Lezione 39 (L'orario di lavoro) - Slide PDF

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These notes cover the topic of working hours, including duration, payment, and general regulations. Specific reference to Italian labor laws (d.lgs. n. 152/1997 and d.lgs. n. 104/2022) are included.

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Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 39 Titolo: #titolo#...

Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 39 Titolo: #titolo# L’orario di lavoro Attività n°: #attività# 1 L’orario di lavoro Disciplina generale Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 39 Titolo: #titolo# L’orario di lavoro Attività n°: #attività# 1 L’orario di lavoro La durata del rapporto di lavoro costituisce la misura della prestazione dovuta e criterio di commisurazione della retribuzione dovuta al lavoratore; Per questa ragione, l’orario di lavoro rappresenta una di quelle informazioni che ai sensi del d.lgs. n. 152/1997 e del d.lgs. n. 104/2022 il datore di lavoro è tenuto a fornire in maniera specifica al lavoratore; In particolare, oggetto dell’informativa è la programmazione dell'orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile; se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa la variabilità della programmazione del lavoro. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 39 Titolo: #titolo# L’orario di lavoro Attività n°: #attività# 1 L’orario di lavoro Il punto di riferimento normativo in materia di orario di lavoro è costituito dal d.lgs. N. 66/2003, adottato in attuazione della direttiva 2003/88/CE che stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro; La disciplina si caratterizza, oltre che per il miglioramento dell’ambiente di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, per un’incisiva flessibilità nella gestione dell’orario di lavoro al fine di facilitare il rapido adeguamento dell’organizzazione dell’impresa alle mutevoli esigenze produttive e organizzative, nonché per un’apertura alla contrattazione collettiva; Questa flessibilità è ora controbilanciata dalla recente approvazione del d.lgs. N. 104/2022 che mira, come visto, a rendere prevedibile l’organizzazione del lavoro. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 39 Titolo: #titolo# L’orario di lavoro Attività n°: #attività# 1 L’orario di lavoro: definizione Per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni; L’art. 11, d.lgs. N. 104/2022, stabilisce ora, recependo un orientamento giurisprudenziale, che la formazione obbligatoria imposta dal datore di lavoro va considerata orario di lavoro; Il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio (c.d. «tempo-tuta»), secondo la giurisprudenza, costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, ossia quando il datore di lavoro ne disciplini la durata e il luogo di esecuzione; Sono esclusi i periodi di riposo intermedi, le soste di lavoro di durata non inferiore a 10 minuti non recuperati, il tempo occorrente per recarsi al lavoro; La giurisprudenza esclude, anche, il tempo impiegato per raggiungere la sede della trasferta, quello utilizzato per timbrare il cartellino. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 39 Titolo: #titolo# L’orario di lavoro Attività n°: #attività# 1 L’orario di lavoro: orario multiperiodale Ai sensi dell’art. 3, d.lgs. n. 66/2003, l'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali; Tuttavia, la contrattazione collettiva di qualsiasi livello, stipulata da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, può stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno; Viene, così, introdotto il c.d. orario multiperiodale che consiste nella facoltà di superare contrattualmente i limiti normali massimi, salvo compensazione nell’anno. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 39 Titolo: #titolo# L’orario di lavoro Attività n°: #attività# 1 L’orario di lavoro: durata massima settimanale Ai sensi dell’art. 4, d.lgs. n. 66/2003, la durata massima settimanale dell’orario di lavoro è stabilita dalla contrattazione collettiva; La legge fissa, tuttavia, alcuni limiti all’operatività della contrattazione collettiva, stabilendo che la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario; Tale durata media deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi, che i contratti collettivi possono elevare fino a sei o a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi; Nel computo della media sono esclusi i periodi di ferie annue e i periodi di assenza per malattia, nonché le ore di straordinario qualora il lavoratore goda di un riposo compensativo in alternativa o in aggiunta alla maggiorazione retributiva. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 39 Titolo: #titolo# L’orario di lavoro Attività n°: #attività# 1 L’orario di lavoro: durata massima giornaliera Il d.lgs. N. 66/2003 non fissa un limite massimo giornaliero per l’orario di lavoro; Tuttavia, anche per non incorrere in una illegittimità costituzionale con l’art. 36, comma 2, Cost. che rimette alla legge la fissazione della durata massima della giornata lavorativa, si può ricavare in via indiretta dall’applicazione delle disposizioni normative dello stesso d.lgs. n. 66/2003 in materia di riposi (artt. 7-8); L’art. 7 riconosce il diritto del lavoratore ad undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore e il successivo art. 8 prevede una pausa obbligatoria di almeno 10 minuti qualora l’orario di lavoro ecceda le 6 ore consecutive. Pertanto, la durata della giornata lavorativa non può superare le 12 ore e 50 minuti. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 39 Titolo: #titolo# L’orario di lavoro Attività n°: #attività# 1 L’orario di lavoro: poteri datoriali Fermo restando i limiti di durata massima dell’orario di lavoro, la concreta determinazione dell’orario di lavoro è rimessa all’accordo delle parti; Per la modifica dell’estensione della durata dell’orario, l’orientamento prevalente nega la sussistenza di un potere unilaterale del datore di lavoro, per cui quest’ultimo dovrà ottenere il consenso da parte del lavoratore; Per la modifica della collocazione temporale dell’orario, invece, sussiste uno ius variandi unilaterale del datore di lavoro, fatti salvi i limiti fissati a livello negoziale; In materia di orario multiperiodale, il datore di lavoro necessita di una disciplina autorizzatoria da parte della contrattazione collettiva, altrimenti sarà tenuto a rispettare il limite rigido delle 40 ore settimanali. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 39 Titolo: #titolo# L’orario di lavoro Attività n°: #attività# 2 L’orario di lavoro Lavoro straordinario e notturno Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 39 Titolo: #titolo# L’orario di lavoro Attività n°: #attività# 2 Lavoro straordinario Il lavoro straordinario è il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro, per questa ragione il legislatore si preoccupa di sottolineare che il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto; La prestazione di lavoro straordinario può essere resa entro il limite massimo settimanale di orario stabilito dai contratti collettivi, senza eccedere la media, sommato al lavoro normale, di 48 ore settimanali, ed entro il limite massimo di orario giornaliero di 12 ore e 50; In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 39 Titolo: #titolo# L’orario di lavoro Attività n°: #attività# 2 Lavoro straordinario Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso, anche a prescindere dal consenso del lavoratore e oltre il limite delle 250 ore, in relazione a: a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori; b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione; c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 39 Titolo: #titolo# L’orario di lavoro Attività n°: #attività# 2 Lavoro straordinario Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro; La contrattazione collettiva, in ogni caso, consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi (c.d. banca delle ore); Diverso dallo straordinario è il lavoro eccedente il limite di orario fissato dai contratti collettivi che, però, è inferiore al limite di orario normale settimanale fissato dalla legge. In questo caso, infatti, si parla di lavoro supplementare; Il lavoro supplementare può crearsi anche nel caso in cui i contratti collettivi, accanto all’orario settimanale ridotto, continuino a prevedere un orario normale giornaliero inferiore all’orario normale desumibile dalla legge. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 39 Titolo: #titolo# L’orario di lavoro Attività n°: #attività# 2 Lavoro notturno Art. 2108, commi 2-3, c.c.: «Il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici deve essere parimenti retribuito con una maggiorazione rispetto al lavoro diurno. I limiti entro i quali sono consentiti il lavoro straordinario e quello notturno, la durata di essi e la misura della maggiorazione sono stabiliti dalla legge»; Il lavoro notturno è attualmente disciplinato agli artt. 11-15, d.lgs. N. 66/2003; Il periodo notturno è il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 39 Titolo: #titolo# L’orario di lavoro Attività n°: #attività# 2 Lavoratore notturno Per lavoratore notturno si intende: 1)qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; 2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga, per almeno tre ore, lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 39 Titolo: #titolo# L’orario di lavoro Attività n°: #attività# 2 Lavoratore notturno: limiti I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dall'obbligo di effettuare lavoro notturno, tuttavia la legge fissa alcuni limiti. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno: a) la lavoratrice madre di un figlio di età minore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni; b-bis) la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa; c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 39 Titolo: #titolo# L’orario di lavoro Attività n°: #attività# 2 Lavoro notturno: tutele L’art. 14 prevede una serie di accertamenti sanitari per i lavoratori da adibire o adibiti al lavoro notturno da effettuare in via preventiva e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi; La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche o per il tramite del medico competente; Il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze sindacali dispone, per i lavoratori notturni che effettuano le lavorazioni che comportano rischi particolari, appropriate misure di protezione personale e collettiva. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere modalità e specifiche misure di prevenzione relativamente alle prestazioni di lavoro notturno di particolari categorie di lavoratori. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 39 Titolo: #titolo# L’orario di lavoro Attività n°: #attività# 2 Lavoro notturno: limiti Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa informativa alle rappresentanze sindacali, un livello di servizi o di mezzi di prevenzione o di protezione adeguato ed equivalente a quello previsto per il turno diurno. Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l’inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili. La contrattazione collettiva definisce le modalità di applicazione e individua le soluzioni nel caso in cui l'assegnazione non risulti applicabile. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 39 Titolo: #titolo# Orario di lavoro Attività n°: #attività# 2 Il lavoro dei minori: lavoro notturno L’art. 15, l. n. 977/1967, dispone, inoltre, il divieto di adibire i minori al lavoro notturno, intendendosi per notte un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7; Tuttavia, nelle attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, il minore può essere impiegato non oltre le ore 24. In tale caso il minore deve godere, a prestazione compiuta, di un periodo di riposo di almeno 14 ore consecutive. Gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda, purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre settimane. Il datore di lavoro deve dare immediata comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro indicando i nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza maggiore, le ore di lavoro. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 39 Titolo: #titolo# L’orario di lavoro Attività n°: #attività# 3 TEST DI AUTOVALUTAZIONE (DIDATTICA INTERATTIVA) Verificate le conoscenze fin qui acquisite svolgendo il test a risposta multipla proposto in questa sessione. Tempo previsto: 30 minuti

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