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divorce law Italian law family law legal effects

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These notes cover the legal effects of divorce in Italy, including personal and financial aspects. They discuss the end of the marital bond, property rights, and obligations after the divorce.

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Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 22 Titolo: Effetti del divorzio EFFETTI DEL DIVORZIO...

Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 22 Titolo: Effetti del divorzio EFFETTI DEL DIVORZIO i due non sono più coniugi e non resta, La sentenza che dichiara lo per lo meno sul piano personale, alcun scioglimento o la cessazione degli effetti dovere né alcun legame tra loro. Il civili del matrimonio, gli accordi di divorzio, non inficia l’atto del negoziazione assistita, gli accordi matrimonio, ma al contrario ha una sua raggiunti di fronte al Sindaco dànno vita incidenza solamente sul rapporto a una situazione definitiva coniugale: pertanto non ha un’efficacia ex tunc, ma scioglie il vincolo ex nunc. Si dà così rilevanza a tutta una vita matrimoniale che i due hanno comunque vissuto insieme: si tratta di un passato che non si può cancellare e che lega gli ex coniugi anche dopo il divorzio perlomeno nei limiti degli obblighi di collaborare nei riguardi dei figli nonché negli obblighi a contenuto patrimoniale. 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 22 Titolo: Effetti del divorzio EFFETTI PERSONALI gli ex coniugi riacquistano lo stato civile libero e possono contrarre nuovo matrimonio civile. Si Estinzione ricordi, peraltro, il divieto sancito per la donna del vincolo dall’art 89 cod civ di contrarre matrimonio nei coniugale 300 giorni successivi allo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio tranne nei casi di cui alle lettere b) e f) dell’art 3 Legge 898 del 1970. Perdita da parte il tribunale può autorizzare la donna che ne della donna del faccia richiesta a conservare in aggiunta al cognome del marito proprio il cognome dell’uomo quando però sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela. Doveri coniugali vengono definitivamente meno i doveri coniugali che già risultavano attenuati e quiescenti durante la separazione. Affinità vi è contrasto in giurisprudenza sulla cessazione dell’affinità. Cittadinanza colui che ha acquistato la cittadinanza italiana in seguito a matrimonio con un italiano la conserva. 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 22 Titolo: Effetti del divorzio EFFETTI PATRIMONIALI si scioglie la comunione dei beni, se già Mutamenti nel regime patrimoniale non si era sciolta prima a causa della separazione (art 191 cod civ), cessa il fondo patrimoniale salvo che vi siano figli minori (art 171 cod civ). Successione nel contratto di locazione l’ex coniuge diventa esclusivo titolare del della casa familiare contratto se assegnatario della casa familiare. Perdita della qualità di legittimari e l’ex coniuge può succedere solo per chiamata di successori legittimi testamentaria. ai sensi dell’art 5 comma 6 Legge 898 del 1970 il tribunale dispone l’obbligo per un Assegno divorzile coniuge di somministrare periodicamente a (si veda lezione successiva) favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. 3 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 22 Titolo: Effetti del divorzio Ulteriori effetti patrimoniali che hanno come presupposto l’assegno divorzile Diritto a un assegno sorge qualora l'ex coniuge versi stato di successorio a carico bisogno e non sia passato a nuove nozze art 9 dell’eredità bis Legge 898 del 1970 alla morte del coniuge divorziato l'ex coniuge, non passato a nuove nozze, ha diritto alla Diritto alla pensione pensione di reversibilità o a una quota di essa, a di reversibilità o a patto che il rapporto di lavoro da cui trae origine una sua quota il trattamento pensionistico, sia anteriore alla sentenza di divorzio art 9 Legge 898 del 1970. Se esiste un coniuge superstite la pensione viene ripartita sulla base del criterio della durata del rapporto matrimoniale intesa come durata legale del medesimo, in funzione correttiva possono essere considerati periodi di convivenza. nasce per il coniuge divorziato il diritto a una percentuale dell'indennità di fine rapporto Diritto a una percepita dall'altro, qualora non sia passato a percentuale dell’indennità nuove nozze (TFR). Tale diritto, che ha natura di fine rapporto assistenziale, viene quantificato nel 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio (art 12 bis Legge 898 del 1970) 4 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 22 Titolo: Effetti del divorzio ACCORDI TRA CONIUGI La tematica degli accordi tra coniugi rientra nel più ampio dibattito relativo al ruolo da riconoscere all’autonomia privata nell’ambito della disciplina delle relazioni familiari e coinvolge argomenti quali la disciplina delle convenzioni matrimoniali, le procedure della separazione consensuale e del divorzio congiunto, la negoziazione assistita, senza dimenticare la regola su cui si basa la stessa vita coniugale, ossia l’art 144 cod civ secondo cui i coniugi devono concordare la residenza comune secondo le esigenze di entrambi e della famiglia e devono assumere insieme tutte quelle decisioni relative alla condizione stessa del mènage, dalla distribuzione dei compiti, alla cura dei figli, al tipo e all’entità del contributo portato da ciascuno. In questo contesto problematica è la validità degli accordi conclusi tra coniugi volti a regolamentare gli effetti patrimoniali in caso di rottura dell’unione coniugale, così come ammesso in vari Paesi. Se infatti nei sistemi di common law tali accordi, noti come prenuptial o postnuptial agreements in contemplation of divorce, trovano ampia applicazione con il contenuto più vario, nel nostro ordinamento la giurisprudenza ha prevalentemente rifiutato, se non con vari limiti, tali patti. L’orientamento della Cassazione ha da sempre infatti sostenuto la nullità dei patti tra i coniugi conclusi in costanza di matrimonio o addirittura prima delle nozze, finalizzati a regolare la situazione in caso di divorzio in quanto rivolti a viziare, o quanto meno a circoscrivere, la libertà di difendersi nel giudizio, con l’irreparabile compromissione di un obiettivo d’ordine pubblico come la tutela dell’istituto della famiglia. Si sostiene così che i patti prematrimoniali, raggiunti tra marito e moglie per regolare gli aspetti economici legati alla fine del matrimonio, non sono validi. Questo perché hanno causa illecita, dato che i diritti e i doveri che nascono dal matrimonio non sono disponibili (art 160 cod civ). Di recente peraltro si registrano alcune aperture. La Corte in particolare ha ritenuto validi gli accordi di contenuto patrimoniale intervenuti tra coniugi in vista della separazione o del divorzio o nel corso dei relativi giudizi e non destinati a essere omologati dal giudice in quanto, si sostiene, va escluso che l’interesse “della famiglia” sia superiore e trascendente rispetto a quello dei singoli componenti, per cui si deve ritenere ammissibile un’ampia autonomia negoziale, seppur adottando talune cautele laddove sia necessario tutelare i diritti dei minori e, in genere, i diritti dei soggetti più deboli. In particolare, con l’ordinanza 11012 del 2021, la Suprema corte ha considerato validi i patti di natura economica che regolano i rapporti di dare-avere tra i coniugi quando derivano da un rapporto che è estraneo al divieto di legge. Inoltre con la sentenza 8109 del 2000 la Cassazione ha affermato che non è nullo l’accordo transattivo, anche se parzialmente trasfuso nella separazione consensuale, già raggiunto tra marito e moglie al solo scopo di porre fine a una controversia di natura patrimoniale, tra gli stessi insorta, senza alcun riferimento, esplicito o implicito, al futuro assetto dei rapporti economici conseguenti alla eventuale pronuncia di divorzio. La giurisprudenza in materia Patto nullo. È nullo il patto con il quale due coniugi, per il caso della loro futura separazione, convengono che l’uno versi all’altro una somma di denaro: se qualificabile come patto matrimoniale, è nullo per illiceità della causa; se considerato come un preliminare di 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 22 Titolo: Effetti del divorzio donazione sospensivamente condizionato all’evento della separazione dei coniugi, è nullo per violazione del divieto di promettere una donazione (Cass 11923 del 2022). Si alla rendita estranea alla disciplina inderogabile. In tema di soluzione della crisi coniugale, ove in sede di separazione i coniugi, nel definire i rapporti patrimoniali già tra di loro pendenti e le conseguenti eventuali ragioni di debito-credito portate da ciascuno, abbiano pattuito anche la corresponsione di un assegno dell’uno e a favore dell’altro da versarsi “vita natural durante”, il giudice del divorzio, chiamato a decidere sull’an dell’assegno divorzile, dovrà preliminarmente provvedere alla qualificazione della natura dell’accordo inter partes, precisando se la rendita costituita (e la sua causa aleatoria sottostante) “in occasione” della crisi familiare sia estranea alla disciplina inderogabile dei rapporti tra coniugi in materia familiare, perché giustificata per altra causa, e se abbia fondamento il diritto all’assegno divorzile (Cass 11012 del 2021). Valido l’accordo sull’assegno per il figlio. In tema di accordi conclusi in vista del divorzio, è valido il patto stipulato tra i coniugi per la disciplina della modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento, che preveda il versamento da parte del genitore obbligato direttamente al figlio di una quota del contributo complessivo di cui risulta beneficiario l'altro genitore (Cass 5065 del 2021). Accordi efficaci se ancorati alla situazione reddituale. Nel caso in cui due ex coniugi assumano accordi economici in vista del divorzio (nel caso di specie con scrittura privata antecedente alla proposizione del ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio) questi intanto sono efficaci in quanto siano ancorati alla situazione economico- patrimoniale e reddituale dei coniugi e al contesto fattuale esistente al momento della loro stipula, sicché il loro mutamento significativo non permette giustificatamente l’osservanza di pattuizioni inesorabilmente rebus sic stantibus (Cass 5058 del 2021). Divieto totale. La libertà di divorziare non equivale a negazione o mortificazione dei doveri inderogabili di reciproca solidarietà tra coniugi. Si dovrà, quindi, vietare la stipula dei patti prematrimoniali (C App Napoli, 27 febbraio 2018, n 911). Non si può limitare la componente assistenziale dell’assegno. L’assegno divorzile è indisponibile per quanto concerne la componente assistenziale, sicché ogni atto intervenuto in altra sede, tendente a precludere o a limitare la richiesta di un assegno divorzile deve considerarsi nullo. Deriva da quanto precede, pertanto, che qualora i coniugi, in sede di revisione dell’assegno di separazione si accordino nel senso che in occasione del divorzio da un lato il marito avrebbe trasferito in proprietà, alla moglie, un immobile, e la moglie avrebbe, a sua volta, rinunciato a chiedere un assegno divorzile, la moglie non può essere costretta a rinunciare alla pretesa a chiedere l’attribuzione di un assegno di divorzio (Cass 788 del 2017). Accordi invalidi. Gli accordi che in sede di separazione fissano le condizioni del post divorzio sono invalidi, anche se garantiscono al coniuge meno abbiente il necessario per vivere (indisponibilità dei diritti matrimoniali) (Cass 2224 del 2017). Si al trasferimento immobiliare. È valido l’impegno assunto dalla futura sposa a trasferire, in caso di divorzio, un alloggio al marito, allo scopo di rimborsarlo delle spese da lui sostenute per effettuare la ristrutturazione dell’abitazione familiare di sua proprietà (Cass 23713 del 2012). 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 22 Titolo: Effetti del divorzio Illiceità della causa. I contratti con i quali i coniugi stabiliscono, con la separazione, il regime giuridico dell’eventuale divorzio, sono nulli per illiceità della causa in quanto circoscrivono la libertà di difesa (Trib Roma 10 del 3 del 2011 n. 5229). 3

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