(13) I mezzi di prova - i confronti - le ricognizioni - esperimenti giudiziali

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Questions and Answers

Quale potere prevale nella fase di assunzione dei mezzi di prova come i confronti, le ricognizioni e gli esperimenti giudiziali?

  • Il potere delle parti (PM e difensori)
  • Il potere della polizia giudiziaria
  • Il potere di direzione del giudice (correct)
  • Il potere dei testimoni

Chi conduce il confronto tra le parti, a differenza di quanto accade in sede di testimonianza?

  • La polizia giudiziaria
  • L'avvocato difensore
  • Il pubblico ministero
  • Il giudice (correct)

Qual è lo scopo dell'esperimento giudiziale?

  • Identificare i testimoni
  • Raccogliere nuove testimonianze
  • Accertare se un fatto sia avvenuto in un determinato modo (correct)
  • Stabilire la colpevolezza dell'imputato

Quando è ammesso il confronto tra persone?

<p>Quando vi è disaccordo su fatti e circostanze importanti tra persone già esaminate (B)</p>
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Nel caso di ricognizione di cose, cosa deve essere fatto per quanto riguarda gli oggetti?

<p>Procurarsi due oggetti simili alla cosa da riconoscere (A)</p>
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Flashcards

Cos'è la ricognizione?

È un mezzo di prova in cui una persona che ha percepito un fatto deve riconoscerlo tra altri simili.

Cos'è il confronto?

È ammesso solo tra persone già esaminate, quando c'è disaccordo su fatti importanti. Guidato dal giudice.

Cos'è l'esperimento giudiziale?

Consente di verificare se un fatto può essere avvenuto in un certo modo, riproducendo la situazione.

Il riconoscimento fotografico è ammissibile?

È un valido indizio, anche se non ha lo stesso valore della ricognizione di persona disciplinata dall'art. 214.

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Quali regole si applicano alla ricognizione di voci e suoni?

Si applicano le norme sugli atti preliminari e sulla documentazione.

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Study Notes

I Mezzi di Prova: Considerazioni Preliminari

  • I mezzi di prova includono i confronti, le ricognizioni e gli esperimenti giudiziali.
  • In tutti questi mezzi di prova, il giudice ha il potere di direzione durante la fase di assunzione.
  • Le parti (PM e difensori) hanno un ruolo marginale, limitandosi a controllare che l'atto si svolga in modo regolare e non possono procedere ad esame incrociato.

Il Confronto (Art. 211 c.p.p.)

  • Il confronto è ammesso solo tra persone già esaminate o interrogate.
  • Richiesto se vi è disaccordo su fatti e circostanze importanti.
  • La modalità di svolgimento è disciplinata dall'art. 212 c.p.p.
  • A differenza della testimonianza o dell'esame delle parti, il confronto è condotto dal giudice.
  • Il giudice richiama ai soggetti le precedenti dichiarazioni e chiede se le confermano, invitandoli a contestare reciprocamente eventuali discordanze.
  • Viene redatto un verbale completo del confronto, che assume un ruolo decisivo nella valutazione della prova.
  • Il verbale deve includere le domande del giudice, le dichiarazioni dei soggetti a confronto e qualsiasi altra notazione utile sullo svolgimento.

La Ricognizione

  • È un mezzo di prova in cui si chiede a una persona di riconoscere un fatto percepito con i propri sensi, individuandolo tra altri simili.
  • Viene disposta per il riconoscimento di persone (art. 213), cose (art. 215), voci, suoni o altri oggetti di percezione sensoriale (art. 216).
  • Può essere compiuta durante il dibattimento o l'incidente probatorio sotto il controllo del giudice.
  • Si distingue dall'individuazione di persone o cose effettuata dal PM nelle indagini preliminari, che è solo una fonte di prova.
  • Si distingue anche dalla testimonianza perché il ricognitore può essere sia un teste disinteressato, sia un coimputato o un imputato in un procedimento connesso.

La Ricognizione di Persone: Modalità di Svolgimento

  • Prevede un'intervista al "ricognitore" (art. 213) in cui il giudice invita il ricognitore a descrivere la persona, indicando tutti i particolari che ricorda.
  • Il giudice chiede se il ricognitore è stato chiamato in precedenza ad eseguire il riconoscimento.
  • Il giudice chiede se, prima o dopo il fatto, abbia visto la persona da riconoscere, anche in fotografia.
  • Il giudice chiede se la persona da riconoscere gli sia stata indicata o descritta, o se vi siano altre circostanze che possano influire sull'attendibilità del suo riconoscimento.
  • Il verbale deve menzionare gli adempimenti previsti e le dichiarazioni rese, a pena di nullità.
  • In assenza del ricognitore, il giudice dispone la presenza di almeno due persone (i "distrattori") il più possibile somiglianti alla persona sottoposta a ricognizione (art 214).
  • La persona sottoposta a ricognizione è invitata a scegliere il suo posto tra le altre, curando che si presenti, se possibile, nelle stesse condizioni in cui sarebbe stata vista dal ricognitore.
  • Il giudice chiede al ricognitore se riconosce qualcuno tra i presenti; in caso affermativo, lo invita a indicare chi ha riconosciuto e a precisare se ne è certo.
  • Il verbale deve menzionare le modalità di svolgimento della ricognizione, a pena di nullità (art. 214 comma 3).
  • Se c'é un fondato motivo si compie l'atto senza che sia vista la persona (art 214. Comma 2).

La Ricognizione di Cose

  • Nel caso di ricognizione di cose (art. 215), si osservano modalità analoghe a quelle descritte per la ricognizione di persone.
  • L'oggetto della ricognizione è il corpo del reato e le cose pertinenti al reato.
  • Per gli atti preliminari si seguono, per quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 213.
  • Lo svolgimento degli atti è semplificato rispetto alla ricognizione della persona: servono due oggetti simili a quello da riconoscere e si procede secondo l'art. 214.
  • Per la documentazione, si applicano le regole previste per la ricognizione personale.

L'Esperimento Giudiziale (Art. 218)

  • Ammesso per accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo.
  • Consiste nella riproduzione, per quanto possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalità di svolgimento.
  • Scopo è valutare la verosimiglianza della ricostruzione del fatto.
  • È un mezzo di prova basato sulle metodologie delle sperimentazioni scientifiche.
  • Il giudice dirige lo svolgimento e può designare un esperto per le operazioni che richiedono specifiche conoscenze (art. 219).
  • Deve svolgersi senza offendere sentimenti di coscienza e senza esporre a pericolo l'incolumità delle persone o la sicurezza pubblica.

Il Riconoscimento Fotografico

  • È ammissibile il riconoscimento fotografico, anche se effettuato senza avere le persone di fronte, ma solo le loro foto.
  • Si qualifica come un valido indizio e una legittima fonte di convincimento iudice.
  • Non inficia la validità di una successiva ricognizione di persona, ma la circostanza deve essere considerata nella valutazione della prova.

La Ricognizione di Voci e Suoni (Art. 216)

  • La norma sulle "Altre ricognizioni" è inedita rispetto al vecchio codice del 1930.
  • L'elencazione contenuta nella norma (voci, suoni) è solo esemplificativa.
  • Può essere effettuato su ogni fenomeno suscettibile di percezione sensoriale (udito, olfatto, tatto...).
  • La disciplina base è quella della ricognizione di persona, con rinvio agli atti preliminari e alla documentazione.
  • L'esame comparativo non è considerato obbligatorio.

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