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CONTRATTI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (Energy Performance Contracting) CONTRATTO A CESSIONE GLOBALE LIMITATA «FIRST OUT» Under performance: Se gli impianti non offrono le pr...

CONTRATTI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (Energy Performance Contracting) CONTRATTO A CESSIONE GLOBALE LIMITATA «FIRST OUT» Under performance: Se gli impianti non offrono le prestazioni previste e non abbiano ripagato il costo del progetto nei termini preventivato, la perdita è a carico della ESCO. Over performance: Se la ESCO risparmia di più di quanto pattuito, i risparmi economici vengono suddivisi in base a quote prestabilite contrattualmente. Il rischio d'impresa assunto dalla ESCO è costituito dall'impegno a cedere al Cliente tutto il risparmio che verrà conseguito dopo la scadenza stabilita nel contratto, a prescindere dal fatto che siano avvenuti o meno il rimborso e la remunerazione previsti. La ESCO conserva la proprietà degli impianti installati fino alla scadenza del contratto; trascorso tale termine la proprietà è trasferita al cliente. La durata del contratto è generalmente più breve rispetto alla tipologia a Risparmio condiviso. Per contro non si produce una riduzione immediata dei costi per il Cliente; ciò può rappresentare un disincentivo per il Cliente ai fini della collaborazione con la ESCO per la riuscita dell'intera operazione di risparmio energetico. CONTRATTI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (Energy Performance Contracting) CONTRATTO A RISPARMIO CONDIVISO «SHARED SAVING» contratto Win-Win In genere applicato con un contratto FTT Il Cliente partecipa fin dall’inizio ai benefici indotti dagli interventi di risparmio energetico effettuati dalla ESCO La ripartizione dei ricavi corrispondenti al risparmio energetico è espressa in percentuale e suddivisa in parti costanti o variabili fra ESCO e Cliente. Se la suddivisione è variabile la percentuale maggiore spetta alla ESCO nei primi anni ed al cliente negli anni successivi. Hanno durata maggiore del First Out in quanto alla ESCO occorre più tempo per recuperare l’investimento. La ESCO poiché il rientro dall'investimento dipende interamente dai livelli dei risparmi ottenuti, ha un forte incentivo ad assicurare che le migliorie apportate diano i risultati previsti. Inoltre, con questa formula contrattuale, anche il Cliente è incentivato a concorrere alla riduzione degli sprechi, massimizzando così i benefici economici indotti. CONTRATTI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (Energy Performance Contracting) CONTRATTO A RISPARMIO CONDIVISO «SHARED SAVING» Under performance: Canone ridotto alla ESCO Over performance: Risparmio condiviso Sono evidenti i vantaggi per i Comuni che adottino questa formula contrattuale. Fin dall’inizio del contratto, questi conseguono una riduzione, sebbene modesta, dei quantitativi di energia consumata e di gestione e hanno comunque una garanzia che non spenderanno, in combustibile, più di quanto stabilito contrattualmente. Come noto è in genere richiesto che nel Contratto a Risparmio Condiviso sia presente un “Performance Bond” a carico della ESCO che garantisca il “Risparmio Riconosciuto al Comune” che può essere una garanzia Fidejussioria o una vera e propria Assicurazione sulla prestazione; ciò consente ai Comuni di non iscrivere nel Bilancio di previsione annuale il “Risparmio Riconosciuto al Comune”, in quanto esso si concretizza in un vero e proprio “Sgravio di Bilancio”. CONTRATTI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (Energy Performance Contracting) Normative: UNI CEI EN 17669:2023: Contratti di prestazione energetica – Requisiti minimi è entrata in vigore a febbraio 2023 in recepimento della norma europea EN 17669 di luglio 2022. La norma definisce i requisiti minimi per i contratti di prestazione energetica (EPC) e si applica alle azioni di miglioramento della prestazione energetica (EPIA) su beni esistenti. La norma UNI CEI EN 17669 definisce gli EPC come una forma contrattuale di un servizio di miglioramento dell’efficienza energetica con garanzia di risultato in cui viene gestita tutta la catena del valore e della fornitura da parte del fornitore di servizi. Dal punto di vista della norma, la creazione del valore nell’EPC passa dall’ottimale gestione dei rischi, che richiede l’integrazione delle procedure e delle best practices tecniche con quelle economiche, finanziarie e di trattamento statistico dei bilanci. EPIA: qualsiasi azione che di norma si traduce in miglioramenti dell’efficienza energetica verificabile e misurabile. D.Lgs. 04/0/2017 n.102 CONTRATTI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (Energy Performance Contracting) I requisiti minimi vengono definiti al fine di: assicurare trasparenza lungo tutto il processo di attuazione dell’EPC; favorire un rapporto ottimale tra i costi e i benefici generati dall’EPIA; fornire una serie di strumenti per assicurare la qualità del servizio nonché mitigare e allocare i rischi; fornire informazioni materiali necessarie per effettuare valutazioni finanziarie e tecniche sia da parte del beneficiario sia del fornitore del servizio energetico. L’intento della norma è toccare tutti i numerosi aspetti di un EPC (tecnico, finanziario, legale) e rispondere alla domanda di linee guida e buone pratiche di ampia adozione, contemplando le esigenze dei diversi attori coinvolti. Nel definire lo scopo, i confini e i target di un EPC la norma specifica che i target energetici da conseguire nel corso della durata del contratto debbano risultare misurabili e associati a EnPI (energy performance indicator) rilevanti. Ciascun indicatore deve essere allineato alla baseline concordata contrattualmente. Relativamente ai target, la norma allarga l’orizzonte degli EPC contemplando il raggiungimento di obiettivi collaterali quali riduzione impatto ambientale (CO2, uso di fluidi di lavoro a basso GWP); sicurezza; manutenzione (maggiori intervalli manutentivi, etc.); incremento produttività; adattamento ai cambiamenti climatici; economia circolare. CONTRATTI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (Energy Performance Contracting) Volendo sintetizzare i contenuti della norma rispetto ai requisiti minimi degli EPC, è possibile suddividere gli stessi in tre macroaree: la parte “di calcolo”, la parte economica e la parte legale. CALCOLO La baseline di riferimento relativa all’EPIA (EnPI e valore misurato dell’indicatore per un periodo significativo); La descrizione completa dell’EPIA, la durata della vita tecnica, la potenziale interferenza con altre apparecchiature, i permessi richiesti per l’installazione; I fattori di aggiustamento statici e «variabili» da monitorare durante la durata contrattuale; L’algoritmo di correlazione tra EnPI e fattori di aggiustamento; La garanzia di miglioramento dell’efficienza energetica in funzione dei fattori di aggiustamento per tutta la durata contrattuale; I vantaggi attesi per il beneficiario. CONTRATTI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (Energy Performance Contracting) Volendo sintetizzare i contenuti della norma rispetto ai requisiti minimi degli EPC, è possibile suddividere gli stessi in tre macroaree: la parte “di calcolo”, la parte economica e la parte legale. ECONOMICA La metodologia di misura e verifica del miglioramento dell’efficienza energetica (e degli altri benefici concordati), il contenuto minimo del rapporto di verifica e la frequenza minima (almeno annuale), i misuratori di riferimento, la taratura, etc.; Il valore dell’investimento per la realizzazione delle opere; La definizione del proprietario delle opere e dell’eventuale trasferimento della proprietà a fine contratto; L’allocazione del pagamento delle utilities; La responsabilità della manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata contrattuale; L’allocazione degli eventuali incentivi disponibili per l’intervento di miglioramento CONTRATTI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (Energy Performance Contracting) Volendo sintetizzare i contenuti della norma rispetto ai requisiti minimi degli EPC, è possibile suddividere gli stessi in tre macroaree: la parte “di calcolo”, la parte economica e la parte legale. LEGALE Le penali o le altre azioni di compensazione in caso di mancato raggiungimento del miglioramento nel tempo previsto; I bonus o le altre azioni di compensazione in caso di superamento delle prestazioni nel tempo previsto; La definizione dei rischi legati alla implementazione e operatività delle EPIA e la loro gestione in caso di imprevisti; La durata del contratto e la gestione delle modifiche in corso d’opera; Le modalità operative tra le Parti per la gestione giustificata in uno più dei punti precedenti; Gli obblighi del fornitore del servizio (formazione, gestione e manutenzione degli impianti di proprietà del beneficiario o di terzi, implementazione di un sistema di gestione dell’energia); Gli obblighi del beneficiario CONTRATTI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (Energy Performance Contracting) CRITICITA’ Determinazione delle performance BASELINE dei consumi energetici poco note Modalità di compenso in funzione dei risultati definizione del risparmio minimo Innovazione tecnologia impianti definizione del interventi e misura del risultato Innovazione sociale definizione del interventi e misura del risultato CONTRATTI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (Energy Performance Contracting) CRITICITA’ Il processo di trasferimento del rischio presenta una certa complessità. I benefici per il committente che ne derivano possono essere elevati, anche se legati a una complessità contrattuale generalmente crescente con il livello del rischio trasferito, ed alla conseguente necessità di disporre dei tecnici preparati per la gestione dei modelli contrattuali necessari. Le caratteristiche e le necessità dei un contratto EPC sono: Necessità di conoscere i consumi del periodo precedente, che assumono il ruolo di elemento di riferimento per il calcolo della prestazione ( «baseline» dei consumi) e le caratteristiche prestazionali del patrimonio ( Energy Audit); Determinazione di un livello base di compenso da corrispondere all’assuntore del servizio, pari sostanzialmente al costo precedente sostenuto dal committente, ulteriormente diminuito per il miglioramento dovuto al ribasso di gara; Determinazione di un livello minimo di prestazione attesa, attraverso un modello matematico basato sulle caratteristiche del complesso edificio-impianti e sulla durata prevista del contratto; requisito minimo di miglioramento richiesto ai partecipanti al bando di gara. CONTRATTI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (Energy Performance Contracting) FASE INIZIALE Analisi patrimonio impiantistico ed edilizio del committente; Audit energetico sul sistema edificio-impianti FASE DI ANALISI Analisi consumi; Studio di fattibilità delle soluzioni progettuali di intervento; Studio delle opportunità d’intervento e dei modelli di EPC da applicarsi ; Analisi preliminare dei rischi FASE PROGETTUALE Analisi e quantificazione dei rischi; progettazione e definizione dei limiti finanziari, garanzie, definizione delle operazioni e prestazioni minime richieste alla ESCo; definizione del protocollo di misurazione dei consumi energetici e delle performance per la definizione dei corrispettivi economici. (installazione di misuratori energetici) FASE REALIZZATIVA DEGLI INTERVENTI Validazione da parte del proprietario/commitente delle soluzioni progettuali, autorizzazione a procedere e realizzazione degli interventi da parte della ESCo. La ESCo provvede ad eseguire il finanziamento o il reperimento dello stesso, esegue la direzione dei lavori ed il collaudo degli stessi. CONTRATTI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (Energy Performance Contracting) GESTIONE E ANALISI DELLE PERFORMANCE La ESCo esegue la gestione impiantistica, mediante monitoraggio continuo con esecuzione di tarature, controlli ed azioni correttive necessarie al conseguimento e miglioramento dei risultati. La progettazione di un corretto piano di utilizzo del sistema edificio-impianti da parte dell’utenza diventa essenziale per l’incremento dei risultati di efficientamento. Il controllo dei risultati della prestazione implica l’applicazione di metodologie di misurazione delle prestazioni con strumenti di controllo gestionale quali il Service Level Agreement (SLA) e i Key Performance Indicators (KPI). Lo SLA o Accordi sui Livelli di Servizio (SLA) forniscono una chiara comprensione dei servizi che un service fornirà e delle aspettative che un cliente ha per tali servizi. E’ un accordo frale parti che contiene misure quantitative che devono rappresentare uno standard misurabile e concordato per un servizio specifico incluse le tolleranze di disservizio. Essi definiscono i termini e le condizioni del rapporto di servizio in un accordo formale, entrambe le parti possono avere la certezza che le loro esigenze e i loro obiettivi saranno soddisfatti. Lo SLA si riferisce ad un specifico servizio ed è un accordo fra due parti. CONTRATTI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (Energy Performance Contracting) I Key Performance Indicators (KPI) sono standard qualitativi prestazionali che il cliente impone ai fornitori. Normalmente possono essere utilizzati per definire gli obiettivi di efficienza di funzionamento e di organizzazione e per misurare l’efficienza e lo stato di funzionamento di un servizio.

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