Riforma del Sovraindebitamento nel Codice della Crisi Italiane del 2019

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sovraindebitamento crisi d'impresa Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza legislazione italiana

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Questo documento descrive la riforma del sovraindebitamento nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza italiano del 2019. Vengono illustrate le nuove procedure e le semplificazioni introdotte per facilitare l'accesso alle procedure per i debitori, migliorando la tutela dei creditori. Il documento esplora anche il ruolo degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC).

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**Capitolo Primo** **La riforma del sovraindebitamento nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** **1.1 Le nuove procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento** **Il Codice della Crisi d\'Impresa e dell\'Insolvenza (CCII), introdotto con il Decreto Legislativo del 14 genna...

**Capitolo Primo** **La riforma del sovraindebitamento nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** **1.1 Le nuove procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento** **Il Codice della Crisi d\'Impresa e dell\'Insolvenza (CCII), introdotto con il Decreto Legislativo del 14 gennaio 2019, n. 14, ha apportato significative modifiche nel panorama giuridico italiano, riformando la disciplina della crisi d\'impresa e dell\'insolvenza, oltre a quella del sovraindebitamento.** **Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono state ampliate anche per i piccoli imprenditori, aumentando così il numero di soggetti potenzialmente beneficiari.** **Una novità importante è rappresentata dalle semplificazioni procedurali introdotte dal CCII, che mirano a facilitare l\'accesso alle procedure per i debitori, riducendo i tempi e i costi associati.** **Inoltre, sono stati introdotti nuovi strumenti per la gestione della crisi, come l\'allerta precoce e la composizione assistita della crisi, che hanno l\'obiettivo di prevenire l\'aggravarsi delle situazioni debitorie.** **Grazie a queste semplificazioni, le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono diventate più accessibili, favorendo una maggiore diffusione di tali strumenti.** **Inoltre, è stata rafforzata la tutela dei creditori, garantendo loro una maggiore partecipazione attiva alle procedure e una informazione più trasparente. Nella società attuale, la "crescente domanda di credito è risposta dall\'aumento dell\'esposizione a una maggiore instabilità sociale ed economica"**[^1^](#fn1){#fnref1.footnote-ref}**.** **In questo contesto, gli strumenti di allerta precoce e di composizione assistita della crisi introdotti dal CCII rivestono un ruolo cruciale nella prevenzione del deterioramento delle situazioni debitorie, evitando il ricorso a procedure più complesse.** **Possiamo affermare che il CCII rappresenta un nuovo approccio alla disciplina della crisi d\'impresa e dell\'insolvenza, sebbene sia necessario continuare a migliorare l\'efficacia delle procedure per garantire una giusta tutela dei debitori e dei creditori.** **Il CCII introduce una procedura semplificata per il sovraindebitamento familiare, che consente la presentazione di un progetto unitario e di un\'unica domanda per il sovraindebitamento dei membri della famiglia, rispettando il principio di responsabilità personale.** **In particolare, nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, l\'assistenza tecnica del difensore non è necessaria (art. 68, co. 1 CCII), così come nel procedimento di liquidazione giudiziale, dove il debitore può rappresentarsi personalmente (art. 40, co. 4 CCII). Tuttavia, nel concordato minore, l\'assistenza tecnica è obbligatoria (art. 76, co. 1 CCII).** **Con l\'applicazione della Legge 3/2012, il sovraindebitamento è responsabilità esclusiva del debitore, che può aver avuto comportamenti meritevoli o meno nell\'assunzione degli impegni.** **Il nuovo CCII coinvolge anche i creditori finanziatori, i quali, per concedere finanziamenti, devono considerare il merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, tenendo conto delle somme necessarie per mantenere un decoroso tenore di vita.** **Secondo l\'art. 2 CCII, possono accedere alle nuove procedure \"il consumatore, il professionista, l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo, le start-up innovative e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali in caso di crisi o insolvenza, che versano in stato di sovraindebitamento\".** **L\'art. 2, co. 1, lett. a) e b) CCII definisce:** **a) La Crisi come lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza, manifestandosi con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;** **b) L'Insolvenza è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, dimostrando che il debitore non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.** **Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono disciplinate dagli articoli 65 a 83, mentre la procedura di Liquidazione Controllata e l'esdebitazione sono regolate dagli articoli 268 a 283.** **L\'art. 66 tratta delle procedure familiari, che permettono ai membri della stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento.** **1.2 I principi generali ed il ruolo dell'OCC** **Tra le novità del nuovo codice della crisi di impresa, emerge la ridefinizione del ruolo e delle funzioni degli OCC (Organismi di Composizione della Crisi), la cui operatività è normata dal DM 24 settembre 2014, n. 202, rendendoli figure chiave nel supporto ai debitori e nella gestione delle procedure.** **È doveroso segnalare che gli OCC possono essere costituiti da Enti pubblici (Comuni, Provincie, Città metropolitane, Regioni, Università), Ordini professionali (notai, avvocati, commercialisti), Organismi di conciliazione (costituiti presso le camere di commercio) e Segretari sociali (presso Associazioni riconosciute).** **Gli OCC svolgono un ruolo importante nel sistema di composizione della crisi, offrendo opportunità di risoluzione pacifica nelle situazioni di sovraindebitamento. Con la loro attività, consentono ai debitori di ottenere una nuova possibilità di ripartire, mentre i creditori possono recuperare parte dei crediti insoddisfatti.** **Gli OCC sono enti terzi, imparziali e indipendenti, creati per assistere e supportare i debitori in difficoltà. Il loro ruolo è essenziale nel panorama delle procedure concorsuali, in particolare per quanto riguarda il sovraindebitamento.** **Inizialmente, gli OCC ricevono le domande di avvio del procedimento di composizione della crisi presentate dai debitori e, dopo aver verificato il rispetto di tutti i requisiti normativi, nominano un professionista, il cosiddetto gestore della crisi. Questo gestore ha il compito di supportare il debitore nella procedura di ristrutturazione dei debiti.** **Il gestore, con il supporto dell'OCC, verifica la fattibilità del piano di ristrutturazione e valuta la sua sostenibilità economica e finanziaria.** **In seguito, OCC e gestore della crisi forniscono assistenza al debitore durante le varie fasi della procedura, dalla raccolta della documentazione alla negoziazione con i creditori.** **Pertanto, l\'obiettivo principale dell\'OCC è trovare un accordo tra debitore e creditori, permettendo al debitore di superare la situazione di sovraindebitamento e consentendo ai creditori di recuperare almeno parte dei crediti.** **Rispetto alle tradizionali procedure concorsuali, l\'intervento degli OCC offre un percorso agevolato e più accessibile, garantendo una maggiore tutela dei diritti del debitore, che viene assistito in tutte le fasi della procedura.** **La presenza di un soggetto terzo e imparziale facilita la negoziazione tra debitore e creditori, aumentando la probabilità di raggiungere un accordo.** **1.3 Le novità apportate con il terzo correttivo al CCII** I**l terzo correttivo di cui al D.Lgs 13 settembre 2024, n. 136, nasce dall'esigenza di risolvere i dubbi interpretativi emersi dall'applicazione del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza.** **Con il correttivo-ter vengono introdotte importanti novità per migliorare la gestione delle crisi aziendali e delle procedure di sovraindebitamento.** **Tra le modifiche più significative c\'è l\'art. 88 CCII, che consente lo stralcio dei debiti fiscali e previdenziali senza il consenso dei creditori pubblici. Questa misura è particolarmente rilevante per le imprese che usufruiscono del concordato preventivo con continuità aziendale.** **Un\'altra importante novità è la modifica dell\'art. 6 CCII, che ripristina la prededucibilità dei crediti dei professionisti che assistono le imprese in crisi, mantenendo alta la qualità delle consulenze professionali.** **Inoltre, l'art. 82-quater CCII ha riformulato il cram down fiscale, cioè la ristrutturazione del passivo tramite omologazione forzata della proposta di soddisfacimento dei creditori, anche senza adesione da parte dei creditori, innalzando le soglie di soddisfazione per i creditori fiscali e previdenziali negli accordi di ristrutturazione. Un\'impresa in difficoltà presenta una proposta per soddisfare parzialmente i creditori, e il Tribunale ha la facoltà di confermare o modificare il piano presentato, anche se i creditori sollevano obiezioni riguardo al contenuto del piano del debitore. Di solito, si ricorre al cram down quando il Tribunale riconosce che il debitore sta compiendo uno sforzo concreto per pagare i creditori, con l\'obiettivo di superare un periodo di crisi e riorganizzarsi per continuare l\'attività.** **Con queste nuove soglie, l'utilizzo dello stralcio fiscale diviene più complesso da applicare.** **Sono state estese le misure protettive nella composizione negoziata con l\'art. 20-bis CCII, che prevede "misure temporanee richieste dal debitore per evitare che azioni dei creditori possano pregiudicare l\'esito delle trattative"4**[^2^](#fn2){#fnref2.footnote-ref}**.** **Infine, con il Correttivo-Ter, è stato aggiornato l'art. 12-ter CCII sulle procedure di sovraindebitamento, permettendo ai debitori di riscadenzare i mutui precedentemente contratti, anche se non sono in regola con i pagamenti, a condizione che ciò risulti vantaggioso per i creditori.** **Questa modifica offre nuove opportunità a consumatori e piccoli imprenditori, facilitando il risanamento e migliorando l'accesso alle procedure.** ::: {.section.footnotes} ------------------------------------------------------------------------ 1. ::: {#fn1} ^3^ Fauceglia G., Il nuovo diritto della crisi e dell\'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n.14), Giappichelli, Torino, 2019.[↩](#fnref1){.footnote-back} ::: 2. ::: {#fn2} ^4\  ^Il riferimento alle misure richieste dal debitore è stato inserito dal decreto correttivo (D.lgs. n. 147/2020), mentre in precedenza l'art. 2, lett. p, faceva riferimento alle misure disposte dal giudice competente.[↩](#fnref2){.footnote-back} ::: :::

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