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Quale delle seguenti affermazioni riguardanti la proprietà è corretta?

  • Tutti i beni sono considerati res mancipi.
  • Il dominium ex iure Quiritium può essere limitato da diritti reali. (correct)
  • La proprietà non può avere confinanti.
  • La proprietà è esclusivamente un diritto personale.
  • Qual è uno dei modi di acquisto di proprietà originari?

  • Traditio
  • Donazione
  • Usucapione
  • Mancipatio (correct)
  • Quale principio si applica all'occupazione dei frutti?

  • I frutti possono essere acquisiti solo attraverso la traditio.
  • L'occupazione dei frutti è sempre considerata un acquisto derivativo.
  • I frutti non possono essere acquisiti se non c'è proprietà. (correct)
  • I frutti sono considerati res nec mancipi.
  • Qual è una caratteristica fondamentale delle obbligazioni indivisibili?

    <p>Ogni debitore è responsabile per l'intero importo.</p> Signup and view all the answers

    Che cosa implica l'inadempimento nel contesto delle obbligazioni?

    <p>Il debitore non adempie alle proprie obbligazioni come pattuito.</p> Signup and view all the answers

    Quale delle seguenti azioni può essere considerata un modo di estinzione delle obbligazioni?

    <p>Compensazione</p> Signup and view all the answers

    Che cosa caratterizza il quasi usufrutto?

    <p>È un diritto a godere della cosa come se fosse di proprietà.</p> Signup and view all the answers

    Quale delle seguenti affermazioni è vera riguardo ai contratti innominati?

    <p>Non hanno una tipologia specifica prevista dal diritto.</p> Signup and view all the answers

    Quale delle seguenti affermazioni descrive correttamente il ius gentium?

    <p>Rappresenta il diritto naturale, applicabile a tutti gli esseri umani.</p> Signup and view all the answers

    Quale delle seguenti è una fonte di produzione del diritto?

    <p>Le consuetudini e i mores maiorum.</p> Signup and view all the answers

    Qual è la principale caratteristica del processo formulare?

    <p>Comporta una fase in iure e una fase apud iudicem.</p> Signup and view all the answers

    Quali tipologie di azioni si distinguono nel diritto romano?

    <p>Azioni inrem e azioni in personam.</p> Signup and view all the answers

    Cosa indica il termine 'litis contestatio' nel processo formulare?

    <p>La formalizzazione della controversia tra le parti.</p> Signup and view all the answers

    Quale delle seguenti affermazioni riguardo i negozi giuridici è vera?

    <p>I negozi giuridici possono essere sia formali che non formali.</p> Signup and view all the answers

    Qual è la definizione corretta di 'dolo' nel contesto dei negozi giuridici?

    <p>Un inganno o una falsa comunicazione utilizzata per influenzare la volontà altrui.</p> Signup and view all the answers

    In quale delle seguenti fasi si determina il 'modus' di un negozio giuridico?

    <p>Nella fase di formazione del contratto.</p> Signup and view all the answers

    Study Notes

    Diritto romano: origini e sviluppi

    • Il sistema giuridico romano si sviluppò in diverse fasi, ciascuna caratterizzata da un particolare insieme di fonti e principi.
    • Il ius Quiritium era il diritto originario dei cittadini romani, applicabile solo agli stessi.
    • Il ius civile si estese a tutti i cittadini romani e rappresentò l'evoluzione del ius Quiritium. Riconosceva i iudicia bonae fidei (giudizi di buona fede), che ammettevano un'interpretazione più libera e flessibile dei fatti.
    • Il ius gentium era il diritto applicabile ai cittadini romani e agli stranieri, basato su principi comuni e pratiche commerciali.
    • Il ius honorarium era il diritto introdotto dai magistrati romani tramite i loro editti, che rispondevano al bisogno di aggiornare il diritto civile e fornire soluzioni a nuove situazioni.
    • La distinzione tra ius publicum (diritto pubblico) e ius privatum (diritto privato) riguardava il tipo di soggetti e di interessi tutelati, il pubblico rispetto al privato.
    • Il ius commune era il diritto generale applicato a tutti, mentre il ius singulare riguardava situazioni specifiche.
    • La divisione tra ius civile, ius gentium e ius naturale riguardava rispettivamente il diritto romano, il diritto dei popoli e il diritto naturale basato su principi universali e razionali.

    Fonti del diritto

    • Le fonti del diritto si suddividevano in fonti di produzione (che creavano il diritto) e fonti di cognizione (che lo trasmettevano).
    • Mores maiorum (costumi degli antenati) e consuetudine erano tra le fonti di produzione più antiche.
    • Le leges (leggi) e i plebisciti (deliberazioni dell'assemblea plebea) erano atti normativi emanati dalle assemblee popolari.
    • Gli editti dei magistrati contenevano norme giuridiche e istruzioni operative.
    • I senatoconsulti (deliberazioni del senato) erano atti giuridicamente vincolanti.
    • Le constitutiones principum (editti imperiali) erano emanate dagli imperatori e avevano forza di legge.
    • La cognitio extra ordinem, la procedura che iniziava su iniziativa dell'imperatore o di un suo funzionario, rappresentava una fonte di produzione giuridica.
    • La giurisprudenza, l'attività interpretativa dei giuristi Romani, contribuì all'evoluzione del diritto.
    • Corpus Iuris Civilis (di Giustiniano) era la fonte fondamentale del diritto romano, contenente leggi, senatoconsulti e giurisprudenza.
    • Altre fonti di cognizione erano le leges (leggi), gli editti (decretali papali) e altri testi giuridici.

    Processo civile

    • Il processo civile romano si evolveva attraverso fasi distinte, ciascuna con le sue regole.
    • Le legis actiones erano le procedure giudiziarie più antiche, caratterizzate da formule rigide, cerimoniali rigidi e un’azione giudiziaria per ciascuna fattispecie.
    • Le legis actiones dichiarative affermavano l’esistenza di un diritto, mentre le legis actiones esecutive servivano a far valere diritti già riconosciuti.
    • La legis actio sacramenti era una procedura giudiziaria basata su un giuramento solenne.
    • La legis actio per manus iniectionem consisteva in un’azione personale che consentiva al creditore di arrestare il debitore che non adempiva alle sue obbligazioni.
    • La legis actio per sponsionem era una procedura formale che richiedeva due giuramenti per la promessa di pagamento, utilizzata per i contratti verbali.
    • Le legis actiones subirono un processo di graduale abolizione, a favore di un processo più flessibile.
    • Il processo formulare, introdotto nel III secolo a.C., introduceva un sistema più flessibile e formale, basato su una formula scritta che conteneva i fatti contestati.
    • La fase in iure del processo formulare era la fase preparatoria, in cui si stabiliva la controversia.
    • La litis contestatio era un atto formale che concludeva la fase in iure, stabilendo l'oggetto del processo e le reciproche pretese.
    • La fase apud iudicem era la fase successiva, in cui un giudice privately nominato decideva la controversia.
    • La formula aveva una struttura standard, che comprendeva la praescriptio (una disposizione preliminare, optional e dichiarativa), l'exceptio (una eccezione a favore del convenuto, che poteva essere sollevata per difendersi dalla domanda dell'attore) e la clausula arbitraria (una clausola che conferiva al giudice la possibilità di emettere una sentenza non solo per la condanna al pagamento di una somma di denaro, ma anche per la condanna a fare o non fare qualcosa).

    Diritto sostanziale: azioni e obbligazioni

    • Le azioni civili erano le azioni previste dal diritto civile, mentre le azioni pretorie erano introdotte dal pretore.
    • I iudicia bonae fidei (giudizi di buona fede) erano azioni pretorie che consentivano una maggiore flessibilità nell'applicazione del diritto.
    • Le azioni in rem erano azioni reali, che tutelano i diritti reali sulle cose (come la proprietà), mentre le azioni in personam erano azioni personali, che tutelavano i diritti soggettivi nei confronti di un soggetto, come negli obblighi.
    • Le azioni arbitrarie erano azioni pretorie che affidavano al giudice il potere di stabilire la misura della condanna, che non doveva essere necessariamente pecuniaria.
    • Le azioni penali erano azioni che avevano come scopo punire un reato, mentre le azioni reipersecutorie miravano al risarcimento per il danno subito a causa di un reato.
    • Le procedure esecutive servivano a far valere il diritto del creditore nei confronti del debitore che non adempiva spontaneamente.
    • I rimedi pretori erano dispositivi introdotti dal pretore per tutelare i diritti e risolvere situazioni non previste dal diritto civile.
    • Il processo formulare fu poi sostituito da un sistema procedurale più snello e diretto.
    • Le cognitiones extra ordinem (procedimenti extra ordinem), introdotte con i primi imperatori romani, erano procedimenti giudiziari riservati a controversie di maggiore rilevanza, che si svolgevano in presenza di un magistrato o di un funzionario imperiale.
    • Il processo postclassico e giustinianeo era un processo più snello e diretto rispetto al processo formulare, con fasi più brevi e meno formali.

    Fatti, atti e negozi giuridici

    • Fatto giuridico è qualsiasi evento che produce effetti giuridici.
    • Atto giuridico è un fatto giuridico volontario che produce effetti giuridici, come le dichiarazioni di volontà.
    • Negozio giuridico è un atto giuridico con lo scopo di produrre un determinato effetto giuridico.
    • Il decorso del tempo è un fatto giuridico involontario, che può produrre effetti giuridici, come l'usucapione.

    Atto illecito e invalidità nei negozi giuridici

    • Gli atti illeciti sono azioni contrarie alla legge che generano conseguenze giuridiche negative come la responsabilità e la sanzione.
    • I negozi giuridici sono atti giuridici con lo scopo di produrre un preciso effetto giuridico. Tipicamente, si basano su un accordo tra due o più parti, ciascuna dotata di capacità giuridica. I negozi giuridici sono tipici, cioè previsti e regolati dalla legge.
    • L'invalidità di un negozio giuridico deriva dalla violazione di norme giuridiche sostanziali o formali che rendono il negozio di per sé nullo ( nullità) o annullabile ( annullabilità).

    Classificazioni dei negozi giuridici

    • I negozi si dividono in: unilaterali, se la manifestazione di volontà è di una sola parte, bilaterali se la manifestazione di volontà è di due parti, plurilaterali se la manifestazione di volontà è di più di due parti;
    • I negozi si dividono in: patrimoniali (che creano, modificano o estinguono rapporti patrimoniali) e non patrimoniali (che riguardano diritti e relazioni non aventi carattere patrimoniale).
    • I negozi si dividono in: formali (che richiedono determinate forme per la loro validità) o non formali (che non richiedono particolari forme per la loro validità).
    • La mancipatio era un rituale formale di trasferimento della proprietà di beni immobili e di alcuni beni mobili; comportava la presenza di testimoni e la consegna di un pezzo di rame come elemento simbolico, veniva utilizzato prevalentemente per i beni mancipi (beni immobili, schiavi, animali da lavoro).
    • La in iure cessio era un rituale di cessione in tribunale, un modo formale per trasferire la proprietà di beni, era utilizzato per terreni e beni mobili, ed era possibile per i beni sia mancipi che nec mancipi (beni mobili che non richiedevano il rituale formale della mancipatio).
    • La stipulatio era un contratto verbale, uno dei principali modi di costituire obbligazioni, si basava sulla domanda e la promessa formali tra le parti, era utilizzata principalmente per i contratti a titolo oneroso.

    Forme negoziali in età postclassica e giustinianea

    • La prova del negozio giuridico era la dimostrazione dell'esistenza e del contenuto del negozio.
    • Le forme scritte ad probationem erano le forme scritte utilizzate per dimostrare l'esistenza e il contenuto del negozio.
    • Il testamentum per aes et libram (testamento per rame e bilancia), era un modo formale di redigere un testamento, che comportava un rituale con la presenza di testimoni e la consegna di rame da parte dell'erede.
    • Le stipulazioni complesse erano stipulazioni che prevedevano più promesse, venivano utilizzate per contratti complessi che prevedevano più obblighi.

    Interpretazione della volontà negoziale

    • L' interpretazione della volontà negoziale è il procedimento per determinare il contenuto e il significato della volontà delle parti in un negozio giuridico.
    • La divergenza tra manifestazione e volontà negoziale si verificava quando le parole usate dalle parti non corrispondevano effettivamente alla loro volontà interna.
    • L'errore negoziale è una falsa rappresentazione della realtà che induce una parte a stipulare un negozio giuridico.
    • Il dolo è un comportamento intenzionale che porta una parte a stipulare un negozio giuridico in modo ingannevole.
    • La violenza (metus) è una minaccia che induce una parte a stipulare un negozio giuridico contro la propria volontà.
    • La causa è la funzione economico-sociale del negozio giuridico, cioè la ragione che ha spinto le parti a stipularlo.
    • Condictio è un'azione giudiziaria che mirava a ottenere la restituzione di qualcosa che era stato trasferito in modo non legittimo.

    Elementi accidentali dei negozi giuridici

    • Gli elementi accidentali del negozio giuridico aggiungono o modificano gli effetti normali del negozio giuridico.
    • La condizione è un evento futuro e incerto il cui verificarsi fa sorgere o estinguere l'effetto del negozio giuridico.
    • Il termine (dies) è un evento futuro e certo, che fa sorgere o estinguere l'effetto del negozio giuridico.
    • Il modus è un'obbligazione accessoria, cioè un peso o un'onere a carico del beneficiario del negozio giuridico.

    Imputazione degli effetti negoziali

    • La rappresentanza è il potere conferito a un soggetto (rappresentante) di agire in nome e per conto di un altro soggetto (rappresentato), e gli effetti giuridici del negozio si ripercuotono sul rappresentato.

    Patti e contratti a favore di terzi

    • I patti sono accordi non contrattuali, come le clausole aggiuntive a un contratto, che regolano un accordo specifico.
    • I contratti a favore di terzi sono negozi giuridici che hanno effetti giuridici nei confronti di un soggetto terzo rispetto a coloro che li hanno stipulati.

    Sostituiti processuali

    • Il cognitor era un rappresentante processuale, che avrebbe dovuto avere il benestare di un altro, ed era un soggetto di fiducia, poiché operava in pieno diritto.
    • Il procurator ad litem era un rappresentante processuale e poteva agire nell'interesse del cliente, ma si limitava a esercitare compiti strettamente legati alla specifica controversia giudiziaria.

    Res (Cose)

    • Le res sono gli oggetti del diritto reale.
    • Le res corporales sono le cose materiali, tangibili, mentre le res incorporales sono le cose immateriali, come i diritti soggettivi e i crediti.
    • Le cose in commercio sono quelle che possono essere oggetto di scambio, mentre le cose fuori commercio sono quelle su cui il diritto romano non consentiva il commercio, come i beni pubblici.
    • Le res mancipi sono i beni più importanti del diritto romano (terreni, schiavi, animali da lavoro), mentre le res nec mancipi sono considerate beni minori e meno importanti (oggetti mobili, come animali domestici o cose di poco valore).

    Beni mobili e beni immobili

    • I beni mobili sono quelli che possono essere spostati da un luogo all'altro, mentre i beni immobili sono quelli fissi, come terreni, fabbricati, case, e alberi.
    • Le res possono essere suddivise in: fungibili (cose che possono essere sostituite da altre della stessa specie) e infungibili (cose che non possono essere sostituite da altre, come un dipinto unico); divisibili (cose che possono essere suddivise) e indivisibili (cose che non possono essere suddivise); consumabili (cose che si deteriorano con l'uso) e inconsumabili (cose che non si deteriorano con l'uso).

    Diritti reali

    • I diritti reali sono i diritti che attribuiscono al loro titolare un potere diretto su una cosa. Esempi sono la proprietà, il usufrutto, la servitù.
    • La proprietà è il diritto reale più importante, è il diritto di godere e di disporre di un bene in modo esclusivo e pieno.
    • Il dominium ex iure Quiritium è la forma di proprietà più importante e rigida del diritto romano, caratterizzata da poteri ampi e rigidi, ma limitata ai cittadini romani.
    • L'estensione del dominium ex iure Quiritium è la proprietà integrale del bene e la possibilità di utilizzarlo e di disporne in modo pieno.
    • I limiti legali della proprietà sono: i rapporti di vicinanza, le servitù prediali e i diritti reali minori (usufrutto, uso, abitazione, superficie), che attribuiscono a terzi un'utilità sul bene.

    Modi di acquisto della proprietà

    • I modi di acquisto originari sono i modi che si basano sulla creazione di un nuovo diritto di proprietà, senza che la proprietà sia trasferita da un precedente proprietario.
    • L' occupazione è il modo di acquisto originario mediante il quale si acquista la proprietà di cose res nullius (cose senza proprietario), come i beni abbandonati o animali selvatici.
    • L' acquisto dei frutti è il modo di acquisto originario mediante il quale si acquista la proprietà dei frutti prodotti da un bene di cui si è proprietari.
    • L' accessione è il modo di acquisto originario mediante il quale si acquista la proprietà di un bene che si unisce ad un altro bene preesistente.
    • La specificazione è il modo di acquisto originario mediante il quale si acquista la proprietà di un nuovo bene prodotto da un bene di proprietà di un altro.
    • I modi di acquisto derivativi sono i modi in cui si acquista la proprietà da un precedente proprietario.
    • La mancipatio è il modo di acquisto derivativo che consente il trasferimento della proprietà di beni mancipi (terreni, schiavi, animali da lavoro), tramite un rito formale che si compie in presenza di cinque testimoni e di un libra (bilancia) e un as (pezzo di rame) che simbolizzava il pagamento.
    • La in iure cessio è il modo di acquisto derivativo che consente il trasferimento della proprietà di beni mancipi e nec mancipi (beni mobili), tramite un procedimento formale che si compie in tribunale.
    • La traditio è il modo di acquisto derivativo che consente il trasferimento della proprietà di beni nec mancipi (beni mobili), tramite una consegna materiale del bene dal venditore all'acquirente.
    • Altri modi di acquisto della proprietà a titolo derivativo sono: la successione ereditaria, il legato, la donazione e la usucapione.
    • L'usucapione è il modo di acquisto a titolo derivativo che consente di acquisire la proprietà di un bene mediante il possesso prolungato (2 anni per beni mobili, 10 anni per beni immobili).

    Perdita del dominium ex iure Quiritium

    • L' alienazione è il trasferimento della proprietà da un soggetto ad un altro.
    • La perdita del possesso comporta la perdita del dominium ex iure Quiritium, ma non la perdita della proprietà stessa.
    • La perdita della proprietà avviene quando il dominium ex iure Quiritium è estinto.

    Azione di reivindicatio

    • La rei vindicatio è l'azione giudiziaria con la quale il proprietario di un bene può rivendicarlo in giudizio contro chiunque lo possiede illegittimamente.
    • La rei vindicatio è un'azione reale che purtroppo non è sempre efficace, poiché è soggetta a diversi limiti, come la prescrizione (il termine di tempo entro il quale l'azione può essere esercitata).

    Proprietà pretoria

    • L' azione Publiciana era un'azione pretoria che veniva utilizzata dal pretore per tutela la proprietario di beni che non erano sottoposti al dominium ex iure Quiritium, ma che erano considerati proprietà ai fini pratici del diritto.

    Proprietà peregrina e provinciale

    • La proprietà peregrina era la proprietà riconosciuta agli stranieri che non erano cittadini romani, la cui tutela era affidata al pretore peregrino.
    • La proprietà provinciale era la proprietà riconosciuta alle province romane, la cui tutela era affidata al governatore della provincia.

    Proprietà nel diritto postclassico e giustinianeo

    • La proprietà nel diritto postclassico e giustinianeo manteneva come base il dominium ex iure Quiritium, ma veniva anche influenzata dal diritto pretorio e dal diritto provinciale.
    • Il dominium ex iure Quiritium era un diritto che veniva riconosciuto a tutti i soggetti (cittadini romani e stranieri) e che poteva essere oggetto di trasferimento tramite la traditio, il legato, la successione ereditaria, la usucapione.

    Comproprietà

    • La comproprietà è il diritto di proprietà che spetta a più soggetti su un unico bene.

    Servitù prediali

    • Le servitù prediali sono i diritti reali che gravano su un fondo (fondo servente) in favore di un altro fondo (fondo dominante), permettendo al titolare del fondo dominante di esercitare un certo diritto sul fondo servente.

    Usufrutto

    • L' usufrutto è il diritto reale che consente al titolare (usufruttuario) di godere di un bene altrui e di trarne frutti o utili, ma non di disporne.

    Quasi usufrutto

    • Il quasi usufrutto è una figura analoga all'usufrutto che si applica a beni consumabili (denaro, frutta), il titolare è tenuto a restituire alla fine del termine usufruttuario il suo uguale valore.

    Uso e figure affini

    • L' uso è il diritto reale che consente al titolare (utente) di godere di un bene altrui o di sfruttarlo in modo limitato.
    • L' abitazione è il diritto reale che consente al titolare (abitante) di risiedere in un immobile altrui.

    Superficie, agri vectigales e enfiteusi

    • La superficie è il diritto reale che consente al titolare (superficiario) di costruire o piantare su un terreno altrui.
    • Gli agri vectigales sono terreni coltivati da un affittuario che paga un canone fissato al proprietario del terreno.
    • L' enfiteusi è il diritto reale che consente al titolare (enfiteuta) di godere di un terreno altrui per un lungo termine e di costruire o piantare su di esso.

    Pegno e ipoteca

    • Il pegno è il diritto reale che si consente al creditore (pegno dante) di avere in possesso un bene del debitore (pegno prendente) a garanzia del pagamento del debito.
    • L' ipoteca è il diritto reale che si consente al creditore (ipoteche) di avere un diritto garantito su un bene immobiliare del debitore (ipoteca prendente) a garanzia del pagamento del debito.

    Possesso

    • Il possesso è il diritto reale che consente al possessore di avere il controllo e la disponibilità sostanziale di un bene.
    • Il possesso si può acquisire in modo protettivo (se si è in buona fede) o in modo non protettivo (se si è in mala fede).
    • Il possesso è un diritto rilevante ai fini delle azioni giudiziarie e dell'usucapione.

    Obbligazioni

    • Le obbligazioni sono i rapporti giuridici che impongono a una persona (debitore) di eseguire una prestazione a favore di un'altra persona (creditore).
    • Le obbligazioni sono distinte in: civili (obbligazioni che hanno un fondamento legale) e onorarie (obbligazioni che nascono da una promessa o da un comportamento diretto a creare un'obbligazione, ma che non hanno un fondamento legale e non sono esigibili in giudizio).
    • Le obbligazioni naturali sono obbligazioni che non sono esigibili in giudizio, ma che possono essere adempiute volontariamente dal debitore.

    Contenuto delle obbligazioni

    • Il contenuto della prestazione è l'oggetto dell'obbligazione che deve essere eseguito dal debitore.
    • Il contenuto della prestazione deve essere determinato o determinabile, possibile e lecito.
    • Le obbligazioni indivisibili sono obbligazioni che non possono essere eseguite in parte dal debitore.
    • Le obbligazioni alternative sono obbligazioni che prevedono l'esecuzione di una di più prestazioni, la scelta della prestazione spetta al debitore.
    • Le obbligazioni generiche sono obbligazioni che hanno per oggetto generi, un oggetto che non è individuato.

    Inadempimento e responsabilità

    • L' inadempimento è il mancato adempimento dell'obbligazione da parte del debitore.
    • Il debitore è responsabile dell'inadempimento se è imputabile a lui.
    • L' impossibilità sopravvenuta della prestazione è un evento che rende impossibile l'esecuzione dell'obbligazione da parte del debitore.
    • L' impossibilità sopravvenuta della prestazione può essere imputabile o non imputabile al debitore.
    • La mora del debitore è il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione, che può essere generale o specifica.
    • La mora del creditore è il ritardo del creditore nell'eseguire un atto necessario per il pagamento.

    Fonti delle obbligazioni

    • Fonti delle obbligazioni sono i fatti da cui nascono le obbligazioni: il contratto, il delitto, la quasi contratto, la quasi delitto.
    • I contratti sono gli accordi volontari tra le parti (due o più persone) che danno vita a obbligazioni.
    • I contratti reali sono contratti che si perfzionano con la consegna del bene. Esempi: (mutuo, deposito, comodato, pegno).
    • Il mutuo è un'obbligazione che sorge all'atto della consegna di denaro o cose fungibili da un soggetto (mutuante) a un altro soggetto (mutuario), il mutuario si impegna a restituire la stessa specie e quantità del bene ricevuto.
    • Il deposito è un'obbligazione che sorge all'atto della consegna di un bene mobile da uno o più deponenti a un altro soggetto (depositario), il depositario si impegna a custodire il bene e a restituirlo ai deponenti in buono stato.
    • Il comodato è un'obbligazione che sorge all'atto della consegna di un bene mobile o immobile da un comodante a un comodatario, il comodatario si impegna a custodire il bene e a consegnarlo al comodante alla fine del comodato.
    • Il pegno è un contratto reale che sorge all'atto della consegna di un bene mobile da un pegno prendente a un pegno dante, il pegno dante si impegna a restituire il bene alla fine del pegno.
    • La fiducia è un contratto reale che sorge all'atto della consegna di un bene da un fiduciante a un fiduciario, il fiduciario si impegna a custodire il bene e a restituirlo al fiduciante alla fine della fiducia.
    • I contratti verbali sono contratti che si perfzionano con la pronuncia di certe parole formali.
    • La stipulatio è il più importante contratto verbale, un contratto che si perfiziona con l'interrogativo del promittende (promittente) e la risposta del promittente (promittente).
    • I contratti letterali sono contratti che si perfzionano con la redazione di uno scritto.
    • I nomina transscripticia sono contratti letterali che si perfzionano con la trascrizione di un debito da un libro a un altro.
    • I contratti consensuali sono contratti che si perfzionano con il solo accordo delle parti.
    • La compravendita è il contratto consensuale che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di un bene da un venditore a un acquirente in cambio di un prezzo.
    • La locazione è il contratto consensuale che ha per oggetto il godimento di un bene (mobile o immobile) da parte di un locatario in cambio di un canone di affitto.
    • La società è il contratto consensuale che ha per oggetto la condivisione di un patrimonio e di un'attività da parte di più persone (soci) per raggiungere un comune scopo.
    • Il mandato è il contratto consensuale che ha per oggetto l'incarico conferito da un mandante a un mandatario di compiere un atto giuridico in nome e per conto del mandante.
    • I contratti innominati sono contratti che non sono previsti dalla legge, ma che possono essere validi se soddisfano i requisiti generali di validità di un contratto.
    • Il precario è un contratto innominato che ha per oggetto il godimento precario di un bene immobile da parte di un precarista, il precarista può essere sfrattato dal proprietario del bene in qualsiasi momento.
    • I patti sono accordi non contrattuali che non hanno lo scopo di creare obbligazioni, ma di regolamentare gli effetti di un contratto o di un altro negozio giuridico.
    • Le obbligazioni quasi ex contractu sono obbligazioni che nascono da fatti analoghi ai contratti, ma che non sono contratti.
    • La condictio è un'azione giudiziaria che permette al creditore di chiedere la res

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