(67) Il giudizio di primo grado: la modifica dell'imputazione, termine per contestazione e contestaz...

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Questions and Answers

In quale circostanza il P.M. può contestare all'imputato un reato concorrente?

  • Indipendentemente dalla competenza del giudice, se il reato è connesso al disegno criminoso.
  • Solo se il reato concorrente è stato commesso in flagranza.
  • Quando la cognizione del reato appartiene alla competenza di un giudice dello stesso livello.
  • Quando la cognizione del reato non appartiene alla competenza di un giudice superiore. (correct)

Cosa succede se, durante il dibattimento, emerge un fatto nuovo a carico dell'imputato?

  • Il P.M. procede direttamente con una nuova contestazione, senza necessità di consenso dell'imputato.
  • Il giudice valuta il fatto nuovo e, se lo ritiene fondato, emette sentenza di condanna.
  • È necessaria sia la valutazione positiva del presidente del tribunale che il consenso dell'imputato per la contestazione del fatto nuovo. (correct)
  • Il fatto nuovo viene automaticamente aggiunto all'imputazione originale senza ulteriori formalità.

Quale diritto ha l'imputato quando viene contestato un fatto nuovo durante il dibattimento?

  • Gode del diritto di ottenere la sospensione del dibattimento e di chiedere l'ammissione di nuove prove. (correct)
  • Deve accettare immediatamente la contestazione e difendersi nel corso del processo.
  • Non ha diritti specifici, poiché la contestazione è parte ordinaria del processo.
  • Ha diritto solo a presentare nuove prove a discarico.

In che modo il giudice può intervenire se la contestazione effettuata dal P.M. non rientra nei casi previsti dalla legge?

<p>Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al P.M. affinché proceda nelle forme ordinarie. (C)</p> Signup and view all the answers

Cosa si intende per la nozione di 'fatto diverso' nel contesto della modifica dell'imputazione?

<p>Una modifica delle modalità del fatto di reato che non altera il nucleo essenziale dell'accusa. (C)</p> Signup and view all the answers

Flashcards

Modifica dell'imputazione

Si riferisce a quando il fatto commesso differisce da quello contestato inizialmente, o vi è un reato connesso non indicato prima.

Ratio delle Modifiche

Assicura il diritto di difesa dell'imputato, permettendogli di chiedere tempo e nuove prove.

Fatto Diverso

Il fatto storico può risultare diverso da quello contestato, cambiando le modalità del reato.

Contestazione Suppletiva

Si verifica quando emergono circostanze aggravanti o reati connessi non formalizzati nell'imputazione iniziale.

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Fatto Nuovo

Un fatto nuovo è un reato emergente non collegabile al fatto originariamente contestato.

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Study Notes

Modifica dell'Imputazione: Nuove Contestazioni

  • Il dibattimento verte sull'addebito contestato all'imputato tramite il decreto che dispone il giudizio.

  • Durante l'istruzione dibattimentale, le prove raccolte possono spingere il P.M. a modificare l'imputazione in vari aspetti di diritto o di fatto.

  • L'istruzione dibattimentale può rivelare un fatto diverso da quello contestato, un reato connesso o una circostanza aggravante non indicati nel decreto di rinvio.

  • Potrebbe emergere un reato ulteriore di cui non si era a conoscenza.

  • Tali ipotesi implicano la restituzione degli atti al P.M. per gli adempimenti di competenza (regressione), portando ad altri procedimenti che si concludono con una sentenza ulteriore.

  • Art. 521 c.p.p.: deve esserci corrispondenza tra reato contestato e sentenza, altrimenti la sentenza è nulla.

  • Per comprendere meglio l'istituto, è necessario esaminare unitariamente le norme sulle nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e il rapporto tra imputazione contestata e sentenza (artt. 516-522 c.p.p.).

  • L'obiettivo di queste disposizioni è garantire il contraddittorio di difesa all'imputato, consentendogli di chiedere tempo per prepararsi e di presentare nuove prove.

  • La disciplina stabilita è articolata in vari modi.

  • L'art. 516 c.p.p. regola la modifica dell'accusa dovuta a una ricostruzione diversa del fatto.

  • L'art. 516 c.p.p. disciplina i casi di contestazioni suppletive.

  • L'art. 516 c.p.p. riguarda l'ipotesi di un fatto nuovo non menzionato nel decreto che dispone il giudizio.

Modifiche Attinenti al Fatto Storico: Il Fatto Diverso

  • Il fatto storico può risultare "diverso" nel senso che vengono modificate le modalità del reato.

  • Il "fatto diverso" è legato al fatto contestato, ma risulta differente a seguito dell'istruzione dibattimentale.

  • L'essenza dell'accusa originale non cambia sostanzialmente, ma solo alcuni aspetti relativi allo svolgimento (ad esempio, data o luogo del reato).

  • In tal caso, il P.M. modifica direttamente l'imputazione e la contesta all'imputato, che ha diritto alla sospensione del dibattimento e all'ammissione di nuove prove.

  • La nozione di fatto diverso va interpretata in senso materiale-naturalistico.

  • Riguardo non solo il fatto storico che, pur integrando un'imputazione diversa, rimane inalterato, ma anche al fatto che presenta connotati materiali parzialmente difformi da quelli descritti nel decreto che dispone il giudizio.

  • Le risultanze del dibattimento possono richiedere precisazioni sulla ricostruzione degli elementi materiali e dei riferimenti spazio-temporali del fatto.

  • La difformità può riguardare l'aspetto psicologico, il luogo, la data del fatto o i complici.

  • Ad esempio, se si accerta la violenza alla persona, il furto si trasforma in rapina.

  • Il legislatore attribuisce al P.M. il potere di modificare l'imputazione, mentre il giudice ne prende atto rimandando ogni valutazione alla fase della decisione.

  • Il presidente del tribunale deve informare l'imputato del diritto al termine a difesa.

  • In caso di assenza o contumacia dell'imputato, gli verrà notificato l'estratto del verbale d'udienza contenente la contestazione.

La Contestazione Suppletiva

  • Durante l'istruzione dibattimentale, può emergere una circostanza aggravante o un reato connesso non formalizzati nel capo d'imputazione.
  • Ad esempio, se l'imputato è rinviato a giudizio per truffa, ma durante il dibattimento si scopre che ha anche speso monete falsificate nello stesso disegno criminoso.
  • In tal caso, il P.M. contesta all'imputato il reato concorrente, a condizione che non rientri nella competenza di un giudice "superiore" come la corte d'assise.
  • L'imputato ha diritto alla sospensione del dibattimento e all'ammissione di nuove prove.
  • Il P.M. può contestare direttamente il reato all'imputato presente o, se assente, chiedere la notifica dell'estratto del verbale d'udienza.
  • All'imputato presente va concesso, dietro sua richiesta, il termine a difesa ex art. 519 c.p.p.

Il Fatto Nuovo

  • C'è una terza possibilità di modifica che richiede il consenso dell'imputato e una valutazione del presidente.

  • Durante il dibattimento, può emergere a carico dell'imputato un "fatto nuovo" non enunciato nel decreto che dispone il giudizio e per il quale si debba procedere d'ufficio.

  • Si ha un fatto "nuovo" quando c'è un fatto storico "ulteriore" che si aggiunge all'imputazione precedente.

  • Ad esempio, durante un processo per rapina emergono elementi che indicano che l'imputato ha commesso anche un'estorsione.

  • Il fatto nuovo ex art. 518 c.p.p. può anche comportare una modifica del fatto originariamente contestato, tanto da configurarlo come un fatto totalmente diverso con un nuovo inquadramento giuridico.

  • Il fatto nuovo è un reato emergente dall'istruzione dibattimentale, non collegabile al fatto originariamente contestato.

  • Ad esempio, si viene a sapere che un imputato processato per rapina aveva commesso un'altra rapina un anno prima.

  • La locuzione fatto nuovo si riferisce a un accadimento difforme e autonomo rispetto a quello originario per le modalità essenziali dell'azione o dell'evento.

  • In tal caso, il fatto nuovo sostituisce quello iniziale.

  • Il fatto "nuovo" può essere contestato solo se si tratta di un reato procedibile d'ufficio, se l'imputato è presente e consente alla contestazione e se il presidente accerta che non deriva un pregiudizio per la speditezza del procedimento.

  • Se il fatto nuovo viene contestato, l'imputato ha diritto alla sospensione del dibattimento e all'ammissione di nuove prove.

  • Se mancano queste condizioni, il P.M. procede nelle forme ordinarie, avviando le indagini e l'azione penale per il fatto nuovo.

  • La volontà dell'imputato è fondamentale.

  • L'imputato può decidere se avvalersi di riti alternativi o accettare la contestazione dibattimentale del fatto nuovo.

L'Iniziativa Nella Modifica del Fatto Storico

  • Il codice attribuisce esclusivamente al P.M. il potere di modificare il fatto storico dell'imputazione.
  • Il giudice non può controllare preventivamente la correttezza della contestazione, ma può operare un controllo successivo quando delibera la sentenza.
  • Se la contestazione è avvenuta al di fuori dei casi consentiti, il giudice ordina la trasmissione degli atti al P.M. per procedere secondo le forme ordinarie.
  • Lo stesso vale se il giudice accerta che il fatto storico è diverso da quello descritto nel decreto o nella contestazione del P.M.

Modifiche Attinenti Alla Definizione Giuridica e Invalidità

  • Il giudice, al momento della deliberazione della sentenza, può rilevare che il fatto storico è identico a quello contestato, ma che il titolo del reato è diverso.
  • In tal caso, il giudice dà al fatto una diversa definizione giuridica nella sentenza, purché il reato rientri nella sua competenza e non sia attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica.
  • Ad esempio, in un caso di circonvenzione di incapace, il giudice può condannare per truffa.
  • L'inosservanza delle disposizioni a tutela della correlazione tra accusa e sentenza è prevista come nullità dall'art. 522, co. 1 c.p.p..
  • Per la giurisprudenza, si tratta di una nullità intermedia perché viola il principio del contraddittorio.
  • Ai sensi dell'art. 522, co. 2 c.p.p., la sentenza di condanna pronunciata per un fatto nuovo, un reato concorrente o una circostanza aggravante senza che siano state osservate le disposizioni è nulla solo in quella parte.

Diritti Delle Parti

  • Salvo che la contestazione riguardi la recidiva, il presidente informa l'imputato del diritto di chiedere un termine per la difesa (artt. 516, 517 e 518, co. 2 c.p.p.).
  • Se l'imputato lo richiede, il presidente sospende il dibattimento per 20-40 giorni.
  • L'imputato può sempre chiedere l'ammissione di nuove prove.
  • La legge impone al presidente di avvertire l'imputato del diritto di chiedere il termine a difesa.
  • L'omissione è sanzionata con la nullità.
  • Tale diritto non sussiste in caso di contestazione per recidiva, poiché questa non costituisce una circostanza nuova.
  • Il termine di 20 giorni è perentorio, mentre quello massimo di 40 è ordinatorio.

Correlazione Tra l'Imputazione Contestata e la Sentenza

  • Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella nell'imputazione, purché non ecceda la sua competenza e non risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica.

  • Il giudice ordina la trasmissione degli atti al P.M. se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto o nella contestazione (artt. 516, 517 e 518, co. 2 c.p.p.).

  • Ciò avviene anche se il P.M. ha effettuato una nuova contestazione al di fuori dei casi previsti.

  • Il giudice può qualificare diversamente il reato, purché rientri nella sua competenza e si resti nell'ambito del medesimo fatto, attribuendogli semplicemente un diverso nomen juris.

  • La restituzione degli atti al P.M. serve a consentire l'esercizio dell'azione penale in relazione al diverso fatto ritenuto, evitando l'impossibilità di un secondo giudizio.

  • La diversità può riguardare anche il fatto oggetto di una contestazione nuova o suppletiva, ma il giudice non può sindacare preventivamente l'ammissibilità delle contestazioni modificative (artt. 516 e 517 c.p.p.).

  • L'ordinanza con cui il giudice dispone la trasmissione degli atti al P.M. non è soggetta ad alcun gravame.

  • Tale provvedimento è strumentale e non lede il diritto di difesa dell'imputato.

  • Non costituisce un fatto nuovo diverso di cui agli artt. 516 e 518 c.p.p., la menzione di un'ulteriore vittima nella condotta originariamente ascritta all'imputato di maltrattamenti in famiglia (Cass., 25-01-05, Vecchietti, in Giust. pen., 06, III, 374).

  • In tema di correlazione tra accusa e sentenza, il fatto è il complesso di quegli accadimenti che integrano il reato nella sua giuridica configurazione (Cass., 14-11-91, Casanova, in R. pen., 92, 895).

  • Il termine ultimo per il P.M. per procedere a nuove contestazioni, va collocato alla chiusura del dibattimento (Cass., 28-05-98, Festini, in A. n. proc. pen., 94, 261).

  • La formula “nel corso dell’istruzione dibattimentale” mira solo a delimitare gli spazi temporali entro i quali il P.M. può procedere alle contestazioni.

  • Le modificazioni dell'imputazione sono possibili anche sulla base di una mera rivalutazione degli elementi già in atti al momento dell’esercizio dell’azione penale da parte del P.M. (Cass., 03-05-07, Arrigoni, in Guida dir., 07, f. 32, 81).

Contestazione Suppletiva (Art. 517 C.P.P.)

  • La contestazione suppletiva di un reato concorrente o di una circostanza aggravante è ammissibile sia quando è fondata su elementi di fatto che già risultino dagli atti dell'indagine e dell'eventuale udienza preliminare, sia nei casi in cui discenda dall'acquisizione di elementi nuovi nel corso dell'istruttoria dibattimentale (Cass., 28-01-04, Sodano, in A. n. proc. Pen., 05, 728).

  • Ai fini della contestazione di una circostanza aggravante non è indispensabile una formula specifica espressa con sua enunciazione letterale, né l'indicazione della disposizione di legge che la prevede.

  • Studiare bene le norme richiamate art. 516 e ss. c.p.p.

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