Qual è la procedura corretta per la perquisizione personale d'iniziativa della Polizia Giudiziaria?
Understand the Problem
La domanda riguarda la procedura corretta per la perquisizione personale effettuata di iniziativa dalla Polizia Giudiziaria, nello specifico i termini e le modalità di comunicazione al Pubblico Ministero e l'eventuale necessità di convalida.
Answer
La Polizia Giudiziaria può effettuare perquisizioni personali se ha fondato motivo di credere che una persona nasconda oggetti rilevanti per un reato, redigendo poi un verbale da inviare al PM.
La perquisizione personale d'iniziativa della Polizia Giudiziaria (PG) è disciplinata dall'art. 352 del codice di procedura penale. La PG può procedere a perquisizione personale quando ha fondato motivo di ritenere che una persona occulti su di sé cose o tracce pertinenti al reato.
Dopo aver eseguito la perquisizione, la PG deve redigere un verbale delle operazioni compiute e trasmetterlo al Pubblico Ministero (PM) del luogo in cui è stata eseguita la perquisizione.
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La perquisizione personale d'iniziativa della Polizia Giudiziaria (PG) è disciplinata dall'art. 352 del codice di procedura penale. La PG può procedere a perquisizione personale quando ha fondato motivo di ritenere che una persona occulti su di sé cose o tracce pertinenti al reato.
Dopo aver eseguito la perquisizione, la PG deve redigere un verbale delle operazioni compiute e trasmetterlo al Pubblico Ministero (PM) del luogo in cui è stata eseguita la perquisizione.
More Information
La perquisizione personale è un atto investigativo importante che consente alla PG di ricercare elementi di prova utili per le indagini.
Tips
È fondamentale che la PG rispetti scrupolosamente le procedure previste dalla legge per evitare di incorrere in violazioni dei diritti della persona perquisita e rendere inutilizzabili le prove eventualmente raccolte.
Sources
- Art. 352 codice di procedura penale - Perquisizioni - Brocardi.it - brocardi.it
- Perquisizione di Polizia Giudiziaria - Google Sites - sites.google.com
- Art. 247 codice di procedura penale - Casi e forme delle perquisizioni - brocardi.it
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