Modulo 4: La Proprietà Intellettuale (PDF)

Summary

This document, prepared by Alessia Gentile for a course at the University of Florence, provides a comprehensive overview of intellectual property, copyright. It covers various aspects such as the history, legal framework, and practical application of these concepts in the digital age. Topics include different licenses like Creative Commons and the implications of digitalization on copyright.

Full Transcript

B024361 (B004) LABORATORIO DI CULTURA DIGITALE PER STUDI LINGUISTICO-LETTERARI, A-L 2024-2025 Alessia Gentile Modulo 5 – La proprietà intellettuale Modulo 4 Modulo 4 Contenuti La p...

B024361 (B004) LABORATORIO DI CULTURA DIGITALE PER STUDI LINGUISTICO-LETTERARI, A-L 2024-2025 Alessia Gentile Modulo 5 – La proprietà intellettuale Modulo 4 Modulo 4 Contenuti La proprietà intellettuale o Il diritto industriale e Il diritto d’autore o Il diritto morale e Il diritto economico o Il Copyright e il Copyleft Il diritto d’autore nel digitale Le licenze d’uso o Creative Common Public License Attività 1 o Q&A 2 Prima di iniziare… Alessandro Barbero e Piero Angela sul diritto d’autore: 3 La proprietà intellettuale Insieme dei principi giuridici volti alla tutela della creatività e dell’ingegno Riferimento a invenzioni, lavori letterari e artistici, simboli, nomi, immagini e disegni Comprende da un lato la proprietà industriale e dall’altro la proprietà riferibile al diritto d’autore 4 Diritto d’autore (1) Istituto giuridico che assicura l’incentivo alla creazione artistica e intellettuale Insieme di norme che regolano rapporti economici e giuridici tra aut*, edit* e utenti Strumento di “democrazia della cultura” assicurato dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 5 Diritto d’autore (2) Invenzioni artistiche: letterarie, musicali, delle arti figurative, architettoniche, teatrali, fotografiche Attraverso il diritto d’autore le/gli autrici/autori hanno avuto modo di affrancarsi Riconoscendo diritti esclusivi morali e patrimoniali ad autrici/autori, si permette loro di dedicarsi alle proprie attività creative. 6 7 Diritto d’autore (3) Le prime leggi in materia furono emanate nel Regno d’Inghilterra agli inizi del ’700 Statute of Anne oppure Copyright Act 1709 Emanato nel 1709, entrato in vigore nel 1710 Diritto di stampa, ristampa e vendita dell’opera 8 Diritto d’autore (4) Formalizzazione e all’inizio del XIX secolo La codifica legislativa del diritto d’autore è giunta fino ai giorni nostri pressoché intatta La sua applicazione è stata progressivamente estesa nel corso del tempo per farvi rientrare i nuovi supporti e mezzi di diffusione delle opere 9 Diritto d’autore (5) La normativa e il concetto stesso di diritto di autore sono conquiste dell’era moderna Fino all’epoca Rinascimentale si viveva di proventi di attività pubbliche o private (mecenatismo) Con la diffusione della stampa la produzione libraria diviene una vera e propria attività industriale 10 Il Diritto d’autore in Italia (1) Quel diritto riconosciuto dall’ordinamento dello Stato a colei/colui che abbia realizzato un'opera dell'ingegno a carattere creativo, deve cioè essere originale Legge n. 633 del 22 aprile 1941 e Libro V del Codice Civile del 1942 (artt. 2575-2583) Il Codice Civile (Art. 2576) e la Legge n. 633 (Art. 6) stabiliscono che i diritti dell’autrice/autore sulla propria opera sono in essere al momento stesso della creazione dell’opera giacché espressione di uno sforzo intellettuale o opera dell’ingegno 11 Il Diritto d’autore in Italia (2) Acquisizione del diritto: creazione dell’opera (che però deve essere in qualche modo espressa formalmente) Nell’art. 8 della legge sul diritto d’autore si afferma testualmente che “è reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale… ovvero è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione dell’opera stessa” 12 Contenuto e durata Il diritto consiste di due elementi fondamentali: 1) Il diritto alla nominalità dell’opera (anche detto diritto morale), per il quale ciò che è stato creato dall’autrice/autore deve essere riferito alla/o stessa/o, evitando che altr* si possano gloriare dell’operato altrui 2) Il diritto allo sfruttamento economico (diritto economico o patrimoniale) o Il primo è strettamente legato alla persona o Il secondo è originariamente dell’autrice/autore, che può cederlo dietro compenso (o gratuitamente) ad acquirenti (o licenziatari/e), che a loro volta possono nuovamente cederlo nei limiti del contratto di cessione e della legge applicabile 13 Diritto morale 1. Diritto d’inedito. 2. Diritto alla paternità dell’opera 3. Diritto all’integrità dell’opera. 4. Il Diritto di pentimento. 14 Diritto morale 1. Diritto d’inedito. L’opera non è stata precedentemente pubblicata 2. Diritto alla paternità dell’opera o L’usurpazione della paternità dell’opera costituisce plagio. o L’edit* è obbligato a riprodurre e porre in vendita l’opera con il nome dell’autrice/autore, ovvero anonima o pseudonima, se ciò è previsto dal contratto o Il diritto di paternità tutela anche l’interesse pubblico, garantendo la collettività da ogni forma di inganno o confusione nella attribuzione della paternità intellettuale o Dopo la morte dell’autrice/autore mantengono tali diritti le/i discendenti 3. Diritto all’integrità dell’opera. L’aut* ha diritto ad essere giudicata/o dal pubblico per l’opera così come è stata concepita 4. Il Diritto di pentimento. L’art. 2582 del codice civile prevede che l’autrice/autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, abbia diritto di ritirare l'opera dal commercio 15 Diritto patrimoniale o economico Le norme sul diritto d’autore commerciale regolano i seguenti diritti: o pubblicare o riprodurre o trascrivere o eseguire, rappresentare o recitare in pubblico o comunicare al pubblico o distribuire o tradurre ed elaborare o noleggiare e dare in prestito 16 Estinzione Il diritto di utilizzo economico si estingue decorso un certo periodo dalla morte dell’autrice/autore (70 anni) Il diritto morale non si estingue mai Estinto il diritto commerciale, l’opera diviene di pubblico dominio ed è liberamente utilizzabile da chiunque, anche a fini economici, purché sia rispettato il diritto morale alla titolarità artistica 17 Pubblico dominio A. pubblico dominio strutturale B. pubblico dominio per scadenza dei termini C. pubblico dominio volontario 18 Diritto d’autore e copyright Diritto d’autore Copyright Accento sul riconoscimento della paternità intellettuale e diritto di sfruttamento economico dell’opera prodotta Autrice/autore come titolare naturale del diritto l’accento è posto sulla di proprietà sulla sua opera salvaguardia delle ‘edizioni Possibilità di cedere in concessione autorizzate’ dell’opera dalla temporanea o permanente a un edit* che può riproduzione non produrne delle copie da vendere autorizzata Pagando una certa cifra, il pubblico acquista e usa, ma non diventa proprietar* del prodotto intellettuale, né erede il diritto di copia 19 Diritto d’autore nel digitale (1) Cosa avviene quando l’evoluzione dei mezzi di riproduzione rimuove queste difficoltà materiali ed economiche, rendendo la riproduzione immediata e accessibile a chiunque? 20 Diritto d’autore nel digitale (2) La riproduzione illegale di prodotti intellettuali in formato digitale si è diffusa rapidamente. Basti pensare al fenomeno dei CD audio e dati masterizzati, o a quello – più recente – della distribuzione di brani musicali in formato MP3 attraverso Internet Dibattito teorico (ma anche pratico), fortemente polarizzato su 2 posizioni entrambe in qualche misura ‘estreme’ 21 A favore e contro il Copyright A favore Contro Sono totalmente a favore del Movimento del no copyright o del copyright: i colossi editoriali, copyleft: l’industria dello spettacolo, e buona NO alle tradizionali normative a parte di autrici/autori, affiancate/i protezione del diritto di autore, DATO dalla maggior parte delle aziende l’abbattimento dei costi di tecnologiche riproduzione e distribuzione Libera e gratuita circolazione di informazione e contenuti 22 Copyleft Marandola: “Il copyleft permette di riutilizzare o riprodurre l’opera riconoscendo i diritti morali (paternità e integrità) all’autore originario” Riconosce i diritti morali dell’autrice/autore e permette di decidere il grado di libertà con cui far fruire la propria opera Si basa su un codice di licenze, denominate General Public Licenses Movimento che nasce da chi ha sviluppato software In informatica, open source (codice sorgente aperto) indica un software la cui licenza prevede il necessario rilascio del codice sorgente → codice sorgente che permette di manipolare il software stesso 23 Licenze d’uso Il contratto di licenza d’uso è lo strumento maggiormente utilizzato per la pubblicazione dei prodotti digitali protetti dal diritto d’autore Attraverso questo contratto, la/il licenziante dà al/la licenziatar* il godimento del prodotto per un periodo di tempo determinato o indeterminato, dietro pagamento di un canone o di un compenso fisso Le licenze presentano problematiche diverse in base al prodotto che si concede in licenza: software, corsi di formazione online, ecc. 24 Creative Commons Public Licenses (1) 2001 Lawrence Lessig (MIT) Sistema flessibile per la gestione dei diritti Principio “some rights reserved” (alcuni diritti riservati) CC è una modalità di mantenere la proprietà intellettuale e assegnare diritti per la fruizione della stessa, che siano condivisibili da tutt* coloro che ne fanno uso 25 Creative Commons Public Licenses (2) Aut* e edit* che scelgono di pubblicare i prodotti scientifici direttamente in modalità OA hanno la facoltà di definire le corrette condizioni di uso di tali opere Sistema più adottato perché offre una serie di licenze di facile utilizzo, standardizzate, che autrici/autori possono affiggere alle loro opere al fine di indicare (users) a quali condizioni possono essere usate Grazie a queste licenze non è più necessario contattare chi detiene il copyright per sapere come utilizzare l’opera. L’opera è resa disponibile a tutt* in conformità con le condizioni della licenza CC prescelta 26 Formati 1. Common Deed (human-readable code): è il primo documento visibile, un sommario dei termini-chiave della licenza attuale, che esplicita cosa può o non può essere fatto con la licenza 2. Legal Code (lawyer-readable code): è l’effettiva licenza, significativa ai fini della legge 3. Digital Code (machine-readable code) contiene gli elementi-chiave della licenza che vengono applicati a un’opera al fine di garantirne la sua reperibilità attraverso i motori di ricerca 27 Creative Common: le sigle (1) 28 Creative Common: le sigle (2) BY = Attribuzione NC = Non commerciale ND = Non opere derivate SA = Share-alike (= condivi allo stesso modo) 29 6 licenze (16 dicembre 2002) 1) Attribuzione 2) Attribuzione - Non opere derivate 3) Attribuzione - Non commerciale – Non opere derivate 4) Attribuzione - Non commerciale 5) Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 6) Attribuzione - Condividi allo stesso modo 30 1. Attribuzione Elemento sempre presente in qualsiasi tipo di licenza 31 2. Attribuzione - Non opere derivate 32 3. Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 33 4. Attribuzione - Non commerciale 34 5. Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 35 6. Attribuzione - Condividi allo stesso modo 36 Cosa serve per pubblicare un’immagine? (Es. Tesi) In questo caso, è necessario distinguere se l’opera sia “caduta” o meno in pubblico dominio Un’opera cade in pubblico dominio quando l’autrice/autore o altr* titolare non può vantare i diritti sullo sfruttamento commerciale dell’opera stessa, perché sono decorsi i termini previsti dalla legge (70 anni dopo la morte) Si può esplicitamente declinare qualsiasi interesse proprietario sull'opera, assegnandola al pubblico dominio. Poiché il diritto d'autore si applica automaticamente a tutte le opere, l’autrice/autore deve fare una dichiarazione esplicita 37 Serve una licenza? Per foto o video che riprendano le opere non cadute in pubblico dominio, occorrerà comunque rivolgersi all’ente che le detiene, al fine di valutare la sussistenza di eventuali accordi di licenza Potrebbe essere possibile, in altri termini, che i diritti di sfruttamento economico delle opere siano stati ceduti dall’autrice/autore all’ente stesso e che, quindi, i diritti d’autore vadano pagati a tale soggetto e non all’autrice/autore 38 Eccezioni Tra le varie ipotesi contemplate dalla legge, merita di essere ricordata quella di cui all’art. 70, comma 1-bis, che concerne la pubblicazione delle opere degradate o a bassa risoluzione Si tratta di riproduzioni di immagini o di musiche: 1. degradate o a bassa risoluzione; 2. realizzate per mezzo di internet; 3. in assenza di uno scopo di lucro. In altri termini, è possibile riprendere liberamente la fotografia di un bene tutelato dal diritto d’autore e pubblicarla sul proprio sito internet o prodotto editoriale, purché ricorrano i tre presupposti di cui sopra 39 Pubblico dominio Nel caso di opere cadute in pubblico dominio, ma considerate beni culturali, è possibile imbattersi in due ipotesi: 1. La prima è che il bene sia custodito in un luogo privato (musei, biblioteche, archivi): quindi serve la liberatoria; 2. l’altra è che l’opera sia collocata, stabilmente, in un luogo liberamente accessibile al pubblico 40 Grazie [email protected]

Use Quizgecko on...
Browser
Browser