobilizzazione per adeguarla al valore recuperabile (il maggiore tra il valore d’uso e il suo valore equo (fair value), al netto dei costi di vendita). Tale aspetto trattato nel dettaglio dall’OIC 9 «Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali». fi à è à à è è à è è è è à à è è fi à é é à è ù à fi ì 2 Per sospensione di costi si intendono costi anticipati o sospesi comuni a pi esercizi la cui ripartizione concorrer alla formazione del reddito di pi esercizi consecutivi; Per processo di ammortamento si intende l’utilizzazione di tali beni quali strumenti di produzione che comportano il trasferimento dei costi sostenuti per il loro acquisto ai processi svolti ed ai prodotti ottenuti tramite la rilevazione delle quote di ammortamento. TALI BENI SI REALIZZANO INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE GRADUALE DEL LORO VALORE ALLA FORMAZIONE DEI RICAVI DEGLI ESERCIZI AI QUALI SI ESTENDE LA LORO VITA UTILE CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI Art. 2424 del Codice Civile Il Codice Civile prevede che le immobilizzazioni materiali siano iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale alla voce B II con la seguente classi cazione: B) IMMOBILIZZAZIONI I. Immobilizzazioni immateriali II. Immobilizzazioni materiali 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti. TOT III. Immobilizzazioni nanziarie B. II. 1) Terreni e fabbricati Terreni Es. terreni su cui insistono i fabbricati, fondi e terreni agricoli, moli, ormeggi e banchine, cave, terreni estrattivi e minerari, ecc. Fabbricati industriali fabbricati e stabilimenti con destinazione industriale, o cine, oleodotti, fabbricati ad uso amministrativo, commerciale, u ci ecc. Fabbricati civili immobili destinati ad uso di abitazione civile o ad uso alberghiero, termale, sportivo ecc. Costruzioni leggere tettoie, baracche, costruzioni precarie e simili B. II. 2) Impianti e macchinario Impianti generici (non legati alla tipica attivit aziendale) servizi di riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme, ecc. Impianti speci ci (legati alla tipica attivit aziendale) Altri impianti (forni e loro pertinenze) Macchinario automatico e non automatico fi fi à ffi à fi à ffi ù ù 3 B. II. 3) Attrezzature industriali e commerciali Attrezzature attrezzi di laboratorio, ricambi, attrezzatura commerciale ecc. Attrezzatura varia utensili e attrezzatura varia necessaria al completamento della capacit funzionale degli impianti e dei macchinari. B. II. 4) Altri beni Mobili mobili e arredi di u cio, mobili e dotazioni di laboratorio, d’o cina, di magazzino ecc... Macchine d’uf cio apparecchiature dei centri elaborazione dati e i sistemi telefonici elettronici Automezzi Imballaggi da riutilizzare Beni gratuitamente devolvibili B. II. 5) Immobilizzazioni in corso e acconti Immobilizzazioni materiali in corso di costruzione Acconti a fornitori per l’acquisizione di immobilizzazioni materiali NB) Per ciascuna voce delle immobilizzazioni materiali va indicato nell’attivo dello Stato Patrimoniale il valore al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni. NB) Gli ammortamenti sono iscritti nel conto economico, tra i costi della produzione, nella voce B10b) “ammortamento delle immobilizzazioni materiali”. NB) Le plusvalenze e le minusvalenze da cessione sono classi cate, rispettivamente, in A5 «Altri ricavi e proventi» B14 «Altri oneri di gestione»: →e etto dell’eliminazione della gestione straordinaria del conto economico. Per le societ che redigono il bilancio in forma abbreviata l’articolo 2435-bis, comma 2, codice civile prevede che dalle voci delle immobilizzazioni materiali, esposte nell’attivo come un’unica voce nel loro complesso, devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni. RILEVAZIONE INIZIALE Il trasferimento dei rischi e bene ci determina l’inclusione dei beni che costituiscono le immobilizzazioni materiali. Tale momento di solito coincide quando trasferito il titolo di propriet. Prevalenza della sostanza sulla forma: -- > Se, in virt di speci che clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei bene ci e la data in cui viene trasferito il titolo di propriet , prevale la data in cui avvenuto il trasferimento dei rischi e dei bene ci. Nell’e ettuare tale analisi occorre analizzare tutte le clausole contrattuali. SONO ISCRIVIBILI IN BILANCIO SE FISICAMENTE ESISTENTI. fi ff à fi ffi à ff fi è ù ffi fi fi è à fi à 4 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI Le immobilizzazioni materiali in corso di costruzione iscritte nella voce BII5 sono rilevate inizialmente alla data in cui sono sostenuti i primi costi per la costruzione del cespite. Esse rimangono iscritte come tali no alla data in cui il bene disponibile e pronto all’uso; a tale data l’immobilizzazione materiale riclassi cata nella speci ca voce dell’attivo. Gli acconti versati ai fornitori per l’acquisto di immobilizzazioni materiali iscritti nella voce BII5 sono rilevati inizialmente alla data in cui sorge l’obbligo al pagamento di tali importi. NB) Il valore originario di un’immobilizzazione materiale costituito dal COSTO comprensivo degli oneri accessori di acquisto - Il costo di acquisto rappresentato dal prezzo effettivo di acquisto di solito rilevato dal contratto o dalla fattura. - Oneri accessori: comprendono tutti gli eventuali oneri che l’impresa deve sostenere perch l’immobilizzazione possa essere utilizzata. Esempi di oneri accessori d’acquisto capitalizzabili: Fabbricati: spese notarili, tasse per la registrazione dell’atto di acquisto, onorari per la progettazione dell’immobile, ecc. Impianti e macchinario: spese di progettazione, trasporti, spese di installazione ecc. IMMOBILIZZAZIONI COSTRUITE IN ECONOMIA Il costo iniziale di un cespite totalmente o parzialmente costruito in economia (cio internamente dalla societ ) il costo di produzione. Il costo di produzione comprende: - i costi diretti (materiale e mano d’opera diretta, costi di progettazione, forniture esterne, ecc.) - i costi generali di produzione, per la quota ragionevolmente imputabile al cespite per il periodo della sua fabbricazione no al momento in cui il cespite pronto per l’uso; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al nanziamento della loro fabbricazione. NB) I costi legati a scioperi, inefficienze o altre cause estranee all’attivit di costruzione, non sono capitalizzabili, e sono addebitati al conto economico dell’esercizio in cui si sostengono. Gli oneri nanziari sostenuti per l’acquisizione di un’immobilizzazione materiale possono (E’ UNA SCELTA) essere capitalizzati nel valore da attribuire all’immobilizzazione nei limiti delle seguenti condizioni: A) Si tratta di oneri effettivamente sostenuti, oggettivamente determinabili, entro il limite del valore recuperabile del bene. B) Nella misura in cui i fondi sono presi a prestito speci catamente per nanziare la costruzione di un bene (c.d. nanziamento di scopo), e quindi costituiscono costi direttamente imputabili al bene, l’ammontare degli oneri nanziari capitalizzabili su quel bene deve essere determinato in base agli effettivi oneri nanziari sostenuti per quel nanziamento durante l’esercizio. Nella misura in cui si renda necessario utilizzare ulteriori fondi presi a prestito genericamente, l’ammontare degli oneri nanziari capitalizzabile nei limiti della quota attribuibile alle immobilizzazioni in corso di costruzione. C) Sono capitalizzabili solo gli interessi maturati su beni che richiedono un periodo di costruzione signi cativo. Per periodo di costruzione si intende il periodo che va dal pagamento ai fornitori, no al momento in cui pronta per l’uso. fi à è fi fi fi è è fi fi è fi fi è fi fi fi è fi fi è è fi à è fi é 5 IMMOBILIZZAZIONI ACQUISITE A TITOLO GRATUITO Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito sono iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale in base al presumibile valore di mercato attribuibile alle stesse alla data di acquisizione, a cui vanno aggiunti i costi sostenuti e/o da sostenere a nch le stesse possano essere durevolmente ed utilmente inserite nel processo produttivo. In ogni caso, il valore contabile dell’immobilizzazione non pu superare il valore recuperabile. Il valore cos determinato rilevato nella gestione straordinaria del conto economico alla voce A5 «Altri ricavi e proventi». Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito sono ammortizzate con gli stessi criteri di quelle acquisite a titolo oneroso. MANUTENZIONI E RIPARAZIONI I costi di manutenzione sono quelli sostenuti per mantenere in ef cienza le immobilizzazioni materiali per assicurarne la vita utile prevista, la capacit e la produttivit originarie. Si pu distinguere tra manutenzione ordinarie e manutenzione straordinaria: MANUTENZIONE ORDINARIA costituita dalle manutenzioni e riparazioni di natura ricorrente (ad esempio, pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall’uso) che vengono effettuate per mantenere i cespiti in un buono stato di funzionamento. I costi di manutenzione ordinaria sono rilevati a conto economico nell’esercizio in cui sono sostenuti. MANUTENZIONE STRAORDINARIA si sostanzia in ampliamenti, modi che, sostituzioni e altri miglioramenti riferibili al bene che producono un aumento signi cativo e tangibile o di produttivit o di sicurezza o un prolungamento della vita utile del cespite. I costi di manutenzione straordinaria rientrano tra i costi capitalizzabili. I costi di riparazione sono quelli sostenuti per porre riparo a guasti e rotture. VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE AMMORTAMENTO L’art. 2426, numero 2, codice civile prevede che il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilit di utilizzazione. In un sistema contabile a valori storici l’ammortamento la ripartizione del costo di un’immobilizzazione materiale tra gli esercizi della sua stimata vita utile. NB) L’ammortamento calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati. Tutti i cespiti sono ammortizzati tranne i cespiti la cui utilit non si esaurisce, come i terreni e le opere d’arte. Tutte le tipologie di fabbricati non strumentali (c.d. «civili»), a seguito della Riforma Contabile, devono essere ammortizzati. !!) L’ammortamento inizia dal momento in cui il cespite disponibile e pronto per l’uso. →Che pu non coincidere con l’effettivo utilizzo!!! La regola di utilizzare la met dell’aliquota normale d’ammortamento per i cespiti acquistati nell’anno accettabile se la quota d’ammortamento ottenuta non si discosta signi cativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite disponibile e pronto per l’uso. ò ò à ì è è à è è à ffi è é à è è à ò fi fi fi fi à è 6 Per la de nizione del piano di ammortamento necessario conoscere: 1. Valore da ammortizzare; 2. Residua possibilit di utilizzazione; 3. Criteri di ripartizione del valore da ammortizzare. 1) VALORE DA AMMORTIZZARE = Costo del cespite - Presumibile valore residuo al termine della vita utile Il valore residuo del cespite al termine della vita utile deve essere stimato al momento della redazione del piano in base ai prezzi realizzabili sul mercato attraverso la cessione di immobilizzazioni simili per caratteristiche tecniche e processo di utilizzazione. NB) Se il valore residuo al termine del periodo di vita utile risulta uguale o superiore al costo dell’immobilizzazione, come pu accadere per alcuni fabbricati, il bene non viene ammortizzato. TALE VALORE E’ SPESSO COSI’ ESIGUO CHE DI ESSO NON SE NE TIENE CONTO E PERTANTO IL COSTO STORICO RAPPRESENTA IL VALORE DA SOTTOPORRE AD AMMORTAMENTO. 2) RESIDUA POSSIBILITÀ DI UTILIZZAZIONE La residua possibilit di utilizzazione legata non alla durata sica del cespite bens alla durata economica, ossia il periodo in cui si prevede che il cespite sarà di utilità per l’impresa. Fattori di stima della durata economica La DURATA ECONOMICA normalmente inferiore alla durata sica e deve essere stimata sulla base dei seguenti fattori: - Deterioramento sico legato al trascorrere del tempo; - Grado di utilizzo; - Stime dei produttori del cespite; - Perizie; - Fattori ambientali - ecc. ————————————————————————————————————————————— !!!IMPORTANTE!!! Il piano inizialmente predisposto deve prevedere un riesame periodico per veri care che non siano intervenuti cambiamenti tali da richiedere modi che delle stime e ettuate nella determinazione della residua possibilit di utilizzazione. Se la vita utile rivista, il valore contabile dell’immobilizzazione (valore originario al netto degli ammortamenti no a quel momento e ettuati) al tempo di tale cambiamento ripartito sulla nuova vita utile residua del cespite. 3) CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL VALORE DA AMMORTIZZARE I criteri di ripartizione devono assicurare la sistematica imputazione del valore dei cespiti durante la stimata vita utile degli stessi. Sistematica imputazione non vuol dire necessariamente ammortamento a quote costanti anche se quest’ultimo il metodo preferito rispetto a quello a quote decrescenti. Metodologie di ammortamento: - A quote costanti →utilit del bene oggetto di ammortamento si ripartisce nella stessa misura su ogni anno di vita utile del bene stesso. - A quote decrescenti →l’impresa trae maggiore utilit nei primi anni della loro vita, sia perch l’e cienza tecnica tende a diminuire con il passare del tempo sia perch i costi di manutenzione aumentano per l’invecchiamento del cespite Non ammesso) l’utilizzo di metodi a quote crescenti in quanto in contrasto con il principio di prudenza. Non ammesso) l’utilizzo di metodi dove le quote di ammortamento sono commisurate ai ricavi o ai risultati dell’esercizio della societ o di un suo ramo o visione. ffi è è fi è è fi à fi à à à è ò à è ff è fi à fi fi ff é è fi ì é 7 RIVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Le rivalutazioni sono ammesse solo nei casi in cui leggi speciali, generali o di settore lo richiedano o lo permettano; - non sono pertanto ammesse rivalutazioni discrezionali o volontarie delle immobilizzazioni materiali ed un valore di mercato signi cativamente superiore al valore netto contabile non un «caso eccezionale» di deroga; - l’ammontare delle rivalutazioni non pu in nessun caso superare il valore recuperabile (OIC 9); - il valore della rivalutazione non determina modi che alla vita utile del cespite; - il valore della rivalutazione non costituisce elemento di ricavo e pertanto viene accreditato in un apposita voce di delle riserve di patrimonio netto. ALIENAZIONE DI UN CESPITE Eliminare la voce immobilizzazione per il valore netto contabile, cio al netto degli ammortamenti accumulati no alla data di alienazione comprendendo anche la quota di ammortamento relativa alla frazione dell’ultimo esercizio in cui stato utilizzato. L’eventuale di erenza tra il valore netto contabile e il corrispettivo della cessione, e cio la plusvalenza o la minusvalenza realizzata, va rilevata a conto economico : nella voce A5 “altri ricavi e proventi” nella voce B14 “oneri diversi della gestione”. CASI PARTICOLARI 1) PERMUTA O PAGAMENTO CON ALTRA IMMOBILIZZAZIONE Se nella sostanza realizza un’operazione di acquisto e vendita, rilevata in base al presumibile valore di mercato attribuibile al bene ricevuto alla data di acquisizione. NB) Se nella sostanza non realizza una compravendita, ma e ettuata per procurare la disponibilit di un cespite di analoghe caratteristiche funzionali senza l’obiettivo di conseguire un componente positivo di reddito, il valore d’iscrizione dell’immobilizzazione acquisita riconosciuto pari al valore contabile netto dell’immobilizzazione ceduta. 2) PERDITE O DANNI PER EVENTI ESTRANEI ALL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE E RELATIVI RIMBORSI La sopravvenienza passiva che emerge da tali eventi rilevata nella gestione straordinaria nella voce B14 «Altri oneri di gestione». L’eventuale rimborso da parte di terzi (es. rimborso assicurativo) rilevato nella voce A5 «Altri proventi di gestione». 3) CONTRIBUTI PUBBLICI COMMISURATI AL COSTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI) I contributi in conto impianti sono somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla societ per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime. I contributi in conto impianti sono rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati. Si iscrivono infatti in bilancio quando si tratta di contribuiti acquisiti sostanzialmente in via de nitiva. fi ff à fi è ò fi è è ff è è è è è è fi à 8 I contributi in conto impianti commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali sono rilevati a conto economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dei cespiti, attraverso due metodi: 1) METODO INDIRETTO i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al conto economico nella voce A5 “altri ricavi e proventi”, e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di “risconti passivi”; Con il primo metodo sono imputati al conto economico: - da un lato, gli ammortamenti calcolati sul costo lordo delle immobilizzazioni immateriali, - dall’altro, gli altri ricavi e proventi per la quota di contributo di competenza dell’esercizio. 2) METODO DIRETTO i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono. NOTA INTEGRATIVA 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato;”. il metodo e i coe cienti utilizzati nel determinare la quota di ammortamento dell’esercizio per le varie categorie di cespiti o le diverse componenti del bene principale oggetto di ammortamento separato; le modalit di determinazione della quota di costi generali di fabbricazione eventualmente oggetto di capitalizzazione; il criterio adottato per e ettuare l’eventuale rivalutazione, nonch la legge speciale che l’ha determinata; le modalit di determinazione del valore delle immobilizzazioni ricevute a titolo gratuito o a titolo di permuta; il metodo di contabilizzazione dei contributi ricevuti (a riduzione del costo dell’immobilizzazione o a risconto). NB) A volte non si ha scelta poiché il codice civile ci fornisce già un metodo. Nei casi in cui via un solo metodo: le informazione in nota integrativa è inutile. È utile quando vi sono più metodi: diretto e indiretto. “2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio;”. “8) l’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;” "9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d’ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della societ ;”. Il punto 9 impone di dar conto degli eventuali gravami esistenti sulle immobilizzazioni (ipoteche, privilegi, pegni) nonch delle restrizioni o dei vincoli al libero uso dei cespiti in virt dei contributi pubblici ricevuti. L’articolo 2426, comma 1, codice civile prescrive che “2)... Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivati nella nota integrativa”. Se rilevanti, la nota integrativa descrive gli e etti sul bilancio di tali modi che. 📄 ) le a supporto Immobilizzazioni Materiali fi à à ffi é à ff ff é fi ù 9 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (OIC 24) DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE Le IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI sono costituite da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo ma manifestano i bene ci economici lungo un arco temporale di più esercizi. NORMALMENTE SONO CARATTERIZZATE DALLA MANCANZA DI TANGIBILITÀ E PER TALE MOTIVO VENGONO DEFINITE «IMMATERIALI» I bene ci economici futuri derivanti da un’immobilizzazione immateriale includono i proventi originati dalla vendita di prodotti o servizi, i risparmi di costo o altri bene ci derivanti dall’utilizzo dell’attività immateriale da parte della società. Per le de nizioni relative al valore netto contabile, valore residuo, valore da ammortizzare e valore recuperabile si rimanda alla lezione sulle immobilizzazioni materiali. Caratteristiche Le immobilizzazioni immateriali comprendono : beni immateriali: includono beni individualmente identi cabili (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti simili); costi pluriennali: sono costi di utilità pluriennale che non esauriscono la loro utilità nell’esercizio in cui sono sostenuti e sono diversi dai beni immateriali e dall’avviamento (costi di impianto ed ampliamento, costi di sviluppo e altri costi simili che soddisfano la de nizione generale di onere pluriennale); avviamento. BENI IMMATERIALI Hanno una propria identi cabilità e individualità e sono rappresentati, generalmente, da diritti giuridicamente tutelati. Un bene immateriale è individualmente identi cabile quando: (a) è separabile, ossia può essere separato o scorporato dalla società e pertanto può essere venduto, trasferito, dato in licenza o in a tto, scambiato; oppure (b) deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali, indipendentemente dal fatto che tali diritti siano trasferibili o separabili dalla società o da altri diritti e obbligazioni. ONERI PLURIENNALI hanno caratteristiche di indeterminatezza più marcate rispetto ai beni immateriali veri e propri. Il legislatore ha dettato norme restrittive e cautelative relative al vincolo di distribuzione dei dividendi (art. 2426, 5) e alla richiesta del consenso speci co del collegio sindacale (art. 2426, 5) CLASSIFICAZIONE B) IMMOBILIZZAZIONI I. Immobilizzazioni immateriali 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi sviluppo; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno; (brevetti, software,...) 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre. II. Immobilizzazioni materiali III. Immobilizzazioni nanziarie fi fi fi fi ffi fi fi fi fi fi fi 10 Ammortamenti e svalutazioni L’ammontare complessivo degli ammortamenti e delle svalutazioni vanno dedotti direttamente dai valori originali delle immobilizzazioni immateriali, a cui gli ammortamenti si riferiscono ed esplicitati nella nota integrativa. Nel conto economico gli ammortamenti vanno indicati nell’apposita voce dei costi della produzione (B.10.a.) RILEVAZIONE Le immobilizzazioni immateriali possono essere inscritte nell’attivo se: - sono costi e ettivamente sostenuti; - non esauriscono la propria utilità nell’esercizio di sostenimento; - manifestano capacità di produrre bene ci economici futuri; - sono distintamente identi cati e attendibilmente quanti cati Possono essere: acquisite a titolo di proprietà; acquisite a titolo di godimento; realizzate internamente. !!!IMPORTANTE!!! Non sono iscrivibili nell’attivo patrimoniale le immobilizzazioni immateriali ricevute a titolo gratuito sia per la mancanza del sostenimento del costo di acquisto sia perché generalmente non è possibile individuare elementi valutativi attendibili. Non è consentito riprendere costi addebitati a conto economico precedentemente e capitalizzarli nell’attivo patrimoniale. VALUTAZIONE VALORE ORIGINARIO DI ISCRIZIONE Il valore originario di un’immobilizzazione immateriale è costituito dal costo -> di acquisto (include anche gli oneri accessori) -> di produzione (comprende tutti i costi direttamente imputabili; inoltre può includere anche costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile alla immobilizzazione) LIMITE AL VALORE DI ISCRIZIONE Il valore di iscrizione delle immobilizzazioni immateriali non può eccedere il VALORE RECUPERABILE. VALORE RECUPERABILE è rappresentato dal MAGGIORE tra: - FAIR VALUE (VALORE EQUO) =prezzo che un terzo sarebbe disposto a pagare - VALORE IN USO =realizzo diretto La vita utile è il periodo di tempo durante il quale l'impresa prevede di poter utilizzare l'immobilizzazione. L'ammortamento costituisce: - un processo di ripartizione del costo delle immobilizzazioni immateriali in funzione del periodo in cui l'impresa ne trae bene cio. - costituisce un processo sistematico di ripartizione del costo sostenuto sulla intera durata di utilizzazione. Il legislatore ha indicato un periodo massimo di 5 anni per l'ammortamento di talune tipologie di immobilizzazioni immateriali, quali i costi pluriennali (costi di impianto e ampliamento). - Il valore residuo di un bene immateriale si presume, generalmente, pari a zero. - Il valore residuo di un onere pluriennale e SEMPRE nullo. ff fi fi fi fi 11 PERDITA DUREVOLE DI VALORE Nel corso del periodo di durata utile di un'immobilizzazione certe condizioni di utilizzo o addirittura l'operatività stessa della società possono subire mutamenti di rilievo, conseguentemente la residua possibilità di utilizzazione delle immobilizzazioni immateriali deve essere soggetta a un riesame e a una conferma costante nel tempo. Qualora si riscontri una riduzione durevole delle condizioni di utilizzo futuro, questa deve essere ri essa nel bilancio d'esercizio attraverso una svalutazione. RIPRISTINO DI VALORE Se vengono meno in tutto o in parte le cause che hanno determinato la svalutazione, questa non può essere mantenuta: il valore originario deve essere ripristinato al netto degli ulteriori ammortamenti non calcolati a causa della precedente svalutazione. Una tale situazione non potrà che accadere molto raramente, perché una perdita di valore duratura (con la conseguente svalutazione) deve derivare da fatti gravi da valutarsi con molta accuratezza: se così non fosse, si trasformerebbe la norma di legge sulle svalutazioni in un comodo strumento per attuare politiche di bilancio. ONERI PLURIENNALI: COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO E COSTI DI SVILUPPO REQUISITI GENERALI PER L’ISCRIZIONE Gli oneri pluriennali possono essere iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale solo se: è dimostrata la loro utilità futura; esiste una correlazione oggettiva con i relativi bene ci futuri di cui godrà la società; è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità. Essendo la recuperabilità caratterizzata da alta aleatorietà, essa va stimata dando prevalenza al principio della prudenza. L’utilità pluriennale è giusti cabile solo in seguito al veri carsi di determinate condizioni gestionali, produttive, di mercato che al momento della rilevazione iniziale dei costi devono risultare da un piano economico della società. I costi di impianto e di ampliamento ed i costi, sviluppo sono iscrivibili solo con il consenso del Collegio sindacale, ove esistente. COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO A) DEFINIZIONE Costi di impianto e ampliamento sono oneri che vengono sostenuti in modo non ricorrente dall'azienda in precisi e caratteristici momenti della vita dell'impresa, quali la fase pre-operativa o quella di accrescimento della capacità operativa esistente. Caratteristici momenti della vita dell’impresa: - Costituzione della società =costi inerenti l’atto costitutivo, le relative tasse, consulenze dirette alla sua formulazione, ottenimento delle licenze - Costituzione dell’azienda =costi sostenuti per disegnare e rendere operativa la struttura aziendale iniziale, spese sostenute per studi preparatori per le ricerche di mercato ecc.. - Ampliamento della società =costi sostenuti per un eventuale allargamento dell’attività sociale B) RILEVAZIONI Presupposto fondamentale della loro iscrizione all'attivo patrimoniale: possibilità di dimostrare la congruenza ed il rapporto causa-e etto tra i costi in questione ed il bene cio (futura utilità) che dagli stessi l'impresa si attende. !!!IMPORTANTE!!! La facoltà concessa dalla norma civile di capitalizzare tali costi non è e non deve essere intesa come strumento per politiche di bilancio nalizzate all'alleggerimento del conto economico dell'impresa di costi che potrebbero signi cativamente ridurre i risultati economici della stessa, né la capitalizzazione di tutti questi costi è la automatica conseguenza del fatto che gli stessi siano stati sostenuti. fl fi fi fi fi fi fi ff 12 C) AMMORTAMENTO L'ammortamento dei costi di impianto ed ampliamento deve esaurirsi in un periodo non superiore a 5 anni. Questa limitazione temporale, puramente convenzionale, si giusti ca in base al più generale principio di prudenza, in particolare per la tipologia di costi in questione la cui valutazione si presenta particolarmente incerta ed il cui contenuto non ha alcun valore di mercato autonomo. I costi di pubblicità non sono più capitalizzabili. Eccezione) se relativi ad “operazioni non ricorrenti (ad esempio il lancio di una nuova attività produttiva, l’avvio di un nuovo processo produttivo diverso da quelli avviati nell’attuale core business) che sono relative ad azioni dalle quali la società ha la ragionevole aspettativa di importanti e duraturi ritorni economici risultanti da piani di vendita approvati formalmente dalle competenti funzioni aziendali. D) ALCUNE TIPOLOGIE DI COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO ▪ Costi di avviamento di una nuova impresa o di una nuova attività (costi di start-up) ▪ Costi di avviamento di impianti di produzione Nel nuovo principio è stato chiarito che i costi straordinari per la riduzione del personale (es. incentivi all’esodo) sono contabilizzati a conto economico in quanto si sostanziano nell’eliminazione di fattori produttivi e sono sostenuti in contesti della vita della società nei quali l’aleatorietà della loro recuperabilità è talmente elevata da non soddisfare i criteri per l’iscrizione. COSTI DI SVILUPPO A) DEFINIZIONE Lo sviluppo è l’applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione. La ricerca di base è un’indagine originale e piani cata intrapresa con la prospettiva di conseguire nuove conoscenze e scoperte, scienti che o tecniche, che si considera di utilità generica alla società. I costi di ricerca di base sono normalmente precedenti a quelli sostenuti una volta identi cato lo speci co prodotto o processo che si intende sviluppare. I costi sostenuti per la ricerca di base sono costi di periodo e sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti, poiché rientrano nella ricorrente operatività dell'impresa e sono, nella sostanza, di supporto ordinario all’attività imprenditoriale della stessa. B) RILEVAZIONE Criteri per la capitalizzazione ▪ CHIARA DEFINIZIONE DEL PROGETTO , IDENTIFICABILITÀ E MISURABILITÀ DEI COSTI ▪ REALIZZABILITÀ DEL PROGETTO E POSSESSO DI RISORSE ADEGUATE ▪ RECUPERABILITÀ DEI COSTI TRAMITE I RICAVI CHE NEL FUTURO SI SVILUPPERANNO DALL’APPLICAZIONE DEL PROGETTO STESSO C) AMMORTAMENTO I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, essi sono ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni. 📑 ) File: calcolo costo ammortizzato (Cartella “Lezioni 6, 7, 8”) fi fi fi fi fi 13 BENI IMMATERIALI REQUISITI GENERALI PER L’ISCRIZIONE I beni immateriali sono iscritti nell’attivo patrimoniale solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: - sono individualmente identi cabili; - il costo è stimabile con su ciente attendibilità. Un bene immateriale è individualmente identi cabile quando è: - separabile, ossia può essere separato o scorporato dalla società e pertanto può essere venduto, - trasferito, dato in licenza o in a tto, - scambiato, sia individualmente sia insieme al relativo contratto, attività o passività. AVVIAMENTO L’avviamento esprime: la capacità dell’azienda acquisita di produrre un reddito superiore al normale (avviamento positivo). una incapacità dell’impresa di produrre un reddito normale ovvero l’azienda generi delle perdite (avviamento negativo). NB) L’avviamento positivo viene anche inteso come rappresentazione dei vantaggi concorrenziali dell’impresa che costituiscono le ragioni della capacità di produrre un reddito superiore al normale (sovrareddito): il miglioramento del posizionamento dell’impresa sul mercato, know-how, l’extra reddito generato da prodotti innovativi o di ampia richiesta, la creazione di valore attraverso sinergie produttive o commerciali, ecc.). L'avviamento può essere generato internamente, ovvero può essere acquisito a titolo oneroso (in seguito all’acquisto di un’azienda o ramo d’azienda). L’avviamento generato internamente è il frutto di una gestione aziendale ef ciente nell'organizzazione tanto del complesso dei beni aziendali, materiali ed immateriali, quanto delle risorse umane. L'avviamento internamente generato non può essere capitalizzato ed iscritto nel bilancio d'esercizio: - sia perché esso non è de nibile in termini di oneri e costi ad utilità di erita nel tempo, - sia perché esso costituisce il valore attuale di un usso di futuri utili sperati, presunti; L’avviamento acquisito a titolo oneroso: avviamento che deriva da acquisizione di un'azienda (acquisto, permuta) o di una partecipazione, oppure da un'operazione di conferimento d'azienda, di fusione o di una scissione. Caratteristiche L’avviamento è iscritto tra le immobilizzazioni immateriali se sono soddisfatte le seguenti condizioni: - è acquisito a titolo oneroso (cioè deriva dall’acquisizione di un’azienda o ramo d’azienda oppure da un’operazione di conferimento, di fusione o di scissione); - ha un valore quanti cabile in quanto incluso nel corrispettivo pagato; - è costituito all’origine da oneri e costi ad utilità di erita nel tempo, che garantiscano quindi bene ci economici futuri (ad esempio, conseguimento di utili futuri); - è soddisfatto il principio della recuperabilità del relativo costo (e quindi non si è in presenza di un cattivo a are). NB) Valutare se l'eccedenza del costo d'acquisizione sostenuto rispetto al valore corrente dei beni e degli altri elementi patrimoniali acquisiti possa o meno essere considerata un'immobilizzazione immateriale. VALUTAZIONE E AMMORTAMENTO Il valore dell'avviamento da iscrivere nel bilancio d'esercizio, si determina per differenza fra il prezzo complessivo sostenuto per l'acquisizione dell'azienda (o il valore di conferimento della medesima) ed il valore corrente attribuito agli altri elementi patrimoniali attivi e passivi che la compongono. fi ff fi fi ffi fi ffi fi fl ff ff fi 14 In base alla precedente formulazione dell’articolo 2426 del Codice Civile, l'ammortamento doveva avvenire sistematicamente per un periodo non superiore ai 5 anni. Erano tuttavia consentiti periodi di maggiore durata, che secondo l’OIC comunque non dovevano superare i venti anni. Il DLgs 139/2015 ha modi cato la disciplina relativa alla determinazione della vita utile dell’avviamento. Il novellato articolo 2426, al comma 6, prevede che “l’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni”. La precedente formulazione del medesimo articolo prevedeva che “l’ammortamento deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. E’ tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa”. Nei casi eccezionali in cui non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile, l’avviamento è ammortizzato in un periodo non superiore a 10 anni. NOTA INTEGRATIVA i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle retti che di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato; i movimenti delle immobilizzazioni, speci cando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio” (n. 2); la composizione delle voci “costi d'impianto e di ampliamento” e “costi di sviluppo”, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento” (n. 3), ossia le motivazioni che attribuiscono a tali voci il carattere della pluriennalità; la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali, facendo a tal ne esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le di erenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro in uenza sui risultati economici dell'esercizio; l'ammontare degli oneri nanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce; l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate ff fi fi fi fi fi fl 15 SVALUTAZIONI PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI (OIC 9) DEFINIZIONI Si de nisce perdita durevole di valore la diminuzione di valore che rende il valore recuperabile di un’immobilizzazione, determinato in una prospettiva di lungo termine, inferiore rispetto al suo valore netto contabile. Si de nisce valore recuperabile di un’attività o di un’unità generatrice di ussi di cassa il maggiore tra il suo valore d’uso e il suo valore equo (fair value), al netto dei costi di vendita. Si de nisce valore d’uso il valore attuale dei ussi di cassa attesi da un’attività o da un’unità generatrice di ussi di cassa. Il valore equo (fair value) è l’ammontare ottenibile dalla vendita di un’attività in una transazione ordinaria tra operatori di mercato alla data di valutazione. La transazione ordinaria non è una vendita forzata. Un’unità generatrice di ussi di cassa (UGC) è il più piccolo gruppo identi cabile di attività che include l’attività oggetto di valutazione e genera ussi nanziari in entrata che siano ampiamente indipendenti dai ussi nanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività. CLASSIFICAZIONE Le perdite durevoli di valore sono rilevate nel conto economico nella voce B10c) “altre svalutazioni delle immobilizzazioni”. I ripristini di valore sono rilevati nella voce A5 “altri ricavi e proventi”. DETERMINAZIONE DELLE PERDITE DI VALORE Se: VALORE RECUPERABILE di un’immobilizzazione < al VALORE CONTABILE →l’immobilizzazione si rileva a tale minor valore. La di erenza è imputata nel conto economico come perdita durevole di valore. Se non è possibile stimare il valore recuperabile della singola immobilizzazione, la società determina il valore recuperabile dell’unità generatrice di ussi di cassa alla quale l’immobilizzazione appartiene. Ciò si veri ca quando le singole immobilizzazioni non generano ussi di cassa in via autonoma rispetto alle altre immobilizzazioni. La società valuta a OGNI DATA DI RIFERIMENTO del bilancio se esiste un INDICATORE che un’immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore. In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore NON si procede alla determinazione del valore recuperabile. Sono considerati, come minimo, i seguenti indicatori: a. il valore di mercato di un’attività è diminuito signi cativamente, più di quanto si prevedeva; b. si sono veri cate, o si veri cheranno nel futuro prossimo, variazioni signi cative con e etto negativo nell’ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo in cui la società opera o nel mercato cui un’attività è rivolta; c. sono aumentati i tassi di interesse di mercato o altri tassi di rendimento degli investimenti; d. il valore contabile delle attività nette > al loro valore equo stimato (per esempio, in relazione ad una vendita); e. l’obsolescenza o il deterioramento sico di un’attività risulta evidente; ff fi fi fi fi fi fl fi fl fl fi fi fl fl fi fl fi fl fi fl fi ff 16 f. si sono veri cati signi cativi cambiamenti con e etto negativo, oppure si suppone che si veri cheranno nel prossimo futuro, nella misura o nel modo in cui un’attività viene utilizzata o ci si attende sarà utilizzata. Tali cambiamenti includono casi quali: l’attività diventa inutilizzata, piani di dismissione o ristrutturazione del settore operativo al quale l’attività appartiene, piani di dismissione dell’attività prima della data prima prevista, la ride nizione della vita utile dell’immobilizzazione, dall’informativa interna risulta evidente che l’andamento economico di un’attività è, o sarà, peggiore di quanto previsto. VALORE RECUPERABILE di un'attività = il MAGGIORE tra VALORE EQUO e VALORE D'USO NB) Non è necessario determinare sia il valore equo di un’attività sia il suo valore d’uso. NB) Se uno dei due valori risulta superiore al VALORE CONTABILE, l’attività NON ha subito una riduzione di valore e, dunque, non è necessario stimare l’altro importo. VALORE EQUO Il valore equo è l’ammontare ottenibile dalla vendita di un’attività in una transazione ordinaria tra operatori di mercato alla data di valutazione. La migliore evidenza del valore equo di un’attività è: il prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito in una libera transazione il prezzo di mercato in un mercato attivo. Se non esiste un accordo vincolante di vendita, né alcun mercato attivo per un’attività, il valore equo è determinato in base alle migliori informazioni disponibili per ri ettere l’ammontare che la società potrebbe ottenere, alla data di riferimento del bilancio, dalla vendita dell’attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili, rilevabile da recenti transazioni per attività similari e ettuate all’interno dello stesso settore industriale. Ai ni della determinazione del valore recuperabile, al valore equo sono sottratti i costi di vendita. VALORE D’USO Il valore d’uso è determinato sulla base del valore attuale dei ussi nanziari futuri che si prevede abbiano origine da un’attività. Il calcolo del valore d’uso comprende le seguenti fasi: a. stimare i ussi nanziari futuri in entrata e in uscita che deriveranno dall’uso continuativo dell’attività e dalla sua dismissione nale b. applicare il tasso di attualizzazione appropriato a quei ussi nanziari futuri. *) Le stime dei FLUSSI FINANZIARI futuri comprendono: a. le proiezioni dei ussi nanziari in entrata derivanti dall’uso continuativo dell’attività; b. le proiezioni dei ussi nanziari in uscita che si veri cano necessariamente per generare ussi nanziari in entrata e che possono essere direttamente attribuiti o allocati all’attività in base a un criterio ragionevole e coerente; c. i ussi nanziari netti, se esistono, che si prevede di ricevere (o erogare) per la dismissione dell’attività alla ne della sua vita utile, in una transazione regolare tra operatori di mercato alla data di valutazione. d. piani o previsioni APPROVATI dall’organo amministrativo. e. In linea tendenziale non superano un orizzonte temporale di 5 anni. Poi tasso di crescita stabile o in diminuzione, salvo che possa essere giusti cato un tasso crescente. NB) Questo tasso di crescita non deve eccedere il tasso medio di crescita a lungo termine della produzione, dei settori industriali, del Paese o dei Paesi in cui la società opera, o dei mercati nei quali il bene utilizzato è inserito, salvo che un tasso superiore possa essere giusti cato. fi fl ff fi fi fi fi fl fi fi fi fl fl fi fi fi fi fi ff fi fl fi fl fl fi fi fl 17 RIPRISTINO L’eventuale svalutazione per perdite durevoli di valore è ripristinata qualora siano venuti meno i motivi che l’avevano giusti cata. Il ripristino di valore si e ettua nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la retti ca di valore non avesse mai avuto luogo. Non è possibile ripristinare la svalutazione rilevata su: - AVVIAMENTO - ONERI PLURIENNALI (di cui al n. 5 dell’articolo 2426 codice civile) PARTECIPAZIONI E AZIONI PROPRIE OIC 21 DEFINIZIONI Le partecipazioni costituiscono investimenti nel capitale di altre imprese. Il costo di acquisto o di costituzione di una partecipazione è costituito dal prezzo pagato, al quale sono aggiunti i costi accessori direttamente imputabili all’operazione di acquisto o di costituzione. I costi accessori sono costituiti da costi direttamente imputabili all’operazione, quali, ad esempio, i costi di intermediazione bancaria e nanziaria, le commissioni, le spese e le imposte. Possono comprendere costi di consulenza corrisposti a professionisti per la predisposizione di contratti e di studi di convenienza all’acquisto. CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI STATO PATRIMONIALE Le partecipazioni sono esposte nello stato patrimoniale nelle immobilizzazioni o nell’attivo circolante. La classi cazione prevista dall'articolo 2424 codice civile per le partecipazioni immobilizzate è la seguente: B) IMMOBILIZZAZIONI I. Immobilizzazioni immateriali II. Immobilizzazioni materiali III. Immobilizzazioni nanziarie 1) partecipazioni in: a. imprese controllate; b. imprese collegate; c. imprese controllanti; d. imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d.bis altre imprese. La classi cazione per le partecipazioni iscritte nell’attivo circolante è prevista dall'articolo 2424 del codice civile, nelle «Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni». Prevista la stessa suddivisione delle immobilizzazioni nanziarie. La classi cazione nell’attivo immobilizzato e nell’attivo circolante dipende dalla destinazione della partecipazione. Le partecipazioni destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio della società si iscrivono tra le immobilizzazioni, le altre vengono iscritte nell’attivo circolante. Al ne di determinare l’esistenza della destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa si considerano la volontà della direzione aziendale e l’e ettiva capacità della società di detenere le partecipazioni per un periodo prolungato di tempo. Sul signi cato di immobilizzazione nanziaria il Legislatore nell'articolo 2424- bis, precisa: “Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'art. 2359 si presumono immobilizzazioni”. fi fi fi fi fi fi ff fi fi fi fi ff fi 18 Per il codice civile sono perciò immobilizzazioni nanziarie: 1) le partecipazioni destinate, per decisione degli organi amministrativi della società ad investimento durevole e, 2) per presunzione di legge, le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore al 20% del capitale della partecipata, ovvero ad un decimo se quest'ultima ha azioni quotate in mercati regolamentati. Si tratta, tuttavia, di presunzione non assoluta (iuris tantum); infatti, partecipazioni superiori al quinto (o al decimo) fanno parte dell'attivo circolante SE sono destinate ad essere alienate entro BREVE termine. In coerenza con quanto sopra, in relazione alle proprie strategie aziendali, gli organi amministrativi possono destinare, nel rispetto del criterio della destinazione economica, un portafoglio di partecipazioni della medesima specie, in parte ad investimento duraturo, da iscriversi nell’attivo immobilizzato, in parte alla negoziazione, da iscriversi nell’attivo circolante. —————————————————————————————————————————————- Le azioni proprie NON possono più essere iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale e sono portate a diretta riduzione del patrimonio netto. I proventi dell'investimento in partecipazioni costituiti dai dividendi sono rilevati nella voce C15) “proventi da partecipazioni”, Gli utili o le perdite che derivano dalla cessione di partecipazioni immobilizzate o iscritte nel circolante, quale di erenza tra il valore contabile e il prezzo di cessione, sono iscritti, rispettivamente, nella voce C15) “proventi da partecipazioni” e nella voce C17) “interessi e altri oneri finanziari. Le spese di cessione delle partecipazioni si rilevano autonomamente nel conto economico in base alla loro natura, senza contribuire al saldo dell’eventuale plus/minusvalenza derivante dal realizzo delle partecipazioni. La svalutazione di partecipazioni (sia immobilizzate, sia iscritte nell’attivo circolante) rispetto al valore di iscrizione nell’attivo è rilevata nella voce D19a) “svalutazioni di partecipazioni”. Il RIPRISTINO DI VALORI, nel caso in cui sia venuta meno la ragione che aveva indotto gli organi amministrativi a svalutare in precedenza una partecipazione, è rilevato nella voce D18a) “rivalutazioni di partecipazioni”. RILEVAZIONE INIZIALE Le partecipazioni immobilizzate sono iscritte al costo di acquisto o di costituzione, comprensivo dei costi accessori. Ps) Per quanto riguarda i costi accessori, si rimanda alla sezione «Definizioni». Nel caso di incremento della partecipazione per aumento di capitale a pagamento sottoscritto dalla partecipante, il valore di costo a cui è iscritta in bilancio la partecipazione è aumentato dall'importo corrispondente all’importo sottoscritto. Un metodo con il quale si può realizzare un aumento di capitale in una partecipata è costituito dalla rinuncia ad un credito vantato dal socio nei confronti della partecipata. In questo caso la contropartita dell'annullamento, totale o parziale, del credito in capo al socio va ad aumentare il valore della partecipazione. ff fi 19 VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE Le partecipazioni, quotate o non quotate, in quanto immobilizzate sono valutate partecipazione per partecipazione, ossia attribuendo a ciascuna partecipazione il costo speci camente sostenuto. In caso di cessione di una parte di un portafoglio partecipazioni acquistato in date diverse a prezzi diversi, il riferimento generale per la de nizione del costo delle partecipazioni cedute è il costo specifico. NB) è ammesso il ricorso ai metodi previsti dall’articolo 2426, numero 10 (FIFO, LIFO e costo medio ponderato). Le partecipazioni sono iscritte al costo rilevato al momento dell’iscrizione iniziale. Tale costo non può essere mantenuto negli esercizi successivi se la partecipazione alla data di chiusura dell’esercizio risulta DUREVOLMENTE di valore inferiore al valore di costo. La PERDITA DUREVOLE DI VALORE è determinata confrontando il valore di iscrizione in bilancio della partecipazione con il suo valore recuperabile, determinato in base ai bene ci futuri che si prevede af uiranno all’economia della partecipante. La prima fase del processo valutativo che conduce alla determinazione del valore recuperabile è costituita da un’analisi delle condizioni economico- nanziarie della partecipata volta ad accertare se le perdite di valore so erte dalla partecipata non siano episodiche o temporanee, bensì strutturali e capaci di intaccarne la consistenza patrimoniale. Tali perdite sono riconducibili a situazioni negative interne alla società stessa o esterne ad essa, oppure ad una combinazione di fattori interni ed esterni. Esempi di situazioni interne alla società che possono condurre ad una perdita di valore possono essere: perdite operative divenute siologiche, derivanti da una struttura del ciclo costi/ricavi che cessa di essere remunerativa; eccesso di costi ssi, non riducibili nel breve periodo, rispetto al volume d'a ari; obsolescenza tecnologica degli impianti o dei processi produttivi dell'impresa; un perdurante stato di tensione nanziaria al quale non si possa porre rimedio e che divenga eccessivamente oneroso per la società. Esempi di fattori esterni alla società possono invece essere: crisi del mercato in cui opera l'impresa con previsioni di assestamento dello stesso in direzione opposta a quella auspicata dall'impresa; sostanziale ribasso dei prezzi di vendita dei prodotti non bilanciato dall'adeguamento dei costi di produzione e vendita; nuove leggi e regolamentazione che incidono negativamente sulla redditività dell'impresa; perdita di quote di mercato a favore di imprese concorrenti; abbandono da parte del mercato dei prodotti dell'impresa a favore di prodotti alternativi; evidenze che inducono a ritenere che si è prodotta una signi cativa perdita durevole di valore. Ulteriori indicatori di perdita possono essere costituiti: dalla diluizione della partecipazione nel capitale conseguente al mancato esercizio di un diritto di opzione da una distribuzione di dividendi che abbia comportato una diminuzione del valore economico della partecipata al di sotto del valore di iscrizione della stessa nell’attivo. Una perdita di valore è DUREVOLE quando fondatamente NON si prevede che le ragioni che l’hanno causata possono essere rimosse in un breve arco temporale, cioè in un periodo così breve da permettere di formulare previsioni attendibili e basate su fatti obiettivi e ragionevolmente riscontrabili. vs Se invece la partecipata ha predisposto piani e programmi tesi al recupero delle condizioni di equilibrio economico- nanziario, con caratteristiche tali da far fondatamente ritenere che la perdita di valore della partecipazione abbia carattere contingente, questa può de nirsi non durevole. fi ff fi fl fi fi fi fi fi fi ff fi fi 20 NB) A nché ciò sia ammissibile, tuttavia, per non violare il postulato della prudenza nella formazione del bilancio, i piani e programmi devono avere caratteristiche di: concretezza; ragionevole possibilità di realizzazione (tecnica, economica, nanziaria); brevità di attuazione. BUSINESS PLAN A questi ni, si ritiene necessario che i piani e i programmi operativi presentino le seguenti caratteristiche: a) risultino da deliberazioni degli organi societari; b) siano analitici così da individuare con precisione gli elementi di intervento e i bene ci (quali cati in termini economici) che da essi si attendono; c) de niscano in modo esplicito il tempo entro cui il recupero dell'equilibrio economico è atteso, che deve collocarsi comunque in un arco ridotto di esercizi futuri. Se gli organi amministrativi della partecipante, trovandosi nella possibilità sopra descritta, considerano la perdita di valore non durevole, danno esplicita illustrazione nella nota integrativa, indicando gli elementi caratterizzanti dei piani/programmi che consentiranno il recupero della perdita di valore, ivi inclusa l'indicazione nel tempo atteso per il recupero della perdita. TITOLI QUOTATI Per i titoli partecipativi quotati NON è necessariamente considerato motivo di abbattimento del costo un improvviso e generalizzato ribasso del valore di mercato; questo può costituire peraltro un primo elemento segnaletico di un'eventuale perdita durevole di valore. I riferimenti per determinare l’importo della perdita di valore durevole sono costituiti da tutti i dati e le informazioni di cui si può venire a conoscenza allo scopo di accertare il deterioramento delle condizioni economico-patrimoniali della società emittente attraverso risultati d'esercizio negativi della società partecipata. Oltre a questi, per le partecipazioni quotate, anche un signi cativo ribasso nel listino che storicamente ha espresso un carattere di persistenza temporale, unito a negative condizioni economico- nanziarie della partecipata, che fanno fondatamente ritenere non possibile un'inversione di tendenza, è considerato un riferimento per considerare la perdita di valore di natura durevole. PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE – RIPRISTINO DI VALORE Nel caso in cui vengano meno le ragioni che avevano indotto l'organo amministrativo ad abbandonare il criterio del costo per assumere nella valutazione delle partecipazioni immobilizzate un valore inferiore, si incrementa il valore del titolo no alla concorrenza, AL MASSIMO, del costo originario. Il ripristino di valore può essere parziale o totale rispetto al valore precedentemente iscritto in bilancio, Conseguenza: qualora le ragioni dell'originaria svalutazione vengano meno, anziché per intero in un unico momento, gradualmente in più esercizi successivi, il ripristino di valore è attuato per l'ammontare corrispondente. PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE – PROFILI GENERALI Le partecipazioni non immobilizzate sono valutate in base al minor valore fra il costo d’acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Il metodo generale per la valutazione delle partecipazioni è quello del costo speci co, che presuppone l'individuazione e l'attribuzione ai singoli titoli dei costi speci camente sostenuti per l'acquisto dei medesimi. È POSSIBILE per le partecipazioni, in alternativa al costo speci co, utilizzare uno dei seguenti metodi di calcolo del costo: media ponderata, LIFO e FIFO. NB) I predetti metodi sono trattati nell’OIC 13 “Rimanenze”. fi ffi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi 21 PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE – IL VALORE DI REALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE Il codice civile NON fornisce indicazioni speci che circa l'identi cazione del mercato di riferimento e le modalità di determinazione del valore di realizzazione. Questi aspetti sono a rontati dall’OIC 21 per dare contenuti tecnici al concetto generale enunciato dalla norma. Il valore di mercato, da confrontare con il costo, è costituito dal valore di quotazione per partecipazioni negoziate in mercati organizzati che, per volumi trattati e per caratteristiche di af dabilità, possano effettivamente esprimere quotazioni suf cientemente attendibili. Qualora l’ammontare delle partecipazioni oggetto di valutazione sia rilevante rispetto ai volumi normalmente negoziati sul mercato, le quotazioni potrebbero non essere signi cative. Stante la di coltà pratica di identi care un valore di mercato per le partecipazioni non quotate, è necessario che la società si adoperi con la dovuta diligenza professionale e sopportando costi proporzionati alla complessità e alla rilevanza dell’investimento, per acquisire tutte le informazioni disponibili per poter stimare in modo attendibile il valore di realizzazione. Nella stima di tale valore si dovrà tenere conto anche della ridotta negoziabilità della partecipazione. Il mercato, come sopra de nito, esprime valori diversi nel corso del tempo. Occorre perciò stabilire il riferimento temporale espressivo di un “andamento” del mercato alla data di bilancio. Si possono considerare in astratto due riferimenti temporali: a) uno sso, cioè la data di ne esercizio (o quella di quotazione più prossima); Il dato puntuale di ne esercizio rappresenta la scelta che meno è in uenzata da fattori soggettivi. NB) Tuttavia la quotazione di una giornata può essere in uenzata spesso da fattori esogeni, relativi a situazioni transitorie riferibili alla singola partecipazione o al mercato mobiliare nel suo complesso o addirittura alla variabilità dei volumi trattati. Per queste ragioni le quotazioni di una singola giornata non sono considerate rappresentative dell' “andamento del mercato”, occorre assumere un valore che, pur dovendosi riferire alla chiusura dell’esercizio, possa ritenersi consolidato ovvero su cientemente scevro da perturbazioni temporanee. b) l’altro rappresentato dalla media delle quotazioni del titolo relative a un determinato periodo, più o meno ampio. La media delle quotazioni passate, per un periodo su cientemente ampio, quale l'ultimo mese, può ritenersi maggiormente rappresentativa. La scelta del periodo temporale cui fare riferimento va operata con giudizio, avendo presente l’obiettivo generale imposto dal codice civile. Es. in un mercato fortemente caratterizzato da quotazioni in essione, il ricorso alla media aritmetica dei valori registrati nell'ultimo mese non esprime l'andamento del mercato; occorre allora tenere conto di valori medi inferiori, riferiti ad un arco temporale più breve. L’andamento del mercato rilevato successivamente alla chiusura dell’esercizio è un elemento informativo che concorre insieme a tutti gli altri alla stima del valore di realizzazione della partecipazione, che comunque deve ri ettere la situazione in essere alla data di riferimento del bilancio. RIPRISTINI DI VALORE Se vengono meno, in tutto o in parte, i presupposti della retti ca (o anche di più retti che in anni precedenti) per e etto della ripresa del valore di mercato, la retti ca stessa è annullata no, MA NON OLTRE, al ripristino del costo. Il ripristino di valore è rilevato nel conto economico alla voce D18a) “rivalutazioni di partecipazioni”. fi fi ffi ff ff fi fi fi fl fi fl fl fl fi fi fi fi ffi fi fi ffi fi fi 22 CAMBIO DI DESTINAZIONE Le partecipazioni possono essere oggetto, durante il periodo di possesso da parte della società, di una destinazione economica diversa rispetto a quella originariamente loro attribuita dall'organo amministrativo. In tal senso, una partecipazione iscritta nei precedenti bilanci tra le attività nanziarie non immobilizzate può essere successivamente destinata, a seguito di una circostanza eccezionale: - ad un investimento durevole e quindi essere riclassi cata tra le immobilizzazioni nanziarie; - al contrario, una partecipazione in precedenza classi cata tra le immobilizzazioni nanziarie può essere in seguito iscritta tra le attività nanziarie non immobilizzate. Il passaggio, sotto l'aspetto contabile, da partecipazione rientrante nelle attività nanziarie non immobilizzate alle immobilizzazioni può discendere da varie ragioni, Es. il mutamento di strategia aziendale realizzato in seguito al rinnovo dell'organo amministrativo, ovvero al cambiamento di proprietà dell’azienda. NB) Il trasferimento non può in ogni caso essere giusti cato da politiche di bilancio o dall’andamento del mercato. La destinazione delle partecipazioni nei due comparti (attivo immobilizzato, attivo circolante) e l’eventuale trasferimento da una categoria all’altra sono motivati e basati su processi decisionali già completati alla data di chiusura dell’esercizio e coerenti con gli obiettivi e le strategie aziendali. Il trasferimento delle partecipazioni è rilevato in base al valore risultante dall’applicazione – AL MOMENTO DEL TRASFERIMENTO STESSO – dei criteri valutativi del portafoglio di provenienza. Pertanto: a) il trasferimento delle partecipazioni immobilizzate alle attività circolanti va rilevato in base al costo, eventualmente retti cato per le perdite durature di valore. Il valore così determinato, poiché la partecipazione è destinata alla negoziazione, è oggetto poi di confronto con il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato; b) il trasferimento di partecipazioni non immobilizzate alle immobilizzazioni nanziarie va rilevato in base al minor valore fra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. I di erenti criteri di valutazione e di classi cazione adottati per e etto dell'intervenuto cambiamento di destinazione della partecipazione sono indicati nella nota integrativa. DIVIDENDI I dividendi relativi alle partecipazioni iscritte nell’attivo immobilizzato o attivo circolante sono rilevati nel momento nel quale, in conseguenza della delibera assunta dall’assemblea dei soci della società partecipata di distribuire l’utile o eventualmente le riserve, sorge il DIRITTO ALLA RISCOSSIONE da parte della società partecipante. Il dividendo è rilevato come provento nanziario indipendentemente dalla natura delle riserve oggetto di distribuzione. La società partecipante veri ca che, a seguito della distribuzione, il valore recuperabile della partecipazione non sia diminuito al punto tale da rendere necessaria la rilevazione di una perdita di valore. NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE Ai sensi degli articoli 2426 e 2427 codice civile nella nota integrativa sono fornite le seguenti informazioni: il criterio applicato nella valutazione, nelle retti che di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato dei titoli immobilizzati (articolo 2427, numero 1); l'elenco delle partecipazioni (immobilizzate), possedute direttamente o per tramite di società duciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta, il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito, l'ammontare delle riserve di utili o di capitale soggetto a restituzioni o vincoli o in sospensione d'imposta (articolo 2427, numero 5); i movimenti delle partecipazioni immobilizzate, speci cando: il costo, le precedenti svalutazioni e rivalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio; le svalutazioni o le rivalutazioni e ettuate nell'esercizio (articolo 2427, numero 2); ff fi fi fi fi fi ff fi