Legge Regionale Campania: Climatizzazione e Energia
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Questions and Answers

Qual è l'oggetto della legge regionale 20 novembre 2018, n. 39?

Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici

Quali delle seguenti affermazioni sono vere riguardo agli impianti termici in Regione Campania? (Seleziona tutte le risposte corrette)

  • Le nuove costruzioni devono adottare sistemi di energia rinnovabile. (correct)
  • Gli impianti termici sono utilizzati solo per riscaldamento.
  • Gli impianti termici devono essere ispezionati e controllati. (correct)
  • Tutti gli impianti termici non devono rispettare normative di sicurezza.
  • Il Catasto Energetico Regionale è istituito dalla legge regionale 20 novembre 2018, n. 39.

    True

    Chi è considerato il responsabile dell'impianto termico in un condominio?

    <p>L'amministratore del condominio</p> Signup and view all the answers

    Gli Enti individuati dall'articolo 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 sono denominati __________.

    <p>Autorità Competenti</p> Signup and view all the answers

    Qual è l'obiettivo principale della disciplina legislativa sugli impianti termici?

    <p>La tutela dell'ambiente e della sicurezza dei cittadini</p> Signup and view all the answers

    Che cosa deve fare il nuovo responsabile dell'impianto termico in caso di variazione?

    <p>Compilare un atto scritto con data certa.</p> Signup and view all the answers

    Cosa comprendono le attività del Catasto Energetico Regionale?

    <p>Il coordinamento delle attività e la gestione della documentazione relativa agli impianti termici.</p> Signup and view all the answers

    Chi deve eseguire le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti?

    <p>Imprese iscritte nel registro delle imprese e abilitate secondo specifiche normative.</p> Signup and view all the answers

    Quali impianti sono obbligati al controllo di efficienza energetica?

    <p>Opzioni A e B</p> Signup and view all the answers

    Tutti gli impianti termici devono avere un libretto d'impianto.

    <p>True</p> Signup and view all the answers

    Il manutentore deve redigere un ______ di controllo tecnico.

    <p>rapporto</p> Signup and view all the answers

    Abbina i seguenti requisiti con le loro descrizioni:

    <p>Libretto d'impianto = Conformità al modello stabilito Relazione di controllo = Obbligo di redazione al termine della manutenzione Categorie di verifica = Soggetti all'ispezione delle autorità competenti Bollino verde = Attestazione di avvenuto pagamento del contributo</p> Signup and view all the answers

    Per quanto tempo deve essere conservata la documentazione dalla figura responsabile dell'impianto?

    <p>Cinque anni</p> Signup and view all the answers

    Quale di queste tipologie di impianti è esclusa dagli obblighi di controllo?

    <p>Tutte le precedenti</p> Signup and view all the answers

    Il controllo di efficienza energetica è eseguito solo durante operazioni straordinarie.

    <p>False</p> Signup and view all the answers

    Cosa deve essere fatto se un impianto viene disattivato?

    <p>Deve essere trasmessa una dichiarazione all'Autorità Competente.</p> Signup and view all the answers

    Cos'è l'accreditamento dei soggetti certificatori?

    <p>È la modalità attraverso cui la Regione provvede alla registrazione nell’apposito elenco regionale dei richiedenti.</p> Signup and view all the answers

    Il contributo per l'accesso al sistema regionale di accreditamento è di euro ______.

    <p>50,00</p> Signup and view all the answers

    Per ciascun Attestato di Prestazione Energetica, il contributo richiesto è di euro ______.

    <p>10,00</p> Signup and view all the answers

    Il 75% dei contributi raccolti è destinato alla gestione delle attività di coordinamento del Catasto regionale.

    <p>False</p> Signup and view all the answers

    Quale autorità provvede all'accertamento delle sanzioni amministrative?

    <p>L'Autorità Competente definita all'articolo 2.</p> Signup and view all the answers

    Le modalità di compilazione e trasmissione dei Rapporti possono essere manuali fino all'attivazione del Ca.R.I.T.

    <p>True</p> Signup and view all the answers

    Entro quanti giorni deve essere predisposta la modulistica dopo l'entrata in vigore della legge?

    <p>Entro sessanta giorni.</p> Signup and view all the answers

    I distributori di combustibile devono fornire dati entro il ______ di ogni anno.

    <p>31 marzo</p> Signup and view all the answers

    Cos'è il Catasto Regionale degli Impianti Termici, o Ca.R.I.T.?

    <p>E' uno strumento che contiene i dati significativi per il Catasto Nazionale degli Impianti Termici.</p> Signup and view all the answers

    Qual è l'importo totale per gli oneri derivanti all'Amministrazione regionale dalla legge?

    <p>1.560.000,00 euro.</p> Signup and view all the answers

    La legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale.

    <p>False</p> Signup and view all the answers

    Quali documenti deve contenere il Catasto degli Impianti Termici?

    <p>Scheda identificativa dell’impianto, libretto di impianto, rapporti di controllo, e altri documenti di gestione.</p> Signup and view all the answers

    Il codice impianto nel Ca.R.I.T. viene assegnato manualmente.

    <p>False</p> Signup and view all the answers

    Entro quanti giorni deve avvenire l'accatastamento di un nuovo impianto?

    <p>Entro trenta giorni dalla redazione della dichiarazione di conformità.</p> Signup and view all the answers

    Qual è l'obiettivo della Regione Campania riguardo alla formazione e informazione?

    <p>Promuovere campagne di sensibilizzazione</p> Signup and view all the answers

    Quali sono le modalità operative per l'accesso alla banca dati del Ca.R.I.T.?

    <p>Sono riportate in un apposito manuale che ogni Autorità Competente deve rendere disponibile.</p> Signup and view all the answers

    Il Contributo degli Impianti Termici è applicato agli impianti per i quali il _____ è trasmesso all’Autorità Competente.

    <p>RCEE</p> Signup and view all the answers

    Le Autorità Competenti garantiscono indipendenza al personale incaricato di eseguire le ispezioni.

    <p>True</p> Signup and view all the answers

    Come viene gestito il Catasto regionale degli attestati di prestazione energetica?

    <p>E' implementato e gestito dalla Regione Campania o da una sua società regionale in house.</p> Signup and view all the answers

    Quali sono le caratteristiche da rispettare per i corsi di formazione accreditati?

    <p>Entrambe A e C</p> Signup and view all the answers

    Qual è l'oggetto della legge regionale 20 novembre 2018, n. 39?

    <p>Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici</p> Signup and view all the answers

    Le disposizioni della legge si applicano solo agli impianti termici di nuova costruzione.

    <p>False</p> Signup and view all the answers

    Quali sono alcuni dei soggetti coinvolti nelle attività del Catasto Energetico Regionale?

    <p>Ispettore</p> Signup and view all the answers

    L'Autorità Competente può svolgere le attività di __________ anche mediante affidamento del servizio a organismi esterni qualificati.

    <p>controllo</p> Signup and view all the answers

    Cosa deve fare il terzo responsabile dell'impianto termico in caso di delega?

    <p>Informare l'Autorità Competente della delega ricevuta entro dieci giorni.</p> Signup and view all the answers

    Il Catasto Energetico Regionale è istituito solo dopo la comunicazione delle Autorità Competenti.

    <p>False</p> Signup and view all the answers

    Quali sono le finalità del Catasto Energetico Regionale?

    <p>Coordinamento delle attività</p> Signup and view all the answers

    La Regione Campania considera la tutela e la sicurezza del __________ un valore irrinunciabile.

    <p>lavoro</p> Signup and view all the answers

    Qual è il responsabile dell'impianto termico in un condominio?

    <p>L'amministratore del condominio</p> Signup and view all the answers

    È obbligatorio per il proprietario dell'impianto far aggiornare il libretto d'impianto dal proprio manutentore.

    <p>True</p> Signup and view all the answers

    Chi deve eseguire le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti?

    <p>Imprese iscritte nel registro delle imprese.</p> Signup and view all the answers

    Il controllore di efficienza energetica può eseguire controlli su impianti con potenza termica utile inferiore a 10 kW.

    <p>False</p> Signup and view all the answers

    Quale dei seguenti impianti è escluso dall'attività di controllo?

    <p>Impianti per climatizzazione invernale con pompe di calore inferiori a 10 kW</p> Signup and view all the answers

    Il controllo di efficienza energetica è obbligatorio per impianti termici di climatizzazione invernale con potenza maggiore di ___ kW.

    <p>10</p> Signup and view all the answers

    Per quanto tempo deve essere conservata la documentazione relativa agli impianti?

    <p>Cinque anni.</p> Signup and view all the answers

    Il rapporto di controllo tecnico deve essere redatto e sottoscritto al termine di ogni intervento.

    <p>True</p> Signup and view all the answers

    Quale documento deve essere presentato all'Autorità Competente dopo la disattivazione di un impianto?

    <p>Dichiarazione di disattivazione</p> Signup and view all the answers

    Il segno identificativo è costituito da un ___ verde.

    <p>Bollino</p> Signup and view all the answers

    Quale autorità si occupa di coordinare le ispezioni degli impianti sul territorio?

    <p>Autorità Competente.</p> Signup and view all the answers

    Qual è la modalità di accreditamento dei soggetti certificatori?

    <p>In modalità telematica mediante l'apposito software applicativo.</p> Signup and view all the answers

    Quanto è il contributo previsto per l'accesso al sistema regionale di accreditamento?

    <p>50,00 euro.</p> Signup and view all the answers

    Qual è il contributo per ciascun Attestato di Prestazione Energetica rilasciato?

    <p>10,00 euro.</p> Signup and view all the answers

    Le risorse raccolte dai contributi sono destinate interamente alla gestione dei cosi di controllo.

    <p>False</p> Signup and view all the answers

    Chi provvede all'accertamento delle violazioni della legge?

    <p>L'Autorità Competente.</p> Signup and view all the answers

    Quali sono i documenti che il dirigente della struttura regionale deve predisporre?

    <p>Tutti i precedenti</p> Signup and view all the answers

    I distributori di combustibile non sono soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati delle utenze attive.

    <p>False</p> Signup and view all the answers

    Qual è la scadenza per l'invio telematico delle utenze attive?

    <p>Entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.</p> Signup and view all the answers

    Quando entra in vigore la presente legge?

    <p>Il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale.</p> Signup and view all the answers

    Qual è l'obiettivo principale del Catasto Regionale degli Impianti Termici (Ca.R.I.T.)?

    <p>Costituire e gestire il Catasto Nazionale degli Impianti Termici.</p> Signup and view all the answers

    Quali documenti sono inclusi nel Catasto degli Impianti Termici?

    <p>Libretto di impianto</p> Signup and view all the answers

    Il codice impianto alfanumerico è assegnato manualmente dal personale della Regione.

    <p>False</p> Signup and view all the answers

    Entro quanti giorni deve avvenire l'accatastamento dei nuovi impianti?

    <p>Entro trenta giorni dalla redazione della dichiarazione di conformità.</p> Signup and view all the answers

    Chi è responsabile per la comunicazione annuale all'Autorità Competente riguardo agli impianti termici?

    <p>Il responsabile dell'impianto termico.</p> Signup and view all the answers

    Quali tipi di contributo sono previsti per la gestione del Ca.R.I.T.?

    <p>Contributo dell’Attività Ispettiva</p> Signup and view all the answers

    Il Catasto Regionale degli Attestati di Prestazione Energetica è parte integrante del Catasto __________.

    <p>Energetico Regionale.</p> Signup and view all the answers

    Le Autorità Competenti possono promuovere accordi volontari con associazioni di categoria.

    <p>True</p> Signup and view all the answers

    Study Notes

    Titolo I - Disposizioni generali

    • La Regione Campania disciplina le attività di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici.
    • La legge si applica agli impianti termici installati sul territorio regionale, per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti esistenti e di nuova costruzione.
    • Il testo promuove la riconversione degli impianti termici con sistemi più efficienti ed alimentati ad energia rinnovabile.
    • La Regione Campania disciplina le modalità di tenuta del Catasto regionale degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici, redatti in conformità alle prescrizioni del d.lgs. 192/2005.
    • La Regione Campania ricepisce la direttiva 31/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia e adotta la metodologia nazionale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici.
    • La Regione Campania istituisce:
      • il Catasto Energetico Regionale;
      • l’elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività di ispezione;
      • l’elenco regionale dei soggetti ed enti abilitati alle attività di qualificazione ed aggiornamento professionale;
      • l’elenco regionale dei soggetti abilitati alle attività di certificazione energetica degli edifici .

    Titolo II - Disciplina delle procedure per l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici e gestione del Catasto Regionale degli Impianti Termici

    • Nelle more dell’attivazione del Catasto Energetico Regionale gli Enti individuati dall’articolo 31, comma 3, della legge 10/1991 svolgono le funzioni di controllo, accertamento ed ispezione, con le modalità previste dalla legge.
    • Le autorità competenti, relative ai Comuni inferiori ai 40.000 abitanti, possono essere individuate dalla Città Metropolitana di Napoli e dalle Province di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno.
    • La Regione Campania esercita le funzioni regolamentari e di coordinamento complessivo in materia di esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici.
    • In caso d’inadempienza delle Autorità Competenti territoriali nell’espletamento delle funzioni pubbliche affidate, la Regione Campania attiva i previsti poteri sostitutivi, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
    • Le Autorità Competenti possono svolgere le attività di propria competenza mediante affidamento del servizio ad organismi esterni qualificati, i soggetti esecutori.
    • Il personale incaricato di effettuare le ispezioni deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’Allegato C) del d.p.r. 74/2013.

    Articolo 4 - Catasto Energetico Regionale

    • Il Catasto Energetico Regionale si articola nel Catasto Regionale degli Impianti Termici e nel Catasto Regionale degli Attestati di Prestazione Energetica.
    • Le finalità del Catasto sono:
      • il coordinamento delle attività oggetto delle presenti disposizioni;
      • il supporto tecnico delle Autorità Competenti in materia di accertamenti ed ispezioni;
      • il supporto tecnico dei soggetti abilitati al rilascio degli Attestati di Prestazione Energetica;
      • la gestione, attraverso il sistema telematico, della documentazione relativa ai controlli periodici ed alle ispezioni effettuate;
      • l’estrazione ed elaborazione dei dati necessari alla Regione Campania per la predisposizione delle relazioni sulle attività ispettive espletate dalle Autorità Competenti;
      • la gestione e verifica del corretto operato e della regolarità nel flusso delle informazioni da parte degli utenti del sistema;
      • rendere disponibili i dati del Catasto per una gestione integrata delle funzioni di governo del territorio e di programmazione energetica.

    Articolo 5 - Utenti del Catasto Energetico Regionale

    • I soggetti coinvolti, a vario titolo, nelle attività del Catasto sono:
      • per la parte relativa agli impianti termici (es. proprietario, occupante, amministratore, manutentore)
      • per la parte relativa agli Attestati di Prestazione Energetica (es. proprietario, occupante, amministratore, tecnico certificatore).

    Articolo 6 - Gestione del Catasto Energetico Regionale

    • La struttura amministrativa della Giunta regionale provvede alla gestione del Catasto in tutte le sue componenti.
    • Le Autorità Competenti sono tenute:
      • a far confluire i dati presenti nei catasti degli impianti termici istituiti localmente nel Catasto;
      • al caricamento di tutte le attività eseguite in un periodo non inferiore ad un mese solare;
      • alla validazione di dichiarazioni, rapporti di controllo, installazioni e dati inseriti.

    Articolo 7 - Soggetti responsabili degli impianti termici

    • L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico ed il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto.
    • Il responsabile dell'impianto termico è:
      • il proprietario o l’utilizzatore dell’unità abitativa nel caso di impianti autonomi;
      • l'amministratore nel caso di impianti centralizzati;
      • il terzo responsabile, qualora sia stato formalmente delegato.
    • Il responsabile dell’impianto si avvale di un tecnico, denominato manutentore, incaricato di eseguire le operazioni di manutenzione e controllo.
    • L'installatore per impianti di nuova realizzazione ed il manutentore devono definire e dichiarare al responsabile dell’impianto:
      • quali sono le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto;
      • con quale frequenza le operazioni devono essere effettuate.

    Articolo 8 - Manutenzione e controllo

    • Il responsabile dell’impianto termico provvede ad eseguire le operazioni di controllo e di manutenzione, conformemente al d.p.r. 74/2013, con le cadenze previste.
    • Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da imprese iscritte nel registro delle imprese e abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 37/2008.
    • Le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici che impiegano macchine frigorifere devono essere eseguite, se sussistono i presupposti, da aziende con i requisiti per gli impianti termici ed iscritte ai registri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 43/2012.
    • Al termine di ciascun intervento, il manutentore incaricato ha l’obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico in conformità all’Allegato A al d.p.r. 74/2013.

    Articolo 9 - Controlli di efficienza energetica

    • Il manutentore incaricato esegue il controllo di efficienza energetica dell’impianto termico.

    ### Controllo di efficienza energetica

    • Il controllo di efficienza energetica è obbligatorio per gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, indipendentemente dalla fonte energetica utilizzata.

    ### Esclusioni dal controllo

    • Sono esclusi dal controllo gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria, costituiti esclusivamente da pompe di calore e collettori solari termici la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 10 kW.
    • Sono esclusi dal controllo gli impianti per la climatizzazione estiva, composti da una o più macchine frigorifere, la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW.
    • Sono esclusi dal controllo i radiatori individuali, le cucine economiche, le termo-cucine ed i caminetti aperti di qualsiasi potenza termica.
    • Sono esclusi dal controllo i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

    Impianti termici civili

    • Non sono considerati impianti termici civili gli impianti inseriti in cicli di processo, anche se il calore prodotto è in parte destinato alla climatizzazione dei locali.

    Dotazioni obbligatorie per gli impianti termici

    • Tutti gli impianti termici devono essere dotati di libretto d’impianto, conforme al modello di cui all’Allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 73784/2014 che deve essere conservato per l’intera durata in esercizio dell’impianto.
    • Tutti gli impianti termici devono essere dotati di libretto d’uso e manutenzione dell’impianto redatto dall’impresa installatrice, costruttrice o incaricata della manutenzione dell’impianto.
    • Tutti gli impianti termici devono essere dotati di libretti d’istruzione, uso e manutenzione dei generatori, bruciatori ed apparecchiature dell’impianto forniti dal produttore.
    • Tutti gli impianti termici devono essere dotati di autorizzazioni amministrative, quali: libretto matricolare d’impianto, certificato di prevenzione incendi e denuncia INAIL, se obbligatori.
    • Tutti gli impianti termici devono essere dotati di dichiarazione di conformità, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 37/2008 e, per gli impianti installati antecedentemente alla data di entrata in vigore del citato decreto, la documentazione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti) ed al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1998, n. 218 (Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico), se obbligatoria.
    • Tutti gli impianti termici devono essere dotati di rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria.
    • Tutti gli impianti termici devono essere dotati di codice dell’impianto, a seguito della procedura di accatastamento, di cui alla presente legge.

    Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE)

    • Il controllo di efficienza energetica, eseguito in coerenza con le cadenze previste al comma 9, prevede la compilazione, in tutte le sue parti, del pertinente RCEE, come previsto nell’Allegato A) del d.p.r. 74/2013, secondo i modelli predisposti dalla struttura amministrativa regionale competente per materia.
    • I manutentori abilitati trasmettono al Catasto degli Impianti Termici territorialmente competente una copia del RCEE, entro sessanta giorni dalla data di effettuazione del controllo e comunque non oltre il termine fissato dall’Autorità Competente.
    • La trasmissione del RCEE deve essere eseguita, esclusivamente per via telematica.
    • La ricevuta di avvenuta acquisizione al Catasto del RCEE è resa disponibile a completamento della corretta trasmissione dello stesso.
    • Il versamento del contributo specifico relativo agli impianti termici, come specificato all’articolo 17, è necessario per la validità della trasmissione del RCEE.
    • Se il manutentore trasmette al Catasto un RCEE da cui si evince un rendimento di combustione inferiore al minimo di legge o nel caso il manutentore riscontra una anomalia tale da rendere l’impianto non sicuro all’utilizzo, l’impianto è oggetto di visita ispettiva dell’Autorità Competente, con addebito dei costi secondo quanto riportato all'articolo 10.

    Cadenza e validità del RCEE

    • La cadenza e validità del RCEE, per ciascuna tipologia di impianto, decorre dalla data di rilascio del rapporto di controllo redatto con i contenuti minimi e la tempistica prevista nell’Allegato A).

    Obbligatorietà del controllo di efficienza energetica

    • Il controllo di efficienza energetica deve essere, inoltre, effettuato all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto a cura dell’installatore.
    • Il controllo di efficienza energetica deve essere, inoltre, effettuato nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione.
    • Il controllo di efficienza energetica deve essere, inoltre, effettuato nel caso di interventi che non rientrano tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.
    • A partire dalla data di effettuazione delle operazioni indicate al comma 10, la successiva attività di controllo dell’efficienza energetica è eseguita applicando la tempistica prevista dal d.p.r 74/2013.

    Rendimento di combustione

    • Ai sensi dell’articolo 8, comma 6, del d.p.r 74/2013, il rendimento di combustione, rilevato nel corso del controllo, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell’Allegato B) del medesimo d.p.r. 74/2013.

    Impianti con potenza nominale al focolare superiore a kW 232

    • Nel caso d’impianti con potenza nominale al focolare superiore a kW 232, il responsabile deve provvedere anche al rispetto degli obblighi afferenti la conduzione dell’impianto, compresa l’individuazione della figura del conduttore.

    Generatori alimentati a fonte biomassa

    • Per il controllo dell’efficienza energetica dei generatori alimentati a fonte biomassa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con apposito provvedimento adottato, sentita la Commissione consiliare competente, definisce i valori minimi di rendimento da rispettare al fine di garantire l’efficienza in funzione della tipologia di apparecchio e delle specifiche condizioni di esercizio, individua le modalità, le procedure e i soggetti abilitati al controllo ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 37/2008 e adotta uno specifico modello di RCEE per i gruppi termici a biomassa solida.

    Implementazione del Catasto Regionale degli Impianti Termici

    • Per l’implementazione del Catasto Regionale degli Impianti Termici, gli impianti alimentati da fonte biomassa, di cui al comma 14, sono soggetti alla trasmissione del rapporto di controllo tecnico connesso alla manutenzione, di cui all’articolo 8, corredato del corrispondente contributo impianti termici, di cui all’articolo 26, comma 2, nella misura ridotta del 50 per cento.

    Controllo di efficienza energetica: complementare e non sostituto

    • Il controllo di efficienza energetica è complementare e non sostitutivo delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici.

    Accertamenti ed ispezioni

    • L’Autorità territorialmente Competente provvede all’accertamento dei RCEE pervenuti e, se ne rileva la necessità, provvede ad attivare le procedure finalizzate ad ottenere i coerenti adeguamenti tecnici e documentali.
    • L'Autorità Competente, in base al numero dei rapporti di controllo pervenuti, dispone un numero annuale di ispezioni almeno pari al 5 per cento degli impianti esistenti sul territorio di competenza avvalendosi dei soggetti iscritti nell’elenco di cui all’ articolo 18.
    • Le singole Autorità Competenti, sottoposte al coordinamento della Regione Campania, disciplinano le modalità di ispezione ed i criteri utilizzati per l’individuazione degli impianti da ispezionare nel rispetto dei livelli minimi indicati nei commi 3, 4, 5, 6 e 7.

    Impianti soggetti ad ispezioni

    • Sono soggetti ad ispezioni gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW.
    • Sono soggetti ad ispezioni gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW.
    • Sono soggetti ad ispezioni gli impianti di produzione di acqua calda sanitaria di potenza termica utile nominale complessiva non minore di 10 kW, con esclusione di quelli al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

    ### Priorità delle ispezioni

    • Le ispezioni sono disposte prioritariamente quando il manutentore rileva nel rapporto di controllo il mancato raggiungimento dei livelli minimi di rendimento o anomalie tali da rendere l’impianto non sicuro.
    • Le ispezioni sono disposte prioritariamente quando il manutentore o il terzo responsabile non provvede ad inviare oppure invia in ritardo il RCEE o lo stesso è privo dell'attestazione di pagamento del contributo impianti termici di cui all'articolo 17.
    • Le ispezioni sono disposte prioritariamente quando a seguito dell'accertamento non risultano soddisfatte le richieste di integrazioni documentali e modifiche tecniche.
    • Le ispezioni sono disposte prioritariamente quando gli impianti dotati di generatori o macchine frigorifere hanno anzianità superiore a quindici anni.
    • Le ispezioni sono disposte prioritariamente quando vi è una espressa richiesta da parte del responsabile dell'impianto.
    • Le ispezioni sono disposte prioritariamente quando si verifica mancata o ritardata trasmissione del rapporto di controllo e manutenzione, di cui all’articolo 8.

    Ispezioni a campione

    • Sono inoltre sottoposti ad ispezione con il metodo a campione gli impianti termici per i quali risulta pervenuto il pertinente RCEE, diversi da quelli di cui al comma 4, lettere b) c) ed e). Il campione è determinato annualmente dall’Autorità Competente territoriale, oppure dal soggetto esecutore, mediante sorteggio ed è pari almeno al 3 per cento dei rapporti pervenuti, con priorità per gli impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a dieci anni.
    • Sono inoltre sottoposti ad ispezione con il metodo a campione gli impianti termici civili di potenza termica nominale al focolare superiore a 35 kW, ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 285 e 286 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’ambiente). Il campione è determinato annualmente dall’Autorità Competente territoriale, ovvero dal soggetto esecutore, a margine delle altre ispezioni programmate e comunque nei limiti delle risorse disponibili.

    Piani di verifica a campione

    • Le Autorità Competenti, prima dell'avvio delle verifiche, trasmettono alla Regione Campania i piani di verifica a campione di cui al comma 5 e l'elenco dei soggetti campionati. I piani si intendono approvati entro trenta giorni in assenza di osservazioni.

    Cadenza ispezioni

    • Le Autorità Competenti eseguono con le cadenze temporali di seguito riportate le ispezioni sugli impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare una volta l’anno.
    • Le Autorità Competenti eseguono con le cadenze temporali di seguito riportate le ispezioni sugli impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare almeno una volta ogni due anni.
    • Le Autorità Competenti eseguono con le cadenze temporali di seguito riportate le ispezioni sugli impianti dotati di macchine frigorifere, con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare almeno una volta ogni quattro anni.

    Costi delle ispezioni

    • I costi delle ispezioni sono a carico del responsabile dell’impianto secondo le modalità determinate dall’Autorità Competente, salvo i casi previsti dai commi 5 e 7.
    • I rapporti di ispezione sono trasmessi alle Autorità Competenti mediante il Catasto degli Impianti Termici a cura degli ispettori.

    Esecuzione delle ispezioni

    • Le Autorità Competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova l’efficienza energetica, la riduzione delle emissioni in atmosfera, la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all’utenza.
    • L’ispezione dell’impianto individua anche il corretto dimensionamento dell’impianto rispetto al fabbisogno termico dell’edificio.

    Linee guida per l'esecuzione delle ispezioni

    • La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente per materia, provvede all’emanazione di linee guida che disciplinano l’esecuzione delle ispezioni.

    Impianti termici e generatori disattivati

    • Sono considerati impianti termici e generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l’impianto termico e il generatore non può funzionare, quelli non collegati ad una fonte di energia e quelli che, pur essendo completi, sono stati disattivati dal manutentore.

    Trasmissione della dichiarazione di disattivazione

    • I responsabili degli impianti termici nei quali è stato disattivato l’intero impianto o singoli generatori trasmettono all’Autorità Competente, entro trenta giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), secondo il modello predisposto dalla struttura amministrativa regionale competente per materia in recepimento dell'allegato 14 delle linee guida Enea in materia, adottate ai sensi del d.lgs. 192/2005.
    • Una copia della dichiarazione è allegata al libretto d’impianto.

    Riattivazione di impianti disattivati

    • L’eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l’esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione del relativo rapporto all’Autorità Competente.

    Controlli a campione su impianti disattivati

    • Il soggetto esecutore può effettuare controlli a campione gratuiti su tutti gli impianti dichiarati disattivati.

    Obbligatorietà della dichiarazione di disattivazione

    • La dichiarazione di disattivazione è obbligatoria per tutti gli impianti termici o generatori disattivati presenti sul territorio regionale.

    Segno identificativo - Bollino verde

    • Il segno identificativo è il sistema adottato dalla Regione Campania per validare i RCEE che sono inviati all’Autorità Competente mediante il Catasto degli Impianti Termici, come previsto dall’articolo 8, comma 5, del d.p.r. 74/2013.
    • Il segno identificativo è costituito da un Bollino verde riportante l’anno di emissione, la tipologia d’impianto, il numero progressivo ed i dati relativi all’autorità emittente competente per territorio.

    Cadenza temporale del bollino verde

    • Il Bollino verde è apposto sui RCEE con la seguente cadenza temporale, per la quale è ammessa una tolleranza massima di sessanta giorni, ed è:
      • Annuale:
        • per gli impianti alimentati a combustibile solido non rinnovabile o liquido, di potenza nominale inferiore o uguale a 10 kW.
        • per gli impianti alimentati a gas di potenza nominale utile inferiore o uguale a 100 kW.
        • per gli impianti di climatizzazione a pompa di calore e macchine frigorifere di potenza nominale inferiore o uguale a 100 kW.
      • Biennale per le altre tipologie d’impianti diversi da quelli indicati alla lettera a).

    Acquisizione dei Bollini verdi

    • I manutentori acquisiscono i Bollini da applicare sui rapporti di controllo di efficienza energetica con le modalità e nei luoghi indicati dall’Autorità Competente.
    • Il Bollino verde contiene l’attestazione di avvenuto pagamento del contributo di impianti termici di cui all’ articolo 17.
    • L’acquisizione dei Bollini da parte dei manutentori avviene in modalità informatica secondo le linee guida predisposte dall’Amministrazione regionale, ai sensi dell’articolo 17, comma 3.

    ### Impianti centralizzati

    • A decorrere dal 1° luglio 2019, le Autorità Competenti, come individuate all’articolo 2, in concomitanza con le verifiche periodiche di cui all'articolo 9, accertano il rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) in materia di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

    ### Catasto Regionale degli Impianti Termici (Ca.R.I.T.)

    • La Regione Campania e le Autorità Competenti concorrono alla realizzazione del Catasto Regionale degli Impianti Termici ubicati sul territorio regionale.
    • La Regione Campania istituisce, gestisce ed aggiorna, direttamente o tramite una società in house, il Ca.R.I.T. quale parte integrante del Catasto.
    • Tale strumento contiene i dati significativi che concorrono alla costituzione del Catasto Nazionale degli Impianti Termici e che risultano contenuti negli strumenti, riportati al comma 3, gestiti da ciascuna Autorità Competente.
    • Ciascuna Autorità competente istituisce, se non presente, gestisce ed aggiorna il Catasto degli Impianti Termici relativi al territorio di competenza, assicurando l'aggiornamento continuo mediante confluenza dei dati sul Ca.R.I.T..

    ### Documentazione contenuta nel Catasto di ciascuna Autorità Competente

    • Il Catasto di ciascuna Autorità Competente contiene la seguente documentazione in formato digitale:
      • scheda identificativa dell’impianto.
      • libretto di impianto.
      • rapporti di controllo di efficienza energetica.
      • rapporti di ispezione eseguiti dall’Autorità Competente.
      • rapporti di manutenzione e controllo.
      • dichiarazione di manutenzione, ai sensi all’articolo 7, del d.p.r. 74/2013.
      • documenti di gestione dell’impianto, quali a titolo esemplificativo: nomina di terzi responsabili, dichiarazioni di disattivazione.

    ### Codice impianto

    • Ogni impianto censito è individuato nel Ca.R.I.T. da un codice impianto alfanumerico assegnato in modo automatico dal sistema di gestione informatica del Catasto stesso.
    • Il codice impianto è riportato su tutti i documenti e le comunicazioni relative all’impianto.

    ### Accessibilità del Ca.R.I.T.

    • Il Ca.R.I.T., disponibile in ambiente web, sul portale istituzionale di ciascuna Autorità competente e raggiungibile anche dal portale della Regione Campania, permette la consultazione dei dati e dei documenti in esso contenuti, nonché l'interscambiabilità delle informazioni con il Catasto Regionale degli Attestati Prestazione Energetica.
    • Il Ca.R.I.T. consente, altresì, la compilazione e l'aggiornamento della documentazione riportata al comma 4, attraverso una procedura di registrazione con credenziali univoche per ogni operatore abilitato alla installazione, alla manutenzione e al controllo degli impianti termici.
    • Agli operatori è attribuita, all’atto di registrazione presso il Ca.R.I.T., una password con la quale gli stessi possono successivamente accedere ai dati degli impianti esistenti da essi manutenuti, oppure inserire impianti di nuova installazione.

    Accatastamento dei nuovi impianti

    • L’accatastamento dei nuovi impianti avviene entro e non oltre trenta giorni dalla data di redazione della dichiarazione di conformità.

    ### Attribuzione del codice catasto

    • Nel caso in cui l’impianto sia già presente nella banca dati, il codice catasto è attribuito alla prima richiesta di accesso ai dati dell’impianto da parte dell’operatore incaricato del controllo e manutenzione al fine di inserire il primo RCEE in formato digitale.
    • È compito dell’operatore verificare che i dati già presenti nel Ca.R.I.T. siano congruenti con quelli in suo possesso, in caso contrario l'operatore apporta le necessarie correzioni.
    • La Giunta regionale della Campania verifica le modalità di integrazione della banca dati del Ca.R.I.T. con i dati provenienti dall’Agenzia del Demanio per consentire la piena corrispondenza tra i dati relativi agli impianti termici e le consistenze immobiliari.

    ### Attestazione di incarico formale

    • L’installatore, all’atto della registrazione di un nuovo impianto o il manutentore alla prima trasmissione del RCEE successivo al suo primo intervento sull’impianto, attesta sotto la propria responsabilità di aver ricevuto incarico formale da parte del responsabile di impianto.

    ### Comunicazione dell'ubicazione e delle caratteristiche degli impianti

    • Ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del d.lgs 192/2005, il responsabile dell'impianto termico comunica, entro centoventi giorni, all'Autorità Competente l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti dal medesimo gestito nonché le eventuali successive modifiche significative.### Dichiarazione dei distributori di combustibile
    • Le società di distribuzione di combustibile devono segnalare all'Autorità Competente l'ubicazione e la titolarità delle utenze rifornite entro il 31 dicembre di ogni anno.
    • I dettagli sull'accesso, l'accreditamento, l'utilizzo e la consultazione della banca dati sono disponibili in un apposito manuale fornito da ciascuna Autorità Competente.

    Informazione e formazione

    • La Regione, tramite le Autorità Competenti, promuove campagne d'informazione e sensibilizzazione sui doveri legati alla presente legge.
    • La Regione promuove la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli ispettori degli impianti termici e organizza verifiche annuali sulla conformità dei rapporti di ispezione.
    • Possibilità di concordare accordi volontari tra la Regione, le Autorità Competenti, associazioni di categoria e associazioni a difesa dei consumatori per favorire la riqualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore e per calmierare i prezzi dei controlli e della manutenzione.
    • La Regione redige un rapporto annuale che analizza la media dei consumi degli impianti termici per metro quadrato e altri parametri per valutare l'efficienza energetica degli edifici.
    • Gli impianti sono classificati in termini di efficienza, e i risultati sono condivisi con il proprietario dell'impianto. La classificazione, a scopo informativo, rappresenta il livello di efficienza dell'impianto in tre o più livelli. I risultati possono essere inviati per email al proprietario o pubblicati sulla homepage del portale Ca.R.I.T.

    Contributi di gestione

    • I costi di gestione del Ca.R.I.T., dei servizi correlati, degli accertamenti e delle ispezioni sono a carico dei responsabili degli impianti, distribuiti equamente.
    • Due contributi sono istituiti: il Contributo degli Impianti Termici (applicato agli impianti che trasmettono il RCEE all'Autorità Competente nei termini previsti) e il Contributo dell'Attività Ispettiva (applicato agli impianti termici sottoposti a ispezione onerosa).
    • Le Autorità Competenti disciplinano le modalità di riscossione dei contributi, seguendo le linee guida della Giunta regionale della Campania.
    • I costi sono ripartiti tra i responsabili degli impianti in base al tipo di impianto e alla potenza, come specificato nell'Allegato B.
    • L'Autorità territorialmente Competente trasferisce annualmente alla Regione una quota del Contributo Impianti Termici per coprire i costi dell'implementazione e della gestione del Ca.R.I.T. e dei servizi correlati.
    • La quota annua regionale del Contributo Impianti Termici è determinata dalla potenza dell'impianto espressa in kW e da una costante espressa in euro.
    • Le Autorità Competenti possono prevedere sgravi o esenzioni per soggetti in regola con gli adempimenti previsti dalla legge.

    Elenco regionale degli Ispettori degli impianti termici

    • La struttura amministrativa regionale competente cura la tenuta e la gestione dell'elenco degli Ispettori degli impianti termici con i requisiti previsti all'Allegato C del d.p.r. 74/2013.
    • L'elenco degli ispettori è pubblico e contiene informazioni anagrafiche e i requisiti professionali secondo la normativa vigente.
    • La Regione Campania promuove l'aggiornamento professionale degli ispettori attraverso corsi o seminari.

    Norme generali di riconoscimento dei corsi

    • I corsi di formazione riconosciuti sono conformi ai requisiti di contenuto, durata, modalità didattiche e valutative e sono svolti da soggetti accreditati, in base alla normativa regionale.
    • L'Amministrazione regionale gestisce e pubblica sul portale istituzionale il catalogo dei corsi riconosciuti, con indicazione dei soggetti formativi accreditati.

    Accreditamento dei soggetti formativi

    • I soggetti formativi devono dimostrare di possedere i requisiti richiesti dalle normative regionali per ottenere l'accreditamento.
    • Gli ordini e i collegi professionali non sono soggetti ad accreditamento.
    • Il sistema di riconoscimento dei corsi, compreso l'accreditamento dei soggetti attuatori, è pubblico e rispetta i principi comunitari stabiliti dalle direttive 123/2006 e 36/2005.

    Incompatibilità

    • Le Autorità Competenti garantiscono l'indipendenza del personale addetto alle ispezioni degli impianti termici e la non sussistenza di interessi economici o rapporti diretti o indiretti con imprese di manutenzione e installazione di impianti termici, con imprese di fabbricazione o fornitura di apparecchi o componenti per impianti termici.
    • L'organismo esterno e il personale incaricato delle ispezioni non devono aver partecipato alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione dell'impianto ispezionato.
    • L'organismo esterno e il personale incaricato delle ispezioni non possono essere venditori di energia per impianti termici o i loro mandatari. 

    Attestato di Prestazione Energetica

    • I soggetti qualificati rilasciano e trasmettono l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) tramite il Catasto regionale degli Attestati di Prestazione Energetica, parte integrante del Catasto Energetico Regionale, gestito dalla Regione Campania per garantire compatibilità con il sistema informativo nazionale.
    • Il Catasto regionale degli Attestati di Prestazione Energetica è gestito dalla struttura regionale competente o da una società regionale in house.
    • L'APE è prodotto per edifici di nuova costruzione, edifici ristrutturati, edifici esistenti soggetti a vendita, trasferimento gratuito o locazione, ed edifici oggetto di annunci commerciali di vendita o locazione.
    • Le procedure di calcolo della prestazione energetica per la redazione dell'APE seguono le disposizioni nazionali in materia e le norme tecniche vigenti.
    • La Regione Campania riconosce i principi del decreto-legge 63/2013 per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea.

    Controlli sugli Attestati di Prestazione Energetica

    • Controllo a campione per verificare la congruità, la completezza e la veridicità dei dati contenuti negli APE, in base ai criteri stabiliti dalle normative nazionali e dalla normativa del 2015.
    • La verifica di conformità degli APE può essere svolta anche su richiesta di terzi, con addebito dei costi.
    • La struttura regionale competente si avvale di società in house o di enti strumentali per i controlli, in presenza delle necessarie risorse strumentali ed umane.
    • In caso di indisponibilità dei soggetti preposti ai controlli, la struttura regionale competente può stipulare accordi di collaborazione con le Autorità Competenti.

    Verifiche relative alle attività dei soggetti certificatori

    • In caso di controlli, la Regione Campania o l'Autorità Competente comunica al soggetto selezionato la pianificazione temporale delle attività.
    • Il verificatore effettua l'esame della documentazione e sopralluoghi tecnici per verificare che i requisiti dichiarati dal soggetto certificato siano soddisfatti, che le procedure e i requisiti stabiliti dalla legge siano rispettati e che la certificazione energetica sia conforme alla normativa vigente.
    • I controlli riguardano la corretta attuazione delle procedure di certificazione energetica e la conformità degli APE, contemplando aspetti gestionali e tecnici.
    • I controlli di natura gestionale riguardano la verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento e il rispetto delle procedure di certificazione e delle condizioni di indipendenza e imparzialità del certificatore.
    • I controlli di tipo tecnico riguardano la completezza dei dati nell'APE, la corretta determinazione dell'indice di prestazione energetica e del metodo di calcolo, la correttezza e la completezza dei dati di base, l'attendibilità degli algoritmi di calcolo e degli strumenti, e l'appropriatezza delle raccomandazioni per il miglioramento energetico.

    Registrazione e accreditamento dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività di rilascio degli Attestati di Prestazione Energetica

    • L'accreditamento dei soggetti certificatori è la modalità attraverso cui la Regione provvede alla registrazione nell'elenco regionale.
    • L'accreditamento avviene telematicamente tramite il Catasto Regionale degli Attestati di Prestazione Energetica e prevede la verifica della documentazione presentata, la registrazione nell'elenco regionale e l'assegnazione del codice di accreditamento.

    Contributo per l'accesso al sistema regionale di accreditamento

    • Per l'accesso al sistema regionale di accreditamento è richiesto il pagamento di un contributo di euro 50,00 al momento della domanda.
    • Per l'inserimento degli Attestati di Prestazione Energetica da parte dei soggetti accreditati è previsto il pagamento di un contributo di euro 10,00 per ciascun APE.
    • I contributi assicurano la copertura dei costi delle attività svolte dalla Regione.
    • Le risorse dei contributi sono destinate al 25% all'implementazione e alla gestione del Catasto regionale degli Attestati di Prestazione Energetica e al 75% alla copertura dei costi di controllo a campione.

    Sanzioni

    • Per l'accertamento delle violazioni della presente legge e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 10/1991, dal d.lgs. 192/2005 e dall'articolo 11 del d.p.r. 74/2013 si applicano le norme e i principi della legge 689/1981.
    • L'Autorità Competente, mediante personale qualificato, provvede all'accertamento e alla riscossione delle sanzioni amministrative connesse alla violazione degli obblighi previsti dal Titolo II.
    • I soggetti incaricati dei controlli previsti dall'articolo 23, mediante personale qualificato, provvedono all'accertamento delle sanzioni amministrative connesse alla violazione degli obblighi previsti dal Titolo II.

    Norme transitorie

    • Nelle more dell'attivazione della telematica per la compilazione e la trasmissione dei Rapporti e dei documenti, si utilizzano le procedure previste dalle Autorità Competenti territoriali.
    • Nelle more dell'attivazione del Ca.R.I.T., gli operatori del settore inviano all'Autorità Competente territoriale i Rapporti e i documenti di competenza in base alle procedure stabilite da questa.
    • Nelle more dell'attivazione del Ca.R.I.T., l'impianto è identificato con il codice impianto rilasciato dalle Autorità Competenti territoriali o dal soggetto esecutore da essa individuato.
    • Nelle more dell'implementazione del Catasto regionale degli Attestati di Prestazione Energetica, i certificatori trasmettono alla Regione Campania gli APE con le modalità previste alla data di entrata in vigore della legge.
    • Il dirigente della struttura regionale competente approva entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge la modulistica relativa a diversi aspetti: delega al terzo responsabile, comunicazione del cambio di responsabilità, revoca o rinuncia dell'incarico di terzo responsabile, libretto di impianto, rapporto di controllo tecnico, rapporto di controllo di efficienza energetica, dichiarazione di disattivazione dell'impianto, dichiarazione di manutenzione dell'impianto termico, linee guida in materia di Contributo Impianti Termici e Contributo Attività Ispettiva.
    • Le Autorità Competenti adeguano le proprie disposizioni entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge.
    • La data di inizio attività del Catasto Energetico Regionale telematico è determinata dalla struttura amministrativa regionale competente dopo le necessarie concertazioni tecniche con gli altri settori regionali coinvolti.

    Obblighi dei distributori di combustibile

    • Il testo non riporta esplicitamente gli obblighi dei distributori di combustibile.

    Obblighi dei distributori di combustibili

    • I distributori di combustibili devono fornire dati sulle utenze attive a livello regionale al Catasto Energetico Regionale ogni anno entro il 31 marzo.
    • I gestori delle reti di teleriscaldamento sono considerati distributori di combustibile.

    Invio telematico dei dati

    • I dati devono essere inviati telematicamente nel rispetto delle indicazioni della struttura regionale.
    • L'invio include tutte le utenze attive nell'anno di riferimento.
    • L'invio al Catasto Energetico Regionale è considerato come trasmissione all'Autorità Competente.

    Norme di principio

    • La legge si basa su disposizioni esistenti come la legge 10/1999, il d.lgs. 192/2005, ecc.

    Disposizioni finanziarie

    • Le spese regionali per l'applicazione della legge sono coperte da un incremento di 1,560,000 euro.

    Entrata in vigore

    • La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

    ### Disposizioni Generali

    • La Regione Campania disciplina l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici.
    • Si applica agli impianti termici installati sul territorio regionale, promuovendo il miglioramento delle prestazioni energetiche e la riconversione a sistemi più efficienti ed alimentati ad energia rinnovabile.
    • La Regione Campania disciplina anche le modalità di tenuta del Catasto Regionale degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici.
    • La Regione istituisce il Catasto Energetico Regionale, l'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività di ispezione, l'elenco dei soggetti abilitati alle attività di qualificazione e aggiornamento professionale e l'elenco dei soggetti abilitati alle attività di certificazione energetica degli edifici.

    ### Autorità Competenti

    • Gli Enti individuati dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, svolgono le funzioni di controllo, accertamento ed ispezione degli impianti termici.
    • Le autorità competenti relative ai Comuni inferiori ai 40.000 abitanti possono essere individuate dalla Città Metropolitana di Napoli e dalle Province.
    • Le Autorità Competenti possono stabilire modalità condivise per la realizzazione delle attività ad esse attribuite, previa comunicazione alla Regione Campania.
    • La Regione Campania esercita funzioni regolamentari e di coordinamento complessivo in materia di esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici, nonché d'istituzione e gestione del Catasto Energetico Regionale.
    • Le Autorità Competenti possono affidare il servizio ad organismi esterni qualificati per la gestione e l'implementazione delle attività riguardanti l'accertamento e l'ispezione degli impianti termici.
    • Le Autorità Competenti trasmettono annualmente alla struttura amministrativa regionale competente una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti.
    • I soggetti esecutori applicano integralmente a favore dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi.
    • Il personale incaricato di effettuare le ispezioni deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

    ### Catasto Energetico Regionale

    • Il Catasto Energetico Regionale è istituito sul territorio regionale.
    • Si articola nel Catasto Regionale degli Impianti Termici e nel Catasto Regionale degli Attestati di Prestazione Energetica.
    • Il Catasto persegue diverse finalità, tra cui il coordinamento delle attività oggetto delle presenti disposizioni, il supporto tecnico delle Autorità Competenti, la gestione della documentazione relativa ai controlli periodici ed alle ispezioni, l'estrazione ed elaborazione dei dati per la Regione Campania, la gestione e verifica del corretto operato degli utenti del sistema, la gestione integrata delle funzioni di governo del territorio.

    ### Utenti del Catasto Energetico Regionale

    • I soggetti coinvolti nelle attività del Catasto sono diversi, tra cui proprietari dell'immobile, occupanti, amministratori, intestatari della fornitura di combustibile, distributori di combustibile, terzo responsabile, Autorità Competente, enti locali, manutentore, installatore, conduttore, progettista, costruttore, ispettore, tecnico certificatore, notai.
    • Gli adempimenti per l'accesso al Catasto e la manualistica destinata alle differenti categorie di utenti sono riportati sul portale web dedicato.
    • Gli utenti sono tenuti a sottoscrivere le Condizioni d'uso, che prevedono l'invio di documentazione o di autocertificazioni che attestano il possesso dei requisiti dei soggetti che intendono registrarsi.

    ### Gestione del Catasto Energetico Regionale

    • La competente struttura amministrativa della Giunta regionale provvede alla gestione del Catasto in tutte le sue componenti.
    • Nel contesto della gestione del Catasto, le Autorità Competenti sono tenute a far confluire i dati presenti nei catasti degli impianti termici istituiti localmente nel Catasto.

    ### Disciplina delle procedure per l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici e gestione del Catasto Regionale degli Impianti Termici

    • L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico ed il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto.
    • Il responsabile dell'impianto è individuato in base alla tipologia dell'impianto termico.
    • Il terzo responsabile informa l'Autorità Competente della delega ricevuta entro dieci giorni dal conferimento della stessa.
    • La variazione del responsabile dell'impianto termico è comunicata all’Autorità Competente entro il termine previsto, a cura del nuovo responsabile.
    • La revoca, la rinuncia o la decadenza dall’incarico di terzo responsabile è comunicata all’Autorità Competente entro i successivi due giorni lavorativi, a cura di una delle parti.
    • Il responsabile dell'impianto si avvale di un tecnico, denominato manutentore, che è incaricato di eseguire le operazioni di manutenzione e controllo degli impianti termici.
    • L'installatore e il manutentore devono definire e dichiarare in forma scritta al responsabile dell'impianto quali sono le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto e con quale frequenza devono essere effettuate.

    ### Manutenzione e Controllo

    • Il responsabile dell'impianto termico provvede ad eseguire le operazioni di controllo e di manutenzione, conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente.
    • Il responsabile dell'impianto provvede a far aggiornare dal proprio manutentore il libretto d'impianto.
    • Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da imprese iscritte nel registro delle imprese ed abilitate.
    • Il manutentore incaricato esegue le operazioni secondo gli standard qualitativi di settore e a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
    • Al termine di ciascun intervento, il manutentore incaricato ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico.
    • La documentazione è conservata dal responsabile dell'impianto per cinque anni.

    Controllo di efficienza energetica

    • Il controllo di efficienza energetica è obbligatorio per gli impianti termici di climatizzazione invernale con una potenza termica utile nominale superiore a 10 kW e per gli impianti di climatizzazione estiva con una potenza termica utile nominale superiore a 12 kW, indipendentemente dalla fonte energetica utilizzata.
    • Alcuni impianti sono esclusi dal controllo di efficienza energetica:
      • Impianti per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria composti solo da pompe di calore e collettori solari termici con una potenza termica utile totale inferiore a 10 kW.
      • Impianti per la climatizzazione estiva composti da uno o più sistemi di refrigerazione con una potenza termica utile totale inferiore a 12 kW.
      • Radiatori individuali, cucine economiche, termo-cucine e caminetti aperti di qualsiasi potenza termica.
      • Sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria per singole unità immobiliari residenziali.
    • Gli impianti termici devono essere dotati di:
      • Libretto d’impianto conforme al modello dell’Allegato 1 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 73784/2014.
      • Libretto d’uso e manutenzione dell’impianto redatto dall’impresa installatrice, costruttrice o incaricata della manutenzione dell’impianto.
      • Libretti d’istruzione, uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell’impianto forniti dal produttore.
      • Autorizzazioni amministrative, come il libretto matricolare d’impianto, il certificato di prevenzione incendi e la denuncia INAIL, se obbligatori.
      • Dichiarazione di conformità ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 37/2008 o la documentazione ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti) ed al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1998, n. 218 (Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico), se obbligatoria.
      • Rapporti di controllo tecnico per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria.
      • Codice dell’impianto, a seguito della procedura di accatastamento.
    • Il controllo di efficienza energetica, eseguito secondo le cadenze previste, prevede la compilazione del Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE), come previsto dall’Allegato A) del d.p.r. 74/2013.
    • I manutentori abilitati inviano al Catasto degli Impianti Termici territorialmente competente una copia del RCEE entro 60 giorni dal controllo e comunque non oltre il termine fissato dall’Autorità Competente.
    • Per la validità della trasmissione del RCEE al Catasto, è necessario aver versato il contributo specifico relativo agli impianti termici, come specificato all’articolo 17, in coerenza con le modalità e le procedure stabilite dalle Autorità Competenti.
    • Nel caso in cui il manutentore trasmetta al Catasto un RCEE che indichi un rendimento di combustione inferiore al minimo di legge o se riscontri un’anomalia che renda l’impianto non sicuro, l’impianto è soggetto a una visita ispettiva dell’Autorità Competente con addebito dei costi secondo quanto riportato all'articolo 10.
    • La cadenza e validità del RCEE, per ciascuna tipologia di impianto, decorre dalla data di rilascio del rapporto di controllo.
    • Il controllo di efficienza energetica deve essere effettuato anche:
      • Alla prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore.
      • In caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione.
      • In caso di interventi che non rientrano tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.
    • Il rendimento di combustione, rilevato durante il controllo, deve essere non inferiore ai valori limite riportati nell’Allegato B) del d.p.r. 74/2013.
    • Per impianti con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW, il responsabile deve provvedere al rispetto degli obblighi afferenti la conduzione dell’impianto, compresa l’individuazione della figura del conduttore.
    • Il controllo di efficienza energetica dei generatori alimentati a fonte biomassa è regolato da un provvedimento della Giunta regionale, che definisce i valori minimi di rendimento da rispettare in funzione della tipologia di apparecchio e delle condizioni di esercizio, individua le modalità e le procedure di controllo e adotta uno specifico modello di RCEE per i gruppi termici a biomassa solida.
    • Gli impianti alimentati da fonte biomassa sono soggetti alla trasmissione del rapporto di controllo tecnico connesso alla manutenzione, di cui all’articolo 8, corredato del contributo impianti termici, di cui all’articolo 26, comma 2, ridotto del 50%.

    Accertamenti e ispezioni

    • L’Autorità Competente provvede all’accertamento dei RCEE pervenuti e, se necessario, attiva le procedure per ottenere gli adeguamenti tecnici e documentali.
    • L’Autorità Competente dispone un numero annuale di ispezioni almeno pari al 5% degli impianti esistenti sul territorio di competenza, avvalendosi dei soggetti iscritti nell’elenco di cui all’ articolo 18.
    • Sono soggetti ad ispezioni gli impianti di:
      • Climatizzazione invernale con potenza termica utile nominale non minore di 10 kW.
      • Climatizzazione estiva con potenza termica utile nominale non minore di 12 kW.
      • Produzione di acqua calda sanitaria con potenza termica utile nominale complessiva non minore di 10 kW, con esclusione di quelli al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale.
    • Le ispezioni sono disposte prioritariamente quando:
      • Il manutentore rileva nel rapporto di controllo il mancato raggiungimento dei livelli minimi di rendimento o anomalie che rendono l’impianto non sicuro.
      • Il manutentore o il terzo responsabile non invia o invia in ritardo il RCEE o non presenta l’attestazione di pagamento del contributo impianti termici di cui all’articolo 17.
      • A seguito dell’accertamento non risultano soddisfatte le richieste di integrazioni documentali e modifiche tecniche.
      • Gli impianti hanno generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni.
      • Vi è una espressa richiesta da parte del responsabile dell’impianto.
      • In caso di mancata o ritardata trasmissione del rapporto di controllo e manutenzione, di cui all’articolo 8.
    • Sono inoltre sottoposti ad ispezione con il metodo a campione:
      • Gli impianti termici per i quali è pervenuto il pertinente RCEE, diversi da quelli di cui al comma 4, lettere b) c) ed e).
      • Gli impianti termici civili di potenza termica nominale al focolare superiore a 35 kW, ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 285 e 286 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’ambiente).
    • Le Autorità Competenti trasmettono alla Regione Campania, prima dell'avvio delle verifiche, i piani di verifica a campione e l'elenco dei soggetti campionati.
    • Le Autorità Competenti eseguono le ispezioni sugli impianti con le cadenze temporali seguenti:
      • Generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare una volta l’anno.
      • Generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare almeno una volta ogni due anni.
      • Macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare almeno una volta ogni quattro anni.
    • I costi delle ispezioni sono a carico del responsabile dell’impianto secondo le modalità determinate dall’Autorità Competente, salvo i casi previsti dai commi 5 e 7.
    • I rapporti di ispezione sono trasmessi alle Autorità Competenti mediante il Catasto degli Impianti Termici a cura degli ispettori.

    Esecuzione delle ispezioni

    • Le Autorità Competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova l’efficienza energetica, la riduzione delle emissioni in atmosfera, la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all’utenza.
    • L’ispezione dell’impianto individua anche il corretto dimensionamento dell’impianto rispetto al fabbisogno termico dell’edificio.
    • La Giunta regionale, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente per materia, provvede all’emanazione di linee guida che disciplinano l’esecuzione delle ispezioni.

    Impianti termici e generatori disattivati

    • Sono considerati impianti termici o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l’impianto termico e il generatore non può funzionare, quelli non collegati ad una fonte di energia e quelli che, pur essendo completi, sono stati disattivati dal manutentore.
    • I responsabili degli impianti termici nei quali è stato disattivato l’intero impianto o singoli generatori trasmettono all’Autorità Competente, entro 30 giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), secondo il modello predisposto dalla struttura amministrativa regionale competente per materia in recepimento dell'allegato 14 delle linee guida Enea in materia, adottate ai sensi del d.lgs. 192/2005.
    • Una copia della dichiarazione è allegata al libretto d’impianto.
    • L’eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l’esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione del relativo rapporto all’Autorità Competente.
    • Il soggetto esecutore può effettuare controlli a campione gratuiti su tutti gli impianti dichiarati disattivati.
    • La dichiarazione di disattivazione è obbligatoria per tutti gli impianti termici o generatori disattivati presenti sul territorio regionale.

    Segno identificativo - Bollino verde

    • Il segno identificativo è un Bollino Verde apposto sui RCEE, che identifica l’anno di emissione, la tipologia d’impianto, il numero progressivo e i dati relativi all’autorità emittente competente per territorio.
    • Il Bollino verde è apposto sui RCEE con la seguente cadenza temporale, con una tolleranza massima di 60 giorni:
      • Annuale:
        • Impianti alimentati a combustibile solido non rinnovabile o liquido, di potenza nominale inferiore o uguale a 10 kW.
        • Impianti alimentati a gas di potenza nominale utile inferiore o uguale a 100 kW.
        • Impianti di climatizzazione a pompa di calore e macchine frigorifere di potenza nominale inferiore o uguale a 100 kW.
      • Biennale per le altre tipologie d’impianti diversi da quelli indicati alla lettera a).
    • I manutentori ricevono i Bollini da applicare sui rapporti di controllo di efficienza energetica con le modalità e nei luoghi indicati dall’Autorità Competente.
    • Il Bollino verde contiene l’attestazione di avvenuto pagamento del contributo di impianti termici di cui all’articolo 17.
    • L’acquisizione dei Bollini da parte dei manutentori avviene in modalità informatica secondo le linee guida predisposte dall’Amministrazione regionale, ai sensi dell’articolo 17, comma 3.

    Impianti centralizzati

    • A decorrere dal 1° luglio 2019, le Autorità Competenti, come individuate all’articolo 2, in concomitanza con le verifiche periodiche di cui all'articolo 9, accertano il rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) in materia di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

    Catasto Regionale degli Impianti Termici

    • La Regione Campania e le Autorità Competenti concorrono alla realizzazione del Catasto Regionale degli Impianti Termici ubicati sul territorio regionale.
    • La Regione Campania istituisce, gestisce ed aggiorna, direttamente o tramite una società in house, il Catasto Regionale degli Impianti Termici (Ca.R.I.T.) quale parte integrante del Catasto.
    • Tale strumento contiene i dati significativi che concorrono alla costituzione del Catasto Nazionale degli Impianti Termici e che risultano contenuti negli strumenti, riportati al comma 3, gestiti da ciascuna Autorità Competente.
    • Ciascuna Autorità competente istituisce, se non presente, gestisce ed aggiorna il Catasto degli Impianti Termici relativi al territorio di competenza, assicurando l'aggiornamento continuo mediante confluenza dei dati sul Ca.R.I.T..
    • Il Catasto di ciascuna Autorità Competente contiene la seguente documentazione in formato digitale:
      • Scheda identificativa dell’impianto.
      • Libretto di impianto.
      • Rapporti di controllo di efficienza energetica.
      • Rapporti di ispezione eseguiti dall’Autorità Competente.
      • Rapporti di manutenzione e controllo.
      • Dichiarazione di manutenzione, ai sensi all’articolo 7, del d.p.r. 74/2013.
      • Documenti di gestione dell’impianto, come nomina di terzi responsabili, dichiarazioni di disattivazione.
    • Ogni impianto censito è individuato nel Ca.R.I.T. da un codice impianto alfanumerico assegnato in modo automatico dal sistema di gestione informatica del Catasto stesso.
    • Il Ca.R.I.T., disponibile in ambiente web, sul portale istituzionale di ciascuna Autorità competente e raggiungibile anche dal portale della Regione Campania, permette la consultazione dei dati e dei documenti in esso contenuti, nonché l'interscambiabilità delle informazioni con il Catasto Regionale degli Attestati Prestazione Energetica.
    • Il Ca.R.I.T. consente la compilazione e l'aggiornamento della documentazione riportata al comma 4, attraverso una procedura di registrazione con credenziali univoche per ogni operatore abilitato alla installazione, alla manutenzione e al controllo degli impianti termici.
    • Agli operatori è attribuita, all’atto di registrazione presso il Ca.R.I.T., una password con la quale gli stessi possono successivamente accedere ai dati degli impianti esistenti da essi manutenuti, oppure inserire impianti di nuova installazione.
    • L’accatastamento dei nuovi impianti avviene entro e non oltre 30 giorni dalla data di redazione della dichiarazione di conformità.
    • Nel caso in cui l’impianto sia già presente nella banca dati, il codice catasto è attribuito alla prima richiesta di accesso ai dati dell’impianto da parte dell’operatore incaricato del controllo e manutenzione al fine di inserire il primo RCEE in formato digitale.
    • L’installatore, all’atto della registrazione di un nuovo impianto o il manutentore alla prima trasmissione del RCEE successivo al suo primo intervento sull’impianto, attesta sotto la propria responsabilità di aver ricevuto incarico formale da parte del responsabile di impianto.
    • Il responsabile dell'impianto termico comunica, entro 120 giorni, all'Autorità Competente l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti dal medesimo gestito nonché le eventuali successive modifiche significative.

    Comunicazione dei distributori

    • Le aziende che distribuiscono diversi tipi di combustibili per impianti termici devono comunicare all'Autorità Competente l'ubicazione e la titolarità delle utenze che riforniscono al 31 dicembre di ogni anno.

    Modalità di accesso alla banca dati

    • Le modalità operative per accedere, accreditarsi, utilizzare e consultare la banca dati sono descritte in un manuale disponibile presso ciascuna Autorità Competente.

    Campagne di informazione e sensibilizzazione

    • La Regione, anche attraverso le Autorità Competenti, promuove campagne per informare i cittadini sugli obblighi previsti dalla legge.

    Qualificazione e aggiornamento professionale

    • La Regione promuove la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli ispettori di impianti termici, tramite programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione.

    Accordi volontari

    • La Regione e le Autorità Competenti possono promuovere accordi con associazioni di categoria e con associazioni di consumatori per la riqualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore, nonché per calmierare i prezzi di controllo e manutenzione.

    Rapporto annuale sui consumi

    • La Regione redige un rapporto annuale per sensibilizzare i cittadini sull'uso consapevole degli impianti. Il rapporto include la media dei consumi per metro quadrato e altri dati rilevanti per l'efficientamento energetico degli edifici, come la profilatura degli impianti e la zonizzazione dei siti di installazione.

    Classificazione dell'efficienza degli impianti

    • Ogni impianto è classificato in termini di efficienza, e i risultati sono condivisi con il titolare dell'impianto. La classificazione è divulgativa e presenta in modo chiaro il grado di efficienza attraverso una suddivisione in tre o più livelli.

    Costi di gestione del Ca.R.I.T.

    • I costi del Ca.R.I.T. e dei servizi correlati sono a carico dei responsabili degli impianti, con un'equa ripartizione tra gli stessi.

    Contributo degli Impianti Termici

    • È istituito un Contributo degli Impianti Termici per gli impianti per i quali il RCEE è trasmesso all'Autorità Competente nei termini prescritti.

    Contributo dell'Attività Ispettiva

    • È istituito un Contributo dell'Attività Ispettiva per gli impianti oggetto di ispezione onerosa.

    Riscossione dei contributi

    • I contributi sono riscossi dalle Autorità Competenti, che disciplinano le modalità di riscossione e determinano le quote a carico di ciascun responsabile d'impianto, in funzione del tipo di impianto e della potenza.

    Trasferimento di quota del Contributo Impianti Termici alla Regione

    • Le Autorità Competenti trasferiscono annualmente alla Regione la quota del Contributo Impianti Termici destinata a coprire i costi dell'implementazione e gestione delle attività di coordinamento del Ca.R.I.T..

    Quota annua regionale del Contributo Impianti Termici

    • La quota annua regionale è il prodotto tra la potenza dell'impianto in kW e una costante espressa in euro. La costante è fissata in euro 0,010 e può variare fino a un massimo di euro 0,015.

    Sgravi ed esenzioni

    • Le Autorità Competenti possono prevedere sgravi o esenzioni per i soggetti in regola con gli adempimenti previsti dalla legge.

    Elenco regionale degli Ispettori degli impianti termici

    • La struttura amministrativa regionale cura la gestione dell'elenco degli Ispettori degli impianti termici. L'elenco è di pubblica consultazione e contiene l'anagrafica aziendale o professionale e l'indicazione dei requisiti professionali posseduti.

    Aggiornamento professionale degli Ispettori

    • La Regione Campania promuove l'aggiornamento professionale degli Ispettori, attraverso la frequenza di corsi o seminari.

    Riconoscimento dei corsi di formazione

    • Sono riconosciuti i corsi di formazione conformi alle caratteristiche di contenuto, durata, modalità didattiche e valutative, svolti da soggetti accreditati.

    Catalogo pubblico dei corsi riconosciuti

    • L'Amministrazione regionale gestisce e pubblicizza sul portale istituzionale il catalogo pubblico aperto dei corsi riconosciuti.

    Accreditamento dei soggetti formativi

    • I soggetti formativi devono dare dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni regionali in materia per ottenere l'accreditamento.

    Esclusione dall'accreditamento

    • Gli ordini e i collegi professionali non sono soggetti ad accreditamento.

    Sistema di riconoscimento dei corsi

    • Il sistema di riconoscimento dei corsi è pubblico e gestito nel rispetto dei principi comunitari.

    Indipendenza del personale incaricato per le ispezioni

    • Le Autorità Competenti garantiscono l'indipendenza del personale incaricato per le ispezioni e l'assenza di interessi economici o rapporti diretti o indiretti con imprese di manutenzione, installazione, fabbricazione o fornitura di apparecchi o componenti per impianti termici.

    Esclusione da attività di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione

    • L'organismo esterno e il personale incaricato non possono aver partecipato alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione dell'impianto ispezionato.

    Esclusione dalla vendita di energia

    • L'organismo esterno e il personale incaricato non possono essere venditori di energia per impianti termici o i mandatari di questi.

    Attestato di Prestazione Energetica (APE)

    • I soggetti in possesso dei requisiti rilasciano e trasmettono l'APE tramite il Catasto regionale degli attestati di prestazione energetica, parte integrante del Catasto Energetico Regionale.

    Implementazione e gestione del Catasto regionale

    • Il Catasto regionale degli attestati di prestazione energetica è implementato e gestito dalla struttura regionale competente oppure tramite una società regionale in house.

    Obbligo di produzione dell'APE

    • L'Attestato di Prestazione Energetica è prodotto per gli edifici di nuova costruzione, per quelli sottoposti a ristrutturazione importante, per gli edifici esistenti soggetti a vendita, trasferimento a titolo gratuito o a nuova locazione, e per quelli oggetto di annunci commerciali di vendita o locazione.

    Procedure di calcolo della prestazione energetica

    • Si fa riferimento alle disposizioni di legge nazionali e alle norme tecniche vigenti per le procedure di calcolo della prestazione energetica.

    Riconoscimento dei principi del decreto-legge 63/2013

    • La Regione Campania riconosce i principi del decreto-legge 63/2013 per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea.

    Controlli sugli Attestati di Prestazione Energetica

    • I controlli sulla congruità, completezza e veridicità dei dati contenuti negli Attestati di Prestazione Energetica sono garantiti con il metodo a campione.

    Verifica di conformità su richiesta

    • La verifica di conformità dei risultati riportati sugli Attestati di Prestazione Energetica può essere svolta anche su richiesta di terzi.

    Soggetti incaricati per i controlli

    • La struttura regionale competente può avvalersi di società in house o di enti strumentali competenti per materia.

    Accordi di collaborazione con le Autorità Competenti

    • La struttura regionale competente può stipulare accordi di collaborazione con le Autorità Competenti per l'esercizio delle funzioni di controllo.

    Verifiche relative alle attività dei soggetti certificatori

    • La Regione Campania comunica al soggetto selezionato per la verifica la pianificazione temporale delle attività relative.

    Mandato del verificatore

    • Il verificatore ha il mandato di esaminare la documentazione e effettuare sopralluoghi tecnici per verificare i requisiti dichiarati dal soggetto accreditato, il rispetto delle procedure e dei requisiti stabiliti dalla legge, e la conformità della certificazione energetica.

    Obiettivi dei controlli

    • I controlli sono finalizzati ad accertare la corretta attuazione delle procedure di certificazione energetica e la conformità degli Attestati di Prestazione Energetica.

    Controllo gestionale

    • Il controllo gestionale riguarda la verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento, il rispetto delle procedure di certificazione e le condizioni di indipendenza e imparzialità del certificatore.

    Controllo tecnico

    • Il controllo tecnico riguarda la completezza dei dati riportati nell'Attestato di Prestazione Energetica, la corretta determinazione dell'indice di prestazione energetica e del metodo di calcolo utilizzato, la correttezza e la completezza dei dati di base, l'attendibilità degli algoritmi di calcolo e degli strumenti utilizzati, e l'appropriatezza delle raccomandazioni per il miglioramento energetico.

    Impegno del soggetto richiedente per l'accreditamento

    • Il soggetto richiedente si impegna a consentire lo svolgimento delle attività di verifica presso la propria sede, garantisce la presenza del personale responsabile e fornisce il necessario supporto al soggetto esecutore per la conduzione delle verifiche.

    Registrazione e accreditamento dei soggetti certificatori

    • L'accreditamento dei soggetti certificatori è la modalità attraverso cui la Regione provvede alla registrazione nell'elenco regionale.

    Modalità di accreditamento telematico

    • L'accreditamento si svolge esclusivamente in modalità telematica, prevede la verifica della completezza e conformità della documentazione presentata, la registrazione nell'elenco regionale e l'assegnazione del codice di accreditamento.

    Contributo per l'accesso al sistema regionale di accreditamento

    • È previsto un contributo di euro 50,00 da versare all’atto della domanda di accesso al sistema regionale di accreditamento.

    Contributo per l'inserimento degli Attestati di Prestazione Energetica

    • È previsto un contributo di euro 10,00 per ciascun Attestato rilasciato o trasmesso.

    Destinazione dei contributi

    • I contributi assicurano la copertura dei costi per l'implementazione e gestione del Catasto regionale e per i controlli a campione.

    Norme transitorie

    • Nelle more dell'attivazione delle modalità telematiche, si utilizzano le procedure previste dalle Autorità Competenti territoriali.

    • Nelle more dell'attivazione del Ca.R.I.T., i soggetti interessati inviano i Rapporti e i documenti di competenza all'Autorità Competente territoriale con le modalità e le procedure da questa stabilite.

    • Nelle more dell'attivazione del Ca.R.I.T., l'impianto è identificato con il codice rilasciato dalle Autorità Competenti territoriali o dal soggetto esecutore da essa individuato.

    • Nelle more dell'implementazione del Catasto regionale degli Attestati di Prestazione Energetica, i soggetti certificatori trasmettono alla Regione Campania gli Attestati di Prestazione Energetica.

    • La struttura regionale competente predispone e approva la modulistica relativa alle delibere.

    • Le Autorità Competenti adeguano le proprie disposizioni entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    • La data di inizio attività del Catasto Energetico Regionale telematico è individuata con apposita determinazione della struttura amministrativa regionale competente per materia.

    Catasto Energetico Regionale

    • I distributori di combustibile sono tenuti a fornire informazioni relative alle proprie utenze attive al 31 dicembre di ogni anno al Catasto Energetico Regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo.

    • I gestori delle reti di teleriscaldamento sono considerati distributori di combustibile e sono soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati.

    Trasmissione Telematica dei Dati

    • La trasmissione telematica dei dati al Catasto Energetico Regionale deve avvenire nel rispetto delle indicazioni della struttura regionale competente.

    • Il codice fiscale del cliente è un dato obbligatorio.

    Equiparazione all'Autorità Competente

    • L'invio telematico dei dati attraverso il Catasto Energetico Regionale è equiparato alla trasmissione all'Autorità Competente.

    • L'Autorità Competente può richiedere ulteriori informazioni.

    Norme di Principio

    • Per le disposizioni non esplicitamente disciplinate dalla legge regionale, si applicano le disposizioni compatibili della legge 10/1999, del d.lgs. 192/2005, del decreto-legge 63/2013, del d.p.r. 74/2013, del decreto legislativo 102/2014, del d.p.r. 75/2013 e dei decreti del Ministro dello Sviluppo Economico n. 87024, n. 87035 e n. 87064 del 26 giugno 2015.

    Disposizioni Finanziarie

    • Gli oneri derivanti dall'applicazione della legge regionale saranno coperti da un incremento delle risorse per euro 1.560.000,00 per ciascuna delle annualità del bilancio 2018-2020.

    Entrata in Vigore

    • La legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.

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    Questo quiz tratta delle disposizioni generali sulla gestione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva nella Regione Campania. Focus sulla legge che promuove l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti rinnovabili. Scopri come la Regione disciplina le ispezioni e manutenzioni degli impianti.

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