Organizzazione Internazionale PDF
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Università degli Studi di Milano Statale
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This document provides an introduction to international organizations and contains definitions and explanations of key concepts in international law. It discusses various legal concepts including: the nature of legal systems, different types of legal rules, and the role of international organizations within the context of international law and relations.
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1/10 ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE INTRODUZIONE Diritto internazionale = ordinamento giuridico della società internazionale Ordinamento giuridico = norme che servono a disciplinare la collettività → l’ordinamento è giuridico quando ha norme vincolanti Società/comunità internazionale = insieme di st...
1/10 ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE INTRODUZIONE Diritto internazionale = ordinamento giuridico della società internazionale Ordinamento giuridico = norme che servono a disciplinare la collettività → l’ordinamento è giuridico quando ha norme vincolanti Società/comunità internazionale = insieme di stati e altri enti Istituto giuridico = complesso di norme giuridiche Norma giuridica = regola che disciplina la condotta dei soggetti Prassi = comportamento ripetuto nel tempo NOZIONI GIURIDICHE DI BASE Ogni società si auto-regola → in qualsiasi società ci saranno delle regole: giuridiche → ovvero PRESCRIZIONI, regole che indicano ai soggetti come devono agire. 2 scopi: uniformare i comportamenti umani per garantire l’ordine sociale (norme di condotta) – individuare gli organi dello stato e definirne i poteri (norme di organizzazione). non giuridiche → norme morali (es. essere gentili), sociali (es. far sedere una donna incinta), religiose, di buona educazione. Caratteristiche delle norme giuridiche: generalità → si applica a tutti i soggetti che rientrano in una situazione regolata da quella norma, non a un soggetto singolo (es. furto – si applica a chiunque abbia commesso un furto) astrattezza → si applica a una determinata circostanza e non al caso specifico (es. bisogna evitare qualsiasi furto e non solo quello di un soggetto) obbligatorietà → i soggetti sono obbligati a tenere un determinato comportamento → ci saranno svantaggi a chi non lo fa (la conseguenza del mancato rispetto di una norma è una sanzione) Sanzioni: funzione deterrente → obiettivo: far desistere un soggetto dal comportarsi in modo non conforme alla norma, OVVERO evitare che un soggetto compia un’infrazione funzione punitiva → punizione per violazione norma funzione rieducativa → rieducare una persona, con una pena Ogni ramo del diritto ha diverse funzioni: diritto civile → risarcimento danno diritto amministrativo → sanzione amministrativa pecuniaria (sempre la stessa somma prevista) es. pagamento multa diritto penale → pene detentive (privazione libertà) o pecuniarie (versamento somma di denaro – la somma dipende dal crimine) Diritto = insieme delle regole in vigore in uno Stato create per vivere pacificamente e ordinatamente → in sostanza, è un insieme di norme giuridiche. Funzioni del diritto: uniformare la condotta dei soggetti e l’organizzazione di organi pubblici (ovvero lo Stato) Diritto soggettivo: VANTAGGIO goduto da un singolo individuo → diritto di avere qualcosa, fare qualcosa, non fare qualcosa… (es. diritto di abitare in casa mia/ possedere un monopattino) – è regolato dall’ordinamento giuridico. Diritto oggettivo: nessuno può impedirtelo, il diritto te lo garantisce – fa riferimento alle norme dell’ordinamento giuridico. 1/10 Classificazione dei diritti: in base agli interessi: diritto pubblico (protezione interessi collettivi) - diritto privato (protezione interessi del singolo) in base all’ambito di applicazione: esterno (al di fuori dei singoli stati) - interno (dentro uno stato) in base alle materie trattate: diritto costituzionale, amministrativo, penale, civile, commerciale, processuale Le norme giuridiche devono essere prodotte da organi competenti che seguano determinati procedimenti → la FONTE del diritto è un atto (legge), un fatto (comportamento) o un procedimento al quale un ordinamento giuridico riconduce l’effetto di creare, modificare o estinguere norme giuridiche. Non possono esserci 2 norme contrastanti, bisogna risolvere eventuali conflitti tra norme: 1. gerarchia delle fonti nell’ordinamento italiano → in un ordinamento giuridico nazionale le fonti sono ordinate in un certo modo: (il grado superiore prevale sugli altri gradi) 1. I GRADO: la Costituzione 2. II GRADO: fonti primarie 3. III GRADO: fonti secondarie 4. IV GRADO: fonti consuetudinarie 2. abrogazione → una legge non si applica più, è eliminata o modificata. Si opera sullo stesso grado ^ delle fonti. 7/10 I SOGGETTI DEL DIRITTO I soggetti del diritto sono tutti colori che possono avere diritti e doveri (titolari di diritti e destinatari di obblighi) → PERSONALITA’ GIURIDICA = idoneità ad essere titolare di diritti e destinatari di doveri. Negli ordinamenti interni, i soggetti sono: le persone fisiche (esseri umani) → in Italia si diventa soggetti di diritto alla nascita → senza le persone fisiche l’ordinamento non esisterebbe → la persona fisica è il soggetto PRIMARIO dell’ordinamento. le persone giuridiche (es. S.P.A.), è un insieme di persone e di beni → società, associazioni, enti pubblici, fondazioni, comitati → essere persona giuridica non necessariamente significa essere un soggetto giuridico. I SOGGETTI: LO STATO Lo Stato ha 3 poteri: 1. legislativo → emanare le norme dell’ordinamento → parlamento 2. esecutivo → applica le norme → governo 3. giudiziario → accerta il diritto → magistratura Organi di garanzia costituzionale → risolvono i problemi degli organi costituzionali → Presidente della Repubblica e Corte Costituzionale. Soggetti di diritto = enti che hanno personalità giuridica, ovvero titolari di diritti e obblighi, con obblighi previsti dal diritto internazionale: Stati (sovrani e indipendenti) → soggetti primari di questo ordinamento altri enti → organizzazioni internazionali (es. ONU) gli individui, anche se prima non erano considerati nell’ordinamento → non sono un soggetto primario di questo ordinamento → ci sono norme internazionali che attribuiscono diritti e obblighi agli individui altri Differenza tra ordinamento internazionale e interno: nell’ordinamento internazionale non c’è un apparato istituzionale centralizzato → tutti i soggetti sono uguali e non esiste un’entità superiore → decentramento delle attività di produzione delle norme, di accertamento del 7/10 diritto, e la attuazione coercitiva del diritto (obbligo di rispettare le norme) → sono gli stessi soggetti a fare tutto ciò (gli Stati). La consuetudine è una norma non scritta → deriva da un comportamento costante nel tempo, perché penso di essere obbligato a farlo. Sono i soggetti stessi che decidono di sottoporre un disaccordo tra di loro a un giudice, non sono obbligati a farlo. I soggetti del diritto internazionale sono diversi tra di loro, perché hanno capacità diverse per esercitare i diritti: capacità di stipulare un trattato, rivolgersi a tribunali internazionali...gli Stati possono fare tutte queste cose, gli altri soggetti no. Gli Stati hanno personalità originaria, gli altri personalità derivata (gli stati decidono quali capacità essi possono avere). Gli stati hanno tutte le capacità. Lo Stato, per il diritto internazionale, si forma indipendentemente dall’esistenza o dal rispetto di norme giuridiche → l’ordinamento internazionale NON crea lo Stato, ma prende atto della sua esistenza. Non c’è un trattato che crea uno Stato, uno Stato nasce quando ha delle caratteristiche e norme che si attribuiscono allo Stato, ovvero: un apparato di governo, un popolo, un territorio. 8/10 Lo Stato è formato da: Territorio = deve esserci ma non è necessario stabilirlo subito Popolo = stanziata stabilente su quel territorio Apparato di governo = struttura istituzionale che governa quella comunità stanziata in quel territorio Perché possa essere pari ad altri Stati, deve avere sovranità interna (effettività) ed esterna (indipendenza) → la sovranità interna si dice effettività perché è la reale, l’effettiva capacità di quell’apparato di governo di governare quel territorio / la sovranità esterna riguarda il modo in cui ci si pone nella comunità internazionale, non ha un’autorità superiore, ed è indipendente. Rilevanza: i giudici interni devono capire se si parla di uno Stato oppure no. Es. 16 giugno 2004 → caso Milosevic per la Jugoslavia → bisognava capire se la Croazia fosse uno Stato o meno → alcune condotte sono crimini nei regimi internazionali mentre in altri no Es. giugno 1985 → il tribunale di Venezia aveva emesso un mandato di cattura per Arafat e Salah, che rappresentava la Palestina, e all’epoca c’erano dubbi sulla statualità della Palestina → Arafat poteva essere considerato come capo di Stato? La Palestina era uno Stato? → il capo di Stato non può essere processato in un altro Stato Convenzione di Montevideo → lo Stato in quanto persona di diritto internazionale deve possedere una popolazione permanente, un territorio ben definito, un governo, la sociabilità internazionale (capacità di stringere relazioni con altri Stati → modo diverso di parlare di sovranità esterna e indipendenza dello Stato). Riconoscimento di uno stato = uno stato già esistente prende atto dell’esistenza di un nuovo stato ed apprende di voler entrare in relazione con esso → lo Stato è persona nuova. Riconoscimento di governo = uno stato esprime la propria intenzione di considerare un’organizzazione come l’ente di governo di uno stato già esistente → lo Stato è già lì, è solo il governo che cambia. Ci sono vari modi per riconoscere uno stato nuovo. esplicito/espresso → una dichiarazione formale, una dichiarazione davanti a un tribunale interno, stipulazione di trattati internazionali (es. trattato di pace con il Giappone → il Giappone riconosce l’indipendenza della Corea) implicito/tacito → non c’è un atto formale, però da qualche comportamento di uno stato io capisco che sta riconoscendo un nuovo stato (es. votare per l’ammissione di un nuovo stato come membro dell’ONU → possono diventare membri dell’ONU tutti gli stati amanti della pace, ecc.. l’ammissione è effettuata con decisione dell’assemblea generale su proposta de consiglio di sicurezza) → implicitamente sto dicendo che quello è uno stato e ammettendolo all’ONU lo considero tale. Se voto contro? Non per forza non lo considero uno stato, magari non mi piacciono altre sue caratteristiche. Il fatto che due stati facciano entrambi parte di un trattato internazionale, non è detto che si riconoscano a vicenda. Tipi di riconoscimento (non entrambi sono validi – di solito la teoria più fondata è la seconda): riconoscimento costitutivo → per diventare soggetto dell’ordinamento internazionale, lo stato nuovo DEVE essere riconosciuto → problemi: la prassi è un atto politico e non giuridico (es. politica CE 1991 Macedonia del Nord) – la soggettività dipende da altri soggetti – problemi pratici (quanti soggetti lo riconoscono? Quali?) riconoscimento dichiarativo → è un atto discrezionale in cui uno stato già esistente si limita a prendere atto dell’esistenza di un nuovo stato → la prassi è abbondante, ma non uniforme (es. molti stati non riconoscono Israele, però sostengono che stia violando le norme internazionali) → VALORE GIURIDICO DEL RICONOSCIMENTO Effetti del riconoscimento: effetto preclusivo → una volta che ti ho riconosciuto, non posso cambiare idea (se non cambiano determinate norme) (es. convenzione Montevideo) effetto indiretto → il riconoscimento se è prematuro (quando ancora lo stato non è totalmente indipendente ma gli altri stati lo sostengono → più lo fanno più probabilità ha di affermarsi) (es. riconoscimento Croazia) Questi sono gli effetti del diritto internazionale e sono diversi da quelli del diritto interno, che sono più severi (es. se l’italia non riconosce il kosovo, una persona con passaporto del kosovo non potrà entrare in italia e lavorare in italia, ecc.). Es. Il caso della Palestina → è uno Stato oppure no? → per la sentenza della Cassazione Penale 28 giugno 1985 di Arafat e Salah, la Palestina non veniva considerata Stato → la Palestina era un mandato britannico prima della seconda guerra mondiale → nel ‘67 Israele ha occupato dei territori tra cui la Palestina → nel 1988 viene dichiarata l’indipendenza della Palestina → nel 2011 si ha la prima ammissione all’UNESCO → prima non veniva considerata stato perché non aveva un’organizzazione di governo che governasse effettivamente quel territorio, ed era un movimento di liberazione → nel 2012 prova a diventare membro dell’ONU, ma non viene accettata → però la Palestina diventa Stato osservatore non membro dell’ONU (non è un membro però viene definita Stato) → nel 2015 diventa Stato membro della CPI → ad oggi la maggior parte dei paesi la considerano uno Stato. 14/10 Il riconoscimento di uno Stato non è la stessa cosa del riconoscimento di un governo. Riconoscimento di un governo = la volontà di considerare un’organizzazione come l’ente di governo di uno Stato già esistente → es. Cina (governo di Taipei e governo di Pechino → fino agli anni ‘70 hanno considerato il governo di Taipei come governo rappresentativo, nonostante mancasse di effettività, in realtà il governo effettivo era quello comunista (di Pechino), e ora viene solo considerato Pechino, pochissimi stati hanno a che fare con Taipei). STATUALITA’ CONTESA: effettività (sovranità interna) → es. governi in esilio: se uno stato esiste già e per qualche conflitto il governo perde controllo sulla comunità territoriale, perde l’effettività ma si usa la continuità (rappresenta comunque quegli Stati) – es. stati falliti: non c’è più il controllo del territorio, però c’è continuità → il punto è: una volta che lo stato si è affermato, non cessa subito di esistere, ma si da’ preferenza alla continuità indipendenza (sovranità esterna) → è indipendente lo Stato che ha un ordinamento giuridico originario (che non dipende da nessun altro) → è formale, ma oltre al grado formale serve quello sostanziale, es. i micro-stati, gli stati fantoccio (= formalmente sono stati ma non hanno alcuna possibilità di sopravvivere senza un altro stato che li sostenga – es. Manciukuò era una parte della Manciuria che dipendeva totalmente dal Giappone – Bantustan erano stati creati dal Sudafrica per riuscire a rendere il Sudafrica uno stato bianco, tutte le persone non bianche dovevano andare negli stati Bantustan – Cipro del Nord → nel 1974 invaso dalla Turchia, nell’83 nasce Repubblica turca di Cipro del Nord, subito dopo la comunità internazionale dichiara che questo stato non è un vero stato) → questi Stati hanno un’indipendenza formale, ma senza il sostegno di altri stati non potrebbero esistere (indipendenza sostanziale). NASCITA DI UN NUOVO STATO 1. Costituzione in territorio nullius → nascita di uno stato in un territorio non sottoposto alla sovranità di nessun stato (adesso non esistono territori che non fanno parte di uno stato, gli unici sono i poli → esiste un trattato sull’Antartide che blocca qualsiasi pretesa di sovranità) 2. Costituzione nel territorio di un altro Stato: secessione, smembramento, fusione. Secessione = quando una porzione di uno Stato si stacca e diventa indipendente → lo Stato originario continua ad esistere (es. Kosovo, Timor Est, Sud Sudan...) Smembramento = uno Stato si separa in due o più Stati → lo Stato precedente non esiste più, ci sono solo Stati nuovi (es. Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca → cessa di esistere la Cecoslovacchia e si creano 2 stati). Fusione = due stati preesistenti cessano di esistere e si fondono in un solo soggetto (es. Yemen prima era Yemen del sud e Yemen del nord) → è diverso dall’incorporazione perché con l’incorporazione non abbiamo nessuno Stato nuovo, ma abbiamo uno stato preesistente che ingloba un altro stato preesistente, e solo uno continua ad esistere (es. la Germania occidentale ha incorporato la Germania dell’est negli anni ‘90). Il principio che vige è quello di EFFETTIVITA’ Per stabilire se un nuovo ente sia uno Stato vale anche la LICEITA’ della sua formazione? Es. nasce un nuovo Stato, ma è nato usando la forza armata contro un altro Stato (atto illecito) → si può considerare uno Stato? → non abbiamo una vera risposta: dipende dalla reazione degli altri soggetti interessati → PRASSI NON UNIFORME Altra ipotesi: la secessione → se nasce una secessione violando il diritto interno va bene? la secessione viola il diritto internazionale? Per diventare uno Stato bisogna tenere in considerazione: effettività, legalità, integrità territoriale, e principio di auto-determinazione (principio che si è affermato dopo la seconda guerra mondiale, e vale solo per tutti quei popoli che prima erano coloniali, soggetti a occupazione straniera, soggetti a regimi razzisti → questi popoli hanno la libertà di scegliere se essere indipendenti o associarsi ad altri Stati). Es. il Kosovo: prima aveva molta autonomia, poi ha iniziato a ridursi col governo serbo, questo ha dato vita a una guerra civile → per questo motivo, nel ‘99 una serie di paesi della NATO bombardarono la Serbia, da quel momento la Serbia cessò di attaccare il Kosovo → nel 2008, il Kosovo dichiara l’indipendenza → il Kosovo è uno stato? Ha violato il diritto internazionale? La secessione è lecita o illecita? → il fatto che una cosa non sia vietata, non vuol dire che sia un diritto → la Corte ritiene che il diritto internazionale non contenga alcun divieto relativo alle dichiarazioni di indipendenza, quindi la dichiarazione di indipendenza del Kosovo non ha violato nessuna norma internazionale. IL DIRITTO NON PUO’ SORGERE DA UNA VIOLAZIONE DEL DIRITTO. 15/10 MUTAMENTI DI TERRITORIO, POPOLAZIONE OD ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO Hanno incidenza sulla soggettività dello Stato? Mutamenti di territorio (e di popolazione): cessione → una parte di territorio passa da uno Stato all’altro (non incide sulla soggettività dello Stato) secessione (subita) → una parte di territorio si stacca da uno Stato (non incide sulla soggettività dello Stato) annessione parziale → lo Stato A incorpora una parte del territorio dello Stato B (non incide sulla soggettività dello Stato) annessione totale → lo Stato A incorpora tutto il territorio dello Stato B (incide sulla soggettività dello Stato B, perché lo Stato B cessa di esistere, ma non incide sulla soggettività dello Stato A) Mutamenti nell’organizzazione di governo: conformi al diritto interno → non incide sulla soggettività dello Stato, per il diritto internazionale è sempre lo stesso Stato mutamenti rivoluzionari → viene il dubbio che si tratti di un soggetto diverso, ma in ogni caso non incide sulla soggettività (es. nascita URSS → in quel caso pretendeva di essere considerato un soggetto diverso dall’impero russo, ma la richiesta non è stata approvata) Mutamenti nella denominazione ufficiale dello Stato: es. Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) → ha cambiato nome in: Serbia e Montenegro → poi ha cambiato di nuovo nome in: Serbia → il fatto che ha cambiato nome non incide sulla sua soggettività, non cambia nulla. Perdita momentanea dell’organizzazione di governo: stati falliti → es. la Somalia aveva perso temporaneamente l’organizzazione del suo governo, ma non ha comunque perso la soggettività, grazie alla continuità occupazione bellica totale → es. Germania (‘45-’49), Iraq (2003-2004) → l’occupazione non comporta l’estinzione dello Stato occupato COME SI ESTINGUE UNO STATO: smembramento fusione incorporazione o annessione totale Nel momento in cui uno Stato nasce, ha: Un territorio, quindi ha il diritto di sovranità territoriale, ovvero che può esercitare il potere di governo su quel territorio, che è composta da: giurisdizione legislativa, giudiziaria, esecutiva → caratteristiche: generalità → qualsiasi materia rientra nella sua giurisdizione esclusività → su ciascun territorio c’è un solo Stato che ha giurisdizione libertà → può esercitare la sua giurisdizione nel modo che preferisce 22/10 Criteri di giurisdizione legislativa e giudiziaria: territorialità nazionalità (attiva o passiva) → ATTIVA = lo Stato può perseguire penalmente chiunque commetta un illecito all’estero purché abbia la nazionalità dello Stato – PASSIVA = lo Stato di cittadinanza della vittima di un eventuale illecito può perseguire penalmente l’autore dell’illecito protezione → lo Stato deve proteggere i suoi interessi primari, anche al di fuori del proprio Stato universalità → non tutti gli ordinamenti giuridici la prevedono → non c’è alcun collegamento tra un illecito commesso all’estero e uno Stato specifico (es. pirateria) Non è possibile per uno Stato esercitare il potere ESECUTIVO al di fuori del proprio territorio. Territorio = terra, spazi marini e spazi aerei: SPAZI MARINI: mare territoriale → art.2 Convenzione di Montego Bay → la sovranità dello stato costiero si estende a una fascia di mare adiacente alle coste, detta mare territoriale (fondo marino e sottosuolo) L’estensione della sovranità sul mare territoriale è AUTOMATICA. 12 miglia marine (limite stabilito del mare territoriale) → si usa la linea di base normale (linea lungo la costa con la bassa marea) o linea di base retta (Italia). La sovranità del mare territoriale ha dei limiti: 1. il diritto di passaggio inoffensivo delle navi straniere (le navi di altri paesi hanno il diritto di passare nel mio mare territoriale purché sia in modo inoffensivo) 2. esercizio della giurisdizione penale (se viene commesso un reato in una nave nel mare territoriale di un altro Stato, solo lo Stato di bandiera di quella nave può esercitare la giurisdizione penale) (giurisdizione dello Stato di bandiera) 3. acque interne → laghi, fiumi, porzioni di acqua che si trovano all’interno di uno Stato → vige la sovranità assoluta dello Stato baie → = rientranza significativa nella costa → art.10 Montego Bay → per il diritto internazionale, una baia deve avere una superficie uguale o superiore a un semicerchio, che abbia come diametro la linea tracciata attraverso l’entrata dell’insenatura → come tracciare linee di base delle baie: se la distanza tra i punti non supera le 24 miglia, la baia fa parte delle acque interne, se supera i 24 miglia, si trovano altri punti della baia in cui il diametro sia 24 miglia. → baie storiche: golfo di Taranto zona contigua → art.33 Montego Bay → = fascia di mare che si estende non più di 24 miglia oltre la linea di base da cui si calcola il mare territoriale → nella zona contigua lo Stato ha sovranità funzionale e l’acquisizione della sovranità non è automatica (deve dichiararla). Le funzioni per cui ha sovranità sono: per prevenire o reprimere violazioni di norme doganali, fiscali, sanitarie e di immigrazione zona archeologica → riguarda il fondo marino e le acque sovrastanti alla zona contigua → si occupa di qualsiasi azione di carattere archeologico o storico scoperti in mare → l’acquisizione della sovranità non è automatica (deve dichiararla) piattaforma continentale → = una parte sommersa della terraferma che si estende sotto il mare a una profondità costante, finché termina nel fondo marino → definizione giuridica: la piattaforma continentale comprende minimo 200 miglia marine, massimo 350 miglia marine, partendo dalla linea di base da cui si calcola il mare territoriale → lo Stato ha diritti ESCLUSIVI (petrolio e risorse naturali). Gli Stati terzi possono liberamente navigare e posare cavi e condotte sottomarine zona economica esclusiva → zona che va oltre il mare territoriale, che ha un’ampiezza massima di 20 miglia marine dalla linea di base → lo Stato ha una sovranità funzionale (ovvero solo per certi scopi): diritti per lo sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse naturali che si trovano sul fondo del mare, nel sottosuolo e nelle acque sovrastanti, e altre attività connesse con lo sfruttamento economico della zona, o anche installare isole artificiali, strutture, protezione dell’ambiente ecc… Lo Stato può visitare e ispezionare navi straniere che pensa che possano essere un pericolo. Gli Stati terzi hanno libertà di navigazione ecc. L’acquisizione della sovranità non è automatica (deve dichiararla). Come si delimita la zona economica esclusiva: accordo tra Stati alto mare → = tutte le aree marine che non rientrano nella zona economica esclusiva, nel mare territoriale o nelle acque interne di uno Stato → l’alto mare è aperto a tutti gli Stati, ha il PRINCIPIO DI LIBERTA’ → vige la giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera (limite) → ci sono 3 eccezioni (per la giurisdizione dello Stato di bandiera): pirateria, diritto di visita, diritto di inseguimento: diritto di visita = qualsiasi nave di uno Stato può visitare la nave di un altro stato quando c’è il sospetto di determinate attività illecite diritto di inseguimento = se una nave viola le leggi dell’area in cui si trova, lo Stato può iniziare a inseguire la nave in quell’area e può continuare anche in alto mare pirateria = qualsiasi Stato può sequestrare o abbordare un’altra nave ed esercitare la propria legislazione zone di ricerca e soccorso → ogni Stato deve avere una norma nel proprio ordinamento che obbliga il comandante di una nave con la bandiera di quello Stato, a prestare soccorso a chiunque si trovi in pericolo in mare (convenzione SOLAS Safety Of Life At Sea e convenzione SAR Search And Rescue) → le zone di ricerca e soccorso non rientrano nell’ambito spaziale della sovranità degli Stati zone polari → Antartide (porzione di ghiaccio sopra la terra) e Artide/Polo Nord (solo ghiaccio) → non appartengono a nessuno, non sono sottoposte alla sovranità di alcuno Stato → l’Antartide ha un trattato che congela le pretese di sovranità e prevede che venga usata solo per scopi pacifici (es. ricerche scientifiche). L’isola è una distesa naturale di terra circondata dalle acque che rimane al di sopra del livello del mare anche in alta marea. Gli scogli sono anche loro una distesa naturale di terra, ma non si prestano a un insediamento umano né hanno una vita economica autonoma, e non possono possedere né la zona economica esclusiva né la piattaforma continentale. 28/10 SPAZI AEREI: spazio aereo territoriale = aree sovrastanti il territorio e il mare territoriale, fin dove può volare un aereo → l’estensione della sovranità è AUTOMATICA, vuol dire che gli aerei stranieri non possono attraversare lo spazio aereo di un altro Stato senza il suo consenso spazio aereo internazionale = oltre il mare territoriale e su territori non sottoposti alla giurisdizione di alcuno Stato → libertà di sorvolo – eccezioni: Flight Information Regions (convenzione ICAO), e zone di identificazione aerea (aree adiacenti al proprio spazio aereo, e ciascuno aereo che passa di lì si deve identificare – principalmente per prevenire il terrorismo) spazio extra atmosferico → sopra il livello dello spazio aereo → trattato sullo spazio: Art.1 l’esplorazione e l’utilizzo dello spazio extra-atmosferico saranno svolte a beneficio di tutti i paesi – vi sarà libero accesso a tutte le parti dei corpi celesti – la ricerca scientifica sarà libera e gli Stati dovranno incoraggiare e facilitare altri Stati – LO SPAZIO è DI TUTTI. Art.2 divieto di appropriarsi dello spazio extra-atmosferico e dei corpi celesti. Art.4 non mettere in orbita oggetti che trasportino armi nucleari o ogni altro tipo di armi di distruzione di massa. Art.8 un oggetto lanciato nello spazio extra- atmosferico ha giurisdizione dello Stato che lo ha lanciato cyberspazio → l’insieme degli utenti di Internet → non è uno spazio territoriale LIMITI DELL’ESERCIZIO DELLA SOVRANITA’: limiti all’utilizzazione del proprio territorio → lo Stato non deve usare il proprio territorio in maniera pregiudizievole ad altri Stati (= NON DEVE RECARE DANNI ad altri Stati). Lo Stato deve assicurarsi nell’utilizzo di acque comuni (fiumi e laghi), di non recare danni ad altri Stati (perché più Stati possono essere in vicinanza dello stesso lago/fiume) norme sul trattamento di cittadini stranieri → tradizionalmente si tratta di norme tra Stato e Stato (= tutelano l’interesse degli Stati, non degli individui) → straniero = persona che NON è cittadino dello Stato → obblighi dello Stato: 1. obbligo di non richiedere prestazioni non giustificate da un sufficiente legame con la comunità statale (es. non puoi obbligarlo a prestare servizio militare) 2. obbligo a proteggere la loro integrità fisica e anche i loro beni (misure preventive = prevedere l’offesa – misure repressive = l’offesa è avvenuta e può avere giustizia) 3. obbligo di avere un indennizzo in caso di espropriazione (= singoli beni privati vengono resi pubblici in cambio di denaro) o nazionalizzazione (= interi settori vengono resi pubblici) di beni appartenenti a stranieri (i motivi devono essere di pubblica utilità e non devono essere discriminatori) norme sull’immunità (non è nel programma) limiti sui diritti umani PROTEZIONE DIPLOMATICA = intervento da parte dello Stato di nazionalità di uno straniero danneggiato dalla violazione delle norme internazionali, volto a far valere la responsabilità internazionale dello Stato Come far valere la responsabilità internazionale: 1. richiedere cessazione dell’illecito (=violazione delle norme internazionali) 2. richiedere una riparazione (es. somma di denaro, scuse formali…) 3. ricorrere a meccanismi di soluzione delle controversie (es. rivolgersi alla Corte Internazionale di Giustizia) 4. adottare contromisure (= violazione del diritto internazionale, per reagire alla violazione di un altro Stato → è lecito perché lo sta facendo per reagire) Condizioni per far valere la protezione diplomatica: previo esaurimento dei ricorsi interni → ovvero hanno esaurito tutti i metodi di ricorso (es. tribunale) nazionalità della persona → nel caso della PERSONA FISICA è la cittadinanza (può agire solo lo Stato di cittadinanza della persona) (tranne APOLIDI, ovvero persone senza cittadinanza e RIFUGIATI POLITICI → in questi casi può agire un altro Stato) Nel caso della PERSONA GIURIDICA si guarda la nazionalità della persona giuridica e NON dei singoli soci (es. società registrata in Italia, allora l’Italia è il suo Stato di nazionalità) La protezione diplomatica ha: IMPOSTAZIONE TRADIZIONALE → la possibilità di agire in protezione diplomatica è diritto e libertà dello Stato, quindi lo Stato può SCEGLIERE se esercitare questo diritto o meno → clausola di rinuncia alla protezione diplomatica in contratto di investimento (= se l’individuo firma un contratto di investimento, e la società gli impone di non avere protezione diplomatica, la clausola è nulla perché non è un diritto di quella società decidere, ma dello Stato) EVOLUZIONE RECENTE → l’evoluzione è iniziata con il caso La Grand (2001) (2 fratelli tedeschi condannati a morte in USA → la Germania ha chiamato in causa gli USA perché ogni individuo ha il diritto di chiedere assistenza al proprio Paese di cittadinanza, e gli USA non gli avevano dato questo diritto) → questa norma crea diritti dello Stato e dell’individuo → obbligo di intervento di protezione diplomatica SOLO se ci sono gravi violazioni dei diritti umani dei propri cittadini 29/10 ALTRI SOGGETTI Esistono soggetti che hanno una personalità derivata (= esistono per la volontà delle persone fisiche) → non tutti i soggetti hanno le stesse capacità → il grado di capacità dipende dalla volontà degli Stati. Gli ALTRI SOGGETTI sono TUTTI QUELLI CHE NON SONO STATI: insorti → gruppo armato che non appartiene allo Stato, coinvolto in un conflitto armato interno (guerra civile) (es. consiglio nazionale transitorio in Libia) → condizioni: 1. devono avere un’organizzazione di governo responsabile delle attività dei membri del gruppo 2. devono controllare una parte del territorio 3. deve essere riconosciuto dalla comunità internazionale (dallo stesso Stato o da Stati terzi) → questi soggetti hanno natura transitoria, perché a un certo punto cessano di esistere. Il grado di soggettività degli insorti non è paragonabile a quello degli Stati, e hanno solo alcune norme del diritto internazionale: norme di diritto internazionale umanitario (es. divieto di colpire civili), norme sulla stipulazione di trattati, norme sul trattamento degli stranieri, norme sull’immunità (questione controversa, alcuni insorti hanno immunità, altri no → dipende dallo Stato) movimenti di liberazione nazionale → enti che rappresentano popoli, ma soltanto popoli che sono in lotta per la loro autodeterminazione (contro regimi razzisti, occupazione straniera, dominazione coloniale) → (es. OLP Organizzazione Liberazione Palestina, Fronte Polisario in Sahara occidentale) → il SOGGETTO è il MOVIMENTO, NON IL POPOLO → la loro soggettività è limitata ad un solo obiettivo, ovvero l’autodeterminazione → spesso godono di status di osservatore alle riunioni dell’ONU → norme applicabili: diritto all’autodeterminazione, norme di diritto internazionale umanitario (sui conflitti internazionali, perché il popolo lotta contro la dominazione straniera), norme sulla stipulazione dei trattati, norme sull’immunità (anche in questo caso questione controversa). Cos’è l’autodeterminazione: a partire dal 1945 → gli Stati si impegnano a promuovere il benessere della popolazione di territori che non hanno ancora raggiunto a pieno l’autogoverno → 2 PATTI per il diritto all’autodeterminazione. Attualmente: 17 territori non autonomi. ◦ autodeterminazione esterna (= diritto di decidere liberamente il proprio assetto politico e avere il proprio sviluppo economico, sociale e culturale) + IMPORTANTE ◦ autodeterminazione interna ( = diritto di perseguire il proprio sviluppo all’interno di uno Stato esistente) ◦ eccezione: popoli soggetti a segregazione razziale (es. apartheid → ha diritto ad entrambe le autodeterminazioni) Come realizzare l’autodeterminazione: indipendenza, libera associazione con uno Stato indipendente, libera integrazione con uno Stato indipendente, autogoverno interno (solo x popoli sottoposti a segregazione razziale). Obblighi degli Stati: consentire autodeterminazione, astenersi dall’assistere lo Stato oppressore, e possibilità di sostenere il popolo in lotta per l’autodeterminazione. es. caso delle Isole Chagos → le Chagos erano parte di Mauritius, che insieme erano parte del Regno Unito → nel 1965 accordo per istituire base militare USA nelle Chagos, che dopo 50 anni sarebbero state restituite al Regno Unito → però nel 1968 Mauritius diventa indipendente → 2016 il periodo di 50 anni scade e viene rinnovato di 20 anni → il processo di decolonizzazione di Mauritius era lecito, non avendo considerato Chagos? La Corte ritiene che l’autodeterminazione deve essere un’espressione libera della volontà del popolo, ma per la Corte non si può parlare di accordo internazionale se una delle due parti è sotto l’autorità dell’altra, quindi andavano considerate insieme → conseguenze giuridiche: il Regno Unito deve cessare l’amministrazione delle Chagos, e tutti gli Stati membri dell’ONU devono collaborare per la decolonizzazione di Mauritius Santa Sede e Città del Vaticano → la Santa Sede è l’organizzazione di governo della chiesa cattolica romana, non è un sinonimo di Città del Vaticano → il SOGGETTO per il diritto internazionale è la Santa Sede, che HA SEDE nella Città del Vaticano → quasi tutti gli Stati hanno relazioni diplomatiche con la Santa Sede, e ha anche funzione di osservatore nell’ONU. La Città del Vaticano ha un suo territorio, una popolazione, una legislazione, un’organizzazione di governo. Il rapporto tra i 2: il Papa è sovrano di entrambi, la Città del Vaticano è la base territoriale della Santa Sede, e la Santa Sede ha piena sovranità sulla Città del Vaticano Sovrano Militare Ordine di Malta → era un ordine medico e militare istituito all’epoca delle Crociate → attualmente è un’ ORGANIZZAZIONE UMANITARIA con sede a Roma → ha soggettività limitata, non tutti gli Stati la considerano un soggetto dell’ordinamento internazionale 4/11 Individui nel diritto internazionale tradizionale: trattamento stranieri, diritto conflitti armati, abolizione schiavitù, tutela dei lavoratori, contrasto alla pirateria → evoluzione del diritto internazionale (specialmente dopo II guerra mondiale – processo di Norimberga e processo di Tokyo): nascono i diritti umani → attualmente: il diritto internazionale ammette la soggettività internazionale con obblighi (norme sui crimini – diritto internazionale penale) e protezione internazionale (diritto internazionale dei diritti umani). Crimini internazionali (reato = nazionale, crimine = internazionale) → comportamenti individuali per cui il diritto internazionale prevede la responsabilità penale: ◦ crimini previsti da trattati internazionali → obblighi di criminalizzazione, repressione e cooperazione (aut dedere aut judicare → o la consegni a qualcun altro, o la processi tu stesso) → crimini previsti dall’ordinamento interno per rispettare un obbligo internazionale ◦ crimini previsti da norme consuetudinari → crimini creati autonomamente dal diritto internazionale: giurisdizione penale universale, tribunali penali internazionali → non sono obblighi internazionali Quali sono i crimini internazionali: ◦ crimini di guerra → gravi violazioni delle norme che regolano i conflitti armati (es. forze armate su forze armate, civili su civili, fa su civili, viceversa…) ◦ crimini contro l’umanità → violazioni diffuse e sistematiche dei diritti umani fondamentali (sistematiche = organizzate da un’autorità) ◦ crimini contro la pace → crimini di aggressione e crimini collegati (riguarda guerra tra Stati → es. Stato che invade altro Stato) ◦ genocidio → soltanto alcuni atti criminosi, commessi con intento di distruggere in tutto o in parte un gruppo di persone: uccisione, sottoporre a sofferenze fisiche o mentali, sterilizzazione forzata, trasferire bambini da un gruppo all’altro, imporre condizioni di vita che possono portare alla morte → questi gruppi di persone sono: nazionali, etnici, razziali, religiosi Tribunali penali internazionali: tribunali di Norimberga e di Tokyo tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia (AD HOC = creato apposta per occuparsi di quello) → giurisdizione concorrente e primato tribunale penale internazionale per il Ruanda (AD HOC) → giurisdizione concorrente e primato altri tribunali ad hoc → ne esistono alcuni ma non sono totalmente internazionale (sono nazionali ma con qualche elemento internazionale) Corte penale internazionale → è permanente, ha 18 giudici, è un’organizzazione internazionale (ha personalità giuridica) 5/11 Differenza tra Corte penale internazionale e tribunali ad hoc: i tribunali ad hoc hanno la priorità sui tribunali internazionali, invece la Corte penale internazionale ha priorità sui tribunali nazionali se la giurisdizione nazionale non può o non vuole (potere → non può = es. caos di conflitto armato - volere → non vuole = es. perché il soggetto penale è un capo di Stato). Ad hoc è appositamente per il singolo caso, la Corte invece è permanente. Corte penale internazionale: competenza ratione materiae (quali crimini?) → genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra, aggressione (aggiunto dopo) competenza ratione temporis (crimini commessi a partire da…?) → dal 1° luglio 2002 → tutto ciò che è avvenuto prima non rientra nella giurisdizione della Corte competenza ratione loci e ratione personarum (quale territorio e quali persone?) → territorio di uno Stato parte della Corte, o cittadino di uno Stato parte della Corte, o cittadino straniero in territorio parte della Corte. CONSIGLIO DI SICUREZZA (organo dell’ONU) ha poteri più ampi e incisivi degli altri organi → è composto solo da 15 Stati: 10 eletti periodicamente e 5 permanenti (USA, Cina, Russia, Francia, Regno Unito), che possono bloccare qualsiasi ordinamento della Corte che non gli piace. INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI DIRITTI UMANI diritti dell’uomo / diritti della persona umana / diritti umani Società delle Nazioni → nasce dopo WW1 con lo scopo di mantenere la pace, è un antenato dell’ONU → presenza di norme che tutelavano le minoranze Generazione di diritti umani: 1. diritti civili e politici (prima generazione)→ nati prima (es. magna carta, dichiarazione francese…) → es. libertà di espressione, diritto di voto, libertà di associazione, di riunione, diritto al matrimonio, ecc… → l’intervento dello Stato è nullo 2. diritti economici, sociali, culturali (seconda generazione) → diritto al lavoro, diritto all’abitazione, diritto alla salute, alla previdenza sociale, diritto all’istruzione → lo Stato interviene per garantire a tutti un livello minimo di sussistenza 3. diritti di solidarietà (terza generazione) → riguardano la collettività → diritto allo sviluppo, diritto alla pace… La dichiarazione universale dei diritti umani = risoluzione dell’assemblea generale dell’ONU → strumento non vincolante, lista di diritti umani → ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli → ragioni del successo: disposizioni vaghe, generiche o ambigue strumento non vincolante Oggi: è un trattato, obbliga gli Stati a rispettare i diritti umani INDIVIDUI – DIRITTO DI RICORSO INDIVIDUALE: Corte di Giustizia centroamericana (1908-1918) alcuni trattati della Prima Guerra Mondiale → natura internazionale diritto internazionale dei diritti umani → natura internazionale → diritto al ricorso dei diritti umani: i soggetti possono ricorrere al diritto internazionale per una presunta violazione dei loro diritti La soggettività di questi trattati è derivata, ovvero deve essere accettata dagli Stati. 2 trattati universali (aperti per tutti gli Stati): patto internazionale sui diritti civili e politici (CCPR) (primo protocollo) → 173 Stati patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (CESCR) (secondo protocollo) → 171 Stati Protocollo = trattato collegato a un altro trattato 11/11 SISTEMI DI CONTROLLO DEI TRATTATI UNIVERSALI: meccanismi di tutela a livello nazionale procedimenti internazionali di garanzia: ◦ rapporti periodici tra Stati → l’unico meccanismo OBBLIGATORIO → qualsiasi Stato è obbligato a: portare un esame di rapporto periodico con altri Stati e/o lista di domande da discutere; fare un esame pubblico del rapporto; infine osservazioni conclusive dove si evidenziano le cose da migliorare → a volte c’è un follow-up (=vengono ricontattati in seguito) → (tutti i sistemi (guardare slide x i nomi) tranne OP-CAT) ◦ comunicazioni interstatali → uno Stato presenta una comunicazione contro un altro Stato (non tutti lo prevedono: CEDAW, OP-CAT, CRPD sono quelli che non lo prevedono) → ◦ comunicazioni individuali → (tutti i sistemi tranne OP-CAT e CMW x i migranti lavoratori) → va verificato per ciascun trattato → può presentare una comunicazione un individuo/gruppo di individui che sia o si ritenga vittima di una violazione (previa accettazione degli altri Stati → si può fare solo con Stati che hanno accettato queste comunicazioni) → 2018 prima comunicazione → ci sono state 3 comunicazioni in tutto: Qatar vs Arabia Saudita, Qatar vs EAU, Palestina vs Israele ◦ inchieste ◦ commenti generali Questi sistemi di controllo si basano su 10 COMITATI (ogni trattato principale ha il suo comitato) (10-25 esperti indipendenti eletti da Stati parte per 4 anni) → non sono dei veri e propri tribunali, non emettono sentenze vincolanti (sono ORGANI QUASI-GIURISDIZIONALI) → servono per verificare il rispetto per i trattati. INDIVIDUI - CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI La convenzione europea dei diritti umani è stata adottata nel 1950 nell’ambito del Consiglio d’Europa, che è un’organizzazione internazionale a sé → obiettivo: promuovere il rispetto dei diritti umani → comprende Paesi nell’area geografica europea (46) (quindi non solo paesi membri UE) → il sistema internazionale di controllo è la Corte europea dei diritti umani, e ha 2 competenze principali: ricorsi interstatali → Stato vs altro Stato ricorsi individuali → può rivolgersi alla corte: persone fisiche, organizzazioni non governative, gruppi di soggetti privati, che si ritengono vittime di una violazione dei diritti → se la Corte accerta che ci sia stata la violazione, ordinerà allo Stato di versare una somma di denaro alla persona → c’è un meccanismo di sorveglianza ALTRI SOGGETTI – IMPRESE MULTINAZIONALI & ONG Impresa multinazionale = ente economico che opera in più di un paese ONG (Organizzazione Non Governativa) = ente istituito nel diritto interno come associazione privata → es. Greenpeace; Amnesty International; Save the Children Non sono soggetti del diritto internazionale. Studiare da: Cassese, Diritto internazionale, pp. 223-231 COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA = ente di diritto privato svizzero, istituito come associazione umanitaria (nei conflitti armati) → il mandato di svolgere alcune attività è dato dagli Stati e basato sul diritto internazionale → può stipulare trattati internazionali → il CICR ha una soggettività limitata (limitata al grado necessario per il suo mandato) 18/11 ORGANIZZAZIONI ITERNAZIONALI = enti istituiti da un trattato o da un altro strumento di diritto internazionale e capaci di esprimere una volontà autonoma e diversa da quella degli Stati membri → volontà autonoma = almeno un organo che sia competente a esprimere la volontà della sola organizzazione. SOGGETTIVITÀ INTERNAZIONALE: attribuzione esplicita → la personalità internazionale è chiaramente stabilita dall’atto istitutivo attribuzione implicita → riparazione per i danni subiti da funzionati delle Nazioni Unite nel corso del servizio prestato per le Nazioni Unite soggettività internazionale limitata norme applicabili: ◦ stipulazione di trattati ◦ immunità (dell’organizzazione e dei suoi funzionari, inclusa la protezione di questi ultimi) ◦ responsabilità internazionale PERSONALITÀ GIURIDICA IN ORDINAMENTI INTERNI → (solitamente) attribuita esplicitamente dai trattati istitutivi o da altri trattati → può anche essere implicita. Principali capacità: concludere contratti; acquistare e disporre di beni mobili e immobili; avviare procedimenti giudiziari Anche se deriva dal diritto internazionale, la sua personalità giuridica interna deve essere attuata dal diritto interno. 25/11 Convenzioni internazionali → fonti di carattere particolare (=vincola soltanto i soggetti che hanno accettato di essere vincolati da quel trattato) Consuetudine internazionale e principi generali → fonti di carattere generale (=vincolano TUTTI i soggetti): La consuetudine è la ripetizione di un comportamento da parte di membri della società internazionale, con la convinzione che il comportamento sia conforme al diritto. 2 elementi: elemento materiale → la prassi (usus o diuturnitas): ◦ comportamenti degli Stati nelle relazioni internazionali e al loro interno (comportamento = atti fisici e verbali, o inazione) ◦ prassi sufficientemente diffusa (= il più possibile rappresentativa, fatta dalla maggior parte dei soggetti, non per forza tutti), costante e uniforme (=coerente) → esistono anche: PRASSI ILLECITA e PRASSI SUSCETTIBILE (=provoca un cambiamento del diritto) elemento psicologico → la convinzione (opinio iuris sive necessitatis) → indispensabile per: ◦ la consuetudine del mero uso ◦ accertare se una prassi convenzionale costituisce prova di consuetudine ◦ stabilire la rilevanza della prassi normativa interna ◦ stabilire la rilevanza della prassi meramente negativa Stato obiettore persistente = Stato che ha manifestato il proprio dissenso alla formazione di una norma consuetudinaria → se la quasi totalità dei soggetti è d’accordo la norma nasce lo stesso. Consuetudini particolari: consuetudine locale o regionale → quando riguardano una sola area geografica consuetudine modificatrice o integratrice di un accordo La codificazione delle norme consuetudinarie → è l’insieme di azioni il cui scopo e possibile risultato consistono nell’elaborazione di norme giuridiche vincolanti: codificazione stricto sensu codificazione in senso più ampio Convenzioni di codificazione e diritto internazionale consuetudinario: effetto dichiarativo effetto di cristallizzazione → si decide di riprodurre la norma per renderla più chiara effetto di creazione di nuove norme Principi generali: art. 38 Statuto CIG 26/11 FONTI:TRATTATI Accordo/trattato/convenzione...internazionale = l’incontro della manifestazione di volontà di due o più soggetti con lo scopo di creare norme giuridicamente vincolanti nei loro rapporti internazionali. Pacta sunt servanda = i trattati sono vincolanti per le parti Diritto dei trattati = norme consuetudinarie relative al procedimento di formazione, efficacia, e cause di invalidità, estinzione e sospensione del trattato → il diritto consuetudinario è codificato → convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969). Come deve essere un trattato: Stipulazione = espressione del consenso di uno Stato a essere vincolato dalla disciplina giuridica contenuta nel testo di un trattato → 2 tipi principali: procedimento in forma solenne → richiede un atto formale di ratifica (Presidente della repubblica) procedimento in forma semplificata → non è necessaria la ratifica: ci si ferma alla firma del trattato Gli iter di formazione solenne sono: 1. negoziato → partecipano i rappresentanti dello Stato: i capi di Stato, capi di Governo, Ministri degli affari esteri, capi di missioni diplomatiche, i rappresentati accreditati dagli stati ad una conferenza internazionale o presso un’organizzazione internazionale 2. adozione del testo 3. autenticazione del testo 4. stipulazione (ratifica) e perfezionamento 5. entrata in vigore 6. registrazione Per stipulare nell’ordinamento italiano: le camere ratificano i trattati di natura politica il governo può negoziare e ratificare l’autorizzazione del Parlamento è preventiva → no referendum Riserva = dichiarazione unilaterale da parte di uno Stato → lo Stato vuole escludere o modificare l’effetto giuridico del trattato nell’applicazione nei suoi confronti. Diversi tipi di riserve: riserve eccettuative → solo lo Stato che l’ha richiesta la avrà, gli altri Stati avranno l’effetto giuridico originale del trattato riserve interpretative Efficacia → ogni trattato vincola le parti e deve essere eseguito in buona fede, una parte non può invocare le disposizioni del suo diritto interno per giustificare la mancata esecuzione di un trattato: efficacia del trattato nel tempo → irretroattività efficacia del trattato nello spazio → intero territorio di ciascuna parte efficacia soggettiva → solo le parti Invalidità → come se il trattato non fosse mai stato stipulato Cause di invalidità relative: violazione delle norme interne sulla competenza a stipulare errore dolo → se uno Stato trae in inganno un altro Stato corruzione del rappresentate di uno Stato Cause di invalidità assolute: violenza minaccia/uso della forza trattati in conflitto con una norma di ius cogens (es. divieto di aggressione) 2/12 Estinzione → il trattato non è più in vigore da un certo momento → cause: divisibilità delle disposizioni di un trattato (valido per estinzione e sospensione) Esistono delle condizioni solo di estinzione: termine finale → durata prestabilita dei trattati condizione risolutiva → al verificarsi di una certa circostanza, il trattato si estingue rinuncia o recesso abrogazione (espressa o tacita) impossibilità sopravvenuta → succede qualcosa per cui è impossibile continuare a rispettare il trattato Sospensione = un trattato cessa solo temporaneamente di produrre effetti giuridici → cause: inadempimento → violazione di una disposizione essenziale per la realizzazione dello scopo del trattato (= non vengono rispettati gli accordi del trattato): ◦ per i trattati bilaterali: se c’è una violazione, l’altra parte può scegliere l’estinzione o sospensione ◦ per i trattati multilaterali: le altre parti possono decidere l’estinzione o la sospensione all’unanimità, o solo le parti particolarmente danneggiate mutamento radicale delle circostanze → es. trattato sulla costruzione della diga tra Cecoslovacchia e Ungheria (l’economia ungherese è diventata da comunista a liberale → mutamento radicale delle circostanze → per quei fini non era rilevante il tipo di economia) sopravvivenza di una norma ius cogens → il trattato si estingue a partire dalla creazione della norma ius cogens denuncia o recesso: ◦ denuncia: spesso nei trattati c’è un articolo che prevede la rinuncia al trattato (non tutti i trattati lo prevedono esplicitamente, ma si può sempre fare) ◦ recesso: per i trattati che istituiscono organizzazioni internazionali (Brexit) → da un certo momento uno Stato non vuole più far parte di un certo trattato Ci sono delle condizioni solo sospensive: condizione sospensiva (=condizione risolutiva) stipulazione successiva di un accordo sospensivo (=abrogazione espressa) stipulazione di un trattato sulla stessa materia della sospensione del trattato precedente (=abrogazione tacita) impossibilità temporanea (=impossibilità sopravvenuta) Norme ius cogens o norme imperative = norme accettate e riconosciute dalla comunità internazionale (non è necessario che tutti gli Stati siano d’accordo, ma la maggior parte) → queste norme non possono avere nessuna deroga e possono essere modificate o abrogate da un’altra norma ius cogens → esempi: divieto di aggressione, tortura, schiavitù… Se un trattato è in contrasto con una norma ius cogens → trattato nullo Se una nuova norma è in contrasto con una norma ius cogens → estinzione Responsabilità aggravata = se un soggetto viola un principio di ius cogens ci sono delle conseguenze aggravate Il rispetto delle norme ius cogens è erga omnes (= vale per tutti i soggetti dell’ordinamento internazionale) Altre fonti: fonti previste da un accordo (fonti secondarie → la fonte primaria è l’accordo) → trattati che istituiscono organizzazioni internazionali (es. ONU) atti unilaterali: ◦ da cui discendono gli obblighi internazionali → promessa (lo Stato promette di tenere un certo atteggiamento) ◦ con effetti giuridici → proteste, riconoscimenti, rinunce, notifiche sentenze dispositive → stabiliscono se una norma è stata violata, sono dichiarative 3/12 ILLECITO INTERNAZIONALE E RESPONSABILITÀ DELLO STATO Illecito internazionale = violazione delle norme da parte di uno Stato. Responsabilità internazionale = insieme delle conseguenze giuridiche per la violazione di una norma giuridica internazionale. La violazione di un obbligo internazionale fa sorgere allo Stato una serie di obblighi ulteriori che nel loro insieme costituiscono la responsabilità internazionale. 2 studi: articoli sulla responsabilità degli Stati per atti illeciti internazionali (2001) → l’art.1 dice: ogni fatto internazionalmente illecito determina la sua responsabilità internazionale articoli sulla responsabilità delle organizzazioni internazionali per atti illeciti internazionali (2011) Chi agisce per lo Stato: può essere difficile capire se la violazione di una norma sia effettivamente un illecito internazionale di uno Stato → 2 elementi costitutivi dell’illecito internazionale: 1. elemento soggettivo * → attribuzione del comportamento illecito allo Stato ai sensi del diritto internazionale → es. Nicaragua VS Stati Uniti: c’erano agenti statunitensi che controllavano dei posti specifici nicaraguensi, in più il Nicaragua sosteneva che gli USA sostenessero economicamente i Contras (gruppo di opposizione in Nicaragua) → domanda: queste 2 azioni sono attribuibili agli Stati Uniti? → art.4: 1. il comportamento di un organo dello Stato sarà considerato come un atto dello Stato, 2. un organo comprende qualsiasi persona o ente che riveste quella posizione secondo il diritto interno dello Stato 2. elemento oggettivo * → antigiuridicità del comportamento (violazione di un obbligo internazionale dello Stato) Elementi ulteriori: danno (=pregiudizio) → materiale (=economico, patrimoniale) o morale (=alla propria identità). Il danno non è un illecito ma ci sono delle norme che lo rendono tale: ◦ negligenza ◦ omissione (ometto di agire quando potrei agire) colpa → responsabilità oggettiva relativa = responsabilità non assoluta → ci sono delle circostanze che giustificano il comportamento dello Stato * Altri casi dell’elemento soggettivo in cui il comportamento è imputabile: ogni persona o ente che non è organo dello Stato ma che è abilitato dal diritto di quello Stato ad esercitare prerogative di autorità di governo organi che eccedono le competenze violando il diritto interno organi altrui (es. reparto esercito a disposizione di un altro Stato) organi de facto: ◦ persone o gruppi di persone o enti che agiscono di fatto in indipendenza dallo Stato (es. governi fantoccio) ◦ individui controllati fortemente da uno Stato (istruzioni o direzioni dello Stato) ◦ avallo ◦ esercizio di funzioni pubbliche in circostanze eccezionali (=emergenze) * Elemento oggettivo: illeciti di condotta → es. lo Stato invade i territori di un altro Stato (viola l’obbligo di non invadere territori altrui) illecito di risultato → lo Stato non si è comportato come avrebbe dovuto (violazione di una norma) illecito commissivo o omissivo (gà visto) illecito istantaneo → es. entrata truppe illecito a carattere continuativo → es. presa in ostaggio illecito semplice → atto singolo illecito composto → + atti Il contrasto con una norma di diritto internazionale integra l’elemento oggettivo a condizione che non ci siano cause di esclusione dell’illiceità, che sono: consenso dello Stato leso → il consenso deve essere valido (=proviene da un’autorità che rappresenta lo Stato, non è viziato e corrotto) e validamente prestato (= qualcuno di importante per lo Stato acconsente) legittima difesa → violazione del divieto dell’uso della forza, ma soltanto in reazione alla violazione da parte di un altro Stato legittima contromisura → riguarda qualsiasi norma violata, tranne l’uso della forza forza maggiore → sopravvenire di una forza irresistibile o di un avvenimento imprevedibile, fuori dal controllo dello Stato, che rende impossibile agire in conformità all’obbligo → non si applica qualora: a) la situazione di forza maggiore sia dovuta al comportamento dello Stato che la invoca; b) lo Stato ha accettato il rischio che quella situazione si verificasse caso fortuito → violazione del diritto internazionale inconsapevole estremo pericolo (distress) → l’illiceità è esclusa se l’autore di quell’atto non ha un altro mezzo, in una situazione di estremo pericolo, per salvare la propria vita o quella di persone affidate alle sue cure → non si applica: a) se la situazione di estremo pericolo è dovuta al comportamento dello Stato che la invoca; b) se tale atto è può creare un pericolo comparabile o più grave stato di necessità → può essere invocato solo se: a) è il solo mezzo per lo Stato per salvaguardare un interesse essenziale fronte ad un pericolo grave ed imminente; b) non comprometta un interesse dello Stato o degli Stati rispetto ai quali l’obbligo sussiste → in ogni caso, lo stato di necessità non può essere invocato se: a) l’obbligo internazionale esclude la possibilità di invocare lo stato di necessità; b) lo Stato ha contribuito al verificarsi dello stato di necessità → eccezione: violazione di norma ius cogens CONSEGUENZE DELL’ILLECITO: persistenza del dovere di rispetto dell’obbligo (art. 29) obbligo di cessazione e di non reiterazione (art. 30) → lo Stato responsabile dell’atto illecito ha l’obbligo di: ◦ porre fine a quell’atto se esso continua ◦ offrire adeguate assicurazioni e garanzie di non reiterazione obbligo di riparazione: ◦ art. 31: lo Stato responsabile ha l’obbligo di prestare riparazione per il pregiudizio causato dall’atto illecito → il pregiudizio comprende ogni danno sia materiale che morale ◦ art 34: la riparazione del pregiudizio causato dall’atto illecito può diventare restituzione, risarcimento o soddisfazione, singolarmente o in combinazione ATTUAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE: Strumenti a disposizione dello Stato leso: INVOCAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ → Stato leso e Stati diversi dallo Stato leso: ◦ quando l’obbligo violato è nei confronti della comunità internazionale nel suo complesso (erga omnes) ◦ quando l’obbligo violato sussiste nei confronti di un gruppo di Stati ed è stabilito a tutela di un interesse collettivo del gruppo (erga omnes partes) CONTROMISURE → previa commissione di un illecito altrui: Scopo: ◦ fare cessare l’illecito ◦ ottenere riparazione e garanzie di non ripetizione Limiti: ◦ soltanto al fine di indurre quello Stato a conformarsi agli obblighi derivanti dalla situazione di illiceità (obblighi secondari) ◦ soltanto nei confronti dello Stato responsabile ◦ temporaneità ◦ permettere la ripresa dell’adempimento degli obblighi in questione (obblighi primari) ◦ non devono pregiudicare: 1. l’obbligo di astenersi dalla minaccia o dall’uso della forza, 2. gli obblighi di tutela dei diritti umani fondamentali, 3. altri obblighi derivanti da norme imperative di diritto internazionale ◦ proporzionalità fra interessi reciprocamente lesi Condizioni procedurali: ◦ invito ad adempiere agli obblighi ◦ comunicazione della decisione di adottare contromisure e offerta di negoziare. RESPONSABILITÀ AGGRAVATA = responsabilità che deriva dalla violazione di norme a tutela di valori fondamentali della comunità internazionale (norme di ius cogens) → quindi: grave violazione di una norma di ius cogens. Conseguenze ordinarie + conseguenze ulteriori: obbligo di cooperare per porre fine alla violazione obbligo di non riconoscere come legittima una situazione creata attraverso una violazione di una norma di ius cogens obbligo di non prestare aiuto o assistenza nel mantenere la situazione Legittimazione attiva: tutti gli Stati 10/12 L’USO DELLA FORZA IUS AD BELLUM → norme internazionali che stabiliscono quando è lecito ricorrere alla forza armata IUS IN BELLO → norme internazionali che disciplinano lo svolgimento del conflitto armato SISTEMA DI SICUREZZA COLLETTIVA - IL DIVIETO DI USO DELLA FORZA DELLA CARTA DELLE NAZIONI UNITE: i membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza (es. Nicaragua c. Stati Uniti d’America, 1986). Forza vietata → è vietata quando è rivolta «contro l'integrità o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato» ECCEZIONI ESPRESSAMENTE PREVISTE PREVISTE DALLA CARTA → legittima difesa e misure contro Stati ex nemici. ALTRE ECCEZIONI (DIRITTO CONSUETUDINARIO): ◦ consenso dell’avente diritto ◦ autorizzazione del Consiglio di Sicurezza ◦ intervento umanitario e responsabilità di proteggere: ▪ intervento umanitario = intervento di singoli Stati per reagire a violazioni dei diritti umani (spesso ai danni di minoranze) nel territorio di uno Stato terzo ▪ responsabilità di proteggere = responsabilità di ogni Stato di proteggere la propria popolazione e responsabilità della comunità internazionale (attraverso le Nazioni Unite) di usare mezzi diplomatici, umanitari e altri mezzi pacifici per proteggere le popolazioni ◦ intervento a protezione di cittadini all’estero = intervento che uno Stato compie nel territorio di un altro Stato per salvare la vita o i diritti fondamentali dei propri cittadini senza il consenso del sovrano territoriale → giustificazione autonoma CAPITOLO VII DELLA CARTA DELLE NAZIONI UNITE → azione rispetto alle minacce alla pace, alle violazioni della pace ed agli atti di aggressione. CAPITOLO VIII DELLA CARTA DELLE NAZIONI UNITE → accordi e/o organizzazioni regionali. LE NAZIONI UNITE (ONU) Art.1 I fini delle Nazioni Unite sono: mantenere la pace e la sicurezza internazionale sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul principio dell’eguaglianza e dell’auto-decisione dei popoli, e rafforzare la pace universale risoluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale, culturale o umanitario, e promuovere il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione coordinamento e conseguimento di questi fini comuni Art.2 nessuna disposizione autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che appartengano alla competenza interna di uno Stato, questo principio non pregiudica però l’applicazione di misure coercitive a norma del capitolo → LIMITE DEL DOMINIO RISERVATO Organi delle Nazioni Unite: Assemblea Generale → organo collettivo composto da Stati, non permanente Consiglio di sicurezza → organo composto da Stati, permanente, i + importanti: USA, Regno Unito, Russia, Francia, Cina Consiglio economico e sociale Segretariato → il Segretario Generale è nominato dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza Corte Internazionale di Giustizia → principale organo giudiziario, ha 15 giudici Consiglio di amministrazione fiduciaria