LEZIONE 1 - PROFILI INTRODUTTIVI DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA PDF
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This Italian document discusses the introduction to the right to privacy. It examines the historical background, legal aspects, and evolving conceptualisations of the right to privacy. Specific attention is paid to the key differences between moral and legal norms, and to the various perspectives in the context of socio-economic and political aspects.
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LEZIONE 1 - PROFILI INTRODUTTIVI DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA All’inizio del secondo millennio non esisteva una riservatezza perché il modello organizzativo medievale era un sistema che non si adattava alla tutela dei dati personali. Con la rivoluzione industriale si determina l’idea che il diritto...
LEZIONE 1 - PROFILI INTRODUTTIVI DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA All’inizio del secondo millennio non esisteva una riservatezza perché il modello organizzativo medievale era un sistema che non si adattava alla tutela dei dati personali. Con la rivoluzione industriale si determina l’idea che il diritto serve alla migliore organizzazione della società. Una norma giuridica diventa una norma giuridica, quando è una norma morale (uccidere qualcuno) ma fa parte dell’ordinamento giuridico. La differenza tra il reato di omicidio e non uccidere è che la seconda è una norma morale, ma diventa una norma giuridica quando una regola dell’ordinamento giuridico si occupa della norma morale la trasforma in giuridico. Una norma giuridica a differenza della norma morale prevede la previsione di una sanzione. L’ordinamento giuridico è l’insieme di quelle regole che sono il risultato di una determinata autorità politica e di una determinata necessità economica. Il diritto sorge sempre sulla base di spinte socio culturale economico e politiche. Tutte le norme sono espressione di tre aspetti: socio- culturale, economico e politico. Anche una norma tributaria (la vendita di apparati elettronici) non è indifferente ai tre fattori. Se voglio, per esempio, contenitori riciclabili posso decidere magari che l’iva sulle bottiglie di plastica sia il 22%, mentre quelle in vetro sia il 10%, perché voglio ci siano contenitori riciclabili. In diverse società ci possono essere diverse norme giuridiche. Per esempio il diritto di famiglia italiano ad oggi è diverso rispetto a quello turco. Warren e Brandeis e la nascita della «privacy» Il primo concetto di riservatezza nasce nel 1800 e sorge come diritto borghese per i ceti più abbienti. Nasce come diritto a proteggere la propria abitazione e si faceva coincidere il diritto alla privacy come il diritto alla tutela del domicilio. Secondo i due giuristi (Warren, Brandeis), viene data una definizione al diritto della privacy, right to let be alone, diritto ad essere lasciati in pace. In Italia nel 1970 con la legge n.300, il cosiddetto statuto del diritto dei lavoratori, è la legge che per la prima volta in Italia individua una tutela generale dei dipendenti sul datore di lavoro. Ci sono due articoli sulla riservatezza dei lavoratori, stabilendo che il datore del lavoro non può effettuare controlli a distanza e non può fare controlli sulle opinioni politiche, religiose dei lavoratori. Quindi quel diritto che nasce inizialmente negli USA con il motto right to let be alone in un secolo diventa diritto della tutela delle classi più deboli dei dipendenti che vanno tutelati dalle ingerenze del datore di lavoro che lo vuole orientare la vita privata. Info Communication society (società dell’informazione e della comunicazione). Lo scambio di informazioni determina il cambio del modo di fare produzione, si creano le prime banche dati, un’azienda è ricca perché composta da molti dati. I metadati sono l’aggregazione di più dati individuali. I dati insomma sono il petrolio del terzo millennio. La privacy diventa diritto della protezione dei dati personali. Direttiva n.46 del 1995, con questa il parlamento europeo introduce una disciplina generale della protezione dei dati personali. Dal 1955 alcuni stati hanno deciso di rinunciare ad una parte delle proprie prerogative per condividerle con altri stati. La fonte del diritto è ciò che fa sorgere la norma, le fonti del diritto italiano sono la Costituzione, le leggi dello stato, leggi ordinarie, atti governativi, e poi altri fonti di valore inferiore. Le fonti del diritto europeo si suddividono in: direttiva, regolamento e raccomandazione e sono adottate dagli organi europei, ovvero la Commissione europea e il Parlamento europeo. Queste fonti si differenziano per alcune caratteristiche. La direttiva contiene norme che poi devono essere attuate da ciascun ordinamento giuridico con una propria legge, quando l’UE adotta una direttiva,invece, poi tocca a ciascuno Stato darvi esecuzione. Il regolamento invece si applica immediatamente. La raccomandazione la adotta il parlamento e tocca agli stati membri decidere se adottare o meno. La prima legge europea che si occupa di privacy è una direttiva, la 46 del 1995, che disciplina la protezione dei dati personali, che fu adottata in Italia con la prima legge numero 675 del 1996. Essa si intitola “Tutela delle persone di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e si passa dall’idea della privacy alla tutela dei dati personali. Si passa quindi a garantire l’affidabilità nella circolazione dei dati personali. È una legge molto importante perché essa contiene le idee di base e i principi di base che disciplinano questa materia. Il primo principio è di tecnica legislativa, ovvero, il legislatore quando adotta una legge può seguire due linee: una linea di una legislazione per contenuti generali (descrivere in modo generico il contenuto della norma), espressioni volutamente generiche, oppure una tecnica chiamata legislazione analitica o di dettaglio, ovvero descrivere esattamente il contenuto della norma alla quale essa dovrà essere applicata. Esempio: le norme tecniche sono di tipo analitico, quindi se viene adottata una norma che descrive la sicurezza sul lavoro essa è una norma di dettaglio, l’operaio che lavora su una piattaforma mobile deve avere un casco, una cintura di sicurezza. Una norma di legislazione per contenuti generali indica concetti come diritti e doveri dei coniugi dei genitori rispetto ai figli. I figli hanno diritto al mantenimento. Il dato personale è qualsiasi informazione che riesce a risalire ad una persona fisica determinata. È dato personale l’immagine, la fotografia, il codice fiscale, il PIN. Cosa si intende per trattamento? Qualunque attività di elaborazione, manipolazione ovvero qualsiasi contatto col dato. Il diritto alla riservatezza nelle prime «Carte» internazionali L’art. 12 della Dichiarazione universale dei diritti umani, proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 afferma che: “Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni”. La grande svolta si ha con la CEDU (Convenzione europea dei diritti dell’uomo), con l’articolo 8 che stabilisce: “1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del Paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. Chiaramente se si deve indagare su una persona non può essere invocata la riservatezza. La riservatezza via via diventa un diritto pienamente vigente. La CEDU inoltre è applicabile nei vari ordinamenti giuridici ed esiste un’apposita corte che è la Corte Europea dei diritti dell’uomo per cui ciascun cittadino può rivolgersi per vedere uno o più diritti che gli derivano dalla carta stessa. In Italia fino al 1996 non c’era legge inerente alla riservatezza per cui in assenza della legge la decisione veniva presa dalle corti come nel caso Caruso del 1956. La Corte di Cassazione si rifiuta di affermare un principio generale di “rispetto assoluto all’intimità della vita privata e tanto meno come limite alla libertà dell’arte”, con riferimento ad un film sulla vita del celebre tenore Caruso, tacciato di dare risalto all’estrema povertà in cui versava il protagonista agli inizi della propria carriera. Secondo questo primo indirizzo, il legislatore non avrebbe ritenuto il semplice desiderio di riserbo come un interesse meritevole di tutela. Di conseguenza, la diffusione di informazioni relative alla vita altrui “sia privatamente ad una o più persone, sia pubblicamente a mezzo della stampa, di opere teatrali, o cinematografiche, di discorsi, etc.”, sarebbe stata legittima se la conoscenza di tali fatti fosse avvenuta lecitamente e senza violare l’obbligo del segreto. L’esperienza italiana: l’evoluzione giurisprudenziale e lo Statuto dei lavoratori Nel successivo caso Petacci, la S.C. reputa la pubblicazione di una serie di articoli a puntate settimanali sulla vita intima dell’amante del Duce e dei suoi congiunti come una violazione della vita privata, lesione del diritto assoluto della personalità inteso quale “diritto alla libertà di autodeterminazione nello svolgimento della personalità dell’uomo”, negando però l’esistenza di un autonomo diritto soggettivo alla riservatezza in mancanza di esplicita previsione di legge. Nel 1975 sul caso Soraya, la quale veniva paparazzata, la corte nel 1975 riconosce il diritto alla riservatezza come “tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari le quali, anche se verificatesi fuori del domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile”. La società si basa sullo scambio di informazioni, questo avvento determina che ad oggi il dato diventa un bene e ad oggi ha un valore prezioso, cioè essi sono una manifestazione di valore economico e sociale, la riservatezza cambia ruolo perché si trasforma da strumento accessorio in diritto soggettivo.