Lezione 16 (La comunione legale (2)) PDF

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Questi appunti mostrano l'amministrazione della comunione legale e gli atti di straordinaria amministrazione, e la responsabilità patrimoniale. Esistono alcune differenze chiave tra i diversi tipi di atti che sono trattati.

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Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 16 Titolo: La Comunione legale (2) COMU...

Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 16 Titolo: La Comunione legale (2) COMUNIONE LEGALE (2) L’amministrazione della comunione La disciplina della gestione della comunione legale si basa su alcune regole fondamentali: l’amministrazione deve essere esercitata dai coniugi ai quali spettano gli stessi poteri: si tratta di un’altra espressione dell’inderogabile parità tra marito e moglie (art 210 cod civ); l’amministrazione ordinaria della comunione può essere esercitata disgiuntamente da entrambi i coniugi e così anche la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi (art 180 comma 1); l’amministrazione straordinaria e gli atti concernenti la concessione o l’acquisto di diritti personali di godimento nonché la relativa rappresentanza processuale devono invece necessariamente essere esercitati congiuntamente da entrambi (art 180 comma 2). Per ordinaria amministrazione si intendono quegli atti volti alla conservazione del patrimonio e alla fruizione del reddito derivante da essi, in relazione ai quali pertanto il coniuge può agire anche senza il consenso dell’altro. Rispetto ai terzi tali atti, compiuti separatamente dal coniuge, sono validi anche se comportano la disposizione di beni di proprietà comune. Gli atti di straordinaria amministrazione invece sono quelli che possono alterare o modificare la consistenza del patrimonio, quali alienazioni, assunzioni di mutui, spese eccezionali o accensioni di ipoteche. In relazione pertanto a questi atti, a causa della loro possibilità di incidere sul patrimonio familiare, la legge richiede che l’amministrazione sia congiunta che sia cioè esercitata d’accordo dai coniugi. L’art 180 cod civ richiede inoltre che siano stipulati insieme da marito e moglie quei contratti con cui si concedono o si acquistano diritti personali di godimento quali la locazione o il comodato. Nel caso in cui uno dei due coniugi sia impossibilitato a partecipare alla gestione o rifiuti di farlo la legge consente all’altro di compiere da solo gli atti per i quali sarebbe necessario il consenso, evitando così di pregiudicare il patrimonio comune. Si fanno le seguenti ipotesi: il caso in cui un coniuge rifiuta illegittimamente di prestare il proprio consenso al compimento di un atto necessario alla famiglia o all’azienda gestita da entrambi i coniugi. In tale ipotesi l’altro coniuge può minore, o incapace o perché agire da solo previa autorizzazione del tribunale (art 181 cod civ); il caso della lontananza o di un ulteriore impedimento dell’altro coniuge. In quest’ipotesi colui che è presente può agire, anche se non ha una procura, previa autorizzazione del giudice che valuterà l’effettività dell’impedimento o della lontananza (art 182 cod civ); il caso in cui l’altro coniuge è stato escluso dall’amministrazione perché ha male amministrato. In quest’ipotesi l’altro coniuge potrà da solo compiere tutti gli atti necessari (art 183 cod civ); il caso di interdizione. In tale ipotesi l’esclusione opera di diritto e permane finché dura lo stato di interdizione (art 183 cod civ). 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 16 Titolo: La Comunione legale (2) Se un coniuge agisce da solo pur in presenza di un atto di straordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell’altro coniuge (art 184 cod civ): nel caso di atti riguardanti beni immobili o beni mobili registrati gli atti sono annullabili. L’azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell’atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Se l’atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l’azione non può essere proposta oltre l’anno dallo scioglimento stesso. nel caso di atti riguardanti beni mobili, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell’altro è obbligato su istanza di quest’ultimo a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell’atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell’equivalente secondo i valori correnti all’epoca della ricostituzione della comunione. La responsabilità patrimoniale I coniugi nell’espletamento della loro attività professionale, nella loro vita personale e soprattutto nel mantenimento e nella cura della famiglia contraggono obbligazioni. E’ pertanto essenziale distinguere tra i debiti della comunione e i debiti invece strettamente personali. Secondo l’art 186 cod civ i beni della comunione rispondono in via diretta e immediata: a) di tutti i pesi e oneri gravanti su di essi al momento dell’acquisto quali il prezzo stesso dell’acquisto, le spese connesse, come ad esempio la parcella notarile, e le imposte; b) di tutti i carichi dell’amministrazione, quali le consulenze professionali relative al mantenimento dei beni stessi, nonché le spese per la loro conservazione e manutenzione; c) delle spese per il mantenimento della famiglia, e per l’istruzione e l’educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente nell’interesse della famiglia; d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi. In pratica si possono riscontrare due criteri seguiti dal codice per individuare i casi in cui i creditori possono soddisfarsi sui beni della comunione legale: l’uno si riferisce al soggetto che ha compiuto l’atto, l’altro invece alle finalità dell’atto stesso. Pertanto qualora l’atto da cui scaturisce il debito sia stato realizzato da entrambi i coniugi la comunione risponde delle obbligazioni contratte a prescindere dalle finalità per le quali le stesse sono state assunte. Così i beni appartenenti ad entrambi i coniugi potranno essere oggetto di esecuzione sia in relazione a debiti sorti per esigenze familiari, sia in relazione a debiti che ne sono completamente estranei. Qualora invece, l’obbligazione sia stata contratta da un coniuge da solo si da rilevanza alla finalità per la quale si è agito. Così nel caso in cui si tratti di spese per i bisogni della famiglia o dei carichi dell’amministrazione o delle spese connesse ai beni della comunione stessa anche se ad agire è stato un solo coniuge il debito graverà sui beni del patrimonio comune. I creditori della comunione possono così soddisfarsi in via principale sui beni della comunione stessa e, solo nel caso in cui questi dovessero risultare insufficienti, possono agire in via sussidiaria sui beni 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 16 Titolo: La Comunione legale (2) personali dei coniugi. Soltanto cioè dopo un inutile escussione del patrimonio comune, possono rivalersi sui beni appartenenti esclusivamente al marito o alla moglie nella misura della metà del credito. I beni della comunione invece non rispondono: a) delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio (art 187), b) delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione (art 188), c) delle obbligazioni contratte per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione ma senza il necessario consenso dell’altro coniuge (art 189). In questi casi il coniuge debitore risponde secondo le regole generali con tutto il suo patrimonio e cioè ai sensi dell’art 2740 cod civ con tutti i suoi beni presenti e futuri. La legge inoltre predispone che i creditori che restano insoddisfatti dall’esecuzione sui beni personali del coniuge possono rivalersi in via sussidiaria sulla sua quota di comunione. L’interpretazione prevalente ritiene in proposito che qualora i beni personali siano insufficienti, si ha azione sussidiaria sui beni della comunione, nei limiti della quota spettante al coniuge obbligato. La sussidiarietà non impone di escutere previamente il coniuge debitore che abbia compiuto l'atto eccedente l'ordinaria amministrazione: al coniuge non stipulante rimarrà solo la facoltà di indicare al creditore procedente, una volta aggredita in misura non satisfattiva la comunione, i beni personali del coniuge su cui soddisfare primariamente il debito. In caso di conflitto tra i creditori della comunione e i creditori personali i creditori della comunione sono preferiti ai creditori personali, purché chirografari cioè non muniti di garanzia reale o privilegio. I primi pertanto si soddisfano con prelazione sul ricavato dei beni della comunione e i secondi possono rifarsi solo sull’eventuale residuo e limitatamente alla metà dello stesso. 3 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 16 Titolo: La Comunione legale (2) LO SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE L’art 191 cod civ elenca una serie di ipotesi tassative il cui verificarsi causa lo scioglimento della comunione legale. Lo scioglimento comporta oltre al venir meno della comunione legale: la costituzione della comunione de residuo, il formarsi di una comunione ordinaria sui beni comuni il sorgere di obblighi di rimborso e restituzione, la costituzione a favore del coniuge affidatario dei figli minori dell’usufrutto legale su una parte dei beni spettante all’altro coniuge. Le cause di scioglimento della comunione sono: dichiarazione di assenza o morte presunta di uno dei coniugi, annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, separazione personale, separazione giudiziale dei beni, mutamento convenzionale del regime patrimoniale, fallimento di uno dei coniugi, scioglimento convenzionale dell’azienda comune. Ai sensi dell’art 193 cod civ si può avere la separazione giudiziale dei beni in caso di interdizione o di inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione. Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell'amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi dell'altro o della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità di lavoro. Molto importante per la tutela delle aspettative del coniuge economicamente più debole, è il momento in cui si scioglie la comunione legale dei coniugi in presenza di separazione personale. L’articolo 191 del codice civile, stabilisce che nell’ambito della separazione personale, il regime patrimoniale coniugale della comunione dei beni “si scioglie nel momento” in cui i coniugi sono autorizzati a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi, purché omologato. Inoltre l’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati va comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione. La disposizione supera in tal modo problemi e criticità che, in mancanza di una precisa indicazione normativa si erano creati in relazione al momento di scioglimento della comunione legale. 4 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 16 Titolo: La comunione legale (1) LA COMUNIONE LEGALE comunione attuale e immediata gli acquisti compiuti insieme o separatamente dai coniugi dopo il matrimonio le aziende costituite dopo il matrimonio e gestite da entrambi i coniugi gli utili e gli incrementi delle aziende costituite anteriormente al matrimonio da un coniuge ma gestite da entrambi comunione de residuo la parte non consumata dei proventi dell’attività lavorativa di ciascun coniuge la parte non consumata dei frutti dei beni personali i beni destinati all’esercizio dell’impresa costituita e gestita da un solo coniuge dopo il matrimonio gli incrementi dell’impresa costituita e gestita da un coniuge prima del matrimonio proprietà esclusiva beni di proprietà di un coniuge prima del matrimonio beni acquistati per donazione o successione beni di uso strettamente personale beni che servono all’esercizio della professione di un coniuge beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno o pensione per la perdita della capacità lavorativa beni acquistati col prezzo del trasferimento di beni personali Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 16 Titolo: La comunione legale (1) AZIENDE COSTITUITE COSTITUITE PRIMA DEL DOPO IL MATRIMONIO MATRIMONIO Gli utili e gli GESTITE DA UN incrementi entrano I beni entrano CONIUGE nella comunione de nella comunione residuo e i beni de residuo restano personali Gli utili e gli I beni entrano GESTITE DA incrementi entrano nella comunione ENTRAMBI I nella comunione immediata CONIUGI immediata e i beni restano personali Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 16 Titolo: La Comunione legale OBBLIGHI GRAVANTI SUI BENI DELLA COMUNIONE LEGALE a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto I beni della b) di tutti i carichi dell'amministrazione comunione rispondono c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione e art 186 l'educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell'interesse della famiglia d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti (art 190) a) delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio (art 187) I beni della b) delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni comunione conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla non comunione (art 188) rispondono a) delle obbligazioni contratte per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione ma senza il necessario consenso dell’altro coniuge (art 189) I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato 1

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