Lezione 55 Il Contratto a Termine PDF

Summary

Questi appunti di lezione riguardano il contratto a termine nel diritto del lavoro. L'obiettivo è di fornire agli studenti le informazioni di base riguardanti il contratto a termine e i suoi aspetti legali e pratici. Sono inclusi vari argomenti, come la forma, le cause, i limiti temporali, le proroghe e i rinnovi dei contratti a termine.

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Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 55 Titolo: #titolo#...

Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 55 Titolo: #titolo# Il contratto a termine Attività n°: #attività# 1 Il contratto a termine Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 55 Titolo: #titolo# Il contratto a termine Attività n°: #attività# 1 Il contratto a termine: forma Il contratto a tempo determinato è disciplinato dagli artt. 19 e ss. del d.lgs. N. 81/2015, come modificati dal d.l. n. 87/2018, conv. in l. n. 96/2018 e dal d.l. n. 48/2023, conv. in l. n. 85/2023; L’apposizione di un termine al contratto di lavoro è priva di effetto se non risulta da atto scritto (forma scritta ad substantiam), una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle causali in base alle quali è stipulato; In caso di proroga e di rinnovo dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 55 Titolo: #titolo# Il contratto a termine Attività n°: #attività# 1 Il contratto a termine: causali Qualora il contratto a termine sia superiore a 12 mesi, l’atto scritto contiene la specificazione delle esigenze che legittimano la stipulazione del contratto a termine: a) nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro RSA ovvero dalla RSU; b) in assenza di previsioni collettive, nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; b-bis) in sostituzione di altri lavoratori. Ai fini del computo del termine di dodici mesi, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 48/2023 (5.5.2023). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 55 Titolo: #titolo# Il contratto a termine Attività n°: #attività# 1 Il contratto a termine: limiti di durata Il limite massimo di durata del contratto a termine intercorso tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore è di 24 mesi, comprensivo di proroghe o rinnovi, per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, indipendentemente dai periodi di interruzione; Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato; Il limite massimo è derogabile dalla contrattazione collettiva e non vale per le attività stagionali; È possibile stipulare un ulteriore contratto di 12 mesi (24+12) con accordo individuale stipulato innanzi all’ITL. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 55 Titolo: #titolo# Il contratto a termine Attività n°: #attività# 1 Il contratto a termine: proroghe La proroga del contratto consiste nella prosecuzione della durata del contratto originario; Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza di una delle causali (nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro RSA ovvero dalla RSU; nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; in sostituzione di altri lavoratori). I contratti per attività stagionali possono essere prorogati anche in assenza di causali. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 55 Titolo: #titolo# Il contratto a termine Attività n°: #attività# 1 Il contratto a termine: rinnovi Le parti possono stipulare un nuovo contratto a tempo determinato dopo che il precedente si sia concluso. Si tratta del rinnovo; Il contratto può essere rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza di una delle causali e può essere stipulato nel rispetto del limite massimo di durata tra le stesse parti di 24 mesi; Inoltre, le parti sono tenute a rispettare un intervallo minimo temporale in occasione del rinnovo, ossia tra la stipula dei due contratti: Pari a 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi; Pari a 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi. I contratti per attività stagionali possono essere prorogati anche in assenza di causali e di rispetto dell’intervallo minimo tra i due contratti. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 55 Titolo: #titolo# Il contratto a termine Attività n°: #attività# 1 Il contratto a termine: proroghe e rinnovi Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 17/2018: «La proroga presuppone che restino invariate le ragioni che avevano giustificato inizialmente l’assunzione a termine, fatta eccezione per la necessità di prorogarne la durata entro il termine di scadenza. Pertanto, non è possibile prorogare un contratto a tempo determinato modificandone la motivazione, in quanto ciò darebbe luogo ad un nuovo contratto a termine ricadente nella disciplina del rinnovo, anche se ciò avviene senza soluzione di continuità con il precedente rapporto. Si ricade altresì nell’ipotesi del rinnovo qualora un nuovo contratto a termine decorra dopo la scadenza del precedente contratto». Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 55 Titolo: #titolo# Il contratto a termine Attività n°: #attività# 1 Il contratto a termine: continuazione del rapporto Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a: corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al 10° giorno successivo; Se il contratto a termine ha una durata inferiore a sei mesi: dall’11° al 30° giorno: maggiorazione del 40% della retribuzione giornaliera; dal 31° giorno: trasformazione in tempo indeterminato; Se il contratto a termine ha una durata superiore a sei mesi: dall’11° al 50° giorno: maggiorazione del 40% della retribuzione giornaliera; dal 51° giorno: trasformazione in tempo indeterminato. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 55 Titolo: #titolo# Il contratto a termine Attività n°: #attività# 1 Il contratto a termine: limiti quantitativi Non possono essere assunti lavoratori a termine in misura superiore al 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza in azienda al 1° gennaio dell’anno di assunzione; I datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti possono stipulare un solo contratto a tempo determinato; La contrattazione collettiva può introdurre deroghe ai limiti quantitativi. Sono esenti dai limiti quantitativi i contratti a tempo determinato conclusi: nell’avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi; da start-up innovative per 4 anni dalla costituzione della società; per lo svolgimento delle attività stagionali; per specifici spettacoli o specifici programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di specifiche opere audiovisive; per sostituzione di lavoratori assenti; con lavoratori di età superiore a 50 anni; da università private, istituti pubblici o enti privati di ricerca per attività di insegnamento, di ricerca, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa; da istituti della cultura di appartenenza statale o enti vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 55 Titolo: #titolo# Il contratto a termine Attività n°: #attività# 2 Il contratto a termine Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 55 Titolo: #titolo# Il contratto a termine Attività n°: #attività# 2 Il contratto a termine: divieti L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa: a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi; c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato; d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 55 Titolo: #titolo# Il contratto a termine Attività n°: #attività# 2 Parità di trattamento, formazione e informazione Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato. La violazione di tale disposizione comporta l’applicazione di sanzioni amministrative. I contratti collettivi possono prevedere modalità e strumenti diretti ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le modalità definite dai contratti collettivi. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 55 Titolo: #titolo# Il contratto a termine Attività n°: #attività# 2 Il contratto a termine: diritto di precedenza È riconosciuto un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto per le mansioni già espletate, a favore del lavoratore che abbia lavorato per oltre 6 mesi a tempo determinato presso la stessa azienda, salvo diversa disposizione della contrattazione collettiva; Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali; Il congedo di maternità fruito durante un rapporto a termine concorre a formare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza. Inoltre è riconosciuto alla lavoratrice il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto, per le mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 55 Titolo: #titolo# Il contratto a termine Attività n°: #attività# 2 Il contratto a termine: diritto di precedenza Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di apposizione del termine e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro: entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro per i lavoratori che abbiano lavorato per oltre 6 mesi a tempo determinato presso la stessa azienda e per la lavoratrice che ha usufruito del congedo di maternità; entro tre mesi nel caso di lavoratore stagionale. Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 55 Titolo: #titolo# Il contratto a termine Attività n°: #attività# 2 Il contratto a termine: sanzioni La mancanza del requisito di forma o sostanza (causali), la violazione dei limiti temporali (proroghe, rinnovi, durata massima), dei divieti di stipula del contratto a termine comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato; La violazione dei limiti quantitativi (20% dei lavoratori a termine) comporta una sanzione solo amministrativa, è espressamente esclusa la trasformazione dei contratti in contratti a tempo indeterminato; Per ciascun lavoratore assunto oltre il limite si applica una sanzione amministrativa di importo pari: – al 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a 1; – al 50% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a 1. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 55 Titolo: #titolo# Il contratto a termine Attività n°: #attività# 2 Il contratto a termine: impugnazione Il contratto a termine illegittimo può essere impugnato con qualsiasi atto anche stragiudiziale entro 180 giorni dalla cessazione di ciascun contratto. Nei successivi 180 giorni si dovrà depositare l’eventuale ricorso giudiziale; L’accertamento dell’illegittimità del contratto, oltre alla conversione del rapporto, determina la condanna del datore di lavoro al pagamento di un’indennità onnicomprensiva risarcitoria tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR; La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro; In presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità è ridotto alla metà. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 55 Titolo: #titolo# Il contratto a termine Attività n°: #attività# 2 Il contratto a termine: recesso Recesso alla scadenza: secondo la giurisprudenza, la disdetta comunicata dal datore di lavoro alla scadenza del contratto non può essere equiparata al licenziamento, neppure nel caso di conversione in contratto a tempo indeterminato Recesso anticipato: il recesso prima della scadenza non è consentito alle parti, pena la configurazione dello stesso in termini di inadempimento contrattuale, salvo giusta causa ex art. 2119 c.c.; Risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni che sarebbero maturate alla scadenza, detratto quanto il lavoratore abbia conseguito o avrebbe potuto conseguire da un’altra occupazione usando l’ordinaria diligenza. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 55 Titolo: #titolo# Il contratto a termine Attività n°: #attività# 3 TEST DI AUTOVALUTAZIONE (DIDATTICA INTERATTIVA) Verificate le conoscenze fin qui acquisite svolgendo il test a risposta multipla proposto in questa sessione. Tempo previsto: 30 minuti

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