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2024

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energy diagnosis energy efficiency building regulations

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DIAGNOSI ENERGETICA IN AMBITO CIVILE Diagnosi energetica in ambito civile, normative, processi e criticità 13 giugno 2024 Ing. Francesca...

DIAGNOSI ENERGETICA IN AMBITO CIVILE Diagnosi energetica in ambito civile, normative, processi e criticità 13 giugno 2024 Ing. Francesca Bottega DIAGNOSI ENERGETICA : definizione La Diagnosi Energetica, così come definito nell’art. 2 p.to 25) dalla Direttiva Europea 2012/27/UE, è: “una procedura sistematica finalizzata ad ottenere una adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici ed a riferire in merito ai risultati”. La diagnosi energetica serve a conoscere come l’energia viene utilizzata in un’organizzazione, sito, etc. in un determinato periodo di tempo e a individuare gli interventi più interessanti per aumentare l’efficienza energetica. DIAGNOSI ENERGETICA VS CERTIFICATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA N.B. Il certificato di prestazione energetica degli edifici (direttiva 2010/31/UE) non è più equivalente a una diagnosi energetica, come era ai sensi dell’art. 12.3 della direttiva 2006/32/CE. Certificazione e Diagnosi energetica sono due processi molto diversi, che danno informazioni sull’immobile piuttosto differenziate. La differenza sostanziale tra APE e Diagnosi è che il primo si basa su un calcolo standard, mentre nel caso della Diagnosi Energetica il calcolo viene adattato all’utenza secondo dati non standard. DIAGNOSI ENERGETICA VS CERTIFICATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA In un Attestato di Prestazione Energetica (APE), la determinazione della Classe energetica viene attribuita in funzione del consumo di energia annuale al mq, calcolato in base alle prestazioni dell’involucro edilizio in rapporto al rendimento d’impianto della unità immobiliare in esame. Il calcolo viene eseguito secondo la norma UNI TS 11300 assumendo che l’unità abbia una temperatura interna costante di 20° e l’impianto sia accesso 24h al giorno per tutta la stagione di riscaldamento. Sono poi inseriti i fattori di calcolo standard, gli apporti termici interni sono funzione della destinazione d’uso dell’edificio e non tiene conto della reale occupazione o meno dello stesso. In una Diagnosi Energetica si effettua invece un calcolo adattato all’utenza, ovvero il calcolo viene affinato con i dati di input modificati in base alla tipologia d’utenza. Adattare un calcolo all’utenza significa imputare valori reali, non standard, commisurati alle modalità reali di utilizzo degli impianti, ai dati effettivi di occupazione dell’immobile e ai dati climatici aggiornati della località in cui si trova l’unità immobiliare. Il primo passo per una Diagnosi Energetica è dunque l’analisi dei consumi reali dell’immobile tramite le bollette. Il modello standardizzato, viene pertanto personalizzato e tarato in modo tale da essere confrontabile con i consumi reali dedotti dalle bollette. La taratura del modello avviene tramite l’adattamento dei dati standard (reale orario di funzionamento dell’impianto termico, i reali gradi giorno della località dell’anno in esame, i reali apporti gratuiti e tutti i consumi energetici computabili a quell’unità abitativa). DIAGNOSI ENERGETICA VS CERTIFICATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DIAGNOSI ENERGETICA La diagnosi energetica serve a conoscere come l’energia viene utilizzata in un’organizzazione, sito, etc. in un determinato periodo di tempo e a individuare gli interventi più interessanti per aumentare l’efficienza energetica. La diagnosi si compone di: una raccolta dati; un’analisi dei dati storici di consumo; un’analisi delle attività che vengono svolte correlate all’uso dell’energia; uno studio tecnico-economico-finanziario dei possibili interventi. Riferimento alle Norme tecniche (EN 16247, ISO 50001 e ISO 14001) DIAGNOSI ENERGETICA : origini Direttiva 2012/27/UE recepita con il D.Lgs 102/2014 Art. 5 - Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici c.7 gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici, anche a livello regionale e locale, e gli organismi competenti per l'edilizia sociale, a: adottare un piano di efficienza energetica … instaurare un sistema di gestione dell'energia, compresi audit energetici, nel quadro dell'attuazione di detto piano, … ricorrere, se del caso, alle società di servizi energetici e ai contratti di rendimento energetico. Art. 8 - Audit energetici e sistemi di gestione dell'energia ( soggetti obbligati a svolgere diagnosi) Necessità di diagnosi di alta qualità ed efficaci rispetto ai costi: - qualificazione e certificazione dei fornitori indipendenti di diagnosi energetiche o svolgimento e sorveglianza da parte di autorità indipendenti, - possono essere svolti da esperti interni se è in essere un regime di garanzia e controllo della qualità Gli stati membri fissano criteri minimi per le diagnosi sulla base dell’allegato VI Direttiva 2018/2020/UE aggiornamento della 2012/27/UE recepita con il D.Lgs 73/2020 – Ruolo strategico dell’efficientamento nei settori industriali per il raggiungimento degli obiettivi europei; – Individuazione di strumenti idonei per il raggiungimento degli obiettivi preposti. DIAGNOSI ENERGETICA : origini Direttiva 2012/27/UE recepita con il D.Lgs 102/2014 Gli audit energetici si basano sui seguenti orientamenti: a) sono basati su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e (per l'energia elettrica) sui profili di carico; b) comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto; c) ove possibile, si basano sull'analisi del costo del ciclo di vita (LCCA), invece che su semplici periodi di ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto; d) sono proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative. Gli audit energetici consentono calcoli dettagliati e convalidati per le misure proposte in modo da fornire informazioni chiare sui potenziali risparmi. I dati utilizzati per gli audit energetici possono essere conservati per le analisi storiche e per il monitoraggio della prestazione. DIAGNOSI ENERGETICA : origini Direttiva 2012/27/UE recepita con il D.Lgs 102/2014 Programmi per stimolare le PMI a (far) svolgere diagnosi energetiche e programmi (per tutte le imprese) per realizzare le opportunità riscontrate; Incoraggiamento di programmi di formazione per la qualificazione degli auditor per favorire la disponibilità di un numero sufficiente di esperti. Obbligo per le grandi imprese di svolgere entro dicembre 2015 e ogni 4 anni una diagnosi energetica (indipendente ed efficace rispetto ai costi), o avere un sistema di gestione energetico o ambientale certificato e che comprenda anche una diagnosi di alta qualità. Assenza di clausole che impediscano il trasferimento dei risultati a fornitori di servizi energetici, a condizione che il cliente non si opponga. Gli stati membri possono richiedere nella diagnosi la valutazione della fattibilità tecnica ed economica del collegamento a una rete locale di teleriscaldamento o teleraffreddamento esistente o pianificata. DIAGNOSI ENERGETICA : origini D.Lgs 102/2014 di recepimento Art. 8 Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia Diagnosi energetica obbligatoria per: grandi imprese e imprese energivore ogni 4 anni, la prima entro il 5/12/2015, condotta da: società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o (auditor energetici) e da ISPRA relativamente allo schema volontario EMAS In alternativa sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità all'allegato 2. Le imprese energivore hanno l’obbligo di dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli alle opportunità individuate dalle diagnosi stesse o in alternativa adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 DIAGNOSI ENERGETICA : origini D.Lgs 102/2014 di recepimento Art. 8 Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia I risultati di tali diagnosi sono comunicati all'ENEA e all'ISPRA che ne cura la conservazione. L'ENEA istituisce e gestisce banca dati imprese con obbligo di diagnosi che riporta almeno anagrafica del soggetto obbligato e dell'auditor, data di esecuzione e il rapporto di diagnosi. L'ENEA svolge i controlli di conformità, anche con verifiche in situ, delle diagnosi alle prescrizioni del presente articolo, tramite una selezione annuale di almeno il 3% e su tutte le diagnosi svolte da auditor interni all'impresa. In caso di inottemperanza dei soggetti obbligati, sanzione amministrativa da 4.000 a 40.000€ in assenza di diagnosi, la metà se diagnosi non conforme. Se impresa con obbligo diagnosi è in prossimità di reti di TLR o di impianti CAR, la diagnosi valuta fattibilità tecnica ed economica e beneficio ambientale, dell’utilizzo del calore cogenerato o del collegamento al TLR (e) [vedi anche art. 10.7 obbligo analisi costi-benefici per costruzione o ammodernamento di impianti industriali o di generazione elettrica con oltre 20MW di potenza termica in ingresso]. Entro il 31/12/2014 MiSE di concerto con MATTM (Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare) pubblica un bando per il cofinanziamento di programmi regionali rivolti alle PMI a sostegno di diagnosi energetiche (a seguito della effettiva realizzazione delle misure di efficienza identificate dalla diagnosi) o sistemi di gestione ISO 50001. Dal 2016, entro il 30 giugno di ogni anno, ENEA comunica al MiSE e al MATTM lo stato di attuazione dell'obbligo di diagnosi e pubblica un rapporto di sintesi sulle attività di diagnosi e sui risultati raggiunti. DIAGNOSI ENERGETICA : origini D.Lgs 102/2014 di recepimento Art. 7 Regime obbligatorio di efficienza energetica 2014 – 2020 Almeno il 60% attraverso i certificati bianchi … Entro il 31 marzo di ogni anno le imprese che attuano: sistemi di gestione dell’energia ISO 50001, audit (anche non obbligatori) previsti dal presente decreto, comunicano a ENEA i risparmi per i quali non siano stati riconosciuti titoli di efficienza energetica (anche CAR) se superiori allo 1%, così che concorrano al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo. I risparmi devono essere calcolati rispetto all’anno precedente e in condizioni normalizzate (a parità di flusso di prodotto/servizio, es. illuminamento, gradi giorno, etc.). (Consumoante/Produzioneante-Consumopost/Produzionepost)*Produzionepost Ed essere inviati su foglio di calcolo con celle editabili in chiaro Dettagli ed esempio del modello di comunicazione sono presenti nell’allegato 3 dei chiarimenti in materia di diagnosi energetica, maggio 2015 DIAGNOSI ENERGETICA : origini Energivori Con il D.L. 5/4/2013 (c.d. Decreto Passera) e il successivo D.M. 21/12/2017 è stato introdotto un meccanismo di bonus finalizzato a sgravare gli utenti a forte consumo di energia elettrica di una parte degli oneri di sistema presenti in bolletta, in percentuali variabili in base all’Indice di Intensità di costo dell’energia. Possono beneficiarne le aziende manufatturiere (allegati 3 e 5 della comunicazione 2014/C 200/01 sugli aiuti di Stato) aventi consumo medio ultimo triennio di almeno 1 GWh di energia elettrica e indice di Intensità Elettrica maggiore o uguale al 20% del VAL (Valore Aggiunto Lordo) o maggiore o uguale al 2% del fatturato. L’erogazione del bonus non spetta di diritto, ma è riservata solo a coloro che ne fanno richiesta iscrivendosi ad un apposito registro (elenco energivori) tenuto da Cassa Conguaglio Settore Elettrico (CCSE). Le imprese energivore presenti nel registro dell’anno n-1 pubblicato dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) hanno obbligo di Diagnosi Energetica ogni 4 anni, e a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza energetica individuati dalle diagnosi, o, in alternativa, ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001. DIAGNOSI ENERGETICA : normativa di riferimento D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 e s.m.i. D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 73 Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014, Ministero dello Sviluppo Economico, novembre 2016 Chiarimenti in materia di diagnosi energetiche e certificazione ISO 50001, Ministero dello Sviluppo Economico, dicembre 2018 DIAGNOSI ENERGETICA: normativa Chiarimenti in materia di diagnosi energetica, maggio 2015 Individuazione delle imprese soggetto obbligato: nei due anni precedenti >250 addetti o/e, fatturato > 50 M€ e/o bilancio > 43 M€), energivori, collegata e associata, amministrazioni pubbliche); (versione novembre 2016) Si considerano solo siti italiani e i collegamenti esteri tra più imprese italiane. - Sito produttivo: località geograficamente definita in cui viene prodotto un bene e/o fornito un servizio, entro la quale l’uso dell’energia è sotto il controllo dell’impresa. Nel caso di siti collegati a rete (acquedotti, etc.) si può considerare un unico sito virtuale. Nel caso di trasporto: attività complementare (officine, uffici, etc.) + trasporto come sito virtuale anche se diffuso sul territorio nazionale ed estero. Se il trasporto è realizzato in proprio: se attività afferente a siti specifici -> contabilizzato nei siti, se organizzata su una rete distribuita tra più siti -> sito virtuale. Si considerano anche i siti temporanei, se l’attività prevista è di almeno quattro anni. - Multisito: numero di siti proporzionati e sufficientemente rappresentativi per tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative. Nella trasmissione annuale a ENEA elenco di tutti i siti con relativi consumi annuali, elenco siti sottoposti a diagnosi, motivando la scelta. (Allegato I metodologia non vincolante). - Consumo: tutta l’energia entrate, anche rinnovabile. Conversione in tep come per nomina energy manager. Per biomasse PCI proprio della specifica biomassa. DIAGNOSI ENERGETICA: normativa Chiarimenti in materia di diagnosi energetica, maggio 2015 Le imprese si distinguono in: autonome: no partecipazioni o partecipazioni1 arrotondamento commerciale). Se non si raggiungono i 100 siti e non sono escludibili tutti quelli sotto 100 tep, due ulteriori fasce: 1-50 tep 1% e 51- 99 tep 3% (arrotondamento all’intero superiore). Si possono sostituire siti con quelli di fasce superiori (non già individuati). DIAGNOSI ENERGETICA: normativa Chiarimenti in materia di diagnosi energetica, maggio 2015 DIAGNOSI ENERGETICA: normativa Chiarimenti in materia di diagnosi energetica, maggio 2015 L’Azienda Xyz SpA ha 190 siti con consumi variabili da 10 tep/anno a 1.500 tep/anno con consumo totale di 50.000 tep; 30 siti hanno un consumo inferiore a 100 tep e complessivamente consumano 2.000 tep, cioè meno del 20% del totale (10.000 tep) pertanto possono essere esclusi dal campionamento. Gli altri 160 siti sono cosi distribuiti: DIAGNOSI ENERGETICA: normativa Chiarimenti in materia di diagnosi energetica, maggio 2015 Modalità per eseguire la diagnosi La conformità con l’allegato 2 D.Lgs 102/14 è rispettata se diagnosi conforme UNI CEI EN 16247 1-4 e rispetta allegato 2 del presente documento. Consumi dai contatori generali ed eventuali (solo per prima diagnosi) contatori divisionali, per i carburanti se non disponibili, per la prima diagnosi, si usa stima. Modellizzazione attraverso inventari energetici. Indici di prestazione energetica: calcolo indici globali e per ciascuna area funzionale; confronto con indici obiettivo (media di mercato, ove disponibili). Individuazione percorso virtuoso di interventi di efficienza energetica. (una parte dell’allegato 2 è dedicata alla diagnosi nelle attività di trasporto) - Consumi da considerare sono quelli dell’anno precedente a quello d’obbligo. - Prossimità rete teleriscaldamento o impianti CAR: raggio di 1 km. - Termine: eseguire entro il 5 dicembre (invio entro il 22 dicembre; versione novembre 2016). Validità 4 anni, quindi la successiva entro 4 anni dalla precedente. - Il responsabile è il legale rappresentante. - Per sistemi di gestione ed EMAS vanno comunque comunicati gli esiti della diagnosi. DIAGNOSI ENERGETICA: normativa Chiarimenti in materia di diagnosi energetica, maggio 2015 Allegato 2 - Esecuzione della diagnosi energetica Struttura energetica aziendale, distinta per vettore energetico strutturato a più livelli e suddivisione in aree funzionali (ci si ferma quando la dimensione energetica dell’area funzionale è inferiore al 5% del consumo totale DIAGNOSI ENERGETICA: normativa Chiarimenti in materia di diagnosi energetica, maggio 2015 Allegato 2 - Esecuzione della diagnosi energetica La diagnosi energetica individua le seguenti informazioni (valori aggregati annuali): - dati generali dell’azienda (… numero dipendenti, fatturato, ecc.) - consumi energetici (in kWh e in tep) per ogni vettore energetico o (settore produttivo) produzione distinta per macro tipologia di prodotto e peso energetico comparativo tra le varie tipologie di prodotto o (servizi) dati identificativi del servizio offerto - indice prestazionale aziendale (Ipg) ovvero consumi complessivi/prodotto o servizio - Organizzazione delle attività aziendali, evidenziando attività principali, servizi ausiliari (asserviti alle attività principali) e servizi generali, con annesse prescrizioni (es. livelli di luminosità, condizioni di climatizzazione); - planimetria aziendale con indicazione logistica delle varie aree funzionali. DIAGNOSI ENERGETICA: normativa Chiarimenti in materia di diagnosi energetica, maggio 2015 Allegato 2 - Esecuzione della diagnosi energetica - per ogni area funzionale o consumi energetici (in kWh e in tep) per ogni vettore energetico utilizzato; o caratterizzazione della destinazione d’uso; o indice prestazionale di area (Ipa1): consumi area/ destinazione specifica o indice prestazionale di area (Ipa2): consumi area/ destinazione generale o indice prestazionale di area (Ipa3) =Ipa2/ Ipa1 o mappatura dei macchinari e degli impianti caratteristici dell’area funzionale; o confronto delle tecnologie utilizzate con lo standard di mercato. - piano di monitoraggio per tener sotto controllo continuo i dati significativi del contesto aziendale; - percorso per la realizzazione degli interventi di efficienza energetica DIAGNOSI ENERGETICA: normativa Chiarimenti in materia di diagnosi energetica, maggio 2015 Allegato 2 - Impostazione della diagnosi energetica delle attività di Trasporto Per attività di trasporto si intende lo spostamento di persone o merci da un punto a un altro, esclusa la movimentazione all’interno degli impianti e dei nodi della rete di trasporto. Aspetti del trasporto da prendere in considerazione (EN 16247-4): la pianificazione, la logistica e l’istradamento dei veicoli; le caratteristiche dei veicoli; i fattori ambientali che influenzano i consumi. (capacità di guida operatori) Funzione di Trasporto: oggetto e motivazione del trasporto, ad es. servizio di trasporto merci e/o passeggeri reso a terzi, raccolta di rifiuti, distribuzione di pacchi. Rete di Trasporto: struttura omogenea di offerta attraverso cui viene realizzata una Funzione di Trasporto. Ad es. servizi di trasporto pubblico di un territorio, metropolitane o tramvie, i servizi ferroviari o aerei di linea nazionali. Linea di Trasporto: collegamento fra un punto e un altro, con o senza fermate intermedie, realizzato con frequenza più o meno regolare; ad es. linea urbana bus, collegamenti aerei, di linea o non, fra due aeroporti, collegamenti ferroviari fra due stazioni, trasporto di merce con frequenza fra stabilimento e un punto vendita. Fattore di Produzione: componente tecnologica e umana, ad es. e quindi sono fattori di Produzione i Veicoli e loro particolari componenti o dispositivi ausiliari, e i conducenti. DIAGNOSI ENERGETICA: normativa Chiarimenti in materia di diagnosi energetica, maggio 2015 DIAGNOSI ENERGETICA: normativa Chiarimenti in materia di diagnosi energetica, maggio 2015 Allegato 2 - Impostazione della diagnosi energetica delle attività di Trasporto Nella fase preliminare, a livello di Rete, esaminare consumi complessivi per le attività di trasporto, i relativi valori di produzione e le caratteristiche di fattori di produzione e di organizzazione del servizio: composizione della flotta per tipologia, classe dimensionale, alimentazione, età, classe di omologazione, etc. stato di manutenzione dei veicoli livello di competenza sull’efficienza energetica degli operatori load factor La diagnosi di dettaglio deve determinare il livello di efficienza (con opportuni indicatori) dei 3 fattori “interni” (sotto il controllo dell’impresa) che determinano i consumi del processo: organizzazione del trasporto, mezzi e componenti ausiliari (pneumatici, impianti di condizionamento, ecc.), comportamenti operatori. Si toglieranno dall’analisi fattori esterni, anche rilevanti, sui quali non si può intervenire, ad es. esigenze di servizio (fermate, carico, velocità commerciale), condizioni di circolazione e meteo. Misurazioni in condizioni standardizzate (possibilmente all’interno del programma di servizio), per un campione rappresentativo di veicoli e del personale di guida, per determinare valori di riferimento, così da individuare inefficienze di veicoli, manutenzione, stili di guida. Per l’organizzazione del trasporto (fattore A.) il load factor è l’indicatore principale (offerta/ domanda) da misurare a livello 3 (linee/collegamenti). A livello 2 (Rete), si può esaminare la connettività e la corrispondenza con la struttura territoriale della domanda. DIAGNOSI ENERGETICA: normativa Chiarimenti in materia di diagnosi energetica e ISO 50001, dicembre 2018 La grande impresa con certificazione ISO 50001, non è tenuta alla diagnosi obbligatoria ogni 4 anni, se il sistema di gestione dell’energia (SGE) include una diagnosi conforme all'allegato 2 del D.Lgs. 102/14. l’impresa è tenuta ad inviare ad ENEA: - Certificazione ISO 50001 valida; - File Excel “Matrice di sistema” che indica: come il SGE risponde ai requisiti dell’Allegato 2 in quali documenti, procedure e/o registrazioni sia possibile rintracciare tale conformità. il confine del SGE e gli eventuali siti dell’dall’impresa all’esterno del confine. - file Excel riepilogativo (EnPI, etc.). Il numero di file riepilogativi è determinato con i criteri di significatività del SGE, garantendo una rappresentanza di almeno il 50% dei consumi dell’Impresa o il numero ottenuto applicando il criterio di clusterizzazione. i siti all’esterno del confine del SGE dovranno essere oggetto di diagnosi energetica. Il file Excel riepilogativo, oltre al confine del SGE, potrà comprenderà anche i dati delle eventuali diagnosi effettuate nei siti posti fuori dal perimetro certificato. DIAGNOSI ENERGETICA: normativa Chiarimenti in materia di diagnosi energetica e ISO 50001, dicembre 2018 Matrice di sistema Sez. A) Dati dell’Impresa, Confini del Sistema di Gestione dell’Energia (SGE) e siti al di fuori Sez. B) Persona o Struttura Organizzativa che coordina il SGE Sez. C) Informazioni sul metodo di raccolta dati e sul monitoraggio implementato [All. 2, punto a ( …dati operativi, misurati e tracciabili e.. profili di carico)] Sez. D) Consumi energetici, modelli energetici, EnPI e consumo di riferimento (EnB) [All. 2, punto b (… esame dettagliato del profilo di consumo..) e d (proporzionati e sufficientemente rappresentativi …)] Sez. E) Individuazione dei possibili interventi [All. 2, punto c (… calcoli dettagliati e convalidati … basati sull’analisi sul ciclo di vita …)] Nelle sezioni C, D ed E si devono indicare in modo esplicito i documenti del SGE in cui è possibile riscontrare la conformità all’all.2 del D. Lgs. 102/14. DIAGNOSI ENERGETICA : normativa tecnica CEI EN 16247 – 1 : 2022 «Parte 1: Requisiti generali» UNI CEI EN 16247 – 2 : 2022 «Parte 2: Edifici» UNI CEI EN 16247 – 3 : 2022 «Parte 3: Processi» UNI CEI EN 16247 – 4 : 2022 «Parte 4: Trasporto» UNI CEI EN 16247 – 5 : 2015 «Parte 5: Competenze dell’auditor energetico» ISO 50002:2014 “Energy audits -- Requirements with guidance for use” EN 16247-1 REQUISITI GENERALI La diagnosi energetica è un passo fondamentale nel processo di miglioramento dell’efficienza energetica per le imprese/organizzazioni di qualsiasi dimensione e tipo. La Norma definisce le caratteristiche di diagnosi di buona qualità … Riconosce che ci sono differenze di approccio in termini di ambito, precisione e scopo, ma cerca di armonizzare gli aspetti comuni della diagnosi energetica in modo da portare più chiarezza e trasparenza al mercato dei servizi di diagnosi energetica. Il processo di diagnosi energetica è presentato come una sequenza cronologica, ma questo non preclude (ma anzi indica) ripetute iterazioni di alcuni passaggi. Si applica ad organizzazioni del settore commerciale, industriale, residenziale e pubblico, ad esclusione degli “individual private dwellings”. EN 16247-1 REQUISITI GENERALI 1. Scopo 2. Riferimenti normativi 3. Termini e definizioni 4. Requisiti 4.1 Energy auditor - Competenza - Confidenzialità - Obiettività - Trasparenza 4.2 Processo di audit energetico - Appropriato - Completo - Rappresentativo - Tracciabile - Utile - Verificabile EN 16247-1 REQUISITI GENERALI EN 16247-1 REQUISITI GENERALI Contatto preliminare L’auditor energetico deve concordare con l’organizzazione una serie di aspetti tra cui: Confini Grado di accuratezza Tempistiche per completare la diagnosi Criteri di valutazione degli interventi Impegno da parte dell’organizzazione in termini di tempo e risorse Misure da effettuare Previsioni di cambiamenti sulle attività tali da incidere sulla diagnosi EN 16247-1 REQUISITI GENERALI Contatto preliminare L’ auditor energetico deve richiedere informazioni su: Contesto della diagnosi Vincoli normativi o altro in grado di influenzare lo scopo o altri aspetti della diagnosi Programma strategico dell’organizzazione/azienda Sistema di gestione ( ambientale, della qualità, dell’energia ecc.) Cambiamenti che possono avere ricadute sulla diagnosi e sulle sue conclusioni Ogni opinione, idea e restrizione esistenti relative a misure potenziali di miglioramento dell’efficienza energetica; Documentazione attesa e formato richiesto Se una bozza del rapporto finale debba o meno venire presentata all’organizzazione per commenti. EN 16247-1 REQUISITI GENERALI Contatto preliminare L’ auditor energetico deve informare l’organizzazione di tutti: Gli impianti ed apparecchiature speciali necessari alla realizzazione della diagnosi energetica; Gli interessi commerciali o di altro genere che potrebbero influenzare le proprie conclusioni o raccomandazioni. EN 16247-1 REQUISITI GENERALI Incontro di avvio Informare tutte le parti interessate su obiettivi, scopo, confini e accuratezza della diagnosi energetica e concordare di sposizioni pratiche, quali: Nominare un responsabile della diagnosi energetica dell’azienda; Nominare l’interfaccia fra l’azienda e l’auditor; Informare tutte le parti coinvolte in merito alla diagnosi; Assicurare la cooperazione delle parti coinvolte; Dovrà inoltre concordare Modalità di accesso al sito dei dati; Regole di prevenzione sicurezza; Dati e risorse da rendere disponibili; Accordi di riservatezza e programma delle visite; Procedure per installazione degli strumenti; EN 16247-1 REQUISITI GENERALI Raccolta dei dati lista delle apparecchiature, dei sistemi che usano energia; Caratteristiche dettagliate degli oggetti sottoposti a diagnosi compresi i Fattori di aggiustamenti noti che influenzano il consumo; Dati storici ( consumi, fattori di aggiustamento e misurazioni); Operativo storico ed eventi passati che potrebbero aver influenzato il consumo energetico nel periodo coperto dai dati raccolti; Documenti di progetto, di funzionamento e mantenimento; Diagnosi energetiche o studi precedenti connessi all’energia ed all’efficienza energetica; Prezzi dell’energia correnti e previsti, o prezzi e costi di riferimento da usare per garantire la riservatezza commerciale; Dati economici rilevanti; Stato del sistema di gestione;

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