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I SITI CONTAMINATI STEP 2: Studi preliminari e preparazione di un Piano di Caratterizzazione Il PIANO DI CARATTERIZZAZIONE di un sito è l’insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione delle matrici ambientali per ottener...

I SITI CONTAMINATI STEP 2: Studi preliminari e preparazione di un Piano di Caratterizzazione Il PIANO DI CARATTERIZZAZIONE di un sito è l’insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione delle matrici ambientali per ottenere informazioni di base ai fini della bonifica e/o messa in sicurezza del sito. Vengono svolte delle ATTIVITA’ IN CAMPO sulla base di un PROTOCCOLO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI in accordo con gli Enti Competenti STEP 3 110 I SITI CONTAMINATI STEP 3: l’Analisi di Rischio sanitario-ambientale sito-specifica Sui risultati della caratterizzazione è applicata l’ANALISI DI RISCHIO per determinare le CONCENTRAZIONI SOGLIA DI RISCHIO (CSR). I CSR sono i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l’applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito il cui superamento richiede di effettuare la bonifica e/o la messa in sicurezza. Il punto di partenza per l’applicazione dell’analisi di rischio è lo sviluppo del Modello Concettuale del Sito (MCS), basato sull’individuazione e parametrizzazione dei 3 elementi principali: 1) la sorgente di contaminazione; 2) i percorsi di migrazione degli inquinanti attraverso le matrici ambientali; 3) i bersagli o recettori della contaminazione nel sito o nel suo intorno. 111 I SITI CONTAMINATI STEP 3: l’Analisi di Rischio sanitario-ambientale sito-specifica I risultati delle indagini mostrano che le concentrazioni di inquinanti nelle matrici ambientali superano le CSR individuate dall’Analisi di Rischio? NO SI Il sito è Vengono effettuati ulteriori CONTAMINATO monitoraggi. Se i risultati confermano che le concentrazioni sono < di CSR allora Il procedimento di bonifica si conclude. STEP 4 112 I SITI CONTAMINATI STEP 4: Progetto operativo di bonifica Viene predisposto un PROGETTO DI BONIFICA con lo scopo di: eliminare l'inquinamento delle matrici ambientali o ricondurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti entro i valori soglia di contaminazione CSC per la destinazione d'uso prevista o ricondurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti ai valori di concentrazione soglia di rischio CSR definiti dall’Analisi di Rischio. Si effettuano delle verifiche, se le vengono svolte le concentrazioni rilevate sono < CSR attività di bonifica allora previste dal progetto Viene rilasciato un CERTIFICATO DI AVVENUTA BONIFICA 113 I SITI CONTAMINATI STEP 4: Progetto operativo di bonifica Le principali TIPOLOGIE DI BONIFICA sono: interventi in-situ: effettuati senza movimentazione o rimozione del suolo. ESEMPIO- Sistema Pump&Treat: Si crea uno sbarramento idraulico grazie al pompaggio di acqua di falda tramite appositi pozzi di emungimento, l’acqua contaminata viene raccolta in serbatoi e inviata a un successivo trattamento di depurazione per essere infine reimmessa nella stessa falda o scaricate altrove interventi ex-situ on site: con movimentazione e rimozione dei materiali e suolo inquinato, ma con trattamento nell'area del sito stesso e possibile riutilizzo. interventi ex-situ off-site: con movimentazione e rimozione dei materiali e suolo inquinato fuori dal sito stesso, per avviare i materiali negli impianti di trattamento. autorizzati o in discarica. 114 I SITI CONTAMINATI STEP 4: Progetto operativo di bonifica Ma se viene accertato che non è possibile effettuare una bonifica perché non compatibile con le attività in esercizio sull’area (p.e. si rileva un’area contaminata sotto un reparto produttivo in uso)? Si predispone e si attua un progetto di Messa In Sicurezza Operativa (MISO) = insieme di interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio che hanno lo scopo di garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazioni dell’attività. 115 I SITI CONTAMINATI C’è un'alternativa alla bonifica… Messa In Sicurezza Permanente (MISP) = insieme di interventi per isolare in modo definitivo le sorgenti della contaminazione dalle matrici ambientali circostanti e così garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per la salute umana e per l’ambiente. E’ considerata una soluzione alternativa alla bonifica da realizzarsi su un sito non interessato da attività produttive in esercizio, applicabile in un qualunque contesto. Prevede piani di monitoraggio per verificarne l’efficacia e possibili limitazioni d’uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici. ESEMPIO: le discariche incontrollate (discariche vecchie ed esaurite, o abusive) In questi casi l’intervento di bonifica più ovvio è la rimozione dei rifiuti e il loro trasferimento in una nuova discarica controllata, ma nel caso in cui non sia possibile trasferire i rifiuti in un nuovo sito controllato, ne deriva la necessità di mettere in sicurezza quello esistente, tramite sistemi di contenimento in situ. L’isolamento si ottiene generalmente mediante barriere fisiche (es. isolamenti superficiali) e/o idrauliche (es. pozzi di emungimento e trincee drenanti). 116 I SITI CONTAMINATI Siti di Interesse Nazionale - SIN A livello nazionale sono stati individuati alcuni Siti contaminati di particolare interesse con lo scopo di arrivare a una loro bonifica → sono denominati in breve SIN Sono stati individuati in relazione alle caratteristiche del sito, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell’impatto sull’ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, alla possibilità di danneggiare beni culturali ed ambientali. La loro individuazione, perimetrazione e gestione del procedimento di bonifica è DI COMPETENZA MINISTERIALE 117 I SITI CONTAMINATI FOCUS – Metodologie di MISO Le principali tipologie di misure di messa in sicurezza operativa (MISO) sono suddivise in misure mitigative e in misure di contenimento: Misure mitigative: si intendono gli interventi finalizzati ad isolare, immobilizzare, rimuovere gli inquinanti dispersi nel suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee (ad esempio con sistemi fissi o mobili di emungimento e recupero, trincee drenanti, sistemi di ventilazione del sottosuolo insaturo e degli acquiferi ed estrazione dei vapori) Misure di contenimento: possono essere di tipo passivo come barriere verticali in acciaio o in altri materiali impermeabili o sistemi di impermeabilizzazione sotterranei e di immobilizzazione degli inquinanti; di tipo attivo come sbarramenti realizzati con pozzi di emungimento con pompaggio; oppure trincee di drenaggio delle acque sotterranee; infine misure di tipo reattivo che operano l’abbattimento delle concentrazioni degli inquinanti nelle acque di falda mediante sistemi costituiti da sezioni filtranti in cui vengono inserirti materiali in grado di degradare i contaminanti (barriere reattive permeabili). 118 NORMATIVA AMBIENTALE PARTE II: RIFIUTI E RUMORE LA NORMATIVA AMBIENTALE: GESTIONE DEI RIFIUTI QUALI SONO I RIFERIMENTI NORMATIVI DA CONOSCERE? Normativa di riferimento: D.Lgs. 152/06 «Testo Unico» in particolare la parte IV, che disciplina anche la bonifica dei siti contaminati Riferimenti normativi precedenti: D.Lgs. 22/97 (Decreto Ronchi), abrogato dal D.Lgs. 152/06, ma alcuni dei suoi Decreti attuativi restano validi, come ad es. D.M. 05/02/98, D.M. 145 e 148 dell’aprile 1998, soprattutto per la regolamentazione degli adempimenti a carico del produttore del rifiuto I principi della La parte IV è stata aggiornata gestione dei rifiuti recentemente dal Minor produzione D.Lgs. 116 del 03/09/2020 Riutilizzo Riciclo Recupero Smaltimento della frazione residuale 121 GESTIONE DEI RIFIUTI: DEFINIZIONI Definizioni fondamentali - Art. 183 del D.Lgs.152/2006 ❑ RIFIUTO: qualcosa di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi. ❑ PRODUTTORE DEL RIFIUTO: persona la cui attività ha prodotto il rifiuto. ❑ DETENTORE: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene. ❑ LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI: uno o più edifici o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di un’area limitata in cui si svolgono le attività di produzione da cui hanno origine i rifiuti. ❑ RECUPERO: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. ❑ SMALTIMENTO: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. 122 INTRODUZIONE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI PRODUZIONE DI RIFIUTI GESTIONE DEI RIFIUTI Non è necessaria un’autorizzazione, È necessaria un’autorizzazione per ma il rispetto delle pratiche di effettuare operazioni di recupero e corretta gestione operativa e smaltimento dei rifiuti che vengono amministrativa da parte del conferiti al Gestore dai soggetti produttore del rifiuto. produttori del rifiuto. 123 LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI Allegato D della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 All’interno dell’Azienda i rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee, evitando di conferire all’interno dello stesso contenitore tipologie di rifiuti differenti. VIGE IL DIVIETO DI MISCELAZIONE DEI RIFIUTI Come vengono identificati i rifiuti? Tutti i rifiuti sono identificati con un codice europeo composto da 6 cifre, chiamato codice CER, in cui i rifiuti sono elencati e distinti per pericolosi e non pericolosi. IL CODICE CER classifica rifiuti a seconda dell’attività produttiva che li ha generati. 124 LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI Individuazione delle attività produttive da cui si generano i rifiuti secondo la classificazione europea dei rifiuti. 01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali. 02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti. 03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone. 04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell’industria tessile 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone. 06 Rifiuti dei processi chimici inorganici. 07 Rifiuti dei processi chimici organici. 08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa. 09 Rifiuti dell’industria fotografica. 10 Rifiuti provenienti da processi termici 125 LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI I rifiuti pericolosi vengono contrassegnati nell’elenco da un * 126 LA GESTIONE DEI RIFIUTI DEL PRODUTTORE: AREA DI DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI ❑ È un’area appositamente dedicata allo stoccaggio dei rifiuti prodotti in azienda. ❑ Deve assolutamente trovarsi all’interno dei confini aziendali → il trasporto di rifiuti su strada pubblica deve essere autorizzato. ❑ Tipicamente è un’area impermeabilizzata, coperta almeno per quanto riguarda le sezioni dedicate allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi. ❑ Deve esserci sufficientemente spazio perché i mezzi autorizzati al prelievo del rifiuto possano operare agevolmente. ❑ Le aree di deposito devono essere gestite nel rispetto delle regole di housekeeping (ordine, pulizia, separazione dei rifiuti tra loro diversi → problemi possibili con lo «smaltitore»). ❑ I rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee e nel rispetto delle relative norme tecniche e nel rispetto delle norme sull’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti pericolosi. ❑ I rifiuti liquidi devono essere stoccati al di sopra di un adeguato bacino di contenimento per ridurre il rischio di sversamento al suolo di sostanze. ❑ I rifiuti devono essere smaltiti rispettando i limiti quantitativi e/o temporali. ❑ Criterio volumetrico: mantenere in deposito quantità limitate di rifiuti (al massimo 30 mc di cui al massimo 10 di rifiuti pericolosi) per un lasso di tempo mai superiore all’anno. ❑ Criterio temporale: accumulate i rifiuti indipendentemente dalle quantità in deposito da conferire a recupero o smaltimento entro 3 mesi. 127 IL REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO Il registro cronologico di carico e scarico - disciplinato dall’Art. 190 ❑ È un registro che deve essere tenuto dall’azienda in quanto produttore di rifiuti e su cui devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. ❑ Le annotazioni sul CARICO devono essere effettuate almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo. ❑ Lo SCARICO avviene quando il rifiuto viene ritirato da un soggetto autorizzato al trasporto, che deve compilare anch’esso un proprio registro di carico e scarico dei rifiuti trasportati tra l’azienda produttrice e l’impianto di recupero/smaltimento del rifiuto. ❑ Il registro è numerato e vidimato dalla Camera di Commercio, ed è gestito con le modalità dei registri IVA → Le copie devono essere archiviate per 3 anni 128 IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO Il Formulario di Identificazione del Rifiuto – FIR disciplinato dall’Art.193 ❑ Durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati da un documento di identificazione: il formulario di trasporto. ❑ Il formulario di trasporto deve essere redatto in 4 copie, compilate, datate e firmate dal produttore del rifiuto e controfirmati dal trasportatore. ❑ Obbligo di conservazione dei FIR per 3 anni. Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese autorizzate, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati: a) nome d indirizzo del produttore e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) data e percorso dell’istradamento; d) nome ed indirizzo del destinatario 129 IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO Il Formulario di Identificazione del Rifiuto – FIR disciplinato dall’Art.193 Solo al ritorno della 4° copia del formulario, si esaurisce la responsabilità del produttore sul rifiuto (art. 188 D. Lgs. 152/06) 130 MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE DEI RIFIUTI La compilazione del Modello Unico di Dichiarazione dei Rifiuti - MUD ❑ Il MUD deve essere presentato annualmente da ogni azienda che produce rifiuti e per ogni unità locale individuabile come luogo di produzione del rifiuto. ❑ Non sono soggette all’obbligo di compilazione del MUD le aziende che hanno un numero di dipendenti inferiore a 10. ❑ Nel MUD devono essere annotate le quantità complessive di rifiuti (distinti per codice CER) prodotti nell’anno precedente, indicando: ❖ l’anagrafica dei trasportatori che si sono occupati del ritiro del rifiuto e ❖ la relativa quantità di rifiuti ritirati Esistono due tipologie di comunicazione: - COMUNICAZIONE RIFIUTI SEMPLIFICATA: spedizione via PEC della Comunicazione generata dal sito Mud Semplificato - COMUNICAZIONE RIFIUTI: Software Unioncamere e trasmissione telematica tramite www.mudtelematico.it 131 MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE DEI RIFIUTI Esempio di compilazione del MUD mediante software Unioncamere 132 SOTTOPRODOTTI E END OF WASTE Nell’ambito della circular economy, si cerca di fare uscire dallo status di rifiuto più materiale possibile: SOTTOPRODOTTO (residui che non diventano rifiuti) e END OF WASTE (materiali che perdono la qualifica di rifiuto ) ATTIVITA’ SOTTOPRODOTTO - Art. 184-bis: a) La sostanza è originata ed è parte integrante di un processo di produzione, il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; RESIDUO DI b) È certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel PRODUZIONE corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del RIFIUTO: produttore o di terzi; sostanza od oggetto di c) La sostanza o l’oggetto può essere utilizzato cui il cui detentore si direttamente senza alcun ulteriore trattamento disfi o abbia l’intenzione diverso dalla normale pratica industriale; o abbia l’obbligo di d) L’ulteriore utilizzo è legale disfarsi End of Waste (cessazione dello stato di rifiuto) - Art. 184- SMALTIMENTO ter: a) La sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi RECUPERO specifici; b) Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) La sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici; NO SOTTOPRODOTTO d) L’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana 133 LA NORMATIVA AMBIENTALE: RUMORE COSA INTENDIAMO SE PARLIAMO DI RUMORE IN AZIENDA? Rumore interno: Rumore in ambiente di lavoro Si fa riferimento alla normativa dettata a tutela dei lavoratori contro i rischi per l’udito, per la salute e la sicurezza derivanti dall' esposizione al rumore durante l'orario di lavoro. La normativa di riferimento è rappresentata dal D.Lgs. 277/91, modificato dal D.Lgs. 194/2005 Rumore esterno o in ambienti di vita: «introduzione di rumore nell'ambiente abitativo e nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi» 135 RUMORE IN AMBIENTE ESTERNO: NORMATIVA APPLICABILE ❑ Il rumore in ambiente di lavoro è disciplinato dal D. Lgs. 81/2008 «Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro». ❑ Il rumore in ambiente esterno è disciplinato dalla Legge Quadro n. 447/1995 e da una serie di norme coordinate. La legge quadro è stata preceduta dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 «Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno», che: ❖ è stata la prima norma organica in materia di rumore in ambiente esterno. ❖ ha introdotto alcuni concetti fondamentali come il principio di suddivisione del territorio nazionale in zone omogenee ai fini di applicazione dei limiti di accettabilità per il rumore. 136 RUMORE IN AMBIENTE ESTERNO: DEFINIZIONI Due concetti fondamentali su cui si basa la regolamentazione del rumore Emissione Immissione rumore immesso da una rumore emesso da una o più sorgenti sonore sorgente sonora, nell’ambiente esterno, misurato in prossimità misurato in prossimità dei della sorgente stessa recettori è un effetto complessivo, rilevabile in un punto è una proprietà di dell’ambiente, dovuto alle ciascuna sorgente sonora emissioni di tutte le sorgenti sonore in grado di influire in quel punto 137 RUMORE IN AMBIENTE ESTERNO: CONCETTI PRINCIPALI Sia per le emissioni che per le immissioni sono stati definiti dei valori limite, differenziati in funzione delle caratteristiche della zona da proteggere e del periodo del giorno (diurno o notturno). L’applicazione dei limiti prevede la suddivisione del territorio in zone omogenee. PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA caratterizzate dalla diversa vulnerabilità al rumore La competenza per la zonizzazione acustica è dei Comuni, che la effettuano applicando linee guida regionali. Nel caso in cui la zonizzazione acustica per un dato territorio non sia disponibile, si applicano i limiti previsti dal D.P.C.M. 01/03/91 138 GLI ADEMPIMENTI PER L’AZIENDA La legge quadro prevede che i progetti di nuove opere o di modifiche di opere esistenti siano accompagnati da uno studio previsionale sugli effetti del progetto in materia di rumore ambientale. In funzione della tipologia del progetto possono essere richiesti: ❖ Documentazione di impatto acustico: descrive gli effetti attesi sul clima acustico esistente (situazione «ante operam») e a seguito della realizzazione del progetto (situazione «post operam») e serve a dimostrare la compatibilità del progetto con la destinazione d’uso della zona ❖ Valutazione del clima acustico: descrive lo stato di fatto esistente (situazione «ante operam») nella zona interessata dalla costruzione di un opera che sarà invece un nuovo ricettore sensibile GLI ADEMPIMENTI PER L’AZIENDA Il D.M. 16/03/1998 disciplina le tecniche di rilevamento per la misurazione dell'inquinamento da rumore. I rilevamenti, effettuati da un tecnico competente in acustica Art. 2 Legge 447/95, devono essere trascritti in un rapporto contenente: ❖ data, luogo, ora del rilievo, caratteristiche meteo, velocità e direzione del vento; ❖ tempo di osservazione e misura; ❖ catena di misura completa (strumentazione, certificato di taratura, grado di precisione); ❖ i livelli di rumore misurati; ❖ la classe di destinazione d'uso del luogo; ❖ le conclusioni; ❖ l'elenco nominativo degli osservatori; ❖ identificativo e firma leggibile del tecnico competente che ha eseguito le misure. 140 I CAMBIAMENTI CLIMATICI IL PROBLEMA Anno 1901 vs 2012 ❖ +1 °C rispetto all’epoca pre-industriale (previsione IPCC +2°C nel 2100, obiettivo 20MW ▪ Si distinguono le attività “Carbon Leakage” (C.L.) (Decisone delegata UE C(2019)930) e Nota: attività “NON Carbon Leakage un insediamento produttivo potrebbe ▪ Si distinguono inoltre le attività per la produzione di energia elettrica, TLR, ospedali avere più attività ▪ Vi è un sistema alternativo per piccoli emettitori denominato “Opt-Out” soggette ad ETS Inquadramento della normativa ETS L’ETS si inquadra in economia ambientale nell’ambito dei permessi negoziabili COSA SONO I PERMESSI NEGOZIABILI quote o concessioni relative ad una quantità massima di inquinamento ambientale che possono essere scambiate tra i soggetti che le detengono mediante meccanismi di mercato COSA PREVEDE L’ETS Assegnazione di un CAP di emissione della CO2 (a scendere) alle industrie, da cui derivano le quote totali del sistema FASE I 2005 – 2007 FASE II 2008 – 2012 FASE III 2013 – 2020 FASE IV 2021 – 2025 e 2026 – 2030 Distribuzione delle quote gratuite di emissione annuali sulla base dell’emissione storica Aste per la distribuzione di altre quote Fondo quote per nuovi entranti e miglioramento tecnologico Rendicontazione annuale al 31/03 riferita all’anno precedente e annullamento quote 30/04 Attività SOGGETTE ad ETS L’ETS si applica alle seguenti attività: dal 2005 alle centrali termoelettriche e alle attività industriali in campo energetico (con potenza primaria installata superiore a 20 MW), alle industrie del metallo, del cemento, del vetro e della carta. In particolare: ▪ dal 2012 alle compagnie aeree. ▪ dal 2013 alle industrie dell'alluminio e chimiche (calce e carbonato di sodio), e agli impianti CCS. Attività NON SOGGETTE ad ETS Gli altri settori (trasporti, edilizia, agricoltura e rifiuti) devono fare affidamento a: ▪ carbon tax, che introduce un costo aggiuntivo sulle emissioni di gas serra ▪ limiti legislativi tipicamente imposti ai costruttori (edifici, auto…) I settori non ETS fanno riferimento alla Effort Sharing Decision - decisione sulla ripartizione degli sforzi (2009/406) e al Regolamento 2018/842 che stabilisce obiettivi europei di riduzione delle emissioni di gas serra rispetto al 2005 pari al 9,4% per il 2020 e 30% per il 2030. Sono state stabilite regole specifiche per le auto. Per il periodo 2020-2024, il regolamento (UE) 2019/631 conferma gli obiettivi di emissione di CO2 dell'intero parco veicoli dell'UE fissati dai regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011: ▪ Auto: 95 g CO2/km ▪ Furgoni: 147 g CO2/km PROCEDURA ETS Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra: si presenta la domanda di autorizzazione almeno 90 giorni prima della data di entrata in esercizio dell’impianto attraverso il Portale ETS. Assegnazione quote a titolo gratuito: Vengono assegnate le quote dipendentemente dalla tipologia produttiva (CL, NCL,TLR, Elettrica). Piano di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra: i gestori degli impianti stazionari monitorano le emissioni rilasciate durante ciascun anno solare con un piano di monitoraggio autorizzato dall’Autorità Nazionale Competente. Verifica delle emissioni di gas serra: i verificatori sono enti accreditati da ACCREDIA, organismo di accreditamento nazionale. PROCEDURA ETS Comunicazione annuale delle emissioni: avviene tramite apposito modulo ministeriale in cui si inseriscono i dati di attività, i fattori di emissioni e le conseguenti emissioni dell’anno solare concluso (entro il 31/03 dell’anno successivo a quello per cui si fa richiesta) Restituzione delle quote: Entro il 30 aprile dell’anno seguente, i partecipanti al sistema EU ETS devono restituire le quote relative alle emissioni dell'anno per cui si è fatta la comunicazione. Vendita/acquisto quote: gli Stati Membri mettono all’asta tutte le quote che non sono assegnate gratuitamente. Gli impianti possono vendere o acquistare quote entrando nel mercato delle quote di CO2. Il prezzo delle quote è definito dal mercato, in base alla interazione fra la domanda e l'offerta. Fondo quote: ▪ Assegnazione a titolo gratuito agli impianti "nuovi entranti " a cui vengono riconosciuti ulteriori crediti spettanti. ▪ Finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale, mirati alla cattura e stoccaggio geologico della CO2 (CCS) e di progetti dimostrativi relativi alle energie rinnovabili tecnologicamente innovativi (BANDO EUROPEO NER300). Impianti "opt-out": ▪ Vengono esclusi gli impianti di dimensioni ridotte dal sistema per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra a condizione che ad essi siano applicate misure di riduzione delle emissioni "equivalenti" a quelle che sarebbero state loro applicate se fossero rimasti nel sistema. Modalità assegnazione quote CO2 gratuite I step: L’insediamento comunica i dati di attività storici del periodo di riferimento DATO DI ATTIVITÀ Parametri di riferimento per Definizione del quadro emissivo storico attività Calore (TJ misurati) prodotti, calore e combustibili ETS dell’insediamento Combustibile utilizzato (TJ da Compilazione modelli ministeriali NIMs e MMP Allegato I Regolamento combustibile) UE 2019/331 Verifica da parte di Ente terzo accreditato Emissione processo Comunicazione del dato di attività del periodo Prodotti con BM storico di riferimento con invio dei modelli II step: Assegnazione delle quote gratuite Produzione C.L. NON C.L. TLR elettrica 100% quote rispetto 30% quote 30% quote 0% quote alle emissioni 47a decrescere storiche Siti di riferimenti per il sistema ETS in Italia https://www.ets.minambiente.it/ https://www.mase.gov.it/pagina/emission-trading Switching Price ▪ Si può definire «Switching Price» il prezzo teorico della CO2 che costituisce il trade-off ▪ tra costi variabili delle centrali termoelettriche alimentate a gas naturale e a carbone. ▪ Il prezzo di mercato della CO2 (o carbon tax) può spingere per la produzione ▪ gas naturale o carbone a seconda del fatto che il prezzo attuale della CO2 sia più alto o più basso rispetto allo switching price: PNG - Pcoal Switching Price = Ecoal - ENG Dove: ▪ PNG e Pcoal sono prezzi del gas naturale e del carbone [€/MWh] ▪ ENG ed Ecoal sono emissioni medie di CO2 da gas naturale e di carbone [t/MWh] ▪ Sono pari in media a 0,37 per il gas e a 0,97 per il carbone. Switching Price Per alcuni anni, prima del 2018, il costo della CO2 è stato inferiore allo switching price, quindi lo smantellamento del carbone non veniva favorito. Il recente improvviso aumento dei prezzi (agosto-settembre 2021) del gas in Europa starebbe addirittura incoraggiato l’uso del carbone.

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