DIRITTO PENALE Test 2 PDF

Summary

This document analyzes a case study in criminal law, specifically concerning the use of legitimate defense, focusing on the application of Article 52 of the Italian Penal Code. It discusses the elements necessary to claim legitimate defense, including the concept of imminent danger, necessity, and proportionality. It also delves into the use of weapons by public officials, outlined under Article 53 of the same code, considering the limitations and situations in which such use could be considered legitimate. The case study example focuses on the criteria for legitimizing the use of force.

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23-10 Caso: due rapinatori fanno irruzione in un bar tabaccheria all’interno del quale si trovano l’anziano tabaccaio Z, sua moglie nonché un dipendente, il primo rapinatore A si posizione al centro del locale e minaccia i presenti con una pistola, il...

23-10 Caso: due rapinatori fanno irruzione in un bar tabaccheria all’interno del quale si trovano l’anziano tabaccaio Z, sua moglie nonché un dipendente, il primo rapinatore A si posizione al centro del locale e minaccia i presenti con una pistola, il secondo N conduce nello stanzino il tabaccaio dove si trova la cassaforte quando Z a erma di non avere le chiavi della cassaforte, il rapinatore gli tira uno schia o e poi ordina ripetutamente al complice di sparare, la moglie dice di prendere l’incasso presente nel cassetto di 1300 euro dopo averlo fatto i due si pongono al centro e piano piano escono indietreggiando restando voltati verso il tabaccaio quando uno dei rapinatori inizia a voltarsi si sente il primo colpo di arma da fuoco, è stato il vecchio tabaccaio Z a sparare, il proiettile non colpisce nessuno poi spara altri 2 colpi e li colpisce entrambi che però riescono a scappare, poco dopo buttano pistola e denaro e si accasciano a terra e uno di loro viene salvato grazie all’intervento chirurgico tempestivo l’altro muore. Il tabaccaio ha agito in una situazione di legittima difesa? Dobbiamo applicare il primo comma dell’art.52 o il secondo quello previsto per la legittima difesa domiciliare? art.52,3 c.p.: Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale. Alla luce di questo comma possiamo evincere che la legittima difesa domiciliare è estesa anche ai luoghi dove si svolge l’attività commerciale quindi se applicassimo la legittima difesa in questo caso applicheremmo al legittima difesa domiciliare. Siamo di fronte ad un diritto proprio ed anche altrui cioè: il diritto patrimoniale del tabaccaio e alla sua integrità sica. Primo elemento legittima difesa: pericolo attuale (imminente, in corso non già esaurito o che ancora si deve manifestare) di un’o esa ingiusta ad un diritto proprio o altrui. Secondo elemento: La necessità di difendere un diritto proprio o altrui si intende la necessità come extrema ratio e il mezzo usato deve essere il meno dannoso possibile. Terzo elemento la proporzione tra o esa e difesa siccome parliamo però dell’art.52,2 c.p. la proporzionalità è presunta. Vi è un pericolo attuale di un’o esa ingiusta all’inizio della rapina cioè quando i rapinatori vogliono prendere i soldi, tirano uno schia o al tabaccaio e intimano di sparare? Si, questa prima condotta può assumere qualche rilievo nella fase successiva quindi dopo che i rapinatori perdono i 1300 euro? Il pericolo riguarda anche gli interessi patrimoniali. Il primo colpo sparato dal tabaccaio che non ha colpito nessuno è necessitato? Si perchè l’intento è quello di intimidire i rapinatori non di fare loro del male quindi ancora ancora rientra nella legittima difesa. Quando il tabaccaio esplode altri 3 colpi ad altezza uomo mentre i rapinatori sono di spalle c’è ancora la situazione di legittima difesa? No, il pericolo attuale c’è solo per il matrimonio, non vi è più la necessità della reazione difensiva perchè i rapinatori erano intenti ad andarsene vi è pericolo di aggressione? No, vi è desistenza? No quindi paradossalmente potrebbe essere applicato l’art.52,2. Caso del tiranno domestico conclusione: alcuni autori sulla base di un interpretazione estensiva o addirittura analogica si può ritenere che il pericolo causato dal maltrattante all'interno del ciclo della violenza lo possiamo interpretare in modo tale da ritenere che quel pericolo è un pericolo perdurante e sempre attuale e quindi laddove abbia reagito questa reazione sarà legittimata dalla causa di giusti cazione. Il pericolo è perdurante sicuramente nei reati che sono permanenti che implicano una condotta che si protrae nel tempo e che determina una compressione, lesione di quel bene giuridico nel tempo attraverso la prosecuzione di quella condotta nel tempo -> es. sequestro di persona, in questo caso il reato permanente indica un pericolo perdurante, la vittima si trova in una situazione di pericolo attuale perdurante cioè per tutto il tempo della privazione della libertà nel caso del sequestro della persona -> reazione di Ulisse che acceca Polifemo per fuggire dalla grotta nel quale è privato della libertà è una reazione necessitata quindi una situazione di pericolo attuale che è perdurante USO LEGITTIMO DELLE ARMI art.53 c.p.: Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico u ciale che, al ne di adempiere un dovere del proprio u cio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione sica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, 21 ff ff ffi fi fi ff ff ff ff fi fi ffi disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona. l’art.53 è una disposizione che nell’ordinamento attuale pone dei problemi molto importanti perchè è il frutto di un’idea di stato che corrisponde allo stato totalitario del ventennio fascista e consentiva anzi incentivava l’utilizzo di armi d parte dei pubblici u ciali per la tutela della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico in maniera particolarmente ampia. Disposizioni de nitorie della gura del pubblico u ciale: art.357 c.p.: Agli e etti della legge penale, sono pubblici u ciali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Accanto a quella del pubblico u ciale abbiamo anche la gura dell’incaricato di pubblico servizio e dell’esercente della funzione di pubblica utilità, l’art.53 c.p. Parla solo del pubblico u ciale quindi una gura bene determinata, non tutti i pubblici u ciali possono utilizzare legittimamente le armi ma a interpretazione, rispetto alle nalità perseguite dobbiamo circoscrivere molto il concetto di pubblico u ciale es. il professore universitario che certi ca la presenza di uno studente ad un esame o ne verbalizza il voto esecro una funzione di pubblico u ciale ma non per questo è legittimato ad utilizzare le armi, il concetto di pubblico u ciale interessato dall’art.53 è quel pubblico u ciale che per il compimento dei propri doveri di u cio può legittimamente fare uso delle armi quindi è in dotazione l’arma per quel pubblico u ciale quindi approssimativamente tutti gli appartenenti alle forze dell’ordine perchè tutte queste gure hanno la detenzione di un’arma e potranno invocare l’uso legittimo di quell’arma. art.53 prevede che il pubblico u ciale può utilizzare l’arma a date condizioni ma solo al ne di adempiere un dovere del proprio u cio, l’art.53 pone ulteriori condizioni: il pubblico u ciale può fare uso di armi od altri mezzi di coazione o ordinarne l’uso quando è costretto dalla necessita (extrema ratio = non c’è un altro mezzo necessario) e arrecando il minor danno possibile alla persone nei confronti della quale sta usando l’arma ma soprattuto solo per vincere una violenza o respingere una resistenza. Nel momento in cui risponde ad una violenza il problema della necessità e della proporzione si pongono in maniera meno problematica, molto più problematico è il moneto in cui il pubblico u ciale utilizza l’arma per resistere ad una resistenza passiva. Proporzione non espressamente menzionata ma è un criterio che deve essere desunto in via interpretativa, lo è e lo avrebbe già dovuto essere sulla base della costituzione perchè l’art.2 della cost. Pone la tutela dei diritti fondamentali della persona e quindi occorre un rigoroso bilanciamento proporzionale tra l’utilizzo dell’arma per tutelare la sicurezza pubblica e la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini quindi l’utilizzo dell’arma dve esesere usato in modo proporzionato rispetto alla lesione prodotta ai diritti fondamentali delle persone. Abbiamo nella carta fondamentale dei diritti dell’uomo (convenzione eurpea dei diritti dell’uomo) che all’art.2 tutela espressamente il diritto alla vita, la corte europea dei diritti dell’uomo in un’importantissima sentenza ha a ermato che il criterio della proporzione deve essere un criterio interpretativo fondamentale da utilizzare nell’art.53 del c.p. (sentenza nei confronti dell’Italia nel caso che aveva a che fare con il G8). 28-10 USO LEGITTIMO DELLE ARMI Art.53 c.p.: Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico u ciale che, al ne di adempiere un dovere del proprio u cio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione sica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona. Il pubblico u ciale può utilizzare l’arma e il fatto è scriminato per l’intero ordinamento (per la causa di giusti cazione). Uso legittimo delle armi espressione del periodo fascista, riguarda solo alcuni pubblici u ciali (in particolare le forze dell’ordine) non qualsiasi. Il pubblico u ciale deve agire per adempiere un propio dovere d’u cio, usa o ordina di fare uso di un arma o altro mezzo di coazione con due nalità: - Respingere una violenza - Vincere una resistenza: ipotesi più complicata perchè è un comportamento passivo 22 ffi ffi fi ffi ffi ffi ffi ff fi fi ffi fi fi ffi ffi ffi fi fi ffi ffi ffi fi fi fi ffi ffi fi ffi ffi ffi ffi ff ffi ffi ffi fi l’art.53 abbraccia l’idea della giusti cazione dell’utilizzo dell’arma anche nella situazione in cui ci sia una resistenza da vincere, chiaramente il tutto va letto alla luce dei principi costituzionali: il pubblico u ciale fa uso dell’arma quando vi è necessità (come la legittima difesa), l’idea è ricorro all’arma solo qualora è strettamente necessario cioè non c’è un’altra modalità. Manca il criterio della proporzione perché l’art.53 è ispirato alla logica totalitaria e quindi non menziona la proporzionalità, va letta però in chiave costituzionale ciò signi ca che l’utilizzo dell’arma o dell’altro mezzo di coazione dovrà sempre essere una risposta proporzionata. Documento internazionale che stabilisce diversi criteri per i pubblici u ciali: - extrema ratio, deve essere utilizzato il mezzo meno rischioso possibile (2) - Occorre usare mezzi non violenti (4) - Identi carsi in quanto pubblici u ciali, avvertire la possibilità di ricorso alle armi (l’uso dell’arma deve essere sempre preceduto da un avvertimento dell’utilizzo non solo intimando ma in genere il primo colpo non potrà esser inferto contro la persona ma deve essere un colpo di avvertimento) (10) - Principe della proporzione: che va valutata sulla base della situazione concreta, il giudice dovrà valutare la reazione di o esa e di difesa e vedere se c’è proporzione con l’azione del pubblico u ciale. (5) Il principe di proporzione richiede al pubblico u ciale anche di ricorrere all’intervento medico e di avvertire i familiari - L’utilizzo dell’arma è giusti cato solo quando sia strettamente necessario per proteggere il bene della vita. (9) Lo stato ha un obbligo positivo perchè deve in conseguenza di quei fatti aprire un’indagine, nel caso in cui si tratta di peone sotto la custodia delle autorità si inverte l’onere della propria cioè è lo stato che deve provare che le lesioni non sono derivate da un comportamento dei suoi pubblici u ciali. L’art.53 è in contrasto con il diritto alla vita? La CEDU attraverso la sua analisi avrebbe potuto sollevare l’illegittimità costituzionale perchè? Perchè nella sua disciplina l’art.53 non prevede il principio della proporzionalità, il problema si pone perchè l’art.117 della cast. A erma che lo stato si deve adeguare agli obblighi internazionali quindi anche della CEDU che è una convenzione, se lo stato deve rispettare quegli obblighi internazionali signi ca che qualora una disposizione italiana si ponga in contrasto con la giurisprudenza della CEDU così come interpretata dalla CEDU, a partire da due sentenze della corte costituzionale del 2007 la corte a erma che quando una disposizione nazionale si pone in contrasto con un principio internazionale a ermato in questo caso dalla CEDU il giudice è chiamato a sollevare questione di legittimità costituzionale il parametro costituzionale sarà in primo luogo l’art.117 cost. E come parametro interposto la violazione di quel diritto fondamentale a ermato dalla corte europea cioè nell’art.53 c.p. bisognerebbe utilizzare come parametro interposto l’art.2 della convenzione dei diritti dell’uomo, questa è una cosa sempre più ricorrente. La CEDU non ritiene che l’art.53 sia di per se in contrasto con i principi fondamentali in particolare il diritto alla vita perchè si può farne un’interpretazione convenzionalmente orientata che consente di introdurre il principio di proporzione. In numerosi processi ci si è chiesto se potesse essere e ettivamente applicato l’art.53 c.p. STATO DI NECESSITÀ Art.54 c.p.: Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Di erenza con la legittima difesa: qui si parla di un danno grave alla persona nella legittima difesa si agisce per difendere un diritto… nella legittima difesa c’è una difesa qui invece no. Es. salvare la propria vita a discapito di quella degli altri, nella giurisprudenza inglese c’è un caso vecchissimo nel quale 3 persone che si trovavano in mezzo al mare riescono a salire su una scialuppa ma ad un certo punto mancano i viveri e due di quelle tre persone decidono di uccidere l’altra persona e mangiarsela. Requisiti: - Pericolo attuale non volontariamente causato - Necessità - Proporzione La persone per fuggire da un pericolo realizza un reato per il quale non può essere punito. La giurisprudenza interpreta questo non volontariamente causato come non solo non creato 23 ff ffi ffi ff fi ffi ff fi ffi fi ff ffi fi fi ffi ff ff ff volontariamente ma anche come causato colposamente cioè se comportandosi in un altro modo avrebbe evitato il pericolo. Lo stato di necessità viene applicato alle persone che commettono falsa testimonianza ma che sono sotto minaccia da parte di gruppi criminali organizzati, quella falsa testimonianza potrà essere scriminata. Criterio della proporzionalità: gli interessi del terzo innocente sono particolarmente rilevanti, il criterio della proporzionalità è una dei punti funti con il quale la maggior parte degli interpreti fa rientrare questa situazione nelle cause di giusti cazione sulla base di una valutazione obiettiva di costi-bene ci fatta dal legislatore, altri invece con molte critiche sostengono il contrario. La critica in particolare sorge sul punto “costretto dalla necessità” valutazione che tiene in considerazione i con itti interiori della persona che si trova in quella situazione (sfera soggettiva) perchè non si punisce la persona? Perchè questa persona si trova in una condizione di con itto di doveri, perchè non avrebbe potuto agire altrimenti perchè si trova o a rispettare il diritto penale o a salvare la sua vita e non il terzo innocente. “Stato di necessità e con itto di doveri” usato per sostenere questa argomentazione. Secondo questa interpretazione questa è una situazione in cui una persona non può agire conformemente all’ordinamento. Es. un medico chirurgo che ha una lista di pazienti ai quali deve e ettuare un trapianto di organi e allo stesso tempo nel suo reparto ha un paziente al quale potrebbe spiantare un organo per impiantarlo a quello che avrebbe bisogno del trapianto. Laddove il medico decide di espiantare l’organo al paziente per impiantarlo a chi ne ha bisogno sta agendo in una situazione di uno stato di necessità per evitare un pericolo di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, si parla di una situazione non causata dal medico e l’azione è proporzionata, non possiamo dire però che questo comportamento possa essere giusti cato su base oggettiva, ciò che è rilevante per lo stato di necessità è il contrasto di doveri quindi possiamo giusti care il suo comportamento. Altro inquadramento: art.54 non come causa di giusti cazione ma sulla valutazione da fare nel caso concreto e che incide sul piano psicologico, soggettivo di chi agisce… Nel c.c. il terzo innocente rimane titolare del diritto ad un indennizzo, non si parla di una situazione di totale illiceità del fatto… Ulteriore elemento che viene utilizzato per sostenere che siamo di fronte ad una scusante e non a una causa di giusti cazione: art.54,3 -> La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo. Questa ipotesi viene tradizionalmente inquadrata come scusante anche da chi ritiene il primo comma come causa di giusti cazione. 30-10 COLPEVOLEZZA Diversi signi cati: - Colpevolezza come principio di colpevolezza art.27,1 cost. La responsabilità penale è personale, impone responsabilità penale solo per fatto proprio e colpevole a titolo di colpa, il legislatore non può introdurre una responsabilità che non sia legata a questo principio, non può introdurre una responsabilità oggettiva, oggi le ipotesi di responsabilità oggettiva previste dal legislatore del 1930 devono essere costituzionalmente reinterpretate (vedere parte del principio di colpevolezza), tutti i giudici che possono dare un’interpretazione conforme al principio di colpevolezza sono tenuti a farlo prima di sollevare la questione di legittimità. - Elemento dell’analisi sistematica del reato: elemento che andrà accertato dal giudice in relazione alla fattispecie incriminatrice, la colpevolezza come analisi sistematica del reato altro non è che un insieme di condizioni per formulare un giudizio di rimproverabilità del fatto tipico di reato e antigiuridico, una volta che il giudice avrà accertato che quel fatto è in contrasto con l’intero ordinamento (quindi non c’è una causa di giusti cazione) dovrà accertare anche che quel fatto tipico e antigiuridico sia anche colpevole (rimproverabile soggettivamente a quella persona che ha realizzato il fatto tipico e antigiuridico). - Criterio di commisurazione della pena: una volta accertati tutti gli elementi dell’analisi sistematica del reato, cioè che il fatto è tipico, antigiuridico, colpevole e anche punibile il giudice sarà chiamato a commisurare la pena in base alla colpevolezza che è una categoria graduante. - Presunzione di non colpevolezza e di accertamento della colpevolezza: veri ca dell’ipotesi accusatoria formulata dalla pubblica accusa, accertamento processuale della responsabilità penale dell’imputato 24 fl fi fi fi fi fi fi fi fi fi ff fl fi fl COLPEVOLEZZA COME ELEMENTO DELL’ANALISI SISTEMATICA DEL REATO Normalmente si parte dalla concezione di colpevolezza, una convenzione psicologica della colpevolezza vorrebbe ridurre il concetto di colpevolezza a uno degli elementi soggettivi del reato, dei criteri soggettivi di imputazione cioè colpevolezza se il fatto è stato realizzato volontariamente o in maniera colposa o in alcuni casi di solo misto a colpa, cioè la persona che ha realizzato quel fatto avrebbe potuto evitare. Talvolta ci sono dei fattori che incidono sui nostri processi decisionali e motivazionali es. persone a etta da malattia di mente, un fatto di reato realizzato da una persona a etta da malattia psichiatrica sarà si un fatto volontario ma bisogna tenere conto della capacità dell’ordinamento di motivare il soggetto cioè questo soggetto deve essere in grado di comprendere il disvalore del fatto che ha realizzato e deve essere anche in grado di autodeterminarsi cioè di fare libere scelte di azione e quindi di scegliere di non realizzare quel fatto di reato perchè riconosce che quel fatto è un fatto vietato dall’ordinamento e posto alla tutela di diritti fondamentali, quindi la concezione psicologica della colpevolezza incontra un evidente limite perchè parliamo di attribuzione di un fatto colpevole ad un soggetto senza tenere conto di fattori che possono incidere su quel rimprovero di colpevolezza. La concezione psicologica è stata superata d una condizione normativa che tiene in considerazione fattori che possono incidere sulla rimporverabilità di quel fatto anche perché il giudizio di colpevolezza è un giudizio che deve essere il più possibile individualizzato (non deve riguardare categorie generali ma il singolo soggetto non solo il suo stato psicologico e ettivo ma una serie di ulteriori requisiti per muovere un rimprovero di colpevolezza). Non concezione psicologica che riduce la colpevolezza a “hai voluto oppure avresti potuto evitarlo” ma aggiunge una serie di elementi perchè il giudizio di colpevolezza è un giudizio di tipo normativo e non psicologico. Quanto più ci si avvicina ad un soggetto tanto più è di cile muore un rimprovero perchè quanto più ci si immedesima in una persona tanto più si è inclini a comprendere le ragione per le quali si è comportata in questo modo. Colpevolezza = rimproverabilità in senso normativo Diversi requisiti per a ermare che il fatto tipico e antigiuridico sia anche colpevole: - Andrà accertato il criterio di imputazione soggettiva: dolo, colpa o dolo misto a colpa (preterintenzionale) - Andrà accertata l’assenza di scusanti: comportamenti che non erano esigibili in quel caso concreto es. scusante prevista dall’ordinamento in relazione ai reati contro l’amministrazione della giustizia -> art.384 c.p.: Nei casi previsti dagli articoli… non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore. -> Es. un genitore che rende una testimonianza a carico del glio se fa falsa testimonianza non può essere punito. - Conoscenza o conoscibilità della legge penale -> principalmente per reati di pura creazione normativa, per certe regole previste in determinati ambiti, in questi tipi di reati potrà eventualmente aprirsi uno spazio di ignoranza inevitabile che escluderebbe la responsabilità del fatto. - Imputabilità -> Capacità di intendere e di volere: capacità di comprendere il disvalore delle proprie azioni, l’esistenza del divieto penale (intendere) e la capacità di autodeterminarsi (volere). DOLO art.42,2 c.p.: Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge. Quando ci troviamo di fronte ad un delitto? Quando il tipo di pena è la multa, la reclusione o l’ergastolo. l’art.42,2 c.p. ci dice qual’è il criterio di imputazione soggettiva dei delitti, ci dice qual è la regola e qual è l’eccezione, nella categoria reati abbiamo due diversi sottoinsiemi: delitti (multa, ergastolo o reclusione) e contravvenzioni (arresto o ammenda) la loro queali cazione è fondamentale perché in questo articolo viene espressamente detto che per i delitti si risponde solo se realizzati con dolo (con volontà e rappresentazione), questa regola ha un’eccezione è sempre il dolo salvo che la legge abbia rivisto che quel delitto sia punibile anche se realizzato in forma preterintenzionale o colposa (eccezione). 25 ff ff fi fi ff ffi ff art.614 c.p.: Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. -> delitto o contravvenzione? Delitto perchè punito con la reclusione. Qual’è il criterio di imputazione soggettiva dei delitti? Il dolo, c’è l’eccezione? No perchè la violazione di domicilio può essere punito solo se dolosa e non colposa. art.635 c.p.: Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edi ci pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625… -> è punibile se avviene in modo colposo? No perché è un delitto e può essere punito solo a titolo di dolo. Art.42,4: Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. -> per le contravvenzioni il criterio di imputazione soggettiva può essere sia il dolo che la colpa salvo nella struttura della fattispecie incriminatrice non debba essere circoscritta la responsabilità per il solo dolo e non per la colpa. Delitti: dolo (regola) salvo casi previsti dalla legge per colpa e preterintenzione (eccezione). Contravvenzioni: dolo e colpa salvo che la legge preveda solo il dolo. L’ultima tipologia di dolo (il dolo eventuale) costituisce il con ne ultimo della responsabilità penale, o c’è il dolo (anche nella forma più minima) o non c’è responsabilità penale. art.43 c.p.: Il delitto: è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;… Questa disposizione è costruita sui delitti di evento ma dobbiamo ritenere questa fattispecie applicabile a tutte le fattispecie di reato anche quella di mera condotta. Nei reati di mera condotta dovrò semplicemente dimostrare che quella condotta è stata realizzata in maniera volontaria nei casi dei delitti di evento dovrò invece dimostrare che l’evento della fattispecie è preveduto e voluto dal soggetto quindi dolosamente realizzato in conseguenza alla sua azione od omissione. Dolo: previsione e volontà che devono essere sempre accertati in relazione ad ogni fatto di reato -> conoscenza, rappresentazione, cognizione, una situazione psicologica in cui io so le conseguenze della mia azione e voglio tenere una certa condotta. Carattere normativo: spetta al legislatore indicare che cosa è volontario, voluto. Rappresentazione: ha a che fare con l’aspetto della cognizione, del volere tenere una certa condotta che sappiamo avere certe conseguenze. Queste due elementi del dolo (cognitiva e rappresentativa) si combinano in modo diverso e dal loro combinarsi nascono 3 diverse forme di dolo: - Dolo intenzionale - Dolo diretto - Dolo eventuale Che sono frutto di un’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale sul dolo, sono frutto di un’elaborazione sul concetto di dolo, che porta ad una classi cazione delle diverse forme di dolo e di traduzione dei diversi livelli di intensità del dolo che poi serviranno anche per la commisurazione della pena, talvolta è lo stesso legislatore a fare una scelta di circoscrivere certe forme di dolo -> es. introducendo l’avverbio “consapevolmente” normalmente serve a circoscrivere le forme di dolo e quindi ad escludere l’attribuzione di quel fatto al dolo eventuale. Qual è l’oggetto del dolo? Quale deve essere l’oggetto della volizione e dalla rappresentazione? Il fatto così come descritto dalla fattispecie incriminatrice cioè tutti i suoi elementi costitutivi, tutta la descrizione di quel fatto. art.47 c.p.: L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. 31-10 Non tutti gli elementi sono ugualmente oggetto di volontà e rappresentazione ma a secondo della tipologia dell’elemento costituito della fattispecie le nostre componenti si comporteranno in maniera diversa -> altruità della cose non può che essere oggetto di coscienza della cosa, di previsione non può essere oggetto di volontà. Nelle fattispecie di evento, l’evento è abbracciato 26 fi fi fi dalla volontà e rappresentazione in particolare in relazione ai reati di evento sia ai reati di evento dannoso l’evento della fattispecie deve essere oggetto di volizione e rappresentazione, in particolare nei reati di evento il problema dell’accertamento del dolo si pone in maniera particolarmente problematica. L’aspetto conoscitivo è una conoscenza e ettiva quindi la rappresentazione, al conoscenza, la previsione è e ettiva non semplicemente potenziale altrimenti si parlerebbe di conoscibilità, prevedibilità e la consapevolezza solo potenziale ha a che fare con il settore della colpa. Questa conoscenza e volontà soprattutto la conoscenza si atteggerà in maniera diversa a seconda che nella nostra fattispecie ci siano degli elementi descrittivi o normativi, questione che fa appello anche a conoscenze extra-penalistiche, tutti gli aspetti sono in qualche modo normativizzati ma quando parliamo di essere umani, uomo, malattia, qualsiasi altro elemento descrittivo di una realtà naturalistica ci muoviamo in un senso diverso da quello degli elementi normativi frutto di una creazione legislativa (la nozione di altruità fa riferimento alle modalità di trasferimento della proprietà questo non è un concetto naturalistico, descrittivo è un concetto normativo…), il problema della conoscenza ha a che fare anche con queste due diverse categorie (elementi normativi e descrittivi). L’aspetto del dolo e le due componenti volontà e rappresentazione avranno una conformazione diversa in relazione al tipo di reato o della sua manifestazione. Un importante libro di diritto penale è costruito proprio per tipologie di reato: il reato commissivo doloso, il reato omissivo, il reato commissiono colposo… e nel manuale il criterio di imputazione soggettiva dolo viene riesaminato in relazione a ogni diversa forma di reato. In relazione ad ognuna di queste tipologie di reato la questione del dolo si pone in maniera di erente a seconda che il reato sia un reato commissivo, omissivo o che sia un delitto tentato, mono-soggettivo o pluri-soggettivo se lo realizzo con altri il concorrente nel reato ha un dolo particolare che è il dolo della consapevolezza e volontà di realizzare la sua condotta, il suo contributo fondamentale a costituire il fatto di reato ed è anche consapevole e vuole concorrere con altri nella commissione di quel reato. ERRORE SUL FATTO: esclude la punibilità della gente, in realtà non esclude la punibilità (elemento della nostra analisi sistematica del reato) non è un errore sulla conoscenza della legge penale (errore di diritto) ma sulla situazione di fatto. Cosa succede se c’è un errore sul fatto? Es. c’è una battuta di caccia, un cacciatore spara vedendo un cespuglio che si muove pensando che ci sia un animale ma in realtà non era così e colpisce un altro cacciatore, il cacciatore realizza un fatto di reato? In questo caso manca la volontà, manca il dolo è stato commesso un errore sul fatto quindi è escluso il dolo, potrà arrivare però a rispondere a titolo di colpa qualora sia presente Art.47,1 c.p.: L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell’agente (dolo). Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. Nel caso dell’omicidio potrà rispondere di omicidio colposo se l’errore è causato da colpa. Diverso è l’Errore di diritto: art.5 c.p. e giurisprudenza costituzionale (ignoranza sulla legge penale non può essere invocata a propria scusa salvo ignoranza inevitabile). 3 FORME DI DOLO: - Dolo intenzionale - Dolo diretto - Dolo eventuale Posti in ordine di intensità dal più grave al meno. Una sentenza delle sezioni unite della cassazione è dovuta intervenire sulle incertezze sul dolo eventuale tema molto dibattuto che trascende la stessa legislazione. Come distinguerle? Componenti del dolo: volizione e previsione (o rappresentazione), a seconda della dose di volizione e di pressione nascono le tre forme di dolo: dolo intenzionale: è la volontà la componente che prevale e proprio per questo è anche l’ipotesi più grave perchè è il contrasto diretto con le regole dell’ordinamento (il soggetto che merita una risposta punitiva più intensa), il fatto di reato coincide esattamente con lo scopo che si pre ggeva il soggetto agente es. l’omicidio sarà intenzionale quando l’agente voleva esattamente cagionare la morte, poiché prevale la volontà la componente rappresentativa può anche essere molto molto a evolita -> il cecchino che spara da lontano e ha una bassissima probabilità di centrare l’obbiettivo e di cagionare la morte della persona ma laddove sia stata cagionata la morte e si veri ca che il suo intento era quello di causare la morte della persona sarà chiamato a rispondere di omicidio per dolo intenzionale. 27 ffi fi ff ff ff fi Dolo diretto e eventuale: in entrambi i casi prevale la componente rappresentativa scollamento tra l’obbiettivo perseguito e il fatto realizzato quindi l’obbiettivo era diverso ma gli ascriviamo il reato come volontario a certe condizioni: Dolo diritto: rappresentazione, conoscenza ai con ni della certezza, il soggetto è certo o quasi che se persegue il suo obbiettino cagionerà la morte di una persona -> proprietario di una nave che vuole riscuotere l’indennizzo assicurativo derivante dall’a ondamento della nave, colloca sulla nave un ordigno esplosivo che porti la nave, che si trova in mezzo al mare, ad imbarcare acqua e dunque ad a ondare per riscuotere l’assicurazione, sa anche però che quasi certamente l’equipaggio che è a bordo della nave morirà per questo si può dire che ha realizzato un omicidio rimproverabile a titolo di dolo. Dolo eventuale: l’evento non è tra gli scopi del soggetto agente l’obiettivo perseguito non è quello di ragionare la morte di un uomo ne tanto meno possiamo preverte che il soggetto abbia previsto che con certa probabilità in conseguenza del suo comportamento si veri chi l’evento morte, si rappresenta la possibilità che come conseguenza della sua azione si può veri care l’evento morte e il soggetto pur rappresentandosi la possibilità che si veri chi quell’evento lo accetta. Previsione dell’evento e accettazione del rischio. Franck un penalista del 1907 utilizzava un giudizio contro-fattuale per accertare il dolo eventuale e diceva che quel soggetto avrebbe agito comunque anche se fosse stato certo della veri cazione dell’evento come conseguenza, ulteriore formula: chi agisce con dolo eventuale? Chi agisce costo quel che costi (anche a costo di causare la morte di una persona). Mentre nel dolo eventuale il soggetto accetta il rischio nel caso della colpa cosciente (o con previsione) con da nella sue capacità di scongiurare la veri cazione dell’evento, nasce dalla combinazione della de nizione di colpa e dell’art.61 n.3 c.p. che è un aggravante: l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell’evento. Caso 1: Dolo eventuale: avrebbe agitato comunque anche se avesse avuto la certezza di travolgere il poliziotto. Caso 2: Colpa cosciente: prevede la possibilità ma non accetta la veri cazione dell’evento, con da nella sua capacità Un elmetto che in uenza molto la valutazione è il contesto -> un latitante che scava dalla polizia e un camionista che e ettua un sorpasso agiscono nello stesso contesto? No, uno in un contesto illecito e uno in un contesto lecito. 04-11 Caso Lucini (HIV): non c’è una soluzione giusta e una sbagliata, sentenza data: reato di omicidio colposo aggravato (non volontario), giurisprudenza più recente (vedere foto): bisogna accertare lo stato mentale e ettivo il soggetto agisce accettando il rischio. L’opinione pubblica chiede una risposta seria, concreta per chi viola le regole di circolazione sulla strada -> La giurisprudenza di cassazione negli anni 2000 inizia ad espandere i casi di dolo eventuale no a scontrasi con il problema di aver allargato troppi i casi di dolo eventuale no alle sent… (importante) Caso Igniatuie: fuga spericolata dalla polizia -> per sfuggire alla polizia e alla guida di un furgone rubato va a 100 km/h nel centro urbano, passa una serie di semafori rossi, attraversa un incrocio con il semaforo rosso, va violentemente contro un’altra auto cagionando la morte di un passeggero e il grave ferimento degli altri. Dolo eventuale o colpa cosciente? In questo caso si può a ermare che ci troviamo nell’ambito del dolo eventuale perchè il soggetto accetta la possibile conseguenza, il rischio perchè passa più e più volte con il semaforo rosso e non solo anche ad una velocità superiore al doppio del limite previsto quindi può prevedere che possa ad arrivare un incidente -> avrebbe agito comunque anche se fosse stato certo della veri cazione dell’evento (giudizio contro-fattuale su base ipotetica). Un’altro criterio per accertare il dolo eventuale: il bilanciamento degli interessi in gioco o decisione contro il bene giuridico -> di fronte alla previsione dell’evento faccio una scelta facendo un bilanciamento tra gli interessi in gioco (preferisco salvare me stesso dalla polizia o dall’altra parte la vita dell’altra persona). Problema: implica l’esistenza di un soggetto perfettamente razionale cioè che riesce a fare scelte sulla valutazione costi-bene ci però nell’ambito criminale di solito non si ha il tempo di fare una valutazione costi-bene ci, la scelta non è frutto della valutazione degli interessi in gioco e non è razionale perché presa in pochissimo tempo (decisione su base emotiva, immediata), l’agire umano non è sempre un agire razionale. Si può tracciare una linea di divisione sul piano della previsione tra dolo e colpa? La colpa ha una previsione molto più sfocata, nel dolo si parla di una previsione più nitida. 28 fi fi ff fi ff ff fi fl ff fi fi fi fi ff fi fi fi fi fi fi fi Caso di ThyssenKrupp (foto): incendio, muoiono 7 persone, l’AD aveva accantonato i fondi antincendio perr la nuova sede di produzione in Italia siccome la sede nella quale è scoppiato l’incendio doveva essere chiusa. Dolo eventuale o colpa cosciente dell’AD? Conteso a base lecita (attività di produzione industriale), nell’ambito del lavoro ci si muove sulla responsabilità per dolo o colpa? Nella maggior parte dei casi per colpa (morti sul lavoro) ma in un caso così? In che modo l’evento (la morte) può essere pregiudizievole per l’impresa? È abbastanza per dire che l’AD ha previsto la possibilità della morte degli operai e l’ha accettata? Si parla di una persona che è sempre stata molto competente, viene messo in dubbio il risparmio dei 3 milioni di euro e poi si è causato un evento del genere, da un lato si può dire che siccome si erano già veri cati incendi avrebbe potuto prevedere l’evento ma è anche vero che siccome gli operai avevano sventato gli incedi precedenti l’AD con dava nella loro capacità di tenere sotto controllo questi venti. N.B.: Colpa cosciente: si può con dare anche nelle capacità altrui per evitare l’evento. Procura di Torino: omicidio volontario sulla base del bilanciamento di interessi “hai preferito accantonare 3 milioni di euro invece che salvaguardare i tuoi dipendenti”, sulla base di questo ragionamento la corte d’appello di Torino condanna l’AD per omicidio volontario (dolo eventuale), la corte d’assise d’appello di Torino (tanto più si è vicini ad un fatto sia territorialmente che temporalmente si arriva ad una decisione nell’uno o nell’altro senso) più distante temporalmente ma non solo è distante anche dal processo perchè è un giudizio dove il fatto è già stato accertato precedentemente e l’unica cosa che deve fare la corte d’assise d’appello è veri care se la conclusione può essere di erente quindi ribalta completamente la decisione a ermando che non si tratta di un omicidio volontario ma di un omicidio colposo (colpa cosciente il grado più alto di colpa). Corte di cassazione -> 2014 questione dei con ni applicativi del dolo eventuale per un dissidio all’interno della giurisprudenza che in casi apparentemente simili aveva deciso in modo diverso, quindi viene chiesto alla sezioni unite della corte di cassazione di risolvere il contrasto giurisprudenziale, al corte riesamina tutta la giurisprudenza la divide per costellazioni di casi e ci da un principio di diritto che cerca di de nire in modo più preciso il dolo eventuale e ci da anche una serie di indicatori che il giudice dovrà utilizzare per capire se si parla di dolo eventuale o colpa cosciente. Le sezioni unite cercano di circoscrivere il più possibile il dolo eventuale, il principio a ermato dalle sezioni unite (foto) Indicatori del dolo a ermati dalle sezioni unite: - la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa - La personalità e le pregresse esperienza dell’agente - La durata e la ripetizione dell’azione -> se proseguo con quella condotta è più probabile che abbia accettato l’evento - Il comportamento successivo al fatto -> ci può dire qualcosa sul fatto che e ettivamente quella persona abbia accettato la veri cazione dell’evento - Il ne della condotta e la compatibilità con questo ne delle conseguenze collaterali - La probabilità di veri cazione dell’evento - Le conseguenze negative anche per l’autore in caso di sua veri cazione - Il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l’azione - La possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l’agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto la certezza della veri cazione dell’evento 06-11 art.43 c.p.: Il delitto: è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente; è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si veri ca a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. 29 fi fi fi ff fi fi ff fi fi fi fi fi fi fi ff ff fi ff COLPA -> contro l’intenzione, manca la volontà (fatto involontario), caratterizzata dalla componente della prevedibilità (fatto prevedibile). Si possono accumunare tutte le ipotesi descritte nella seconda parte delle norma (negligenza, imprudenza…) in un unica etichetta: violazione della regola cautelare (regola di comportamento -> comportamento che occorre tenere per evitare eventi avversi); l’art.43 divide in due grandi categorie le regole cautelare che danno origini a due diversi tipi di colpa: - Speci ca -> fa riferimento alla inosservanza di leggi, regolamenti, discipline e ordini - Generica -> fa riferimento a negligenza, imprudenza o imperizia Le regole cautelari che caratterizzano la colpa speci ca sono regole che sono state positivizzate (sono state scritte), la regola cautelare è già stabilita dalla legge (es. le regole di circolazione previste dal codice della strada…). Le regole cautelari che fanno riferimento alla colpa generica sono regole non scritte che vengono individuate dal giudice che le individua attraverso la gura del cosiddetto agente modello cioè un soggetto che per caratteristiche personali o professionali che si trova nella stessa situazione del soggetto avrebbe agito in un certo modo. Viene parametro il comportamento dell’agente con quello dell’agente modello. La colpa del medico verrà accertata attraverso il comportamento che avrebbe tenuto un’altro medico nella stessa situazione (agente modello). Nel caso della colpa speci ca non c’è l’agente modello perché la regola è già prevista in modo scritto nella disposizione. colpa= violazione di una regola di comportamento che rende prevedibile un certo esito (colpa in termini di prevedibilità e di evento). COLPA MISTA A DOLO -> PRETERINTENZIONE art.43,2 c.p.: è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente; Caratteristiche: oltre l’intenzione dall’azione o dall’omissione avvenuta consegue un evento più grave di quello voluto. art.42,3 c.p.: La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione -> Non esiste più nell’ordinamento la responsabilità oggettiva in seguito alla giurisprudenza costituzionale. Nel caso della preterintenzione dobbiamo accertare che quell’evento oltre l’intenzione sia quantomeno rimporverabile a titolo di colpa (prevedibile ed evitabile). Reato aggravato dall’evento -> si deve interpretare come dolo misto a colpa art.588,1 c.p.: Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa no a lire tremila. art.588,2 c.p.: Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da sei mesi a sei anni. La stessa pena si applica se la uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa. OMICIDIO PRETERINTENZIONALE art.584 c.p.: Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 (percosse) e 582 (lesione personale), cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni. l’art.584 fa riferimento anche solo ad atti volti a ledere o recare percosse, non è necessario che ci siano delle reali percossi o lesioni ma basta che ci siano degli atti volti a ciò, chiaramente poi si deve veri care l’evento morte. ABORTO PRETERINTENZIONALE… Caso tifoso di calcio: ipotesi di dolo misto a colpa. La condizione pregressa del soggetto può assumere qualche rilievo sull’accertamento del nesso causale? Possono escludere il nesso casuale solo le cause sopravvenute e di per se su cienti a causare l’evento. art.41,1 c.p.: Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento. Dal punto di vista oggettivo la condizione del soggetto antecedete all’evento non può di per se escludere il nesso di causalità. 30 fi fi fi fi fi fi ffi La giurisprudenza interpreta la fattispecie di omicidio preterintenzionale in modo costituzionalmente orientato ma solo apparentemente, viene a ermato che la fattispecie di percosse e quella di lesioni sono delle regole cautelari di colpa speci ca cioè chi agisce è sempre consapevole che dalla lesione o dalle percosse possa sempre derivare la morte. Accanto a questa vi è un’interpretazione maggioritaria della dottrina che a erma come è necessaria accertare il dolo delle lesioni o delle percosse e la colpa va letta come accertamento in concreto con gli elementi di fatto e va stabilito che l’agente potesse e ettivamente prevedere che il soggetto morisse quindi c’è la possibilità concreta dell’evento più grave. 07-11 Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere -> colpevole sia chi esegue l’ordine che chi ha dato l’ordine (eccezione art.51,3 c.p.) Art.51,1 c.p.: L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità. Art.51,2 c.p.: Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'Autorità, del reato risponde sempre il pubblico u ciale che ha dato l'ordine. art.51,3 c.p.: Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo. Art.51,4 c.p.: Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine. Nei paesi democratici l’ordine non va eseguito quando è manifestamente criminoso. C’è una norma penale speci ca che disciplina l’utilizzo legittimo delle armi -> art.53,1 c.p.: Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico u ciale che, al ne di adempiere un dovere del proprio u cio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione sica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona. Art.53,3 c.p.: La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione sica. La violenza può essere utilizzata dai pubblici u ciali se ricorrono determinati requisiti e situazioni (es. respingere violenza…). Serve a garantire la realizzazioni di certi interessi che sono doveri di ordine pubblico e di sicurezza pubblica , si realizza una sorta di autotutela della pubblica amministrazione. Caso Carlo Giuliani: in un primo momento si pensava che i carabiniere avesse sparato direttamente al ragazzo poi però con le prove balistiche si arrivato ad a ermare che il carabiniere avesse sparato in alto 3 colpi uno di questi ha colpito un cornicione, è rimbalzato e ha colpito il ragazzo. Il processo si fa e si indaga per vedere o no se ci sono gli estremi di una causa di giusti cazione, quali sono quelle possibili in questo caso? Uso legittimo delle armi, legittima difesa (ci può essere un piccolo per la stessa vita del carabiniere), adempimento di un dovere (il dovere del carabiniere è quello di mantenere l’ordine pubblico, era in servizio e tutto quello che ha fatto l’ha fatto nel possibile adempimento di un dovere). art.55 c.p.: Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. Per capire se il carabiniere risponderà di omicidio colposo ai sensi dell’art.55 c.p. se c’è stato un superamento del limite previsto dalla legge, una sproporzione tra o esa e difesa. Prevale la legittima difesa o l’uso legittimo delle armi? In linea di massima sono invocabili tutti e due gli estremi di queste discipline perchè è in gioco sia l’interesse di vincere la violenza sia l’interesse soggettivo della sopravvivenza. L’istinto delle sopravvivenza è più rilevante rispetto all’uso legittimo delle armi. La procura a erma che sono invocabili gli estremi di entrambe le discipline e assolve il carabiniere. Di erenze tra legittima difesa e uso legittimo delle armi: Cosa si intende per resistenza: - resistenza attiva: uso energia per arrecare un danno (tirare un sasso…) 31 ff fi fi fi ffi fi ff ffi ffi ff ff fi ff ff ff ffi fi Caso ultra della Lazio: i tifosi della Lazio incontrano i tifosi della Juventus in un autogrill vicino ad Arezzo… L’IMPUTABILITÀ: requisito perchè si possa recriminare un fatto ad un suo autore, se il soggetto è incapace di intendere e di volere non potrà rispondere alla disposizione della norma penale, l’ordinamento non assolve se una persona era incapace di intendere o di volere ma agisce in altri modi previsti dagli artt. 86 e seguenti art.86 c.p.: Se taluno mette altri nello stato d'incapacità d'intendere o di volere, al ne di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato d'incapacità. Capacità di intendere e di volere: capacità di comprendere il signi cato dei propri atti e di agire in modo coerente con la propria concezione del mondo. art.88 c.p.: Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere. Condizione assoluta: l’infraquattordicenne non è punibile Tra i 14 e i 18 anni la capacità di intendere e di volere andrà valutata caso per caso Sordomuto: … Chiunque subisca una Cronica intossicazione da sostanze alcoliche e stupefacenti non è imputabile. art.90 c.p.: Gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità. La gelosia non può essere invocata per giusti care un reato. Ci sono casi gravi in cui la gelosia ha e etti psicopatogici. Se io mi faccio di cocaina come un cammello per darmi coraggio per uccidere, rubare… il soggetto che è sotto stupefacenti o alcol per commettere un reato non soltanto non può invocare la non imputabilità ma la pena sarò anche maggiore -> art.92 c.p.: L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce la imputabilità. Se l'ubriachezza era preordinata al ne di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata. Quando si accerta e come il vizio totale di mente? Questione complicata che ha a che fare con la psicologia e la psichiatria, le parti del processo penale si trovano davanti al sapere scienti co, Il giudice nomina un suo perito e le parti se hanno soldi nominano loro consulenti, si fanno delle interviste, si somministrano dei test al soggetto, si fa l’analisi del soggetto (si cerca di capire se il soggetto prima di aver compiuto il reato avesse avuto problemi psichiatrici, disturbi, avesse assunto psicofarmaci, avesse una storia pregressa di ricoveri o avesse dato segni di squilibrio quindi si cerca di ricostruire la storia clinica se c’è) e si cerca di capire se un eventuale disturbo della personalità o un eventuale psicopatologia abbia o non abbia inciso sulla commissione del reato le due cose comunque non vanno di pari passo, se il consulente accerta un disturbo della personalità, schizofrenia, disturbo borderline il giudice deve comunque chiedersi se c’è un nesso di causalità tra il disturbo o la malattia e l’azione delittuosa cioè deve capire se è stata e ettivamente la malattia a fare agire in quel modo un soggetto. Il disturbo deve essere la condizione senza la quale il reato non si sarebbe veri cato. Il giudice non si a da completamente al perito, il perito dirà se e ettivamente c’è il disturbo o la malattia mentre il giudice dovrà valutare se la malattia così come è valutata è stata o non è stata causale rispetto al reato -> giudizio doppio. 08-11 Caso: dei ragazzi di notte hanno portato su un cavalcavia dei sassi e hanno fatto un gioco che consisteva nel colpire le macchine, le macchine sbandano alcune sbandano, altre no no a quando con un sasso rompono il parabrezza di una macchina e da ciò avviene la morte di 1 o 2 persone. Colpa cosciente o Dolo eventuale? Non vedevano bene le macchine che passavano quindi potrebbe essere sia dolo che colpa perchè l’elemento della rappresentazione è proprio di entrambi, quello che importa, cambia è: che cosa abbiamo pensato, come si siano posti di fronte all’eventualità di provocare la morte cioè l’indi erenza è tale che non gliene frega niente oppure con do che gli automobilisti siano in grado di deviare i sassi e che questi ultimi quindi danneggino le auto ma non le persone, non si può saper al 100% quello che hanno pesato quindi il giudice dovrà ragionare in base gli indizi obbiettivi, guarderà quanti lanci sono stati fatti, chiederà da chi ha fatto i verbali da che altezza lanciavano i sassi, che tipo di visuale avevano, se si vedeva poco o tanto, quanto pesavano o quanto erano grandi i sassi, più indizi oggettivi rendono plausibile il 32 ff fi ff fi ff fi ff fi fi ffi fi fi fi fatto che fosse verosimile quello che è accaduto tanto più si andrà verso il dolo, quanto più c’era visibilità per le macchine, i sassi erano piccoli… tanto più si andrà verso la colpa. Se io lancio un sassolino da 500 gr ragionevolmente farò… I giudici hanno valutato per dolo eventuale COLPA art.43 c.p.: …è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si veri ca a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. De nizione in parte criticata dalla dottrina perché sembra lasciare fuori le contravvenzioni facendo riferimento solo ai delitti ma non è così, il legislatore ha a ermato che per le contravvenzioni la colpa sia sempre su ciente. Nelle contravvenzioni è indi erente il dolo o la colpa (è su ciente la colpa), nei delitti invece la colpa deve essere espressamente prevista (la regola è che i delitti sono dolosi se il legislatore li vuole punire anche per colpa lo deve speci care). La previsione può essere comune sia al reato colposo che al reato doloso; ci deve essere un nesso causale tra l’evento e la colpa generica o speci ca, violare la colpa generica o la colpa speci ca non cambia niente. Qual’è la ratio del sorpasso in colpa? Il rischio di frontale o di collisione con altra autovettura, quella regola cautelare nel codice della strada è presidiata da una sanzione amministrativa, il codice della strada ha innumerevoli regole (non guidare in stato di ebrezza…), sono tutti precetti sanzionati in via amministrativa la cui violazione può essere rilevante anche per il diritto penale. La violazione di regola cautelare non è quasi mai di per se sanzionata in via autonomamente penale è quasi sempre una regola cautelare che può avere o una sanzione amministrativa o non avere sanzione, quello che importa è che il mistero in sede di contestazione deve trovare una regola cautelare o scritta o che dovrebbe essere bagaglio comune delle nostre esperienze utilizzabili nel giudizio penale se hanno uno scopo cioè quello di evitare gli eventi del tipo di quelli che si sono veri cati. Nel codice della strada si trovano regole che non hanno le caratteristiche generali di una regola cautelare es. adeguare la velocità alle condizioni ambientali questa è una regole che pur scritta non è una regola di colpa speci ca perchè richiama il concetto di prudenza. Es. -> Non lasciare armi incustodite davanti al bambino -> c’è un reato nel codice penale che punisce questo comportamento. Il dovere minimo che il medico deve osservare al momento della diagnosi o l’anestesista al momento dell’anestesia è quello di chiedere al paziente se è allergico a qualche farmaco. Si punisce per colpa per l’importanza del bene e per la ricorrenza di eventi avversi legati all’industrializzazione, all’evoluzione della tecnica, in altri casi si punisce per colpa per ragioni probatorie es. c’era la contravvenzione di somministrazioni di sostanze alcoliche al minore che poi è stata depenalizzata per evitare tutte le indagini sul caso si è a ermato che la contravvenzione è punibile anche per colpa e quindi basta che il maggiorenne barista non abbia chiesto la carta d’identità e in quello si radica la colpa. Colpa generica -> come si fa a dire che un soggetto ha violato una regola che non stava scritta da nessuna parte? La ricostruzione di questa regole dovrebbe passare da due concetti: prevedibilità ed evitabilità rispetto a quel soggetto? Nel momento in cui il giudice si pone il problema di accertamento della colpa nel processo penale non guarda soltanto il singolo soggetto imputato ma guarda al cosiddetto agente modello e fa un giudizio di ra ronto tra come sono andate le cose e quello che invece avrebbe fatto l’agente modello (es. l’ideale e il buon medico o datore di lavoro). Se il giudice trova una di erenza tra il comportamento tenuto e quello che invece avrebbe tenuto l’agente modello condanna perché può rimproverare al singolo soggetto di non aver tenuto la condotta che potevano pretendersi da un soggetto che operava nelle sue stesse condizioni. Questo agente modello essendo un modello non esiste, lo deve ricostruire il giudice in certi casi sulla base della propria esperienza, in altri casi più tecnici dovrà a darsi ad un perito. Altra distinzione che ha a che fare con il contenuto delle regole cautelare: - Violazione di regole rigide -> quanti cabile in numeri es. limite di 50 km/h, divieto di superare la doppia linea continua… sono regole sse, predeterminate senza margini di elasticità - Violazione di regole elastiche -> ci sono regole cautelari più complessi che descrivono una situazione di pericolo o un risultato da evitare ma non dicono con quali mezzi arrivare a quell’obbiettivo es. moderare la velocità in relazione alle condizione meteorologiche 33 fi fi fi ffi ff fi fi ff fi fi fi fi ff ffi ff ff ffi Dove si trovano le fonti di colpa speci ca? In corpi normativi, non necessariamente la legge in senso formale ma anche fonti subordinate o addirittura fonti di natura privata (gli ordini), queste fonti nella misura in cui contengano dei doveri di comportamento nalizzati ad evitare un certo evento sono discipline la cui violazione può fondare la colpa nella misura in cui quelle discipline scritte contengano regole la cui osservanza serve ad evitare l’evento. Hanno una doppia rilevanza nel reato colposo, dal punto di vista soggettivo se il soggetto destinatario di una regola cautelare scatta non l’ha rispettata e se a causa di questa violazione ha causato la morte per esempio di un lavoratore questa violazione gli piumò essere rimproverata per colpa sul piano soggettivo, per altro lato la violazione della regola cautelare ha anche un rilievo oggettivo rispetto alla delimitazione del fatto tipico -> se il reato in questione è l’omicidio (art.575 c.p.) parla di chiunque cagioni la morte di un uomo non del datore di lavoro o del medico ma tutti, nel capo di imputazione si dirà che tizio legale rappresentante dell’impresa… ha causato la morte dell’operaio. Poi si spiegherà quali sono le regole cautelari violate (es. non sottoesposizione degli operai a dirsi di formazioni…), il fatto non deriva solo dal causare la morte ma anche dal fatto di non aver osservato determinate regole cautelari. Il soggetto che opera in una determinata area ha doveri di conoscenza e di abilità (deve conoscere dal punto di vista sia fattuale che normativo quel settore), il fatto di intraprendere un’attività senza le conoscenze tecniche è già agire colposo. Il primo dovere è quello di non mettere se e gli altri in pericolo. Colpa generica: Ci sono le prassi e gli agenti modello, il soggetto non può invocare il fatto che le prassi siamo prassi poco virtuose perchè il giudizio sulla colpa è il giudizio sul dover essere, l’agente modello è quello che ha un elevato modello di diligenza di prudenza e di perizia (la prassi non è una causa giusti catrice ai sensi della colpa), una cosa è l’essere (cosa succede nella realtà) e un conto è il dover essere (cioè che si dovrebbe fare o non fare) se c’è una divergenza tra quello che fanno tutti e quello he fa l’agente modello sia ha la condanna. Agente modello: gura ideale che svolge professionalmente o anche per assunzione volontaria anche del tutto occasionale Se una persona si improvvisa quello che non è si assume la responsabilità per negligenza, imperizia e imprudenza (es. una persona che ti fa un impianto elettrico pur non avendone le qualità). Nei paesi anglosassoni si procede solo per colpa grave e non per colpa lieve, in Italia invece si ricede anche per colpa lieve e c’è l’obbligatorietà del procedimento ma non si è proceduto per morti di amianto. la nostra magistratura o pia in generale la nostra società è più attenta agli aspetti risarcitori e quindi si fanno tanti processi per reati colposi, quasi ogni incidente stradale nisce con una condanna per omicidio colposo anche in casi dove c’è magari un concorso del pedone che non ha attraversato sulle strisce o del ciclista senza luci. Ci sono attività che sono intrinsecamente rischiose es. industria chimica, sia per la salute dei lavoratori sia per l’ambiente circostante, queste attività sono pericolose ma consentite e anche promosse perchè creano benessere (es. fare sport), sono lecite ma all’interno si possono creare rischi che possono portare ad eventi penalmente rilevanti, il legislatore le disciplina in modo analitico. Che cosa succede laddove si crea un incidente dentro un’attività regolamentata? Bisognerà andare a vedere se le regole, prescrizioni amministrative dettate sono state rispettate o meno, se c’è stata una violazione è evidente che pur nel quadro di un attività lecita non ho seguito le regole e sono cavoli miei. Il problema diventa molto delicato quando ci siano delle contestazioni nonostante il rispetto delle regole (persona chiamata a rispondere anche se ha seguito le regole), perchè in realtà a volte le regole non sono su cienti ma c’è la priva che a seguito del rilascio in atmosfera di alcune sostante la salute delle persone è stata danneggiata cosa si fa in questi casi? Nella realtà sono stati fatti processi dove non è contestato il superamento dei valori soglia massimi consentiti ma perchè il soggetto pur di risparmiare non ha abbassato il valore di emissione quando lo poteva fare, la giurisprudenza a erma che non basta rispettare i valori soglia ma la regola cautelare di colpa Enrica è abbassa i valori soglia per quanto tu possa per quanto le tecnologie e le tecniche dell’epoca te lo consentano. Non basta rispettare la regola scritta se c’è margine per una regola più ampia più generica non scritta ciò provoca problemi in particolare per il contrasto tra potere legislativo e giudiziario, da un lato i giudici cercano di aumentare i livelli di tutela e dall’altro gli imprenditori lamentano un intervento troppo forte da parte dei giudici nelle loro attività. La regola giurisprudenziale: il rispetto delle regole cautelari speci che non esime dall’osservanza di regole non scritte. 34 fi fi fi fi ffi ff fi fi Investi un pedone che si butta all’improvviso in mezzo alla strada ma tu andavi a 40 km/h rispondo o no di lesioni colpose? Il pm può a ermare che tu sai bene che in zone dove ci sono tanti ragazzi può accadere che succeda una cosa del genere e quindi devi adeguare la velocità a questa situazione quindi la colpa generica per imprudenza può essere intesa in modo ampio quindi più io sono attento alle ragioni di tutela più rischio di condannare persone per colpe che non ci sono. Se io mi sposto dal limite ssato dalla legge al livello di tutela di tutti i potenziali investiti arrivo sempre a dire che potevo andare più piano ma ha senso avendo un limite ssato a 50 km/h. Spesso il giudice si sente investito da torto o ragione anche da nalità o di giustizia o risarcitorie, sa che assolvendo non ci sarebbe il risarcimento per questo tende spesso a dare interpretazioni rigide, rigorose, in questo caso non ci sarebbe colpa però se teniamo per buono la giurisprudenza che vale in altri settori la risposta non sarebbe così scontata in un processo penale se risulta che si poteva vedere da lontano che c’erano in giro moltissime persone o che il soggetto al volante conosce bene quelle zone allora il risultato potrebbe essere diverso, il giudice sterebbe in considerazione queste cose. Se troviamo un giudice severo rischiamo la condanna perché non sempre è ritenuto su ciente il rispetto della regola cautelare scritta laddove vi sia spazio per ulteriori condotte più prudenti. Rapporto tra doveri di sicurezza e risorse economiche -> ogni qualvolta il mercato, le tecnologie consentano di acquistare tecnologie in tema di sicurezza e di ambiente l’imprenditore avrebbe il dovere di dotarsi di questi impianti. Facile dirlo dal punto di vista di chi non deve fare investimenti. Un pretore si era trovato di fronte ad una norma che impone all’imprenditore di abbassare la rumorosità sotto certe soglie per quanto fosse economicamente sostenibile questa azione secondo la corte questo rischiava di far prevalere l’interesse di iniziativa economica sulla tutela delle salute delle persone. La corte nel 1990 ha a ermato che esiste uno standard minimo di tutela della salute inderogabile (sotto il quale non si può andare) sopra questo standard invece si rilevano le disponibilità economiche dell’imprenditore. Problema: è di cile individuare il punto di tutela minima inderogabile, la corte ha cercato di contemperare gli interessi contrapposto ma non ha segnato un limite netto tra ciò che è lecito e ciò che è penalmente illecito. La corte a erma che non esistono diritti tiranni: che prevalgono sempre e comunque su altri, nel limite del possibile bisogna sempre contemperare cioè bilanciare questi interessi contrapposti e cercare un punto di equilibrio senza sacri care totalmente l’uno a favore dell’altro, è bene però che il punto di equilibrio lo faccia la pubblica amministrazione attraverso l’AIA e non il giudice. Perchè l’interazione di persone e cose funzioni la situazione richiede un minimo a damento nella correttezza e nel rispetto delle regole da parte di altri (se il chirurgo non si dasse dell’aiuto- chirurgo il tutto diventa più lungo e ine ciente stessa cose se andando in giro in macchina non mi do degli altri conducenti e quindi vado a 10 km/h arrivando anche a bloccare il tra co. In linea di massima il soggetto che interagisce ha diritto di fare a damento sulla buona condotta altrui, questo a damento viene meno dal momento in cui ci sono degli indizi sul fatto che il comportamento del soggetto che interagisce non sia stato rispettoso delle sue regole cautelari (l’aiuto-chirurgo è ubriaco, l’automobilista che ho di fronte sbanda…). NESSO TRA COLPA ED EVENTO (reati colposi di evento) Il macchinista del tram ha la visuale coperto da un suv parcheggiato in zona vietata, un bambino che non ha visuale per la presenza del suv e quindi non vede il tram attraversa e il tram lo prende in pieno. Il giudice dovrò fare un ragionamento contro-fattuale (ragionamenti di tipo causale cioè se non ci fosse stato il suv il tram avrebbe fregato in tempo?) ci deve essere però un’altro ragionamento la cosiddetta causalità della colpa quindi non la causalità pura tra condotta ed evento, tra parcheggio e investimento del bambino ma del nesso tra la violazione di una determinata regola cautelare e la realizzazione di un determinato evento che la regola cautelare mirava ad impedire. Se manicasse la causalità della colpa non si dovrebbe condannare. Ci sono dei viali su questi viali ci sono delle strisce azzurre (posso parcheggiare se pago), uno studente non trova posto nel parcheggio dell’università e quindi parcheggia nelle strisce blu ma senza pagare il parcheggio (violazione del codice della strada), supponiamo che un motociclista sorpassando una macchina sbandi e il motociclista cada e vada ad impattare sulla macchina parcheggiata dentro le strisce blu e muore. Può essere contestata la violazione alla regola cautelare che fonda l’omicidio colposo del motociclista? No, il fatto di pagare signi ca che le persone saranno più propense a liberarlo in fretta o a scopo cassa, in ogni caso nalità che nulla hanno a che vedere con il fatto di prevenire incidenti. 35 fi ff ffi ffi ffi fi fi ff ff ffi ffi fi fi fi ffi fi ffi fi X gira senza aver pagato il bollo della macchina, fa un incidente nel quale investe una persona, il fatto di girare con la macchina senza bollo, senza assicurazione o senza revisione incide sul fatto di investire il pedone che non attraversa sulle strisce? C’è causalità della colpa? Se tu non puoi utilizzare la macchina e invece l’hai usata sei stato causa di quell’evento ma c’è causalità della colpa? Cioè il divieto è nalizzato a vietare incidenti? Lo scopo è civilistico è quello di garantire un risarcimento non di evitare un incidente, lo stesso vale per il bollo, senza bollo non si potrebbe guidare ma l’assenza di bollo non ha un collegamento di rischio con un eventuale investimento. Più complicato per quanto riguarda la revisione, in questo caso la nalità riguarda l’e cacia dei freni, la sicurezza del veicolo… tutti fattori che possono (non sempre e comunque) avere un legame con un tipo di incidente, se risulta che io ho investito qualcuno che ha attraversato la strada a quel punto il fatto che il mio freni siano o meno e cienti è rilevante quindi se c’è un problema di mancata e tempestiva frenata la mancanza di revisione della macchina è un indizio che il giudice potrà valutare. Il giudizio di accertamento del legame tra colpa ed evento può essere un accertamento di una certa complessità sul piano argomentativo, bisogna chiedersi la ratio della regola cautelare. 11-11 Colpevolezza: il fatto tipico, antigiuridico deve: - Essere realizzato con dolo, colpa o dolo misto a colpa - Conoscenza o conoscibilità della legge penale (tema dell’ignoranza della legge penale sent. 364/1988 corte cost. art.5 c.p. -> responsabilità per fatto proprio e colpevole) - Accertare la non presenza di scusanti che rendono lecito il fatto alla luce dell’intero ordinamento - L’imputabilità -> capacità di intendere e di volere. CONOSCENZA O CONOSCIBILITÀ DELLA LEGGE PENALE -> errore di diritto (questo) diverso da errore sul fatto art.47 c.p.: L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. È un errore di percezione quindi non esclude la colpevolezza ma esclude il dolo!!!! Ulteriore distinzione tra errore sul fatto ed errore di diritto art.47,3 c.p.: L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato. Cioè quando l’errore è sulla legge extra-penale es. disposizione codice civile che si occupano del trasferimento della proprietà è una legge extra-penale quindi qualora ci sia un errore si applicherà l’art.47 c.p. -> una persona asporta con una ruspa i sassi presenti al margine della riva del ume o sul fondale pensando che si tratti di beni non apparteniti a nessuno in realtà quei sassi sono beni pubblici e dunque un errore di questo tipo su legge extra-penale, sulle modalità di circolazione, di acquisizione del diritto di proprietà di certi beni può trasformarsi in errore sul fatto (di percezione) che quindi avrà per e etto quello di escludere il dolo. La disciplina dell’art.5 c.p. riguarda solo la legge penale l’errore sulla legge extra-penale può divenire una ragione in base alla quale escludere la responsabilità per dolo quindi escludere la prevedibilità e la volontà di quel fatto. Cosa signi ca di errore sulla legge extra-penale? Non signi ca che noi cittadini dobbiamo essere tenuti ad una conoscenza analitica delle disposizioni di legge ma è richiesta una conoscenza laica sul fatto che quel bene appartiene ad altri questo richiede il diritto penale. La conoscenza laica dell’apparenza ad alti di un bene è una cosa che si apprende n da subito quindi il sapere che cosa ci appartiene e che cosa no è abbastanza facilmente per

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