Storia del Diritto Moderno e Contemporaneo PDF
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Benedetta Cuoco
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This document analyzes the historical development of modern and contemporary law, focusing on the French Revolution. It examines the shift from feudal to modern property rights, the evolution of marriage and family law, and the impact of these changes on the social structure. The text describes the political motivations behind these legal reforms.
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Storia del diritto mod. e contemp. (A-K/L-Z) Benedetta Cuoco Allo stesso tempo in Inghilterra: LA PECULIARE CONCEZIONE DI JEREMY BENTHAM (apostolo della codificazione) > si scaglia contro il sistema giurisprudenziale anglosassone = egli parla di ex post facto law, ossia l...
Storia del diritto mod. e contemp. (A-K/L-Z) Benedetta Cuoco Allo stesso tempo in Inghilterra: LA PECULIARE CONCEZIONE DI JEREMY BENTHAM (apostolo della codificazione) > si scaglia contro il sistema giurisprudenziale anglosassone = egli parla di ex post facto law, ossia legge i cui contenu: si conoscono solo successivamente. Egli è contrario al DIRITTO ROMANO e a quello NATURALE e pensa alla CODIFICAZIONE = sos:ene che non esista diri3o al di fuori dei codici (concezione posi:vis:ca). VERSO IL CODE CIVIL (dalla presa della Bas+glia alla caduta di Robespierre: diri5o e poli+ca) Quello della Rivoluzione francese è uno dei periodi più difficili da decifrare, ci sono però alcuni elemen: incontrover:bili, cer:. Si può affermare che si configuri quale laboratorio poli:co e giuridico della modernità. Mentre è difficile individuare chi abbia dato luogo alla Rivoluzione. Possiamo, invece, individuare chi NON ha dato luogo alla stessa: non è stata né voluta né preparata dagli illuminis:: Montesquieu era un filomonarchico e Rousseau era contrario alla violenza. Elemen: incontrover:bili: Ø Culto della legge come strumento di rigenerazione umana, della società = l’uomo può essere perfezionato a3raverso la stessa (spiccata centralità della legge); Ø La Riv. Non è stata provocata non da forze esterne dell’An0co regime, ma da fa3ori interni; Ø La Riv. Non è stata non è stata causata dalla borghesia né ha avuto natura di classe = abbiamo esponen: di tuH e 3 gli ordini che del sposano la causa della rivoluzione, solo che all’inizio per “rivoluzione” si intende riforma, poi diventa rivoluzione in senso vero e proprio ed è da lì che nasce la borghesia imprenditoriale, agricola (nel momento in cui vengono espropria; i beni della Chiesa e vengono vendu; all’asta) > LA RIVOLUZIONE HA CREATO LA BORGHESIA, NON IL CONTRARIO! I TEMPI DELLA RIVOLUZIONE FRANCESE il 5 maggio 1789 vengono convoca: gli Sta0 Generali (che non venivano convoca; dal 1614): si tra3a dell’assemblea generale dei rappresentan: dei 3 ordini, ossia NOBILTÀ, CLERO e TERZO STATO. Si votava per ordini, per cui il risultato rimaneva sempre invariato (poiché erano 2 contro 1): il Terzo Stato allora, richiede il voto per teste, poiché cos:tuiva il 96% della popolazione. N.B. Ad ogni periodo della Rivoluzione corrisponde una poli:ca del diri3o parzialmente diversa! 10 Storia del diritto mod. e contemp. (A-K/L-Z) Benedetta Cuoco PARABOLA ASCENDENTE 1789 -1794 Ø 1789-91 (FASE LIBERALE): Il 17 giugno del 1789 il Terzo Stato si cos:tuisce in Assemblea Nazionale; il 27 giugno il re ordina agli altri due Sta: di unirsi al terzo e il 9 luglio l’Assemblea si proclama cos il vento era cambiato in senso contrario. Egli non si perde d’animo, fa un terzo proge3o di Codice, ma era talmente incolore che decide di ri:rarlo lui stesso. RIFORMA DEL DIRITTO PRIVATO TRA IL 1789 E IL 1794 1. PROPRIETÀ Dalle proprietà medievali si passa alla proprietà moderna = il 4 agosto 1789 abbiamo la soppressione del regime feudale: entrano nei castelli, bruciano i :toli nobiliari e sopra3u3o i :toli di acquisto → La proprietà diventa un DIRITTO NATURALE! 14 Storia del diritto mod. e contemp. (A-K/L-Z) Benedetta Cuoco Art. 17, Dichiarazione dei diria dell’uomo e del ci9adino: “la proprietà essendo un diri9o inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, salvo quando la pubblica necessità, legalmente constatata, lo esiga in maniera evidente, e a condizione di una giusta e prevenOva indennità”. In realtà l’inviolabilità e sacralità della proprietà cela una disputa tra i cos:tuen:: c’era chi guardava alla proprietà così come l’aveva tra3eggiata Locke (diri3o di proprietà come diri3o naturale per eccellenza); e chi leggeva Rousseau (diri3o di proprietà come creazione dell’uomo, nasce con lo Stato che potrebbe anche abolirla) = due concezioni an:te:che, ma l’ar:colo va nella direzione di Locke. Cosa significa una “nuova proprietà”? i beni vengono confisca: alla Chiesa e ai Nobili (che nel fraNempo si erano quasi tua ri;ra; in Inghilterra = categoria degli emigra;, nemici della Rivoluzione). Dunque, tali beni vengono NAZIONALIZZATI, tu3avia, dato che la Francia viene a3accata (a Valmy nel ‘92), i francesi capiscono che bisogna dotarsi di un esercito e di armi, mo:vo per cui vendono i beni nazionali. All’inizio dovevano essere dei piccoli loH (per evitare la creazione di nuovi la:fondi), poi la Rivoluzione ha bisogno di soldi e vengono vendu: appezzamen: di terreno molto più estesi: nasce, dunque, la figura del piccolo, medio e grande proprietario terriero (sono ques: i futuri borghesi crea: dalla Rivoluzione, che sosterranno Napoleone). Rovesciamento della vecchia impostazione storiografica > cambia il modo di fare la guerra, in quanto nel ‘700 la guerra era quasi stabile: i due eserci: si fronteggiavano e sparavano, con la Rivoluzione e poi con Napoleone, invece, si cambia taHca totalmente. ABBIAMO UN MUTAMENTO SIGNIFICATIVO ANCHE NEL DIRITTO DI FAMIGLIA ↓ 2. MATRIMONIO Art. 7 Cost. 1791 definisce il matrimonio come “ContraFo civile”. Origine e ra0o della norma → prima i protestan: non avevano una condizione uguale a quella dei ca3olici, le loro unioni non erano riconosciute e i figli non esistevano giuridicamente. Dichiarando, invece, il matrimonio un contra3o civile, si intende equiparare tuH i ci3adini indipendentemente dalla fede, ma significa anche il diriFo di famiglia è cosa dello Stato (viene secolarizzato). Quando i suddi: (non parliamo ancora di ci3adini perché vi era ancora il re) leggono l’ar:colo che definisce il matrimonio come contra3o civile, sorge il dubbio: “ma se è un contra9o, allora si può risolvere?” > ecco che il re è inondato di pe:zioni in cui si richiede il divorzio e il legislatore del ’92 è costre3o a fare una legge: Legge sul divorzio, 1792 > sono previs: 3 casi di divorzio: a. Per cause determinate dalla legge (es: demenza o follia, condanna a pena infamante -stabilite espressamente dal Codice penale del ‘91- , eccessi, sevizie, ingiurie gravi); b. Per mutuo consenso; 15 Storia del diritto mod. e contemp. (A-K/L-Z) Benedetta Cuoco c. Per incompa tendenziale perpetuità della patria potestas (a meno che il figlio non si facesse prete o andasse in guerra). Poi, con la Ordonnance del 1639 vengono introdoH dei freni sopra3u3o per quanto riguardava il consenso dei genitori alle nozze dei figli e il matrimonio segreto: 1790: DIVIETO DI DISEREDAZIONE, riduzione del potere di incarcerazione (a Parigi i figli scapestra; venivano manda; dai padri a loro spese nella Bas;glia); 1792: potestà paterna cessa al compimento del 21° anno di età (termine che rimane nel nostro codice del 1942, per poi mutare con la riforma del 1975). 1. SUCCESSIONI Ø 1791 = ABOLITI I PRIVILEGI SUCCESSORII DI PRIMOGENITURA E DI MASCOLINITÀ (ossia, viene abolita la exclusio propter dotem, cioè l’impiego della dote al fine di escludere la figlia femmina dall’eredità) > uguaglianza tra i figli (che nel diriNo romano era garan;ta nella novella di Gius;niano 118); Ø 1792 = ABOLITO IL FEDECOMMESSO (is;tuto che faceva sì che l’is;tuito erede a sua volta potesse trasferire l’eredità ad un altro is;tuito erede > i patrimoni dovevano rimanere all’interno della famiglia); Ø 1793 = ABOLITO IL TESTAMENTO > i padri di famiglia si annoverano tra i nemici della rivoluzione, sono coloro che tengono soggioga: quei figli che, invece, possono abbracciare la rivoluzione e andare a difenderla. Pertanto, viene eliminato lo strumento di minaccia dei figli più potente in mano al padre, ossia il testamento > “l’aristocrazia incatena milioni di braccia e toglie alla Rivoluzione i suoi più ardenO apostoli … bisogna abolire il diri9o di testare …” Ø 1793 = SI EQUIPARA LA POSIZIONE SUCCESSORIA DEI FIGLI NATURALI A QUELLA DEI FIGLI LEGITTIMI, con effe3o retroaHvo alle successioni aperte dopo il 14 luglio 1789; Ø 1794 = i testamen: aper: dopo il 14 luglio 1789 sono dichiara: NULLI; Ø 1794 = si ridisegna completamente la SUCCESSIONE LEGITTIMA, all’insegna della massima poli:cizzazione: bisogna ampliare al massimo la categoria dei successibili per polverizzare al massimo i grandi patrimoni in mano al padre. 2. ADOZIONE 16 Storia del diritto mod. e contemp. (A-K/L-Z) Benedetta Cuoco Poteva essere effe3uata fino ad un massimo di 12 figli e l’età massima che poteva avere l’ado3ato era 16 anni (es: Suzanne, figlia di Le PeleAer viene adoNata dall’intera nazione). Ra0o dell’adozione → “è un sistema che deve opporsi all’accumulo dei grandi patrimoni” > Cambacérès nel suo primo proge3o (1793) chiarisce bene quest’aspe3o: « L’adozione vivifica la famiglia: ammirevole isOtuzione che voi avete avuto la gloria di rinnovare e che si lega naturalmente alla CosOtuzione della Repubblica poiché essa porta senza traumi a dividere le grandi fortune » Quindi, l’adozione non è tanto pensata per sfamare e far crescere dei trovatelli, ma viene incen:vata affinché l’asse ereditario possa essere diviso e vi sia una maggiore distribuzione delle grandi ricchezze = DIVENTA UNO STRUMENTO POLITICO. Ecco perché nel clima del dopo-rivoluzione e addiri3ura nel codice del 1865, l’adozione verrà sempre vista con sfavore, considerata come qualcosa da cui tenersi lontano, in quanto è u:lizzata come strumento poli:co. Si verifica, dunque, un ASSERVIMENTO DEL DIRITTO PRIVATO A FINALITÀ POLITICHE > “tout devient droit public”, dirà un famoso giurista di nome Portalis. Portalis È LA MENTE PENSANTE DEL CÒDE CIVIL, è il membro della commissione napoleonica che possiede cultura più vasta (grazie ai suoi studi storici e filosofici). Nel dopo rivoluzione (‘94-‘99) viene considerato troppo conservatore e nel 1797 viene costre3o all’esilio: andrà a soggiornare in Germania, dove in quel tempo stava nascendo una sorta di “proto- roman:cismo”. Durante questo soggiorno, egli scrive un’opera in:tolata Dell’uso e dell’abuso della giurisprudenza durante il 18esimo secolo, nella quale afferma: “Durante le rivoluzioni non ci si occupa più dei rapporO privaO degli uomini fra loro: non si ha di mira che l'obieKvo poliOco… tu9o diventa diri9o pubblico. Si rovescia il potere dei padri perché i figli si prestano di più alle novità… si sconvolge tu9o il sistema delle successioni, perché ciò è espediente per preparare un nuovo ordine di ci9adini a9raverso un nuovo ordine di proprietari. Noi chiamiamo spirito rivoluzionario il desiderio esaltato di sacrificare violentemente tuK i diriK a un fine poliOco e di non amme9ere più alta considerazione se non quella di un misterioso e variabile interesse di Stato”. Si tra3a di un giudizio pesante del periodo 93-94, in cui il Codice diventa un catechismo poli:co, uno strumento per creare una nuova società; tanto che si arriva ad affermare che il legislatore si compor: come il “pifferaio di Hamelin” (pifferaio che era stato assoldato da un borgo per liberarsi da un’invasione di raa, tuNavia, non viene pagato per i suoi servigi, quindi per vendicarsi, usa il magico suono del suo flauto per irre;re e portare via con sé tua i bambini della ciNà). 17 Storia del diritto mod. e contemp. (A-K/L-Z) Benedetta Cuoco Questa figura viene evocata da due giuris: importan:, ossia Carbonnier (civilista e sociologo del diri3o francese) e Adriano Cavanna (storico del diri3o): « C’est une constante des révoluOons que de chercher appui dans la jeunesse » > è una costante delle rivoluzioni quella di cercare l’appoggio nella gioventù. « C’est sans doute le rôle, ou le péché, de l’intelligentsia, depuis Socrate, que de toujours prendre le parO de la jeunesse » > è senza dubbio il ruolo, o il peccato, dell’intellighenzia, a par:re da Socrate, quello di schierarsi sempre dalla parte dei giovani (di prendere, u:lizzare, sacrificare, eterodirigere la gioventù) – Carbonnier, Droit civil “Contro i padri quali veicolo di trasmissione nella famiglia dei valori sociali dominanO, il potere poliOco lusinga e sosOene le ragioni dei figli , dal cui consenso dipende l’avvenire del nuovo diri9o e la stabilità del potere stesso… IL LEGISLATORE COME IL MAGO DI HAMELIN” – Cavanna, 1995 Es: anche durante il fascismo e il nazismo si puntava sulla gioventù per inculcare i nuovi valori del ceto dirigente. Ritorniamo a Cambacérès, egli nel proge3are il codice fa di tu3o per compiacere il potere di turno. PRIMO PROGETTO (agosto 1793) → nella relazione che lo accompagna scrive: « Dopo aver marciato su rovine bisogna innalzare il grande edificio della legislazione civile: edificio semplice quanto a stru9ura, ma maestoso nella sua proporzione; grande per la sua semplicità stessa ma nello stesso tempo più solido… si eleverà sulla terra ferma delle leggi e della natura e sul suolo vergine della Repubblica » « La natura è il solo oracolo che abbiamo consultato » … « Ammirate il codice delle leggi civili che la Convenzione prepara per la grande famiglia della nazione, come il fru9o della libertà » Con riguardo alla PATRIA POTESTÀ va esa3amente nella direzione voluta dal legislatore: « La voce imperiosa della ragione si è fa9a senOre e ha de9o: non esiste più la patria potestà; isOtuire il suo fondamento sulla costrizione significa ingannare la natura » → il potere dei genitori, dunque, si sostanzia solo in sorveglianza e protezione (e non anche correzione). Sui FIGLI NATURALI : « Una categoria di sventuraO da troppo tempo viKma del più atroce pregiudizio. La condizione di bastardo deve la sua origine agli errori religiosi e alle invasioni feudali: bisogna proscriverla da una legislazione che si ispira alla natura. TuK gli uomini sono uguali di fronte a Lei: perché lasciare sussistere una differenza tra coloro la cui condizione deve essere la medesima? » In realtà nel 1796 (terzo proge3o) dirà che i bastardi devono essere “faK riprecipitare a mezza scala” perché così sosteneva il sen:mento del momento (che era quello controrivoluzionario) a cui egli va sempre a conformarsi: l’importante era essere in linea con i valori del momento storico (per questo viene definito “il giurista che fa le capriole”). Ciò che egli afferma nella relazione al primo proge3o, era perfe3amente in linea con i valori giacobini, perché, dunque, viene rifiutato? I principali detraFori furono dei rivoluzionari non giuris:: 18 Storia del diritto mod. e contemp. (A-K/L-Z) Benedetta Cuoco a. Danton: “I giurisO sono d’una aristocrazia rivoltante” ; b. Fabre d'Eglan'ne : “Bisogna eliminare dal Codice civile i danni che i giurisO potrebbero aver fa9o” c. Barère : “Chi, se non il giurista si oppone alla Repubblica ? ” > individua nel giurista il nemico della Rivoluzione. Sulla sponda di queste convinzioni, poiché il codice di Cambacérès era troppo giuridico, venne respinto e venne nominata una commissione di 6 filosofi non giuris:. SECONDO PROGETTO (seFembre 1794) → si tra3a di un proge3o ancora più enfa:co e radicale, ancora più giacobino: “I popoli an6chi hanno inciso le leggi sulla pietra e sul bronzo, una sorta di emblema della loro perennità, noi, più illumina6, incideremo le nostre nei cuori con il bulino della libertà”. Tu3avia, viene presentato FUORI TEMPO MASSIMO, quando ormai i valori giacobini (espressi nel biennio 93-luglio 94) erano diventa: disvalori (Robespierre era stato gius;ziato il 27 luglio di quell’anno). TuH diventano improvvisamente an:-giacobini: quelli che erabo gli amici di Robespierre ne diventano i nemici. I CINQUE ANELLI: LA VERA STORIA DEL CODE CIVIL Con il colpo di stato del 9 Termidoro (27 luglio 1794) e l’uccisione di Roberspierre entrano in crisi i valori rivoluzionari. Inizia, così il periodo post-rivoluzionario (che sarebbe il periodo post- termidoriano): È QUI CHE PRENDONO FORMA LO SPIRITO E I CONTENUTI DEL CODICE CIVILE! Tu3o il laborio tecnico dei giuris: di questo periodo, ossia di coloro i quali tra il ’94 e il ’99 hanno preparato il Codice, non viene mai reso noto > Napoleone vuole entrare nella storia, vuole apparire come un nuovo Gius:niano, eroicizzando l’impresa della codificazione: vuole far credere che tu3o il Codice sia stato realizzato in pochissimi mesi da quei 4 giuris: da lui incarica: e che, dunque prima di lui non vi fosse nulla. In realtà, quella che porta al Code civil è una CATENA, fa3a di una pluralità di anelli che cos:tuiscono il tessuto conneHvo del testo del 1804, l’esprit del Code Napoleon, che si sostanzia in contro obieHvi di reazione al biennio 93-94: 1. Terzo ProgeFo Cambacérès (1796); 2. ProgeFo di Target (1798-1799); 3. ProgeFo Guillemot (1799) = riguarda unicamente le successioni; 4. ProgeFo di Jacqueminot (1799-1800) = sono circa 1000 ar:coli e si tra3a del testo più importante, perché pra:camente è quello del futuro codice (cambierà qualche espressione, qualche avverbio); 5. ProgeFo della Commissione nominata da Napoleone (1800-1801) = tale commisisione impiega così poco tempo grazie a tuH i progeH preceden:, ma in realtà il Codice napoleonico nasce da un fenomeno quasi magma0co. TuH ques: progeH sono cara3erizza: da alcuni elemen:, che definiamo OBIETTIVI POST- TERMIDORIANI e cos:tuiscono lo spirito del Codice napoleonico: 19 Storia del diritto mod. e contemp. (A-K/L-Z) Benedetta Cuoco A. AFeggiamento di non celata diffidenza verso il divorzio > nel ‘94 era stato reso libero, mentre i post-rivoluzionari ritengono che il divorzio abbia distruFo la famiglia: in tuH ques: progeH e nel codice stesso il divorzio viene mantenuto, ma con tu3a una serie di cautele che renderanno quasi impossibile divorziare; B. Sfavore nei confron< dei figli naturali > in quanto, secondo loro, erano sta: troppo favori:; C. RiaFribuzione delle preroga ritenevano che dalla potestà paterna dipendesse la solidità della famiglia e nella famiglia si rivede ciò che avviene nello Stato (lo dicevano Aristotele e Bodin): il padre era visto quasi come un piccolo monarca, pertanto, BISOGNAVA ABOLIRE LA LEGISLAZIONE CHE AVEVA ABOLITO LA PUISSANCE PATERNELLE e riaFribuire le preroga Olympe de Gouges aveva elaborato una “Dichiarzione dei diria della donna”, poi viene decapitata così come gli altri rivoluzionari che provano a ba3ersi a riguardo. C’è con riguardo alla ques0one femminile un elemento di disturbo: un famosissimo medico francese del tempo aveva dichiarato che a3raverso la dissezione anatomica del corpo femminile, aveva riscontrato che questo era intrinsecamente diverso: il tessuto dei solidi non era lo stesso del corpo maschile, era spugnoso, molle; anche la stessa conformazione delle ossa che le rende così belle ed elegan: al contempo le rende deboli → QUINDI È LA SCIENZA CHE DICE AI GIURISTI CHE LE DONNE SONO CARATTERIZZATE DA UNA FRAGILITÀ INTRINSECA (c.d. fragilitas sextus): pertanto, la moglie va proteFa aFraverso l’autorizzazione del marito! In questo contesto del dopo-termidoro (riflusso conservatore), si assiste ad un ATTEGGIAMENTO UGUALE (perché l’ordine civile viene impiegato per cementare quello poli;co) E CONTRARIO A QUELLO DEI GIACOBINI: anche ques: giuris: dicono che il Codice è uno strumento poli:co, tu3avia, non finalizzato ad edificare una nuova società, bensì a RESTAURARE, RISTRUTTURARE LA SOCIETÀ CIVILE! (Napoleone sosterrà la stessa cosa). “È a9raverso la riforma del Codice civile che resOtuendo all’autorità paterna il legiKmo impero che non avrebbe mai dovuto perdere, assicureremo i mezzi per ricompensare la pietà filiale o di punire l’ingraOtudine” - Jaqueminot, l’anello più importante Ø Target → era l’avvocato più famoso di Francia: nel 1793 viene indicato da Luigi 16 come suo difensore, ma accampa ragioni di salute e non lo difende. Nonostante si fosse so3ra3o dal difendere il re, viene ricercato perché vogliono ghiglioHnarlo. Egli aveva creduto fermamente nelle riforme della FASE LIBERALE della rivoluzione (si dice sia stato uno dei giuris; che hanno elaborato la Cos;tuzione del ’91), ma poi (dal ‘92 in poi) tu3o è diventato RADICALE e ha iniziato a serpeggiare la paura > DALL’ILLUSIONE SI PASSA AL DISINCANTO: “L’intervallo che ci separa dal 1789 rappresenta un’eternità infelice: ecco il giudizio del dolore. Ogni Opo di comportamento si è mostrato in questa rivoluzione: abbiamo visto aK di nobiltà d’animo 20 Storia del diritto mod. e contemp. (A-K/L-Z) Benedetta Cuoco compiuO con generosità e coraggio, ma siamo staO spe9atori di altri aK compiuO con un’abiezione, una cupidigia un’atrocità che non avevamo mai visto prima d’allora”. Ø Viellart, un altro dei giuris: che elaborano il Codice penale napoleonico → “la più bella delle rivoluzioni che sembrava al suo sorgere condurre la Francia alla Libertà ha prodo9o in poco tempo delle terribili tempeste, le passioni scatenate hanno soffiato vorOcosamente da ogni punto dell’orizzonte; germi pesOlenziali sparsi sulla superficie del nostro territorio si sono trovaO improvvisamente riuniO insieme”. Ø Siméon (cognato di Portalìs) → Il Terrore ha strappato “il velo di Maia” > «L’esperienza ci invita a non lasciarci abbandonare alla seducente e dolce filosofia astra entra in gioco il discorso antropologico: si è visto come l’uomo si può comportare e bisogna me3ergli la muserola. Ø Bernardì (diventerà prefe3o e poi capo della revisione civile) → “Quando si abbandonano le tenebrose regioni della Filosofia, e lasciando da parte i sogni intorno alla bontà naturale degli uomini, si considera l’uomo come l’esperienza ce l’ha mostrato la scena diventa assai differente. È del tu si evince un passaggio da Rousseau a Hobbes. Video mostrato dal Prof. tra9o da un film → Viene trovato in Alvernia nel 1798 un bambino, pieno di cicatrici, animalesco, che però la società non vede per quello che è, cioè un sordomuto au:s:co, ma come il “SELVAGGIO DELLE FORESTE DELL’AVEYRON”. Egli era stato abbandonato dai genitori ed era riuscito a sopravvivere, ad un certo punto viene trovato, portato a Parigi e analizzato per suffragare l’idea che il selvaggio non è buono, ma malvagio. E in effeH ciò riesce, in quanto il medico Mitard, è l’unico a comprendere che si tra3ava di un bambino sordomuto ed au:s:co e a cercare di educarlo (mo:vo per cui questo medico viene presentato come l’exemplum della buona padagogia). Tu3avia, nonostante i tenta:vi del medico il bambino diventa quasi un fenomeno da baraccone: tuH i nobili fanno a gara per andarlo a vedere nell’orfanotrofio in cui si trovava. Dunque, il bambino non viene riconosciuto come tale: per tuH è un selvaggio, e ciò è la prova che il selvaggio è quello di Hobbes, irriducibile ad ogni educazione. La conseguenza è che nella società civile viene presa come “prova provata” che Rousseau si sbagliava: non è vero, dunque, che l’uomo è buono in natura e sono i caHvi costumi a desocializzarlo. Viene quindi evocato al suo posto Machiavelli. ADIEU ROUSSEAU, BONJOUR … Messer Machiavelli! Say (economista poli0co) > “Jean-Jacques ha rappresentato «il contra idea di poter misurare, controllare, orientare sien:ficamente la condo3a dell’uomo, considerato come essere passivo. MA IN CHE MISURA QUESTA CONCEZIONE ANTROPOLOGICA INFLUENZERÀ LA SCRITTURA DEL CODICE? TERZO PROGETTO CAMBACÈRÈS → nel 1796 pensa di fornire un nuovo progeFo (1104 ar:coli), ma con un cara3ere ANCIPITE: si tra3a di un proge3o con una doppia natura. 22 Storia del diritto mod. e contemp. (A-K/L-Z) Benedetta Cuoco Da un lato si conservano alcuni is:tu: introdoH dal legislatore rivoluzionario (divorzio), dall’altro ha accolto alcuni contro obie^vi post-termidoriani > alla fine lo stesso Cambacérès si rende conto che non avrà successo e ri:ra il suo proge3o, che però è tecnicamente pregevole. Ravvisiamo degli elemen< di profonda differenza rispe3o al primo proge3o, che fanno acquisire al terzo proge3o un taglio ambiguamente conservatore: 1. Amme3ere la moglie a disporre dei beni significa «supporre l'imbecillità del marito»; 2. Figli naturali come prodo3o “di un'unione illecita o la cui esistenza è il fru9o della depravazione e della prosOtuzione”; 3. Adozione concessa solo a chi non ha figli (adop0o imitatur naturae) In questo tempo c’è un giurista, Portalis, che dice: «Rinunciamo alla pericolosa ambizione di fare un nuovo Codice civile… il proge3o di un Codice generale non può ragionevolmente fissare l'a3enzione del corpo legisla:vo» → nel 1797 dice che il codice NON va faFo, perché c’è il diri9o comune, il diri9o romano, perché il diri9o privato è diventato tu9o diri9o pubblico, e le altre materie devono essere lasciate alle consuetudini e alla giurisprudenza, che sono il vero supplemento della legge. Per questa sua posizione Portalis viene esiliato in Germania, dove assaporerà l’atmosfera preroman:ca. Egli è un giurista pensoso, ha il colpo d’ala e sarà lui che riuscirà a conciliare le ragioni del diri3o e della legge. Torna in Francia grazie a Napoleone e sarà lui a chiedergli di fare il Codice, per questo dovrà inghioHre un grosso rospo e dovrà trovare un suo modo, tu3o peculiare, per conciliare ciò che gli sembra an:te:co → SARÀ LUI UNO DEI PRINCIPALI ARTEFICI DEL CODICE NAPOLEONICO DEL 1804. PROGETTO TARGET → proge3o inedito di 300 ar:coli che con:ene TUTTI I CONTROBIETTIVI POST- TERMIDORIANI. Entra a far parte del Codice civile, perché Target era uno dei componen: della commissione di Cassazione che doveva esaminare il testo di Portalis: quindi, il suo proge3o ritorna a3raverso i suoi commen:. PROGETTO GUILLEMOT → (riguarda solo successioni) nella relazione c’è qualcosa che fa capire che ques: giuris: erano al corrente del pensiero di Cabanis, di Helve'us e Mandeville, in quanto dice che l'uomo è dominato «dall'egoismo», dalla «ricerca del piacere», dalla «violenza delle passioni». È mosso unicamente dall'«interesse personale, il grande motore di ogni determinazione umana». Di qui l’idea di applicare questo presupposto nella codificazione del diriFo delle successioni, egli infaH afferma: la «grande arte» è «sfru9are la cupidigia stessa a profi9o dei costumi e dell'interesse pubblico». La cupidigia dell’uomo è, dunque, un’arma che potrebbe essere u:lizzata per formare buoni ci3adini: prome3endo al figlio quanto gli spe3a se si comporta bene, altrimen: lo si disereda. “È illusorio, poter credere che un padre possa «governare la famiglia a9raverso il solo imperio del senOmento e della ragione». “Che possa essere «il cùpido interesse, che assume parvenze di a9accamento e amicizia» a suscitare a9orno ad un vegliardo illusioni che gli scaldano il cuore poco importa”. 23 Storia del diritto mod. e contemp. (A-K/L-Z) Benedetta Cuoco Quindi, il legislatore sembra un ingegnere sociale, che a3raverso le norme può rendere virtuosi ar:ficialmente gli uomini: l’uomo non è buono? Verrà reso tale dalla legge > si tra3a dello stesso discorso che si imputava a Rousseau, solo che in questo caso la legge è lo strumento per riorientare un uomo che è ORIGINARIAMENTE MALVAGIO. PROGETTO JACQUEMINOT → (1799-1800) non affronta questo problema della caHveria dell’uomo: si tra3a di un proge3o conservatore con meno di 1000 ar:coli, che andranno a comporre il grande mosaico del Code civil, di cui tale progeFo cos finalmente con Napoleone la Rivoluzione è terminata e, dunque, il Codice si configura quale strumento che legiHma il potere di costui. Si deve ristru3urare la famiglia (ristabilendo la patria potestà) perché così facendo si ristru3ura lo Stato; 3. Il Codice dissolvendo il par'colarismo giuridico è percepito come STRUMENTO DI CERTEZZA: impedisce che la Francia con:nui ad essere una “Società di società”. Il par:colarismo che il codice elimina è inteso in duplice direzione: a. par0colarsimo oggeavo: diri3o variava da luogo a luogo, mentre col Codice è uguale per tu3a la Francia; 29 Storia del diritto mod. e contemp. (A-K/L-Z) Benedetta Cuoco b. par0colarismo soggeavo: la società era divisa in corpi e ce:, mentre il presidio del Codice civile è l’UGUAGLIANZA FORMALE (tuH uguali di fronte alla legge). Portalis ha una fedeltà canina verso Napoloneone (poiché lo aveva fa3o tornare in Francia) per questo “ingoia il rospo” e fa il Codice, ma nel discorso prelimnare inserisce 2 “CAVEAT”: Sì al codice, ma... A. a condizione che “non si disdegni di approfi9are dell'esperienza del passato e di questa tradizione di buon senso, di regole e di massime, che è arrivata fino a noi e che cosOtuisce lo spirito dei secoli” > il codice deve avere un cuore an:co, quindi, ciritca Voltaire, che diceva “se volete delle buone leggi, bruciate quelle che avete e fatene delle nuove”. Dunque, si lega più alla tradizione di Domat, Pothier, del diri3o romano = C’È UN RECUPERO DEL DIRITTO COME SLAVATAGGIO DELLA TRADIZIONE GIURIDICA; B. Napoleone deve capire che occorre preservarsi “dalla pericolosa ambizione di volere disciplinare tu9o e prevedere tu9o” > secondo Portalis il Codice è già vecchio quando viene pubblicato, poiché è impossibile incatenare l’azione del tempo: da qui l’idea di un codice dotato di “organi respiratori”, ossia le CONSUETUDINI e il DIRITTO NATURALE. «Un codice, per completo che possa sembrare, non è ancora finito che mille problemi inaspe9aO si presentano al magistrato» … «I codici dei popoli si fanno con il tempo; ma a dirla schie9a si fanno da sé» Portalis proverà a difendere questa la sua posizione in Consiglio di Stato, ma alla fine si opterà per un Codice chiuso! IL CONTENUTO DEL CODE CIVIL Composto da 2281 ar:coli, il Codice rappresneta un MOMENTO DI CESURA DELL’ESPERIENZA GIURIDICA: non a caso fa il giro del mondo in piu di 80 paesi, diventa il modello piu esportato, ma non ha eguali. Il diri3o privato si iden:fica nel Codice civile, al punto che Paolo Grossi usa l’espressione “ASSOLUTISMO GIURIDICO”, anche se risulta più opportuno parlare di “ASSOLUTISMO LEGALE”, poiché il comportamento dei giuris: non è stato così passivo come riteneva Grossi. N.B. l’ASSOLUTISMO GIURIDICO prende forma in Francia inorno ad anni 40 dell’800 e in Italia intorno al 1870. COSA SIGNIFICA CHE IL DIRITTO PRIVATO SI IDENTIFICA NEL CODICE CIVILE? Significa che nel codice viene elaborata una nozione astra9a, e quindi, perfe9amente egualitaria di: SOGGETTO BENE RAPPORTO GIURIDICO FRA SOGGETTI PARITARI > relazione tra due soggea regolata dal diriNo. In forza di tali innovazioni il Code civil è diventato, almeno fino al 1900, il Codice civile per antonomasia! 30 Storia del diritto mod. e contemp. (A-K/L-Z) Benedetta Cuoco Questo codice da una parte è specchio fedele della rivoluzione: a. PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA FORMALE (cioè, davan; alla legge) = rappresenta una svolta epocale, è un principio di grandissima cultura giuridica; b. Viene mantenuto il MATRIMONIO CIVILE, in quanto il matrimonio deve rimanere cosa dello Stato; c. Viene mantenuto il DIVORZIO, il prodo3o più libertario della rivoluzione, ma difficile da o3enere; d. PROPRIETÀ MODERNA; e. PARIFICAZIONE SUCCESSORIA TRA FIGLI MASCHI E FIGLIE FEMMINE (che ricordiamo era già stata sancita da Gius;niano influenzato dal cris;anesimo, nella Novella 118). DISCONTINUITÀ RISPETTO AL BIENNIO GIACOBINO (93-94): 1) Concezione ver'cis'ca della famiglia intesa come manicipio dello Stato, come luogo in cui si formano e allevano nuovi ci3adini = è il padre di famiglia quello che conta; 2) Il divorzio concesso, con defa addiri3ura Portalis gli manda il suo proge3o ed egli risponde che quello non era il codice a cui lui pensava. Napoleone, nel memoriale di Sant’Elena scrive: “Con i giurisO non è facile parlare di semplicità; essi vi dimostrano prima di tu9o che essa è impossibile da raggiungere, che è una vera chimera… che bisogna procacciarsi delle armi di riserva per i casi non previsO” > ovviamente si sta riferendo a Portalis. PROGETTO DEL 1801 DI PORTALIS -Libro preliminare Art. 1 > «Esiste un diri9o universale e immutabile (apertura giusnaturalisOca), fonte di tu9e le leggi posiOve: esso non è che la ragione naturale, in quanto essa governa tuK gli uomini» Art. 11 > «Nelle materie civili il giudice, in dife9o di una legge precisa, è un ministro di equità. L’equità è il ritorno alla legge naturale o agli usi accolO nel silenzio della legge posiOva». La soluzione portalisiana viene respinta in maniera un po’ subdola, in quanto nessuno ha il coraggio di amme3ere che sono vincola: ancora da una CONCEZIONE LEGICENTRICA DI STAMPO RIVOLUZIONARIO. Quindi, respingono tale soluzione giuducandola “troppo do9rinale” e tu3o ciò che è do3rina deve rimanere nei tra3a:, mentre il codice deve essere assioma:co > il libro preliminare, dunque, in quanto tra3ato, diventa un mero Titolo preliminare. Rimangono in piedi i soli ar9. 4, 5 e 7, ma quest’ul:mo depurato dal riferimento al Libro preliminare (v. fine pag 27) > l’art. 7 diventerà una norma inserita nella Legge del 21 marzo 1804 e può essere considerata la PIETRA TOMBALE DEL DIRITTO DI ANTICO REGIME (diri9o romano, ordonnances, coutumes) → TUTTO IL DIRITTO PRIVATO SI IDENTIFICA NEL SOLO CODICE! Art. 4 > “Il giudice che rifiuterà di giudicare adducendo a pretesto il silenzio, l’oscurità o l’insufficienza della legge, potrà essere perseguito come colpevole di denegata giusOzia” → OBIETTIVO: togliere di mezzo il référé législa'f, in quanto secondo Portalis il giudice non poteva rifiutarsi di giudicare, dal momento che in caso di lacuna aveva a disposizione il diri3o naturale e gli usi. Il problema è che questo ar:colo rimane uguale nel testo defini:vo, ma senza il riferimento al diri3o naturale e quindi diventa l’emblema del POSITIVISMO LEGISLATIVO. Tale ar:colo sugella la VISIONE CODICOCENTRICA, in quanto senza il rifermento al diri9o naturale e agli usi, non fa altro che irrobbus:re l’idea che non esistano lacune e che il giuduce deve giudicare sempre e solo sulla base dei 2281 ar:coli. Art. 5 > «è vietato ai giudici pronunciarsi in via di disposizione generale e regolamentare nelle cause loro so9oposte» → OBIETTIVO: sancire che le sentenze non possono avere più valore ultra-partes e diventare norme generali. Con questo ar:colo il diri3o giurisprudenziale è defini:vamente seppellito e le sentenze hanno forza di legge tra le par', diventanto NORME INDIVIDUALI per gli eredi o aven: causa (come nel nostro codice). 32 Storia del diritto mod. e contemp. (A-K/L-Z) Benedetta Cuoco Si assiste, dunque, al decollo del POSITIVISMO GIURIDICO = iden:ficazione del diri3o privato unicamente con la norma statuale. Tu3avia, il Discorso preliminare di Portalis, con i suoi riferimen: al diri3o naturale e alle consuetudini era stato mantenuto inalterato come relazione al testo del 1804 > CONSEGUENZA > i giudici u:lizzeranno questo testo come “soanteso norma0vo”, cioè, lo considereranno come fosse una norma: ciò che viene impedito dal legislatore rientra nelle aule giudiziarie a3raverso il discorso preliminare = I GIUDICI “RIAPRONO” IL CODICE! CONTENUTO DEL CODICE DEL 1804 DIRITTO DI FAMIGLIA Nel Codice la famiglia è intesa come stru9ura ver0cis0ca che funge da “vivaio dello Stato”: 1. Viene rafforzato il potere del padre (vi è la possibilità di incarcerare i figli; di premiarli o punirli con il testamento); 2. Vengono sorvegliate le unioni coniugali (che fino a metà dell’800 sono un affare economico); 3. È prevista la soggezione della moglie. Leggendo i lavori preparatori > Maleville: «è dall’autorità paterna che dipende principalmente il mantenimento della pubblica tranquillità». Lo Stato deve poter «poggiare sull’autorità dei padri di famiglia perché si possa supplire alle leggi, correggere i costumi e preparare l’obbedienza». 1. INCARCERAZIONE DEI FIGLI (art. 376) d. Fino a 16 anni > un mese di detenzione; e. Dai 16 ai 21 detenzione al massimo per 6 mesi = in questo caso però era necessaria la valutazione delle condizioni per procedere all’incarcerazione da parte del giudice; tu3avia, non era necessario un processo verbale. 2. PATRIA POTESTÀ E MATRIMONIO “Tu che O vuoi sposare, hai mai meditato sul Codice civile? Sai come si governano i figli? Con la soggezione” -Honoré de Balzac, Il contra9o di matrimonio La MAGGIORE ETÀ era 21 anni sia per gli uomini che per le donne, mentre l’ETÀ MATRIMONIALE era 18 anni per gli uomini e 15 per le donne. Tu3avia, per sposarsi: ´ Fino al compimento 25 per gli uomini e 21 per le donne, era necessario il consenso dei genitori (in caso di contrasto tra i genitori, era sufficiente il consenso del padre); fd ´ Dopo i 25m/21f doveva essere chiesto un consiglio per mezzo di un a9o rispe9oso e formale reda3o dal notaio e recapitato al padre. In caso di rifiuto, va rifa3o (poteva essere rifa3o per max 3 volte); 33 Storia del diritto mod. e contemp. (A-K/L-Z) Benedetta Cuoco ´ Dopo i 30m/25f, era necessario solo inviare 1 a9o rispe9oso e poi ci si poteva sposare. Quindi, sposarsi era quasi impossibile senza il consenso del padre > il codice è CONSERVATORE in materia di diri3o di famiglia! In caso di mancato rispe3o di tali disposizioni, vi erano delle conseguenze pesan eterno ritorno della fragilitas sextus. (ciò rimarrà anche in italia fino alla Prima Guerra mondiale, quando poi le donne sos:tuiscono gli uomini che erano anda: in guerra e come “riconoscimento” nel 1919 si riconosce loro la capacità di agire). 5. FIGLI NATURALI Assis:amo un ulteriore arretramento rispe3o alla Révolu:on: Napoleone afferma che la società non ha interesse a che i “bâtards” siano riconosciuO (l’u;le circoscrive tuNo nell’universo mentale di Napoleone). Art. 756 > i figli naturali NON sono eredi, tu3avia, migliora la loro condizione successoria rispe3o all’epoca in cui vigeva la condizione della filiazione illegiHma, in quanto viene comunque riconosciuto come spe3ante al figlio naturale un terzo della quota, se concorre con altri figli legiHmi. 6. DIVORZIO Problema del divorzio quale elemento più rappresenta0vo della dilacerazione dei giuris: e della società di fronte agli is:tu: introdoH dalla Rivoluzione francese. Napooleone vuole mantenerlo perché è una delle conquiste più libertarie della rivoluzione, ma i giuris: dicono: ─ Tronchet in Consiglio di Stato «[la legge] può rendere difficile il divorzio: di più, lo deve» ─ Treilhard davan: al Corpo Legisla:vo: «bisogna vendere il divorzio a così caro prezzo, che siano tentaO di acquistarlo solo coloro ai quali esso è assolutamente necessario» 34 Storia del diritto mod. e contemp. (A-K/L-Z) Benedetta Cuoco CAUSE LEGALI: ´ ADULTERIO = l’adulterio della moglie è sempre rilevante per o3enere il divorzio; mentre quello del marito è causa di divorzio solo qualora egli introduca l’amante nella casa familiare + deve verificarsi una causa oggeHva di punibilità (prevista dal Codice penale), ossia il pubblico scandalo; ´ ECCESSI, SEVIZIE, INGIURIE GRAVI = il legislatore in questo caso rimanda alla discrezionalità del giudice; ´ CONDANNA AD UNA PENA INFAMANTE = tassa:vamente previste dal Codice penale; ´ MUTUO CONSENSO (ma le cautele sono veramente defa:gan:): a. il marito aver compiuto 25, mentre la moglie 21; b. la richiesta è ammissibile solo dopo 2 anni di matrimonio; c. è necessario il consenso e l’autorizzazione degli ascenden: > ciò significa che, se il padre premuore, bisognava richiedere al nonno, e se anche ques: era morto, bisognava produrre i cer:fica: di morte (cosa non agevole); d. Non è ammiesso il divorzio per mutuo consenso dopo 20 anni di matrimonio e qualora la moglie abbia più di 45 anni. E questa è solo la base, poiché in aggiunta ad ogni fase vengono richies: documen:, dichiarazioni notarili, la pra:ca deve rimanere sospesa 6 mesi = è VERAMENTE QUASI IMPOSSIBILE DA OTTENERE! N.B. Date tu3e le difficoltà nell’o3enere il divorso per mutuo consenso, spesso le coppie fanno credere che la causa sia un’altra. 7. ADOZIONE Secondo Tronchet l’adozione è una cosa mostruosa che si vuole introdurre nell’ordine sociale. 8. RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI Si decide di far convivere i 2 regimi patrimoniali vigen: nel Nord e nel Sud: A) COMUNIONE LEGALE (Nord) B) SISTEMA DOTALE (Sud) I fruH dotali spe3ano al marito ad sus0nenda onera matrimonii: è il marito ad amministrare i beni dotali, la moglie può godere e amministrare quelli parafernali (suppelle;li etc.), ma non può venderli. Inoltre, i beni immobili conferi: nella dote tendenzialmente non possono essere vendu:, in quanto bisognava garan:re un ceto sociale benestante > norme volte a favorire la famiglia borghese e il potere del padre. Viene introdo3a la figura del “MORTO CIVILE” = il non più proprietario, il non più coniuge, il non-uomo. Art. 25: “Per effe9o della morte civile, il condannato perde la proprietà di ogni bene che possedeva: la sua successione è aperta a profi9o dei suoi eredi, ai quali i suoi beni sono devoluO nella stessa maniera come se fosse morto naturalmente e senza testamento. ― Il matrimonio che aveva posto in essere precedentemente è sciolto quanto agli effeK civili”. 35 Storia del diritto mod. e contemp. (A-K/L-Z) Benedetta Cuoco Viene introdo3o il PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA = le persone di colore vengono considerate ci3adine grazie alla Rivoluzione, nel 1791 vengono ammessi i matrimoni mis:, nel 1794 viene abolita la schiavitù. INVECE, nel 1802 Napoleone reintroduce la schiavitù nelle colonie. CASO: Bianca lei, mulaFo lui, la madre di lei presenta opposizione alla Corte di Bordeaux Considerando che la signorina, avendo già compiuto 25 anni non aveva altro obbligo se non quello di noOficare un solo a9o rispe9oso ai sensi dell'art. 152. Considerando che la disuguaglianza di condizioni non è prevista dalla legge come impedimento alle nozze, quando le parO che lo vogliono porre in essere sono maggiori d'età e nella piena capacità di disporre dei propri diriK e che, ECCEZION FATTA PER I MATRIMONI TRA UN BIANCO E UNA NERA O QUELLO DI UNA BIANCA E UN NERO, FORMALMENTE PROIBITO DA UN ATTO DI GOVERNO (circolare del 1803) la differenza di colore, di nascita, di fortuna, di età o di stato non possono più essere ammessi dai tribunali per impedire e vietare un'unione matrimoniale senza incorrere per questo ad un eccesso di potere severamente e giustamente proscri9o. Il matrimonio richiesto è ammesso perché lui era mula3o, non di colore: se lo fosse stato il matrimonio non sarebbe stato ammesso, in forza della circolare napoleonica del 18 nevoso 1803 e ciò suscita grande perplessità tra i giuris: perché tecnicamente la Legge 21 marzo 1804 aveva previsto l’abolizione di tu3e le fon: anteceden: al codice (e tra l’altro quella del 1803 era una circolare, neanche una legge). Invece, questa circolare rimane vigente solo perché era stata emanata da Napoleone = PRIMO “COLPO DI PICCONE” AL PRINCIPIO DI UGIALGIANZA, che colpisce le PERSONE DI COLORE. Il SECONDO “COLPO DI PICCONE” AL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA viene inferto da parte di Napoleone agli EBREI > egli quando arriva in Italia, chiude i gheH e proclama gli ebrei ci3adini a pieno :tolo. Successivamente, si scopre però, che egli cerca di far eliminare gli ebrei (in par;colare quelli alsaziani, che si riteneva lucrassero a danno dei ciNadini). Di conseguenza, abbiamo una serie di leggi contro gli ebrei, le quali poi si par:colarizzano, poiché verranno indirizzate solo nei confron: degli ebrei alsaziani, ossia priovenien: dall’Alsazia, una regione storcica della Francia Nord-orientale (ciò poiché riescono a convincere Napoleone che quelli italiani e del sud- francese erano brava gente). Digressione: Illustrazione saggio del Prof. sul diri9o penale Napoleone si servì di 3 strumen: repressivi per comba3ere la criminalità (ossia coloro che minacciavano la stabilità dell’ordine cos;tuito). In verità, il reale obieHvo dell’imperatore era reprimere tuH coloro che potevano ostacolare il suo dominio. STRUMENTI DI CONTROLLO PENALE 1. Tale soppressione si realizza a3raverso il Codice penale imperiale del 1810 (mai apprezzato dai giuris; poiché privo di cartaNeri d’eccellenza tecnico-scien;fica presen;, invece, nel Codice civile). Si tra3a di un codice SEVERO, IMPRONTATO ALL’UTILE e ORIENTATO IN CHIAVE GENERAL-PREVENTIVA. Erano, tu3tavia, 36 Storia del diritto mod. e contemp. (A-K/L-Z) Benedetta Cuoco previs: il principio di legalità e l’irretroaHvità delle norme penali > nella prassi, però, vi erano più livelli di repressione, che portarono alla dissoluzione delle garanzie previste a tutela degli individui. 2. Il secondo strumento di potere bonapar:sta furono, infaH, i TRIBUNALI SPECIALI (privi delle garanzie del processo ordinario) = vera e propria intrusione del potere legisla:vo nel giudiziario, temporaneamente gius:ficata in nome della salus rei publicae, per far fronte alla cri:cità della situazione a3uale di criminalità dilagante: ´ era concessa maggiore libertà al magistrato, che poteva giudicare senza giuria; ´ il condannato non poteva ricorrere alla Cassazione 3. Infine, si introdussero le “Le3ere di sigillo” penali, che consen:vano la DETENZIONE AMMINISTRATIVA → quando i giudici erano convin: della colpevolezza dell’imputato, ma non avevano prove sufficien:, secondo quanto stabilito in una circolare del 1810, gli imputa: venivano manda: in prigione per un periodo che doveva durare al massimo 1 anno e poi sarebbe seguito il regolare processo (mol; però non oNennero mai un giudizio, mentre ad altri fu confermata la condanna per ;more dell’imperatore). Per aHrare i giudici, egli presentò il Codice penale come un “PRESIDIO DELLO STATO”: su 484 atricoli, 127 erano vol: a difendere la stabilità interna ed esterna dello Stato > i crimini contro lo Stato erano considera: molto più gravi rispe3o a quelli contro i priva: ci3adini. In un solo semestre ci furono 700 processi: era un’evento inevitabile data la straordinarietà della situazione. Con i tribuali speciali, l’ECCEZIONE VIENE INCASTONATA NEL CORPO DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE: ciò che doveva essere un sistema temporaneo di repressione diventa prassi e poi legge! Nel periodo post-napoleonico, il Codice penale sarà immediatamente riformato: tuH i livelli di eccezione spariranno. 9. SUCCESSIONI Vengono in parte confermate alcune conquiste fondamentali del periodo 89-94: oltre al già visto il divieto di diseredazione, vi è il divieto di fedecommessi ed è sancito il principio di eguaglianza successoria dei figli e il diri3o intangibile di costoro ad una quota del patrimonio ereditario (cui hanno diri3o anche i figli naturali, mentre quelli adulterini ed incestuosi solo agli alimen:). PROPRIETÀ “La Bibbia degli acquiren0 dei beni nazionali” Ricordiamo che nell’Art. 17 della Dichiarazione dei diria dell’uomo e del ci9adino del 1789, la proprietà viene indicata come un DIRITTO NATURALE. Cosa accade, invece, con Napoleone? Art. 544 > “Il diri9o di proprietà è il diri9o di godere e disporre delle cose nella maniera la più assoluta, purché non se ne faccia un uso proibito dalle leggi o dai regolamenO”. Tale norma, pur rimandendo iden;ca nella forma, assume significa; diversi nel contesto napoleonico e in quello liberale. 37 Storia del diritto mod. e contemp. (A-K/L-Z) Benedetta Cuoco Napoleone, nonappena prende il potere, intende far capire che NON si pone come un “nuovo restauratore”, che NON intende far venir meno le grandi conquiste della rivoluzione: nell’art. 544 troviamo, innanzitu3o, la volontà di rassicurare gli acquiren: dei beni nazionali. Ciò lo si evince dal fa3o che la norma contenga un’iperbole squillante. La prima espressione, infaH, (“il diri9o di proprietà è il diri9o di godere e disporre delle cose”) la troviamo già in Bartolo; sarà poi Napoleone ad inserire l’iperbole“nella maniera più assoluta”. Nella relatà c’è però un limite piu3osto problema:co, poiché la fonte che può incidere sulla des:nazione economica del bene, oltre la legge, sono addiri3ura i regolamen0, che vengono emana: dal Prefe3o. I prefeH prendono sul serio questa disposizione e decidono di applicarla nell’interesse dell’economia pubblica: ad esempio se si voleva edificare una villa su un proprio terreno che però era par:colarmente fer:le, il prefe3o lo poteva impedire. Dov’è, quindi, l’assolutezza della proprietà? mol: propietari si lamentano della eccessiva PUBBLICIZZAZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ e Napoleone viene a saperlo grazie alle spie che u:lizzava per controllare il consenso della società = la norma, dunque, si disvela come un COMPROMESSO TRA GLI ACQUIRENTI DEI BENI NAZIONALI E LO STATO (ossia la volontà di Napoleone). C’è poi una riserva di legge che riguarda l’espropriazione per causa di pubblica u:lità: Art. 545 > “Nessuno può essere costre9o a cedere una sua proprietà, se non per causa di uOlità pubblica, e mediante una giusta e prevenOva indennizzazione” Honoré de Balzac, una rappresentazione icas:ca del diri3o di proprietà napoleonico «Grandet nel 1789 era un mastro boUaio molto agiato, che sapeva leggere, scrivere e far di conto. Quando la Repubblica francese mise in vendita i beni del clero del circondario di Saumur, il boUaio si recò al distreUo, dove, aUraverso la corruzione oUenne per un pezzo di pane, legalmente se non legiZmamente i più bei vigne6 del circondario, una vecchia abbazia e qualche podere. (…). Quando napoleone divenne console il buon Grandet divenne sindaco, amministrò saggiamente, vendemmiò ancor meglio; quando divenne imperatore fu il signor Grandet». Napoleone sapeva benissimo che il potere non può reggersi solo sulla violenza, ma che dipende dal CONSENSO. Pertanto, era molto a3ento a capire se la società francese era con lui (anche a3raverso delle spie) da qui l’idea di usare seduzione e repressione. Ma il Codice napoleonico segue Locke o Rousseau? Ci sono segnali ambigui da parte di Portalis: A) nel discorso preliminare dice che “la proprietà è un’isOtuzione dire9a della natura” > sembra guardare a Locke; B) quando poi parla liberamente in Consiglio di Stato, invece, dice che “non è nel diri9o naturale che bisogna ricercare le regole della proprietà, unicamente l’ordine sociale fonda la proprietà” > di fa3o guarda a Rousseau, perché per lui la PROPRIETÀ È UNA CREAZIONE SOCIALE (nella stessa direzione era 38 Storia del diritto mod. e contemp. (A-K/L-Z) Benedetta Cuoco andato Cambacérès, che nel 1798 dice “la proprietà è una vera creazione sociale poiché in generale ogni diriUo deve emanare dall’autorità pubblica”) Di ciò sembra essere convinto anche l’imperatore, che in occasione della discussione rela:va alle cave e alle miniere, afferma: esistono regole che «sono stabilite nell’interesse della società, e che nessun proprietario può infrangere col pretesto che egli ha di usare e di abusare della cosa. Per esempio, Napoleone (parla in terza persona) non tollererebbe che un privato lasciasse sterili venO leghe di terra desOnandole a parco in una zona colOvabile a frumento» CONTRATTO Art. 1134 > “Le convenzioni legalmente formate hanno forza di legge per coloro che le hanno sOpulate”. Anche questa è una norma la cui assonanza sarà diversa negli anni 30 dell’800, rispe3o al momento storico materialista che l’ha prodo3a (sull’onta del roman;cismo e dello spiritualismo, proprietà e contraNo saranno considera; i capisaldi del liberalesimo: lo Stato si inchina di fronte al proprietario e al contraente). Dalla le3ura dei processi verbali si evince che il pessimismo antropologico è ancora ben presente nella mentalità di ques: giuris:, che si sono salva: dall’incubo di una rivoluzione permanente. Sono passa: dell’uomo di Rousseau a quella lupesca di Hobbes (l’uomo, malvagio di natura, non rispe3erebbe di sua sponte la buona fede nell’esecuzione del contra3o = quindi esso deve avere efficacia vincolante). Bigot > “non c’era che un mezzo per salvaguardare la buona fede, quello di rendere vincolanO i contraK dal momento della loro conclusione…” Favard > “il contra9o legalmente formato» è «una emanazione della legge” e che solo ciò assicura il rispe9o della “buona fede che deve regnare nell’esecuzione dei contraK” > SOLO LA LEGGE CONSENTE DI CRISTALLIZZARE UNA VOLONTÀ CHE ALTRIMENTI È EVANESCENTE. Senza la legge, l’uomo non adempie: essa è necessaria per salvaguardare l’ogge3o del contra3o. Art. 1138 > “L’obbligazione di consegnare la cosa è perfe9a col solo consenso de’ contraenO” L’ar:colo, concepito in maniera meno felice rispe3o alle altre norme del Code, sancisce il principio del CONSENSO TRASLATIVO (= la proprietà ha effeH reali) e ciò rappresenta un’innovazione rispe3o a Gius:niano, in quanto il diri3o romano, affinchè avvenisse il trasferimento del diri3o, prevedeva la consegna materiale della cosa, ossia la tradi0o = si supera Pothier che, invece, sosteneva bisognasse u:lizzare la tradi0o. Dietro questa innovazione c’è sicuramente Grozio: egli introdusse questo principio nel ‘600, in quanto era originario dell’Olanda, una grande potenza mariHma e commerciale, pertanto, elabora il principio del CONSENSO TRASLATIVO per facilitare l’immediatezza degli scambi. PUBBLICITÀ DEI TRASFERIMENTI → Il codice ha però un tallone d’Achille, l’ASSENZA DELLA TRASCRIZIONE, ques:one sulla quale si era aperta una polemica che aveva visto contrappos: i giuris: del Nord e del Sud. 39 Storia del diritto mod. e contemp. (A-K/L-Z) Benedetta Cuoco Prima del codice, al Nord, una sorta di trascrizione c’era; nel testo però non compare in quanto i giuris: del Sud non vogliono che le scelte economiche delle famiglie possano esser conoscibili (es: la scelta infamante di ipotecare degli immobili, la quale generava il ;more dell’assenza di una dote, e quindi, poteva influenzare le scelte di matrimonio, che era un affare economico). La trascrizione verrà inserita solo nel 1850! L’INCARCERAMENTO PER DEBITI CIVILI → nel 1764 Beccaria si scaglia contro tale pra:ca, ma era troppo diffusa e quindi compare nel codice napoleonico (nonché in Italia, dove rimmarrà fino al 1870). LE FONTI DEL CODICE CIVILE FRANCESE Il Codice è al contempo un fa3o di VOLONTÀ POLITICA (ossia del sovrano) e di RAZIONALITÀ SCIENTIFICA (si tesaurizza la sapienza scien:fica millenaria). Nel codice troviamo: 1. DiriFo romano > filtrato araverso la tradizione romanis:ca, Domat, Pothier e Grozio; 2. Consuetudini > del Nord della Francia (es: su distanze, luci e vedute); 3. Is Proprietà, diri3o di famiglia; 4. Ordonnances > quelle commerciali, successorie, rela:ve alle donazioni… Per questo Portalis parla di “transac0on”: ossia, COMPROMESSO/MEDIAZIONE: ´ COMPROMESSO tra diri3o dell’Ancién regime e diri3o rivoluzionario; ´ MEDAZIONE tra Dir3o consuetudinario e Diri3o del Sud. APPLICAZIONE DEL CODICE NELLA REALTÀ ITALIANA In Italia abbiamo vari Sta: (in tua, faNa eccezione per la Sicilia e la Sardegna, si applica il Codice francese): Ø Sono parte integrante del Regno francese = Torino, Genova, Firenze, Perugia e Roma; Ø Regno d’Italia napoleonico = prima c’è la Repubblica Italiana (1802-1805) che viene poi trasformata da Napoleone in Regno d'Italia napoleonico (1805-1814), il quale arriva fino a Fermo a Sud e alla privincia di Udine compresa ad Est; Ø Nel mezzogiorno c’è il Regno di Napoli; Ø Regno di Sicilia; Ø Regno di Sardegna; Ø Provincie illiriche = Trieste e Gorizia 40 Storia del diritto mod. e contemp. (A-K/L-Z) Benedetta Cuoco Quando Napoleone arriva in Italia, vengono fondate le “Repubbliche Sorelle” (CISALPINA, con capitale Milano e CISPADANA, con capitale Bologna) dalla cui unione nasce la Repubblica Italiana (1802-1805), con presidente Napoleone, e vicepresidente Melzi d'Eril. Noi ci occupiamo della repubblica CISALPINA. Il vicepreseidente, pensando che la Repubblica italiana possa essere diversa dall’impero francese, cerca di ritagliare delle zone di autonomia. Per questo mo:vo incarica un giurista (proveniente dalla Valtellina) di nome Alberto De Simoni di confezionare un Codice civile (ci sono due verisoni 1802 e 1803): viene preso come modello il proge3o di Portalis del 1801 (che era già in circolazione, ma doveva essere commentato etc). Egli, dunque, adegua tale proge3o alla realtà italiana: ´ La patria potestà è tendenzialmente perpetua; ´ La disciplina delle successioni è maggiormente conforme al diri3o romano; ´ Sul divorzio è un po’ ambiguo; IMPORTANTE > come il proge3o di Portalis, il codice di De Simoni è APERTO, solo che al posto del DiriFo comune (corpus interpretato da glossatori e commentatori) egli afferma che, in caso di lacuna, bisogna ricorrere dire3amente al DiriFo romano. 41 Storia del diritto mod. e contemp. (A-K/L-Z) Benedetta Cuoco Nel 1805 Napoleone arriva a Milano perché ha trasformato la Repubblica italiana in Regno, di cui è diventato il Re e chiede alla Chiesa di trovare un “San Napoleone”, la Chiesa obbedisce inventandone uno immaginario che si festeggiava il 15 agosto (sua data di nascita). Napoleone fa scrivere nell’Art. 57 Terzo Statuto Cos0tuzionale > “al codice non potrà esser fa9o cambiamento alcuno per lo spazio di 5 anni. Dopo questo tempo, il Tribunale di Cassazione e gli altri tribunali essendo staO consultaO, il Consiglio di Stato propone una legge tendente a modificare ciò che sarà ritenuto dife9oso nel codice”. Pertanto, il codice poteva essere modificato (so3oposto a revisione), ma le modifiche potevano essere a3uate solo dopo un’applicazione di 5 anni > MA NON VERRÀ MAI MODIFICATO! La storia dell’applicazione del Code civil nel Regno d’Italia napoleonico con capitale Milano ha un nome: Giuseppe Luosi (Ministro della Gius:zia). Era anche lui convinto che il codice dovesse tenere conto delle specificità italiane, pertanto, incarica una commissione di tradurre il codice e nella traduzione fa seguire tu3a una serie di ar:coli direH a modificare il codice. Napoleone naturalmente non era d’accordo con le modifiche del codice: era convinto che “ciò che conveniva ai francesi conveniva per tua”. Di conseguenza, Luosi deve limitarsi a tradurre il testo e tentare di ammorbidirne l’impa3o SENZA APPORTARE MODIFICHE → Il CODICE ENTRA IN VIGORE IL 1° APRILE 1806 (doveva entrare in vigore 1° gennaio). Dal diario del canonico Mantovani, si evince ciò che nel 1806 la società dei legali in Italia pensava del Codice napoleonico: «Non si sentono che riflessi e giudizi sul codice da cui si prova con fondamento che è rovinosissimo» «… l’ombra del gran codice Napoleone, che da tuK i giudici e magistraO fu ricevuto come un dono del cielo, e venne encomiato in pubblico per opera divina degna del massimo degli eroi, ma che in privato è nominato da tuK i legali per codice diabolico, fomentatore eterno di insolubili quesOoni…» NEL MODENESE «in una pretura s’introdusse il discorso della qualità e perfezione del Codice Napoleone, ne fu biasimata l’opera e, in un momento che si leggeva un paragrafo del de9o Codice relaOvo alle successioni, il giudice chiuse con disprezzo il medesimo Codice e lo scagliò contro il muro, chiamandolo un’opera del demonio». CONTROMISURE DI LUOSI PER AMMORBIDIRE L’IMPATTO DEL CODICE NON MODIFICATO 1. Popolarizzazione = fa celebrare l’entrata in vigore del codice con feste campestri e ci3adine e fa precedere le messe dall’ingresso di magistra: che portano il Codice su un pia3o d’argento (sacralizzazione del codice); 2. Educazione giuridica = dato che bisogna formare i giuris:, bisogna tradurre in italiano anche tuH i lavori preparatorii e le opere di commento al codice, perché a differenza di Torino, Genova, Firenze e Roma (dove la lingua ufficiale del foro era il francese) a Milano e a Napoli la lingua ufficiale era l’italiano; 42 Storia del diritto mod. e contemp. (A-K/L-Z) Benedetta Cuoco 3. Esame di abilitazione degli avvoca< = consiste sempre nel saper illustrare le differenze tra la disciplina previgente e la disciplina nuova del Codice; 4. Pubblicazione sentenze Cor< d’appello = fa raccogliere e pubblicare tu3e le sentenze delle cor: d’appello in cui i giudici hanno riformato le sentenze di 1° grado, poiché in esse era stato erroneamente applicato il diri3o previgente. In tal modo riesce ad istruire e controllare la magistratura. N.B. Luosi riscontra un ampio consenso da parte dei giudici, che acquistano una posizione sociale ed economica importante, e dunque, si sentono valorizza; nel loro ruolo (ciò alla lunga avrà degli effea benefici impressionan;): questo poiché egli capisce che bisogna premiarli con avanzamen; di carriera e aumen; di s;pendi. Per questo Luosi è ricordato come uno degli migliori ministri della gius;zia, in quanto ha agito con un auten;co senso di gius>zia. __________________________________________________________________________________________ DIVORZIO NEL Regno D’Italia napoleonico L’applicazione del Codice napoleonico in Italia pone un grande problema: il divorzio, della cui presenza la società discute: ´ Melchiorre Gioja dice che il divozio è una truffa, che è difficilissimo da realizzare (viene licenziato); ´ altri (gli avvoca:) comprendono che divorziare è quasi impossibile: gli an:divorzis:, pertanto, valorizzano la disciplina napoleonica; ´ altri ancora denunciano difformità tra la Cos:tuzione (che poneva come religione di Stato la religione ca3olica, che impedisce di divorziare) e il Codice. Luosi riceve una missiva da un giudice di Vicenza, il quale chiede se sia legiHmo concedere il divorzio ad una coppia sposatasi prima dell’entrata in vigore del Codice. Il consiglio di Luosi è seguire il principio di NON RETROATTIVITÀ = impedire il divorzio alle coppie sposatesi prima del 1° aprile 1806. Egli fa finta di non riocrdare che la ques:one della retraHvità era già stata posta a Genova e a Torino (lì il codice era arrivato prima perché non doveva essere trado3o): le cor: di queste ci3à avevano respinto la domanda di divorzio di coppie sposatesi prima dell’entrata in vigore del codice > intervenne la Cassazione francese e stabilì che tra3andosi di diria personali, il divorzio è ammissibile anche per coppie sposatesi prima. A Venezia nel 1807, la Corte d’appello è più accorta di quella di Vicenza e, consapevole della sentenza della Cassazione francese, riforma la sentenza di 1° grado che aveva rige3ato la domanda di una coppia sposatasi prima dell’entrata in vigore = il messaggio è chiaro, SI PUÒ DIVORZIARE ! Luosi, dunque, comincia a preoccuparsi e tra il 1806 e il 1809 manda circolari a tuH i magistra: chiedendo quanto le coppie stessero divorziando. Essi affermano che avevano avuto solo 13 domande, di cui 5 accolte e 8 respinte. A Bologna però, nel 1811 succede un disastro! Il generale Yves-Marie Pastol era sposato con una belissima donna molto giovane che però si innamora di un musicista. Egli era un uomo liberale di ampie 43 Storia del diritto mod. e contemp. (A-K/L-Z) Benedetta Cuoco vedute, dunque, acconsente al divorzio, che avrebbe dovuto essere per mutuo consenso, ma per farlo era necessario il consenso dei genitori; dunque, fanno finta che la causa sia l’ADULTERIO DEL MARITO. Si tra3a di un divorzio in frode alla legge, la scoietà lo viene a scoprire e si genera un grande scandalo: il generale viene mandato sul fronte prussiano dove muore, mentre la donna viene sfra3ata dal Regno e riconsegnata ai genitori. A questo punto Luosi fa fare una molto più seria analisi delle DOMANDE DI DIVORZIO! Tra il 1806 e il 1814 pervengono 130 DOMANDE DI DIVORZIO, di cui: ´ Venezia = 40 (i divorzi veneziani erano in realtà separazioni di fa3o, perché già prima del codice si era is:tuita una prassi per cui le coppie si separavano in a3esa del giudizio canonico); ´ Bologna = 2 ´ Milano = 3 ´ Como, Cremona, Fermo, Ravenna e Reggio Emilia = 0 Di queste domande: 56 per mutuo consenso (più o3o appellate); 33 domande per eccessi, sevizie e ingiurie gravi; 25 per adulterio; 8 per condanna pena infamante. CONDIZIONE SOCIALE PER DIVORZIARE → dalle sentenze si evince che quelli che divorziavano erano la maggior parte delle volte possiden' (per essere considera: tali era sufficiente essere proprietari della propria casa). Invece, a Venezia con:nuano a divorziare quelli che già lo facevano di fa3o: il patriziato veneziano e la nobiltà veneta. In ordine decrescente troviamo poi 1) ar:giani, 2) commercian:, 3) impiega: e dipenden:, 4) contadini e pescatori, 5) militari, 6) avvoca: e 7) un Viceprefe3o = SI TRATTA DI UN FENOMENO PIUTTOSTO TRASVERSALE! IN FRANCIA > da un’indagine condo3a a Lione si evince che da 84 divorzi di media all’anno del periodo 1792-1803 (prima del Codice) si passò a 7 nel periodo 1804-1816 (periodo napoleonico). Da ciò si capisce che 130 domande tra il 1806 e il 1814 in Italia NON SONO POCHE… IL DIVORZIO PER MUTUO CONSENSO nel Regno D’italia napoleonico Quando il le3erato Giordani nel 1807 deve esporre il suo discorso all’accademia di Cesena per presentare il Code Napoléon, traccia una sintesi sull’essenza del divorzio napoleonico che coglie nel segno: “Considerino […] di quante condizioni ha ristre9o il Divorzio; sicché non è possibile che mai prorompa a quella licenza e a que’ disordini che si videro in Roma, quando col governo civile erano caduO anche i costumi. […]. Egli ha stabilito che da maturo consiglio di congiunO fosse guidata la troppo calda età giovanile […]. Vi hanno interesse le famiglie, delle quali potrebbe alterarsi il patrimonio e la quiete: 44 Storia del diritto mod. e contemp. (A-K/L-Z) Benedetta Cuoco vi ha interesse la ci9à, alla quale sommamente importa da cui siano generaO i ci9adini, e quali e come cresciuO. Qual senno era dunque che tanta parte di cosa pubblica stesse nella volontà di due”. Questa è la risposta di Giordani a coloro che sostenevano che quello italiano era un regno ca3olico e che la religione ca3olica non amme3eva il divorzio. Afferma che questa “regolamentazione” introdo3a dal Code va apprezzata in quanto, pur introducendo una forma di separazione legale, la circoscrive a determina: casi e la rende subordinata a decisioni sagge e ponderate, in par:colare da parte delle famiglie (dato che serviva l’autorizzazione e consenso dei genitori) = IN TAL MODO È EVITATA LA DEGENERAZIONE SOCIALE E VIENE TUTELATO IL BENE PUBBLICO. Da ciò è evidente la concezione che ad inizio ‘800 si ha del matrimonio: è sostanzialmente un affare economico tra due famiglie. LA PROSPETTIVA DEGLI AVVOCATI IN ITALIA→ “[…] la causa di divorzio per reciproco consenso è una causa di pure e semplici formalità, non essendo nella medesima i coniugi tenuO a dichiarare né li giudici a conoscere de' parOcolari moOvi per cui vogliono essere autorizzaO a sciogliere il loro matrimonio: il divorzio per mutuo consenso non ha alcun moOvo o ragione valevole. A ciò risponde la legge e chiude ai giudici la bocca per sempre”. Il divorzio per mutuo consenso è una procedura che non richiede mo:vazioni specifiche o indagini sulle stesse da parte dei giudici, bensì si basa esclusivamente sull'accordo tra i coniugi di voler porre fine al matrimonio. MA AL CONTEMPO è “una strada piena di sterpi e di spini e tortuosa (innumerevoli adempimen: formali) per cui riguardo […] al Omore che il divorzio per reciproco consenso sia un mezzo facile e piano per rompere un nodo, e soddisfare il capriccio, NON v’è inganno più di questo dimostrato”. E infaH… LA GIURISPRUDENZA FRANCESE DI FRONTE AL DIVORZIO PER MUTUO CONSENSO (1806) → “Con riguardo al divorzio per mutuo consenso ogni formalità è di rigore. Non si può ricorrere all’analogia e ogni irregolarità, anche quella che può sembrare di scarsa rilevanza, deve condurre alla nullità di tu9o il procedimento > poiché la finalità di tu3e queste formalità è rendere il divorzio il più raro possibile! La giurisprudenza francese è compa3a: PER DIVORZIARE PER MUTUO CONSENSO SI DEVONO AVERE TUTTE LE CARTE IN REGOLA, ALTRIMENTI NULLA! IL DIVORZIO PER ECCESSI, SEVIZIE E INGIURIE GRAVI nel Regno D’italia napoleonico Il legislatore non ha definito tassa:vamente ques: casi, per cui in questo caso è lasciato spazio ai giudici. Ecco le interpretazioni di alcuni giuris: : Treilhard > spiegò che esse non si sostanziavano in semplici movimen: di vivacità, in alcune parole dure, o rifiu:, ma in veri e propri eccessi, in tra3amen: caHvi personali, in sevizie nella rigida accezione di questa parola saevi0a (= crudeltà), e in insul< con un cara3ere di grande gravità. 45 Storia del diritto mod. e contemp. (A-K/L-Z) Benedetta Cuoco Savoie-Rollin > affermò davan: al Tribunato che le ingiurie erano «violenza sui sen0men0» e gli eccessi «violenza sui corpi». Pothier afferma che: 1. I giudici non debbono troppo facilmente perme3ere ad una moglie di separarsi dal proprio marito, ma quando giuste cause di separazione vi sono, essi la debbono a lei accordare: bisogna, infaH, perme3ere un male minore per evitarne uno maggiore; 2. Le cause che possono gius:ficare la separazione si devono lasciare interamente all’arbitrio ed alla prudenza del giudice; 3. Il giudice deve aver riguardo alla qualità delle par:: uno schiaffo o un pugno dato da un marito alla propria moglie, che potrebb’essere una causa sufficiente di separazione tra persone di civile ed onesta condizione, NON sarà tale fra le persone del basso popolo (a meno che simili offese non siano reiterate)! LA GIURISPRUDENZA FRANCESE → La Cassa0on, interpellata sulla possibilità di introdurre una casis:ca ben definita, disse che non era di sua competenza decidere la ques:one, in quanto si tra3a di una ques:one DI FATTO, NON DI DIRITTO = pertanto, l’ampia discrezionalità a3ribuita ai giudici diede luogo ad orientamen0 contrastan0. Nel 1808, infaH, giunse a stabilire che l’apprezzamento “della sufficienza e della gravità dei faK addoK dai coniugi per o9enere ciò spe9a esclusivamente al giudice che statuisce nel merito” > La dialeHca, dunque, rimase circoscri3a tra tribunali di prima istanza e cor: d’appello. La stessa ampia discrezionalità in materia (pur se vincolata all'esito dell’esame tes:moniale) era a3ribuita ai giudici in Italia. Caso Veneziano, Maria Cochi Maria Cochi veniva schiaffeggiata dal marito, anche in pubblico con annesse ingiurie. La sua domanda di divorzio inizialmente viene rige3a dal TRIBUNALE DI PRIMO GRADO, con queste mo:vazioni: “Considerando che le ingiurie e gli eccessi allegaO dalla petente non si possono ritenere per quegli eccessi sevizie ingiurie gravi contemplaO dall'arOcolo 231 del codice napoleonico, come infaK non lo sono alcune guanciate date alla petente dal di lei marito sulla pubblica strada, né le asserite replicate ingiurie e pessimi tra9amenO non de9agliatamente individuaO e che non potrebbero dar luogo alla domanda di divorzio quand'anche fossero provaO” … il giudice aggiunge “Aggiungo a tu9o ciò che se dovesse aver luogo il divorzio per alcune guanciate, la metà dei matrimoni civili, e quasi tuK quelli del basso popolo dovrebbero essere annullaO”. Tua3avia, dato che la donna produce una serie di tes:moni (tra cui lo stesso parroco) che confermano la grande crudeltà del marito, la CORTE D’APPELLO di Venezia, riforma la sentenza di primo grado affermando: “Le cause espresse dalla legge per poter domandare il divorzio per causa determinata, o la separazione personale, NON sono soltanto le percosse, le minacce di vita od altri mali tra9amenO che potessero porre in pericolo di vita il coniuge, o le pubbliche ingiurie (come fu considerato dalla Corte di 46 Storia del diritto mod. e contemp. (A-K/L-Z) Benedetta Cuoco gius;zia dell’Adria;co nella sua sentenza contumaciale 22 agosto 1808), ma sono gli eccessi, le sevizie, e le ingiurie gravi D’OGNI SPECIE, come negli arOcoli 231 e 306 del Codice Napoleone”. NOTA BENE! Purtroppo, le sentenze di divorzio dipendevano molto dal faNo, cioè dalla qualità delle prove che i peten; riuscivano a produrre: in questo Maria Cochi è stata fortunata, ma non per tua era così! Esempi di casi in cui è stato concesso il divorzio: Ø Vi3oria Gavioli a Modena sopravvisse miracolosamente alle coltellate del marito; Ø Maria Gen:le Rasponi a Pesaro subì le violenze di un marito che riversò il suo odio anche sul figlio; Ø Marianna Rossini a Faenza fu ge3ata «per terra, calpestata, e contaminata dei suoi spuO, senza riguardo né ad essa né alla creatura di cui era incinta»; Ø Teresa Faggiona: a Vicenza venne «reiteratamente maltra9ata ingiuriata, minacciata nella vita e percossa di maniera che la medesima abbisognò di chirurgica cura e assistenza»; Ø Teresa Piccoli e Chiara Bonicelli a Venezia furono ferite con pale3e del fuoco e lucerne. NOTA BENE! La domanda veniva respinta quando: a) i faH non erano de3aglia: con l’individuazione necessaria di date, epoche, circostanze; b) non veniva provata la abitualità delle violenze, degli eccessi e delle ingiurie gravi; c) non veniva dimostrato che i maltra3amen: oltrepassavano i limi: di un’acce3abile correzione maritale (che variava ancora in base alla condizione sociale). GIURISPRUDENZA DEL REGNO D’ITALIA → abbbiamo orientamen: contrastan:: Ø CarneluW (noto giurista italiano del ‘900) afferma «Se il codice napoleonico non individua quali siano [gli eccessi, le sevizie e le ingiurie], si può bene conoscere quali siano dalla fonte della universale giurisprudenza, dal Diri9o romano» > per il quale le sevi'ae erano solo quelle che meFevano in pericolo la vita della donna. Ø A Venezia, invece, i magistra: seguirono non tanto il Diri3o romano quanto la prassi rotale e la scienza del DiriFo caonico compendiata da Tommaso Sanchez (giurista del 500, che rappresentava ancora il vademecum di ques; giuris;) > egli aveva escluso che le violenze rilevan: fossero solo quelle che ponevano in pericolo la vita della moglie: era sufficiente il :more «per il futuro di un male grave. GIURISPRUDENZA FRANCESE → al contrario di quanto affermato da Treilhard, le Cor: D’appello francesi dicono: secondo le Leggi Romane è necessario che [le sevizie] siano state spinte al punto di far temere per la vita della viKma, ma noi NON ricerchiamo che la moglie sia esposta a perder la vita. Anche qui però ci saranno alcune Cor: che andranno nella direzione opposta molto meno docile! IL DIVORZIO PER ADULTERIO nel Regno D’italia napoleonico Il legislatore, dichiarando genericamente di essersi ispirato al Diri3o romano, aveva posto una disparità fra l’adulterio della moglie rispe3o a quello del marito. 47 Storia del diritto mod. e contemp. (A-K/L-Z) Benedetta Cuoco Adulterio della moglie = era sempre rilevante ai fini del divorzio, in qualsiasi modo fosse perpetrato. In più vi era una sanzione per la moglie che consisteva nella reclusione fino a 6 mesi. Adulterio del marito = l’Ar0colo 230 disponeva che l’adulterio del marito si realizzava quando egli introduceva della concubina nella casa coniugale + la tra3ava a tuH gli effeH come una moglie, suscitando pubblico scandalo: pertanto, solo quando l’onore della moglie era leso pubblicamente, quest'ul:ma poteva promuovere l’istanza (ed è questo che simula il generale Pastòl a Bologna nel 1811). __________________________________________________________________________________________ STORIA DELL’ARTICOLO 4 DEL CODE CIVIL Art. 4: “Se un giudice ricuserà di giudicare so9o pretesto di silenzio, oscurità, o dife9o della legge, si potrà agire contro di lui come colpevole di negata giusOzia”. L’Art. 4 riguarda il potere dei giudici dinanzi alle LACUNE: sappiamo che Napoleone aveva respinto la proposta di Portalis di dare luogo ad un codice aperto. REAZIONE DELLA DOTTRINA → Locré nel suo commentario scrive: “l’art. 4 indica ai giudici il caso in cui essi devono applicare il diri9o naturale e pronunciare facendo ricorso ai lumi della ragione, vale a dire quando la legge posiOva è muta, oscura e insufficiente” = appigliandosi al discorso preliminare, la do3rina si schiera con Portalis. REAZIONE DELLA GIUSRISPRUDENZA → I giudici veneziani rilevarono una lacuna dell’Art. 283 del Codice di procedura civile e stabilirono che: «a norma dell’art. 4 del codice Napoleone al silenzio della legge [avrebbe dovuto] supplire la prudenza del giudice con le regole del buon senso e dell’equità naturale» = anche i giudici si schierano con Portalis (o perché ne condividono veramente l’opinione o perché non vogliono far perdere d’importanza il proprio ruolo). Milano 1812 > F. Appiani, Saggio di giurisprudenza elementare: «poichè l'equità è il supplemento immancabile di tu9e le leggi, nel loro silenzio questa sarà l'estrema guida del legislatore. Quod legibus omissum est non omi L. Quar anche lui fa capire che il giudice può fare ricorso all’equità. PERTANTO, il CODICE VIENE TENDENZIALMENTE CONCEPITO APERTO IN CASO DI LACUNA (quindi come extrema ra0o, cioè solo quando la norma non è chiara, è insufficiente o manca totalmente). PERSONE DI COLORE Caso: Marco Antonio Fortunato (luglio, 1810) 48 Storia del diritto mod. e contemp. (A-K/L-Z) Benedetta Cuoco Marco Antonio Fortunato, di 23 anni, originario di Tripoli, si presenta all’ufficiale dello Stato civile dichiarando di volersi unire in matrimonio con Chiara Sergen0, dopo aver o3enuto il permesso dai genitori della nubenda. L’impiegato gli risponde che «a tenore delle leggi vigenO non è egli in facoltà di accordargli l’implorato assenso». Il ragazzo, pensando che il problema fosse rela:vo alla propria fede, mostra immediatamente la fede ba3esimale, che a3esta la sua condizione di cris:ano ca3olico. Ma il problema era un altro… il colore della sua pelle! L’ufficiale di Stato civile stava, infaH, applicando la famigerata CIRCOLARE DEL 1803 (no matrimoni mis; tra mori e bianchi: i mori potevano aposarsi solo tra di loro). Il ragazzo allora, si rivolge a Luosi e al Viceré gli viene risposto: «Questa saggia prescrizione ha per iscopo il plausibile ogge9o che da simili unioni non abbia a nascere una specie degenere, ribu9ante, e direi quasi schiffosa, che verrebbe a propagarsi per molte età nelle successive generazioni». Ricordiamo il contesto, nel 1802: Ø era stata reintrodo3a la schiavitù nelle colonie (Napoleone dieva: «che non capiva l'esistenza delle colonie senza la schiavitù di chi le colOva e che solo gli africani erano adaK a questo lavoro»); Ø era stato introdo3o il divieto di accesso per la gente di colore (neri e mulaH) in Francia. Luosi scrisse al Viceré Eugenio riproducendo le considerazioni dei suoi funzionari: “I Governi più civilizzaO d’Europa ebbero la cura di conservare alla propria Nazione non solo gli usi e le abitudini morali a9e ad acquistarle pregio, ed a disOnguerla presso le altre Nazioni, ma ben anco di mantenere le qualità fisiche dei suoi ci9adini fra le quali una delle prime si è il colore, e ciò all’effe9o che non degenerassero le specie, e non venisse a risenOrne onta la Nazione stessa”. Luosi si era rivolto al Viceré Eugenio per proporre l’introduzione di norme che proibissero ufficialmente le unioni interrazziali. Tu3avia, dal momento che «erano pochi i DiparOmenO nei quali trovinsi de’ Negri», cioè Luosi era consapevole che il fenomeno delle unioni interrazziali fosse poco diffuso in Italia, egli suggerì di ado3are lo strumento della circolare (e non quello del Decreto). Era chiara, dunque, la visione del tempo: Marco Fortunato non poteva sposarsi con una ragazza bianca, mo:vo per il quale uccide la fidanzata e si toglie la vita. PERSONE DI RELIGIONE EBRAICA La Rivoluzione francese fa fa:ca a concedere loro la ci3adinanza, in quanto essi avevano tradizioni e costumi specifici tanto da cos:tuire una comunità a sé. Di consegnenza, si riteneva che essi non abbracciassero i valori rivoluzionari e che dovessero quindi diventare “buoni ebrei”. Si inizia, dunque, a dis:nguere: Ø BUON EBREO = è l’ebreo Sefardita, che sta a Tolosa o a Bordeaux e che nel corso dei secoli ha seguito meno tu3e le tradizioni specifiche della comunità ebraica, mo:vo per cui si è integrato di più; Ø CATTIVO EBREO = è l’ebreo Aschenazita, che rimane radicato ai costumi ebraici e non si integra. 49 Storia del diritto mod. e contemp. (A-K/L-Z) Benedetta Cuoco I BUONI EBREI erano, dunque, tali perché erano integrabili: l’idea era che alla fine essi dovessero completamente mescolarsi nella società tanto da non esserci più ebrei = la ci3adinanza viene, dunque, concessa a fa:ca (1791) sempre nella speranza che diven:no “meno ebrei”. Caso: Rigurgi0 an0semi0 (Modena, 1811) Il Prefe3o segnala il matrimonio tra l’ebreo Teglio e la vedova cris:nana Tondini, che convivevano insieme già da 1 anno. Egli, definendo “depravato il primo, e nemmeno di condo9a troppo regolare la seconda”, si rivolge al Dire6ore della polizia, in quanto era convinto che un matrimonio di questo genere in Francia fosse vietato. Aggiunge poi che, quand’anche non fosse sussistente tale divieto, era l’ordine pubblico ad esigerlo (se non c’è la via legisla;va, va ad invocare quella poli;ca). Il Dire6ore della polizia dichiarò con fermezza che il proposito del Prefe3o andava respinto poiché gli ebrei erano suddi: del Regno d’Italia a tuH gli effeH! Il Dire6ore Francesco Mosca, aveva evidenziato che nelll’Assemblea dei notabili ebrei convocata a Parigi dall’imperatore, alla quale avevano partecipato pleno iure gli israeli: più in vista del Regno d’Italia, Napoleone (che aveva tu3o l’interesse a dissolvere le comunità israeli:che) si era pronunciato a favore dei matrimoni mis: tra cris:ani ed ebrei! → Ma perché? Per risolvere la ques alla fine, il matrimonio fu consen:to, ma Teglio si converÖ al ca3olicesimo! Dalla vicenda si evince che non solo MATRIMOI MISTI SONO AMMESSI, in quanto contraH civili, ANZI VANNO INCORAGGIATI (perché danno luogo all’integrazione degli ebrei, fino a farli conver;re). Ma perché il Giudici era così convinto che in Fancia qualche vi fosse qualche provvedimento restriHvo? La risposta va ricercata nel fa3o che, in effeH, dal 1806 in Francia soffiava un forte vento contro gli ebrei. Nel 1808, Napoleone promulgò il famigerato «décret infâme», un decreto discriminatorio, per effe3o del quale fecero ritorno an:chi divie: palesemente in contraddizione con i pricipi di uguaglianza contenu: del Code civil. Esso prevedeva: 1. Es:nzione dei debi: contraH nei confron: degli ebrei; 2. Obbligo di o3enere una patente per l’esercizio del commercio; 3. Divieto di risiedere in Alsazia; 4. Circolazione all’interno della Francia subordinata all’acquisto di un immobile rus:co con l’obbligo di dedicarsi all’aHvità agricola; 50 Storia del diritto mod. e contemp. (A-K/L-Z) Benedetta Cuoco 5. Invito a registrare (francesizzando) nomi e cognomi; 6. Divieto di sos:tuzione nella coscrizione = non era concesso pagare un altro sogge3o perché ques: andasse al fronte al posto loro (cosa che, invece, i francesi potevano fare). L’avvocato parigino Louis Poujol aveva proposto nel 1806 di andare oltre, invitando il legislatore a revocare agli ebrei temporaneamente la ciNadinanza. Ai suoi occhi, infaa, gli ebrei, sopraNuNo quelli alsaziani, non si erano merita; l’emancipazione sancita nel 1791. Napoleone si rende però conto che queste disposizioni discriminatorie suscitano lo stupore degli ebrei italiani, provenzali, parigini e bordolesi: essi, essendo pienamente integra:, non ne comprendevano il mo:vo → quindi, ESENTA TUTTE QUESTE COMUNITÀ DA TALI PROVVEDIMENTI DISCRIMINATORII (per questo in Italia, egli è ricordato come colui che ha aperto i ghea e salvato gli ebrei). CONVERSIONI FORZATE DEI MINORI → era prassi che ragazzini ebrei non abbien: venissero avvicina: dai parroci che li persuadevano a divenire ca3olici con la promessa di un valido futuro. Ques:, dunque, se ne andavano di casa e andavano a dimorare nei pos: dove doveva avvenire questa conversione. Qui si pone un problema! perché le autorità del Regno italico si comportano esa3amente come se non fosse entrato in vigore il Code civil: quest’utlimo, per quanto concerne la patria potestà, stabilisce che il figlio non può andarsene di casa fino ai 21 anni: quindi anche in Francia accadevano queste cose, ma i padri ebrei reclamavano i figli invocando l’Art. 374 (“Il figlio non può abbandonare la casa paterna senza il permesso del padre…”). Nel Regno d’Italia, invece, capiranno solo nel 1813 che l’ Art. 374 impedisce le conversioni forzate dei figli che vengono strappa: ai genitori (infaa, a Modena una madre non riesce a rioNenere la figlia, perché i giudici le rispondono che doveva essere il padre a reclamare, in quanto le madri non erano citate nell’Art. 374). PERTANTO, C’È L’APPLICAZIONE, MA ANCHE LA DISAPPLICAZIONE DEL CODICE (per quanto riguarda le persone di colore e gli ebrei) = il codice non è uguale per tuH! CONDOTTA DELLA POPOLAZIONE DEL REGNO D’ITALIA Come reagiscono i ci3adini all’introduzione del matrimonio civile? a. Matrimonio canonico all’estero > il codice napoleonico ha introdo3o un impedimento che è presente anche nel diri3o canonico, ma può essere dispensato: ossia, divieto di celebrare matrimoni tra zii e nipo:. Per questo mo:vo mol: si sposano canonicamente oltre confine (es: Svizzera) con delle dispense che però sono false, cioè non sarà poi un matrimonio valido agli effeH civili; b. Divorzi in frode alla legge (es: venivano respinte domande di divorzio e venivano riproposte in un tribunale diverso come domande di annullamento e molte venivano accolte); c. Matrimoni dei coscri^ con le vegliarde > chi era sposato/con figli finiva nella terza classe (ossia venivano chiama: dopo quelli delle prime classi), quindi, mol: si sposavano con se3antenni vedove (quando termina il regime napoleonico, ques; si rivolgono alle autorità austriache per sciogliere il matrimonio, ma non gli verrà concesso. 51 Storia del diritto mod. e contemp. (A-K/L-Z) Benedetta Cuoco Qual è l’a3eggiamento dei giudici? Sono giudici prepara:, coscenziosi, che lavorano molto perché Luosi li premiava (s;pendiamente o aNraverso degli avanzamen;, es: un giudice di prima istanza poteva diventare presidente della Corte d’appello di un altro dipar;mento). InfaH, il canonico mantovani nel 1810 (a distanza di quaRro anni) scrive = “Fra i ceO che paiono aver migliorato, un sembrami quello dè giudici, nè quali sia per la scelta degli individui, sia per la controleria di altri tribunali, o del gran giudice (Luosi) che invigili, pare che le decisioni che sortono sieno più conformi alla giusOzia”. LA GIUSTIZIA È VERAMENTE APPLICATA, ORA SÌ CHE IL CODICE VIENE VISTO COME UN DONO DAL CIELO → ecco perché nel Risorgimento in Italia nasce il mito di Napoleone liberatore, garante di una gius es: legge sull'eversione della feudalità, modernizzazione dell’apparato amministrativo e giudiziario (sempre tenendo presente l’archetipo francese). B. ETÀ MURATTIANA = al contrario la reggenza di Murat è connotata da tratti di profonda napoletanità e da un ulteriore slancio dato al riformismo giuseppino. 52 Storia del diritto mod. e contemp. (A-K/L-Z) Benedetta Cuoco GIUSEPPE BONAPARTE «È una pasta d’uomo da cui però non si può attendere alcun aiuto. Un idealista di buona volontà […] non attua le riforme che gli vengono suggerite, si circonda di quella specie nefasta che sono i letterati» (Ferrero) Anche Napoleone a Sant’Elena gli rimprovererà di non essersi spinto nelle riforme che erano auspicate; egli, infatti, afferma: «È il peggior capo di governo possibile. Non faceva e non voleva che si facesse» e, dunque, si rimprovererà di «aver avuto la dabbenaggine di credere nella santità dei legami familiari». Nel 1806 Napoleone scrive a Giuseppe: «promulga il Codice civile a Napoli e vedrai che il tuo potere si consoliderà» = cerca di trasmettergli la concezione del codice come instrumentum regni, ossia come strumento di consolidamento del potere monarchico. In realtà Giuseppe procrastina sempre di più l’entrata in vigore del Codice a Napoli poiché, consapevole del fatto che non fosse benvoluto dai cittadini napoletani, teme di attirare su di sé ancora più astio da parte del clero qualora avesse introdotto un corpo normativo che conteneva istituti eversivi (quali il matrimonio civile ed il divorzio). Nel 1808 Napoleone lo renderà sovrano di Spagna, e fino ad allora il codice non verra promulgato! GIOACCHINO MURAT Egli è un sovrano con un temperamento completamente diverso, in quanto subisce molto l’influenza della calda e vivace intellettualità napoletana. Per questo motivo compie una scelta opposta a quella di Giuseppe, affidando i più importanti incarichi a uomini che provengono dal Regno di Napoli (giuristi molto preparati, in quanto formatisi alle scuole di Mario Pagano e Filangieri). Murat riconosce l’elevato valore giuridico ed intellettuale di queste personalità > ciò lo porta a voler tutelare le specificità della popolazione napoletana, che, pertanto, nutre nei suoi confronti un profondo affetto. Ciò lo porta a compiere un atto di autonomia: nell’ottobre 1808 (quando l’entrata in vigore del codice non poteva più essere rimandata) decide di promulgare il Codice civile PRIVO DEL TITOLO VI, SUL DIVORZIO, per non scontentare i napoletani che non volevano questo istituto. Napoleone scrive immediatamente a Gioacchino un Diktat impériale: «preferirei che Napoli fosse restituita all’antico Re di Sicilia (Ferdinando II) piuttosto che vedere castrare così il codice napoleonico» = Napoleone non poteva tollerare che il codice entrasse in vigore privo di quegli istituti che Il 29 dicembre 1808 il codice viene, dunque, promulgato nel Regno di Napoli nella sua interezza: Gioacchino non può far altro che accettare la sua condizione di Re vassallo. LA VIA NAPOLETANA DELLA CODIFICAZIONE NAPOLEONICA Per quanto riguarda l’assimilazione legislativa, come il Regno d'Italia, anche quello di Napoli è un unicum nel panorama della recezione napoleonica (sebbene ci siano delle affinità con altre zone). Il primo elemento che caratterizza l’applicazione del codice a Napoli è il fatto che esso si ponga, dalla prospettiva dei legali, in una posizione di ARMONIOSA CONTINUITÀ CON IL PASSATO E NON DI ROTTURA (sebbene sia un codice straniero). 53 Storia del diritto mod. e contemp. (A-K/L-Z) Benedetta Cuoco Ricordiamo che sono stati ex ante dei tentativi di nazionalizzare il codice, da parte di Murat e di chi si è occupato della traduzione, ma le iniziative volte a nazionalizzare il codice straniero sono state bloccate dal Dettato imperiale. Tuttavia, la “nazionalizzazione” (= adattamento del codice alle specificità napoletane) è stata possibile ex post: quando il testo è entrato in vigore, la nazionalizzazione è stata operata dalla scienza giuridica (giuristi e magistrati), in quanto questi non hanno mai percepito il codice quale prodotto straniero, bensì come prodotto che si poneva in assoluta continuità con la propria tradizione giuridica. Questo perché i giuristi e magistrati napoletani, essendo molto colti, non fanno fatica a cogliere le radici romanistiche della codificazione napoleonica e a capire che codesto testo rappresenta il deposito della tradizione romanistica (mentre nel Regno d’Italia è servita una circolare di Luosi che lo specificasse, per rassicurare i legali) > A NAPOLI LA NAZIONALIZZAZIONE È AVVENUTA IN MANIERA FISIOLOGICA, e non artificiosa come nel Regno d’Italia. Uno degli aspetto fonda