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This document provides an introduction to private law, encompassing its function, sources, and interpretation within the Italian legal system. It explores the relationship between private and public law, highlighting the evolution from liberal to social states. It also outlines the importance of understanding the specific language and concepts within private law, emphasizing the implications of different sources and interpretation methods.

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I. Introduzione al diritto privato 1.1 Funzione del diritto privato Il diritto privato si occupa dei rapporti tra individui, compreso lo Stato e gli enti pubblici, quando siano in posizione primaria; ha due fini: Risoluzione dei conflitti Prevenzione dei conflitti...

I. Introduzione al diritto privato 1.1 Funzione del diritto privato Il diritto privato si occupa dei rapporti tra individui, compreso lo Stato e gli enti pubblici, quando siano in posizione primaria; ha due fini: Risoluzione dei conflitti Prevenzione dei conflitti esempio Prima funzione: si è concluso un contratto con l'azienda y, che non consegna i pezzi che si sono acquistati; si va davanti al giudice e si risolve il conflitto. Seconda funzione: o si è concluso il contratto con l'azienda y, ma nel contratto si è inserita una clausola risolutiva espressa, che dice che se l'azienda y non consegna i beni entro tre giorni il contratto è risolto. o un soggetto che lascia un testamento nella maggior parte delle volte risolve in anticipo tutta una serie di litigi familiari non da poco Il diritto pubblico si occupa esclusivamente dei rapporti con Stato ed enti pubblici, quando siano in posizione di supremazia. Il diritto privato, invece, si occupa dei rapporti tra gli individui non solo tra privati, ma anche tra lo Stato e gli enti pubblici, quando questi siano in condizioni paritarie. Inizialmente, gli enti pubblici tendevano a operare sulla base della propria posizione di supremazia; quando si deve entrare in rapporti contrattuali, sempre più, adesso, gli enti pubblici ormai operano su un piano di parità: aggiudicano la gara al miglior offerente, ma poi il contratto, tipicamente privatistico, viene concluso con le parti sullo stesso livello. esempio Per esempio, le vicende giuridiche successive al crollo del ponte Morandi: si parlava di risoluzione del contratto, perché in realtà tra la società autostrade e lo Stato concessionario, c’era stata sì una concessione, ma poi c'era un contratto vero e proprio stipulato tra le due parti. Poi ci sono stati dei disastri a livello giuridico: la soluzione sarà che la società, che ha causato il disastro, non sarà responsabile del pagamento del risarcimento dei danni, perché lo Stato ha rilevato la società (ha pagato per prendere le azioni e i danni se li è tenuti lui). Questo perché vi è stata un’evoluzione nei rapporti tra diritto privato e diritto pubblico, dallo stato liberale allo stato sociale. Durante il periodo dello stato liberale, lo Stato faceva il minimo possibile (poca assistenza sanitaria ecc.). Successivamente alla Seconda guerra mondiale, si è passati allo stato sociale; In realtà, questo modello sta venendo sempre più meno, perché sono anni che c'è una crisi economico-sociale non indifferente; quindi, lo Stato sta man mano sottraendosi a impegni che prima poneva in essere a livello molto centralizzato. Si utilizza quindi sempre di più l’art. 118/IV Cost.: principio di sussidiarietà, favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale. (Si ritroverà anche nel diritto pubblico nella parte sull'Unione Europea). esempio Ad esempio, una volta i conducenti delle auto ambulanze era personale dipendente degli ospedali e delle aziende sanitarie, mentre adesso la maggior parte di questo personale è personale volontario. È il classico esempio di come i singoli cittadini organizzati autonomamente iniziano poco per volta a sostituire lo Stato in attività di interesse generale (per esempio tutte le attività di volontariato nelle carceri, nel ricevimento dei migranti, nei centri estivi ecc.). Il diritto privato si occupa di: - Diritti economici: beni, contratti, obbligazioni, danni - Attività economiche - Diritti di famiglia - Successioni 1 1.2 Le parole del diritto privato Il diritto privato utilizza un linguaggio specialistico (linguaggio giuridico). Si caratterizza da: - Falsi amici (es. la “conclusione” del contratto non è il momento in cui il contratto finisce di esistere, ma è il momento in cui le parti si accordano per costituire il contratto) - Parole e concetti specifici (es. la “fattispecie” intende la situazione di fatto che sta dietro a un certo fatto reale oppure anche la situazione astratta che sta in una norma) esempio Art. 2043 c.c. (risarcimento per fatto illecito): qualunque fatto doloso colposo, che causa ad altri un danno ingiusto, obbliga a risarcire questo danno. Questa norma è la fattispecie astratta. Se, ad esempio, la signora x guidando dopo aver bevuto investe e uccide il cane della vicina, bisogna stabilire se la fattispecie concreta (la guida ad una velocità incontrollata della signora ubriaca che ha causato la morte del cane) corrisponde alla fattispecie astratta. Invece di dire ogni volta “gli elementi concreti del fatto sono corrispondenti…” si utilizza il termine fattispecie. Ogni parola ha un suo preciso significato. Si devono imparare le parole ed i concetti correlati a tali parole e si devono sapere usare le parole conoscendo il loro significato. 1.3 Il sistema del diritto privato Il diritto privato è un sistema di regole. Si deve essere in grado di muoversi all’interno di tale struttura e di riconoscere le regole e le loro interdipendenze. Non bisogna imparare delle regole minuziose, ma capire come i sistemi funzionano, perché la norma può cambiare, ma la base non cambia più di tanto. Non si verificano mai o molto raramente delle rivoluzioni tali per cui tutto il sistema cambia all’improvviso. esempio Recentemente sono cambiate le norme sul divorzio: prima bisognava aspettare tre anni di separazione, tranne i casi speciali, prima del divorzio. Adesso le norme sono diverse: la separazione è molto più breve, addirittura se non si hanno figli e discussioni sulla divisione del patrimonio, si va in comune ed è una cosa praticamente immediata; ma, in realtà, non è cambiato il meccanismo di fondo: c'è l'esigenza di avere una procedura in qualche modo controllata che vigili sul fatto che due persone unite in matrimonio non siano più unite in matrimonio. Poi ovviamente la durata è una modifica sostanziale per le persone che lo vivono, ma dal punto di vista giuridico-logico la procedura c'è ancora. 1.4 La norma giuridica La norma giuridica è un comando giuridico, una regola, ed è sempre generale ed astratta. È impossibile dare norme giuridiche per ogni caso specifico, quindi si costruisce una regola giuridica per le fattispecie generali: questo assicura la copertura di tutti i casi possibili e quella che è una certa omogeneità di applicazione, cioè più la regola è astratta e generale più i casi saranno trattati tutti allo stesso modo. 1.4.1 Applicazione della norma giuridica Si deve poi passare dalla regola astratta alla fattispecie concreta. esempio La signora x che investe e uccide il cane della vicina dopo aver bevuto era in colpa? Sì, perché si è messa a guidare in stato di ebbrezza. La signora ha causato la morte del cane? Si C'è stato un danno? Si Si può, dunque, applicare la norma a questa fattispecie concreta. Quindi, ogni volta che ci si pone di fronte al passaggio dalla regola astratta alla fattispecie concreta, il procedimento che si fa è quello di verificare se gli elementi contenuti nella fattispecie astratta corrispondono anche a quelli nella fattispecie concreta. 2 1.5 La sanzione Quando non si adempie alle obbligazioni imposte dalla norma giuridica di solito c'è una sanzione. La sanzione è la conseguenza della violazione della norma giuridica. esempio Se la signora x vende la sua borsa, è obbligata a consegnare la borsa all'acquirente. Se non opera la consegna, l'acquirente potrà, ad esempio, chiedere la risoluzione del contratto per adempimento da parte della signora. Non tutte le violazioni di norme giuridiche sono direttamente sanzionate dal diritto. Per esempio, nel diritto di famiglia, ci sono alcune norme che non prevedono sanzioni precise. Di solito, comunque, le norme generali sono accompagnate da sanzioni. Ci sono dei comportamenti che non sono norme giuridiche, ma sono egualmente sanzionati (socialmente, non giuridicamente). esempio Se l persona x si comporta male con il suo gruppo di amici, avrà una sanzione sociale. Se la persona y sbatte la porta in faccia alla vecchietta che sta passando, non c'è una normativa che la sanziona, però c'è una norma sociale (se c'è qualcuno penserà che la persona y non è una persona educata). Esistono quindi delle norme sociali che sono ugualmente sanzionate in modi a volte molto severi, ad esempio le norme sull'abbigliamento. 3 II. Le fonti del diritto e l’interpretazione 2.1 La pluralità delle fonti Nell'ordinamento italiano si è sempre avuta una pluralità di fonti, le quali sono molteplici: Fonti di diritto interno (legislazione nazionale) Fonti di diritto internazionale: accordi, convenzioni stipulati con altri paesi, che hanno validità anche all’interno del nostro ordinamento (es. WTO “World Trade Organization”, l’accordo sul commercio) Fonti di diritto dell’Unione Europea (la competenza dell’UE è una competenza economica su un mercato unico, per cui tutte le volte che l'Unione Europea legifera deve e può legiferare solo quando si tratta di materie con un impatto economico sul mercato unico; ci sono anche delle norme nell'Unione Europea sui diritti fondamentali ma non sono importanti per quel che riguarda il diritto privato) esempio In materia di compravendita di beni online: quando si acquista un prodotto da Amazon si stipula un contratto online con Amazon e si applica sia alla disciplina nazionale sia alle norme sulla tutela dei consumatori contenute nelle direttive e nei regolamenti europei in materia. Quindi può esserci una pluralità di norme che si applicano agli stessi settori; quindi, la disciplina europea è una disciplina che può esserci molto vicina. 2.2 I rapporti tra le fonti Tra le fonti ci sono dei rapporti diversi, che decidono qual è la fonte che deve prevalere in un certo settore: Principio gerarchico: bisogna verificare se c'è una fonte sovraordinata a un'altra fonte (es. i regolamenti dell'Unione Europea sono sovraordinate al diritto interno; la Costituzione è sovraordinata alle leggi ordinali). Principio cronologico: la legge successiva prevale sempre sulla legge precedente, spesso capita che quando viene emanata una legge successiva si stabilisce esplicitamente che la legge precedente viene abrogata (abrogazione esplicita); se così non è, ci sarà quella chiamata abrogazione implicita. Principio di specialità: in questo caso la disciplina applicabile sarà quella del settore speciale (es. diritto dei consumatori: ci sono delle norme nel Codice civile sulla compravendita, ma ci sono anche delle norme nel Codice del consumo sulla compravendita nei contratti con i consumatori; bisogna capire se si deve applicare la norma generale del Codice civile o quella dei consumatori. esempio Se la persona x è un negoziante e vende un bene alla persona y, si applicherà la norma del consumatore; se la persona x vende lo stesso bene come privato bisognerà applicare la norma del Codice civile. Principio di competenza: ci sono degli enti che hanno competenza in certi specifici settori (es. garante della concorrenza dei mercati ha la funzione di disciplinare la concorrenza del libero mercato in Italia e quindi di conseguenza anche di regolamentare certi settori) 2.3 Le fonti di diritto interno Le fonti del diritto interno sono graficamente rappresentate come una piramide, dalla più potente e forte alla meno: Costituzione Leggi ordinarie ed altri atti con forza di legge (una delle accuse che si sono fatte ai governi Conte 1, Conte 2 e Draghi è stata quella di utilizzare troppo la decretazione d'urgenza, ovvero norme fatte direttamente dal Governo e non in Parlamento. Queste norme sono equiparate perfettamente alle leggi ordinarie che sono quelle invece emanate dal Parlamento) Regolamenti, emanate da autorità amministrative Usi e consuetudini 4 2.3.1 La Costituzione È entrata in vigore nel 1948 ed è andata a sostituire/modificare il codice del 1942. Sono stati nominati dei soggetti in quella che viene chiamata Assemblea costituente, incaricata di scrivere appunto la Costituzione, che è il frutto del pensiero di tre diversi orientamenti politico filosofici, o Componente liberale, quindi un orientamento al pensiero classico del liberismo o Componente socialista, che riteneva fosse il momento giusto per cambiare in senso socialista classista (marxista) o Componente cattolica, che in Italia era molto forte e propugnava degli ideali di solidarietà, di assistenza ecc. La Costituzione contiene delle norme fondamentali di organizzazione, per esempio come si elegge il Parlamento, come si nomina il Presidente del Consiglio (nominato dal Presidente della Repubblica) ecc. e dei principi fondamentali (funzionamento del nostro paese), che hanno avuto un influsso rilevante nell’applicazione delle norme di diritto privato anche anteriori alla costituzione. → Libertà di associazione (art.18 Cost.): si veniva da un periodo storico in cui non si era liberi di associarsi; questo divieto di libera associazione era contenuto anche nel Codice civile. L’entrata in vigore delle norme della Costituzione ha fatto venir meno queste limitazioni alla libertà di associazione. “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.” esempio Esempio di associazione non permessa: negli anni ‘60 c'è stata un'associazione segreta che si chiamava Gladio, composta da persone che avevano nascosto delle armi soprattutto ai confini con la Jugoslavia per difendersi da un eventuale attacco. → Principio di eguaglianza (art.3/I Cost.): “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.” Prima della Costituzione c'era una categoria numerosissima di persone che, ad esempio, non aveva diritto di voto, cioè le donne. Questo principio è fondamentale e deve essere applicato ogni volta che si applicano delle leggi; è servito a scardinare fortemente delle norme del Codice civile in materia di famiglia e anche qualche norma del Codice penale, che prevedevano una supremazia del marito all'interno della coppia. esempio C'era una norma, per esempio, che prevedeva che l’indirizzo di casa di famiglia lo scegliesse il marito. Le donne una volta non potevano neanche insegnare, una delle prime donne avvocato fu Tina Lagostena Bassi, torinese, negli anni ’50; le prime donne magistrato vennero dopo negli anni ‘60. esempio Film “Divorzio all'italiana”: il barone Ferdinando Cefalù, detto Fefè, è coniugato da dodici anni con l'assillante Rosalia, una donna ardente d'amore per lui, ma per la quale ha perso ogni attrazione. Nel frattempo, si è innamorato della propria cugina, la sedicenne Angela: la legge italiana non ammette ancora il divorzio, ma è invece previsto ancora il delitto d'onore (solo per i mariti), un caso di omicidio punito con una pena più mite e molto frequente in Sicilia. Fefè tenta allora disperatamente di trovare alla moglie un amante, per poterli sorprendere insieme, ucciderli, usufruire del beneficio del motivo d'onore e, una volta scontata la lieve pena, sposare finalmente l'amata. Questa norma penale venne modificata dalla Corte costituzionale sulla base del principio di uguaglianza, che è riuscito a scardinare tutta una serie di disuguaglianze che all'epoca interessavano uomo-donna e che adesso possono riguardare i soggetti non binari, i transessuali, i soggetti che appartengono a religioni diverse ecc. → Diritto di proprietà (art. 42 Cost.): “La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.” 5 Il pensiero della costituente era un pensiero disomogeneo: quando fu scritta la Costituzione nulla vietava in linea di principio che fosse l'occasione buona per far venire meno il diritto di proprietà, così come è sempre stato immaginato nelle costituzioni borghesi. Il diritto di proprietà non è un diritto innato, per esempio in Africa è un qualcosa di molto più vago di quello che non immaginiamo. L'idea che si era affacciata era quella che si poteva immaginare anche un paese in cui venisse meno il diritto di proprietà, così com'era avvenuto nei paesi che avevano adottato un sistema socialista. Quest'opzione non passò: c'è stato un riconoscimento esplicito del diritto di proprietà privata e pubblica. La funzione sociale della proprietà è un tipico argomento di ispirazione cattolica e socialista: la proprietà esiste ma deve essere accessibile a tutti; quindi, la proprietà privata è consentita purché sia un beneficio per tutti. Infatti, per esempio, il proprietario del terreno che lo coltiva beneficia tutti. L'idea è, quindi, che la proprietà privata deve essere consentita e tutelata purché ci sia questa funzione sociale; poi si prevede che la proprietà privata possa essere nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo espropriata per motivi di interesse generale. Dunque, non c'è l'idea che la proprietà privata sia intoccabile, se c'è un interesse generale si può espropriare. esempi Qualche anno fa hanno costruito la linea ferroviaria ad alta velocità Torino Milano, i terreni li hanno espropriati. Dopo la Seconda guerra mondiale, Torino era completamente da ricostruire e poco dopo iniziò l'immigrazione (anni 60-70); quindi si costruirono sia nuove zone per ospitare gli immigrati che venivano lavorare soprattutto alla Fiat, sia scuole, ospedali, strade, fognature ecc. e si costruiva espropriando per un interesse generale. → Libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.): “L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.” Da un lato si ha l'assoluta libertà di iniziativa economica, ma dall’altro lato non può essere in contrasto con l'utilità sociale. Ci sono molti posti in cui l'iniziativa economica non è privata (es. mercato immobiliare in Cina). esempio Se il soggetto x è proprietario di un terreno, non può lasciare per anni il terreno non coltivato, perché va contro gli interessi economici dell'Italia, quindi è giusto che il soggetto x lo coltivi e produca. “La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali” Si ha la libertà di impresa, ma si consente comunque allo Stato di fare delle opere di coordinamento, di supporto, di indirizzo ecc. esempi Norme sull’ambiente: se si vuole costruire una fabbrica in un certo luogo, bisogna fare attenzione che i fumi non devono essere superiori a una certa misura. Bonus per le aziende: certi bonus possono incentivare certi tipi di attività (es. bonus in materia di energia elettrica) MPS (Banca Monte dei Paschi di Siena): è una banca abbastanza grossa con grossi debiti e il Governo italiano sono anni che cerca di tamponare la situazione di crisi di questa banca iniettando soldi Alitalia: che continuamente viene sostenuta con dei finanziamenti statali CDP (Cassa Depositi e Prestiti): detiene azioni di grosse aziende sia chimiche che petrolifere ecc. Ferrovie italiane: sono private, ma in qualche modo ci sono sempre degli accordi con il governo italiano, sia a livello statale sia a livello locale Licenze: un po’ di anni fa c'erano le licenze per le aperture dei negozi; si stabiliva ad esempio che in un certo paese potevano esserci solo due cartolerie; chi aveva la licenza poteva poi rivenderla; anche per esempio le licenze dei taxi. → Famiglia (artt. 29, 30, 31 Cost.): la famiglia è messa al centro della Costituzione, perché i costituenti ritenevano che la famiglia fosse il nucleo fondante dello Stato. È ancora così, infatti le norme della famiglia 6 non sono state cambiate dagli anni ‘70; ovviamente c’è un'idea di famiglia diversa da quella immaginata nel codice del 1942, è una famiglia in cui i coniugi sono uguali, ma anche i figli sono uguali: il passaggio mentale è stato passare dalla concezione dei figli come sorta di proprietà, dei soggetti succubi rispetto al capofamiglia, alla concezione in cui i figli, anche se minori, sono comunque soggetti che hanno una loro connotazione, di cui i genitori devono tenere conto. 2.3.2 Le fonti primarie Leggi (L.) Decreti-legge (D.L.): provvedimenti emanati dal Governo in particolare condizione di urgenza (decreti Conte 1 e Conte 2 durante la pandemia), valgono 60 giorni, poi o vengono convertiti dal Parlamento oppure decadono Decreti legislativi (D. lgs): vengono utilizzati quando c'è da fare una legislazione un po’ tecnica, particolareggiata; il Parlamento dà ordine al Governo di emanare un decreto legislativo in una certa materia (es. sicurezza sul lavoro, riforma fiscale ecc.) (Leggi regionali): la regione ha competenze in certe materie, per esempio il turismo 2.3.3 Il Codice civile Il Codice civile è uno dei tanti codici di ispirazione francese; il primo è del 1865, il secondo, e quello in vigore tutt’ora, è del 1942. il codice del 1865 è la traduzione del codice napoleonico francese del 1804, che è sostanzialmente il frutto della Rivoluzione francese. Prima della rivoluzione, in Francia a livello legislativo era un incubo: i paesi del nord utilizzavano un diritto sostanzialmente germanico, mentre i paesi del Sud usavano ancora il diritto romano; quindi, a seconda di dove ci si trovava, si applicava un diritto diverso (ancora adesso in molti paesi capita questo, ad esempio in India, avendo più religioni, in base alle regioni in cui ci si trova il diritto di famiglia che si applica è diverso). Il Codice civile francese è un codice molto innovativo, l'idea stessa del codice è moderna. Ci sono tutta una serie di revisioni all’interno, che sono proprio frutto della Rivoluzione francese (per esempio, tutta la parte sulla proprietà). C'è, dunque, un trapianto di norme, un'idea che è stata elaborata dal professore Rodolfo Sacco (torinese, uno dei due più grandi comparatisti), secondo cui le norme circolano. Quindi, il Codice civile francese venne trapiantato in molti paesi europei (es. Portogallo, Spagna, Italia, Belgio, Olanda ecc.) perché Napoleone li aveva invasi. Una volta che Napoleone fu sconfitto, il Codice napoleonico continuo comunque a essere utilizzato proprio grazie alla sua innovazione e modernità. Si adottò una traduzione del Codice civile francese, che poi venne rimodernato sotto il regime fascista, lasciando però le norme limitative sulle associazioni e buona parte del codice sui contratti e la proprietà. È composto da 6 libri: Delle persone e della famiglia Delle successioni Della proprietà Delle obbligazioni Del lavoro Della tutela dei diritti La parte iniziale si chiama “Disposizioni sulla legge in generale” ed è una serie di istruzioni su come interpretare le norme. 2.3.4 I Codici di settore Fino agli anni ’80-‘90 c'era un pensiero secondo cui il Codice civile fosse l'unico codice che servisse. Poi iniziò un periodo in cui l'Unione Europea iniziò a legiferare in materia di diritti dei consumatori: l’Unione Europea tutela gli interessi economici degli Stati membri, c'è quindi questa idea di mercato unico; è un sistema fatto per contribuire alla ricchezza generale. In Italia è accaduto che al complicarsi della quantità di normativa specialistica di derivazione dell'Unione Europea, il sistema non reggeva più; quindi, si è capito che bisognava creare un nuovo codice che contenesse queste norme dei consumatori, quello che si chiama codice del consumo. È iniziata quindi la tendenza a creare codici settoriali. 7 Codice del consumo: pubblicità, sicurezza dei beni, sicurezza dei prodotti, danno da prodotto, contatti dei consumatori ecc. Codice delle assicurazioni: il corpus delle assicurazioni che era contenuto inizialmente nel Codice del consumo, a forza di moltiplicarsi, fu messo in un codice a parte apposta Codice in materia di protezione dei dati personali: con l'avvento di Internet c'è stato bisogno anche di un codice a parte sulla protezione dei dati personali; la disciplina europea è molto rigida, per cui i nostri dati non possono uscire fuori dall’Europa. esempio Scandalo Facebook-Cambridge Analytica: uno dei maggiori scandali politici avvenuti all'inizio del 2018, quando fu rivelato che Cambridge Analytica aveva raccolto i dati personali di 87 milioni di account Facebook senza il loro consenso e li aveva usati per scopi di propaganda politica. Codice del turismo: gran parte di questa disciplina è di derivazione dell'Unione Europea, perché sono materie in cui c'è un diretto interesse economico; resta esclusa la disciplina sui voli che è contenuta in un regolamento. 2.3.5 I regolamenti I regolamenti sono una fonte subordinata e sono emanati dagli organi amministrativi, ad esempio il regolamento del rettore. Difficilmente interessano il diritto privato, a meno che non siano regolamenti esecutivi di leggi particolari. 2.3.6 Gli usi o consuetudini Gli usi o consuetudini sono una fonte non scritta (molto utilizzate le fonti non scritte); è necessario che ci siano due elementi: Elemento materiale/oggettivo: ripetizione costante ed uniforme di un certo comportamento dalla generalità dei consociati; cioè tutti continuano a comportarsi secondo quella regola non scritta ma consuetudinaria Elemento psicologico/soggettivo: convinzione che il comportamento sia giuridicamente obbligatorio (e vincolante); chi pone in essere quel comportamento, non solo deve porlo in essere in modo costante, ma anche con la convinzione che questo comportamento sia giuridicamente vincolante In ogni settore di lavoro ci sono usi e consuetudini precisi e profondamente radicati. esempio Per esempio, il settore dei contratti agrari, ma anche nei contratti tra aziende industriali: molto spesso ci si trova di fronte a dei comportamenti (es. termine di un pagamento, modalità di consegna) talmente radicati che operano. Non sono facili da individuare per un estraneo al settore, per questo ci sono delle raccolte degli usi e consuetudini locali che vengono redatte e conservate nelle Camere di commercio. Il fatto che siano raccolte non vuol dire che sono scritte; semplicemente vengono raccolte per fini di documentazione e certificazione. Dicono che sia una fonte subordinata, ma in certi casi sono talmente radicati che superano le fonti scritte (come notato dal professore Sacco). esempi Se il soggetto x camminando in montagna mangia dei mirtilli e il soggetto y proprietario del terreno vuole fargli causa e chiede il risarcimento, il giudice non condannerà il soggetto x; è uno dei classici casi in cui la consuetudine supera la legge. Se il soggetto x va a camminare in montagna, spesso passerà su un terreno altrui; il proprietario del terreno può interdire il passaggio, ma nessun giudice condannerà il soggetto x perché è passato sul terreno altrui. Un conto è come è scritta una norma, l'altro è come la leggiamo: ci sono anche delle tradizioni interpretative che fanno sì che una norma scritta in un certo modo venga poi in realtà interpretata in tutt'altro modo; quindi, la norma scritta non è così fissa. esempio L’interpretazione e l'applicazione giurisprudenziale dell'articolo 2043 è cambiata tantissimo da quando è stata scritta ad oggi. 8 2.4 Le fonti internazionali Ci sono una serie di fonti che hanno un effetto diretto immediato sulle norme giuridiche interne: Convenzioni internazionali (es. convenzione dell’Aja sulla vendita di beni mobili) esempio Se il soggetto x vende un bene mobile In Italia a un soggetto y che abita in Danimarca, il soggetto x può sottoporre questa compravendita mobile alla convenzione dell'Aja e si applicheranno le norme della convenzione sul territorio italiano. Diritto internazionale privato: dal punto di vista formale è in realtà una fonte interna, che dice quali norme si applicano nel caso in cui i soggetti coinvolti siano di cittadinanza diversa. Disciplina i rapporti tra fonti interne ed esterne. esempio Il soggetto x cinese si sposa con il soggetto y italiano e vanno ad abitare in Francia. I soggetti fanno un figlio e poi divorziano: come si sceglie quale legge applicare? Italiana, cinese o francese? Se i coniugi sono d'accordo possono utilizzare la legge che preferiscono tra le tre, ma se non sono d'accordo si applicherà la legge del luogo in cui la famiglia normalmente risiede, quindi in questo caso la Francia. Questo vale per questo tipo di rapporti familiari, ma anche per le successioni, la compravendita ecc. esempio Sono state cambiate le norme sulle separazioni perché chi voleva separarsi in fretta aveva individuato delle scappatoie: degli avvocati italiani avevano scoperto che in Inghilterra e in Romania, per fare due esempi, la separazione era molto più breve e il divorzio di conseguenza; quindi uno dei coniugi prendeva la residenza In Inghilterra o in Romania e sulla base di queste norme, si operava la separazione e il divorzio in quel paese dove era molto più veloce, poi si tornava in Italia e si faceva riconoscere. Regolamenti dell’Unione Europea: fonte direttamente applicabile Direttive dell’Unione Europea: dà un termine ai vari paesi per l’applicazione della direttiva (normalmente 2 anni); la precedente legislazione italiana in materia dei dati personali era fatta sulla base dell'applicazione di una direttiva europea La differenza tra regolamenti e direttive è che si emanano regolamenti quando è necessaria una perfetta uniformità, nelle direttive si ritiene che i vari paesi possano avere una certa libertà nell'applicazione. Altre fonti (es. Trattato UE, Carta dei diritti fondamentali UE) L’Unione Europea è nata per scopi economici, ma in realtà c'è stata un'evoluzione per cui una serie di diritti fondamentali sono stati scritti nella Carta dei diritti fondamentali. 2.5 L’interpretazione della legge L’Art. 12 (preleggi del Codice civile) indica come si gestisce la norma giuridica e l’interpretazione da dare: Letterale Logica (teleologica): usata perché alcune leggi sono scritte male (es. se una norma interessa i lavoratori, si deduce che interesserà anche le lavoratrici) Sistematica: inserire la norma nel generale, per trattare gli individui allo stesso modo (si ritrova molto nel diritto amministrativo) Storica: poco utilizzata (solo per le fonti europee) esempio Caso Game Stop: nel gennaio 2021 si è verificata una breve compressione delle azioni del rivenditore di videogiochi americano GameStop e di altri titoli, causando importanti conseguenze finanziarie per alcuni hedge fund e grandi perdite per i venditori allo scoperto; è stata forse la prima volta che gli investitori “normali”, “ordinari”, hanno avuto il potere di causare perdite così pesanti a fondi di grandi dimensioni. È importante sottolineare, tuttavia, che alcuni investitori ordinari hanno perso somme considerevoli quando il prezzo di GameStop è sceso. L’Unione Europea sta facendo una nuova legge e per farla ha costituito un gruppo di ricerca, che si occupa anche di scienze comportamentali, per verificare come l'utilizzo di strumenti, come il telefono cellulare, 9 influenzi la capacità di discernimento delle persone quando investono; sulla base di questi studi l'Unione Europea sta facendo la bozza per modificare la legge e fare una direttiva che sia più appropriata. Restrittiva/estensiva: restrittiva è l’interpretazione che limita l’applicazione della norma solo a certi soggetti (es. una norma che interessa le lavoratrici in stato di gravidanza); estensiva nel caso espanda l’applicazione della norma a più soggetti (es. se una norma interessa i lavoratori, si deduce che interesserà anche le lavoratrici) Le seguenti interpretazioni sono dette “formanti del diritto”, che costituiscono tutti i vari elementi che vanno poi a determinare quale sarà la reale applicazione delle norme in un certo luogo e momento: Autentica: il legislatore corregge l’interpretazione della legge Giudiziale: si attua per mezzo delle sentenze dei giudici; tre gradi di giudizio: o Tribunale o Corte di appello o Cassazione Questi gradi di giudizio hanno però contribuito a confondere il sistema, perché all’anno si è arrivati ad avere 20.000 sentenze della cassazione; è un problema oggettivo, perché un investitore non investirebbe in un paese in cui in caso di controversia ci si mette anche 10 anni per arrivare a una sentenza definitiva. Il PNRR (Piano nazionale ripresa resilienza) sta mettendo molti soldi per cercare di riformare i tribunali. Si sta portando avanti per questo la riforma Cartabia. Amministrativa: sono gli enti amministrativi preposti a dire come interpretare la norma (es. Università) Dottrinale (ricercatori e professori) In certi casi, si applicano a situazioni simili norme in settori vicini: - Analogia, art. 12/II preleggi, nei casi di lacune legislative - Analogia legis, per casi simili o materie analoghe - Analogia iuris, sulla base dei principi dell’ordinamento Vi è divieto di analogia, es. art. 14 preleggi, per le norme penali e per quelle eccezionali o speciali. 2.6 Le clausole generali Nel diritto si trovano spesso delle clausole generali, che sono concetti ampi e elastici. La buona fede, che si ritrova per esempio nei contratti (“entrambe le parti dei contratti devono agire in buona fede”) e dipende dalla situazione. esempio Il soggetto x possiede una villa a Portofino; il soggetto y risiede negli Stati Uniti e vede che la villa è in vendita, quindi inizia a fare su e giù tra USA e Italia per visitare la casa e concludere il contratto. Ci possono essere due ipotesi nel caso in cui il contratto non si concluda: nel primo caso, il soggetto x dice che non ha mai veramente voluto vendere la casa (mala fede); nel secondo caso, il soggetto x dice che gli è stata proposta un’offerta migliore e l’ha venduta (buona fede). Questo è il classico caso in cui la buona fede può determinare il diritto dell’altro contraente di richiedere i danni oppure no per il mancato contratto. Il buon costume è una clausola generale che sta perdendo molto spazio, perché la società si è evoluta e tutta una serie di disposizioni che venivano ritenute contrarie al buon costume non lo sono più. Adesso si sente più parlare di contrarietà all’ordine pubblico. esempio Per esempio, c’era il classico caso negli anni ’50 della donazione fatta all’amante, ritenuta annullabile perché contraria al buon costume. Adesso c’è ancora questa norma sul buon costume, ma non si utilizza quasi più. La correttezza, per esempio nei rapporti precontrattuali, rapporti contrattuali ecc. Sono tutte norme elastiche perché dipendono dal contesto, non si può dire a priori che cos’è la buona fede, la correttezza e il buon costume, ma bisogna vedere in ogni caso la fattispecie concreta. 10 III. Le situazioni e i rapporti giuridici Ci possono essere situazioni giuridiche: Attive: diritti soggettivi, poteri, facoltà Passive: obblighi, oneri, soggezioni 3.1 Le situazioni giuridiche attive 3.1.1 Il diritto soggettivo Il diritto soggettivo è il potere attribuito dalla legge ad un soggetto di determinarsi liberamente in un certo ambito (es. in materia di proprietà). È un insieme di pretese, facoltà, immunità e poteri riconosciuti al singolo per la soddisfazione di un suo interesse secondo il suo libero apprezzamento. L’idea di diritto soggettivo è un’idea abbastanza recente, che ha cominciato a svilupparsi dalla Rivoluzione francese. Può essere limitato dal diritto, per l’interesse di altri soggetti (es. immissioni) o del bene pubblico (es. stabilità idrogeologica di terreni). Relativo: il diritto si esercita verso solo alcuni soggetti esempio Il soggetto x vende un bene al soggetto y, che ha il diritto soggettivo che il soggetto x gli consegni il bene. Assoluto: il diritto si esercita nei confronti di tutti esempio Il soggetto x possiede una casa, ha il diritto di escludere chiunque a entrare in casa sua. Diritti patrimoniali: diritti su beni che hanno un contenuto economico diretto Diritti della personalità: diritti su beni della persona che non hanno contenuto economico diretto esempio Il soggetto x può chiedere a chiunque che pubblichi una sua foto su un social di toglierla, perché ha il diritto alla sua immagine. Diritti disponibili: diritti che si fanno circolare e si possono trasferire ad altri soggetti Diritti indisponibili: diritti che non possono essere “venduti”, non possono essere trasferiti ad altri soggetti 3.1.2 L’abuso del diritto L’abuso del diritto indica un comportamento che, pur rientrando nei limiti del diritto, per circostanze, finalità o risultati crea un danno irragionevole ad un terzo o all’interesse generale. esempio Il soggetto x ha un contratto con il soggetto y, per il quale non nutre simpatia; il soggetto y è in ritardo nel pagamento di una piccola somma, 1.000€. Come creditore, il soggetto x può richiedere il fallimento del soggetto y al tribunale, ma in situazioni di questo tipo è probabile che il soggetto y si opporrà dicendo che il soggetto x sta abusando del proprio diritto; perché ad esempio ha un interesse personale nel farlo fallire. Quindi il comportamento formalmente è legittimo, ma le modalità, le circostanze, la finalità, la fattispecie concreta manifesta un abuso di tale diritto; quindi, il giudice non riconoscerà questo diritto. 3.1.3 Altre posizioni soggettive Diritto potestativo: potere di determinare mediante un proprio atto di volontà una modificazione nella sfera giuridica di un terzo esempio Il soggetto x ha un’azienda di famiglia, vende al soggetto y il 49% delle sue azioni e dà il diritto di opzione sul restante 51% entro due anni, cioè entro due anni il soggetto y può acquistare il 51% restante. Nel momento in cui il soggetto y esercita il diritto di opzione, esercita il suo diritto potestativo che va a modificare l’apposizione giuridica del soggetto x; il soggetto x non deve confermare che vende le azioni. L’esercizio della volontà del soggetto y è sufficiente. 11 Aspettativa (di diritto): acquisto di un diritto subordinato al verificarsi di un certo evento esempio Il soggetto x ha una parente (soggetto y) anziana molto ricca ed è l’unico nipote: è una situazione di aspettativa perché il soggetto x è in attesa di ereditare i beni del soggetto y. Sono situazioni che si possono tutelare: se il soggetto y si innamora di un soggetto z, di 25 anni, e inizia a donare tutti i suoi beni, i figli possono tutelare l’eredità. Facoltà: possibilità di tenere un determinato comportamento, non obbligatorio, che non esaurisce il diritto Potestà: potere attribuito nell’interesse altrui (es. patria potestà) Status: complesso di situazioni giuridiche, attive e passive (es. tasse immobiliari in forza dello status di proprietario) 3.2 Le situazioni giuridiche passive Dovere: divieto di tenere comportamenti lesivi di diritti soggettivi altrui, generalmente di diritti assoluti Obbligo: divieto di tenere comportamenti lesivi nei confronti di un determinato soggetto Soggezione: situazione che grava su chi è sottoposto ad un diritto potestativo (accettare passivamente le decisioni) Onere: comportamento non obbligatorio richiesto come presupposto per l’esercizio di un potere (es. onere di pagare le tasse all’università per poter dare gli esami) Responsabilità: situazione che grava su colui che ha commesso un illecito 3.3 Altre posizioni Interesse legittimo: situazione del privato soggetto ad un potere della pubblica amministrazione (è azionabile solo in forza del principio che la pubblica amministrazione deve comportarsi in modo corretto e equo; dal 1999 è anche riconosciuta la richiesta del risarcimento dei danni) Interessi collettivi: appartenenti ad un determinato gruppo di persone (es. classe universitaria) Interessi diffusi: appartenenti alla collettività (es. qualità dell’aria); difficili da tutelare 3.4 Fatti ed atti giuridici Si distingue una differenza tra fatto e atto: Fatto: qualunque accadimento (es. meteorite) Atto: accadimenti causati dall’uomo Dichiarazioni di volontà: molti atti giuridici sono dichiarazioni di volontà Dichiarazioni di scienza: non hanno un’immediata conseguenza giuridica, ma possono avere un rilievo (es. se si va a testimoniare) 3.4.1 Le tipologie di atti Atti negoziali: relativi ai contratti Atti non negoziali: hanno conseguenze giuridiche ma non comportano la conclusione di un contratto (es. utilizzo di foto personali per scopi non consentiti) Atti patrimoniali: es. allocazione dell’immobile Atti non patrimoniali: es. riconoscimento dei figli Atti onerosi: che comportano una spesa, uno scambio di valore Atti gratuiti: non comportano un pagamento per la controparte (es. donazione di un bene) Atti fra vivi: es. contratto, lesione ecc. Atti a causa di morte: es. testamento Atti unilaterali: provengono da un soggetto solo (donazione di un bene da soggetto x a soggetto y) 12 Atti bilaterali: es. vendita di un bene da soggetto x a soggetto y Atti plurilaterali: es. soggetto x e y vendono un immobile a soggetto z, r e t Atti collegiali: es. consiglio di amministrazione di un’azienda si esprime come una sola volontà Atti validi: hanno valore giuridico Atti invalidi: non sono in grado di avere un effetto giuridico (es. vendere un bene di poco valore, come una bottiglia) Atti leciti: conformi alla legge Atti illeciti: es. investire il cane del vicino in stato di ubriachezza Atti di autonomia privata: normalmente autonomamente determiniamo la nostra sfera giuridica Atti non autonomi: non liberamente posti in essere, es. fare domanda di laurea per potersi laureare 3.5 Acquisto dei diritti I diritti di possono acquistare: A titolo originario: quando non c’è un proprietario precedente o se il proprietario precedente “abbandona” e si spoglia del bene, che viene acquisito da un altro proprietario A titolo derivativo (passaggi di proprietà): o Gratuito (es. ereditarietà o donazione) o Oneroso (es. acquisto di un bene in forza di un contratto di compravendita) Tra vivi (es. contratto di compravendita) A causa di morte (es. testamento) o Universale (es. eredi non solo dei crediti, ma anche delle passività, cioè i debiti) o Particolare (es. eredi di un bene preciso, come di un gioiello) 3.6 Perdita dei diritti I diritti si possono perdere per: Prescrizione estintiva Prolungata inerzia del titolare Art. 2934 c.c., “ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge”. Quindi, non si prescrivono diritto di proprietà, diritti indisponibili, singole facoltà. esempio Es. crediti da responsabilità contrattuale = il soggetto x vende un bene al soggetto y e ha 10 anni per pretendere il pagamento, dal momento in cui si può esigere il pagamento: se si era stabilito che il pagamento doveva avvenire entro 30 giorni, passati 30 giorni dalla compravendita, iniziano a decorrere i termini. Se il soggetto x non agisce per il pagamento in questi 10 anni, perde il diritto sul credito. Inizio prescrizione art. 2935 c.c. “il termine di prescrizione, in relazione al risarcimento di ogni danno da inadempimento, inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, indipendentemente dalla data della pronuncia risolutiva.” Momento in cui il diritto può farsi valere: Termine ordinario 10 anni (es. per i rapporti contrattuali) Termini speciali 20 anni (es. diritti reali su bene altrui, minore) esempio Art. 2947 c.c. “l diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.” Questo trascorrere del tempo si può sospendere o interrompere: Sospensione della prescrizione per particolari circostanze → a causa di particolari rapporti tra le parti o condizioni soggettive del titolare 13 esempio Il soggetto x contrae un debito di 100.000 con il soggetto y, i quali poi si sposano. Il fatto che ci sia un rapporto matrimoniale tra i soggetti sospende la prescrizione; nel caso in cui il rapporto matrimoniale venga meno per divorzio, ricominciano a decorrere i termini. Interruzione della prescrizione (atti interruttivi del titolare o controparte): il titolare realizza un atto mediante il quale esercita il diritto o quando il medesimo diritto viene riconosciuto dal debitore. La prescrizione è inderogabile. - No rinuncia preventiva - No modifica del termine La prescrizione è successivamente rinunciabile: il debitore, sebbene il debito sia estinto, può dichiarare al creditore che vuole comunque pagare il debito, rinunciando alla prescrizione. La prescrizione non è rilevabile d’ufficio. → Prescrizione presuntiva (più brevi): Art. 2954 c.c. “Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione” Art. 2955 c.c. Si prescrive in un anno il diritto: 1. Degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore; 2. Dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese; 3. Di coloro che tengono convitto o casa di educazione e d'istruzione, per il prezzo della pensione e dell'istruzione; 4. Degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità; 5. Dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio; 6. Dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali. Art. 2956 c.c. “Si prescrive in tre anni il diritto: 1. Dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese; 2. Dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative; 3. Dei notai, per gli atti del loro ministero; 4. Degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese. → Decadenza art. 2964 c.c. “quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione. Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione, salvo che sia disposto altrimenti.” Mancato esercizio diritto entro un termine prestabilito Inderogabile per diritti indisponibili, derogabile per diritti disponibili (nel caso di un diritto disponibile, per esempio la proprietà di un bene, si può derogare al termine di decadenza; quindi, la controparte può concedere una deroga all’acquirente); es. diritto indisponibile = diritto di voto Decadenza convenzionale: quando il termine decadenza non è indicato nel codice o in altra norma di legge, ma è stabilito tra le due parti per convenzione esempio Il soggetto x vende il 49% delle azioni della sua azienda alla società y, che nel contratto ha previsto un’opzione per cui entro due anni può decidere se acquistare il 51% rimanente o meno. Non è un termine soggetto a prescrizione, quindi non vi può essere sospensione o interruzione, ma è soggetto a decadenza. 3.7 Tutela affidamento È fondamentale che i diritti siano tutelati, o meglio che l’affidamento sia tutelato: si ha un sistema di norme che tutelano questo affidamento delle parti. Il principio che opera è che ci si fidi delle controparti e ci si basa sulla buona fede della controparte. Quando questo non ha luogo, ci sono degli elementi che sanzionano la parte in mala fede e garantiscono la tutela della parte che era in buona fede → garanzia della circolazione giuridica dei beni, minimizzando eventuali casi di lesioni di diritti da parte di soggetti in mala fede 14 IV. Le persone fisiche 4.1 Capacità giuridica e capacità di agire Capacità giuridica: capacità di essere titolari di situazioni giuridiche Capacità di agire: capacità di compiere atti giuridici, di disporre dei propri diritti (si acquista alla maggiore età) Sia la capacità giuridica sia la capacità di agire possono essere sottoposte a limitazioni. 4.1.1 Acquisto della capacità giuridica Le persone fisiche acquistano la capacità giuridica al momento della nascita (art. 1/I c.c. “La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita”). Il concepito non ancora nato è tuttavia titolare di certi diritti (art. 1/II c.c. “I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita”). 4.2 Diritti della personalità Dal momento della nascita si acquistano una serie di diritti, con contenuto economico (patrimoniali) e non; innanzitutto, i cosiddetti diritti della personalità, che comprendono: Diritti sul proprio corpo Attributi immateriali della personalità: nome, immagine, onore e reputazione, identità personale, dati personali Sono diritti assoluti e inalienabili (= non possono essere venduti). 4.2.1 Diritti sul proprio corpo Questo diritto sul proprio corpo è innanzitutto il diritto all’integrità fisica o autodeterminazione: si ha il diritto di conservare il corpo integro e autodeterminare le scelte concernenti il nostro corpo. La conseguenza è che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona interessata. Art. 32 Cost. “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.” Ci sono una serie di eccezioni nei casi stabiliti dalla legge (determinate da necessità o TSO), perché c’è una necessità prevalente che è la necessità della salute pubblica = contemperamento tra interessi di salute pubblica e diritto all’autodeterminazione del singolo: Indennizzo previsto per legge nel caso di vaccinazioni obbligatorie o consigliate; le legge prevede che ci sia un indennizzo a carico della collettività se si verifichi un rischio. Consenso informato, art. 1/III L. 219/2017 “Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefìci e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.” = dovrebbe mettere in condizione di operare delle scelte razionali Art. 5 c.c. “Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge (579 c.p.), all'ordine pubblico o al buon costume (32 Cost.)” = es. snuff, BDSM, body modification, prostituzione ecc. Trapianti di organo o midollo tra vivi, donazione di sangue, il criterio è quello della gratuità L. 219/2017 riconosce il diritto a rifiutare accertamenti diagnostici o trattamenti sanitari DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento) = esprimere la volontà in materia di trattamenti sanitari I legali rappresentanti agiscono per gli incapaci, ma l’incapace deve essere ascoltato e informato. Si può disporre del proprio corpo quando si è morti. 15 4.2.2 Diritti su attributi immateriali personalità Riguardano l’individuo e la sua persona; è una categoria di diritti dinamica, a seconda dei contesti storico- sociali. Vanno spesso a contrapporsi al diritto di libertà, di stampa e informazione. Sono diritti riconosciuti non solo alle persone fisiche, ma anche alle persone giuridiche (ad esempio, alle società, alle associazioni ecc.). Sono diritti per la cui tutela si può domandare il risarcimento dei danni e atti di inibizione. Il diritto non può mai venire meno, ma se ne può disporre o si può autorizzare taluno a utilizzarlo. Sono diritti immateriali che però possono avere in certi casi un riflesso economico-materiale. 4.2.3 Diritto all’onore Il diritto all’onore protegge il decoro e la reputazione dell’individuo. Si contrappone al diritto di cronaca, di critica e di satira, di espressione della libertà di pensiero. Comprende: Rispetto per la verità delle vicende (verifica fonti) Continenza formale nelle espressioni Interesse pubblico, utilità sociale dell’informazione 4.2.4 Diritto al nome Gli artt. 6-9 c.c. garantiscono il diritto al nome e allo pseudonimo. Art.6 c.c. “Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.” Non è permesso: Uso illegittimo del nome per finalità commerciali Abuso del cognome dell’ex marito esempio Caso Lante della Rovere: Marina Ripa di Meana quando divorziò da Alessandro Lante della Rovere, ne conservò il cognome fino a proibizione del Tribunale su istanza dello stesso Lante della Rovere, dopo che Marina aveva firmato delle opere autobiografiche con il cognome dell'ex marito, nel settore della moda e le licenze collegate. 4.2.5 Diritto all’immagine Art. 10 c.c. “Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni” Art. 67 legge sulla protezione del diritto d’autore “Opere o brani di opere possono essere riprodotti a fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative, purché si indichino la fonte e, ove possibile, il nome dell'autore.” Art. 97 legge sulla protezione del diritto d’autore “Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.” L’immagine non può essere esposta, riprodotta, messa in commercio senza il consenso della persona. Il consenso non occorre quando: - La persona è nota - La persona ricopre un ufficio pubblico - Necessità giustizia o polizia - Fatti e avvenimenti di interesse pubblico o che si svolgono in pubblico (es. convegno) L’immagine non deve ledere il decoro della persona: anche se un personaggio è pubblico non ha diritto a una minor tutela solo perché è noto. 16 4.2.6 Diritto all’identità personale Creazione giurisprudenziale basata su art. 2 Cost. “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.” Rappresenta anche il diritto che non si dicano affermazioni difformi rispetto identità, valori, credenze politiche o ideologiche. esempio Caso Veronesi-Milde Storte: 1978, durante un’intervista che denuncia i rapporti tra fumo e cancro, Umberto Veronesi (oncologo), alla domanda se esistano sigarette innocue, risponde che “sono state prodotte sigarette leggere meno nocive (le Haraful Cigarettes), che però non eliminano i pericoli denunciati”. Nei giorni successivi appare sul periodico “E.” una pubblicità delle sigarette “Milde Sorte”, nella quale si legge testualmente: “Secondo il prof. Umberto Veronesi, direttore dell’Istituto dei Tumori di Milano, questo tipo di sigarette riduce quasi della metà il rischio del cancro!”. L’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori e Umberto Veronesi citano in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la “Austria T.G.” produttrice delle sigarette “Milde Sorte”, e l’editore del periodico “E.”, chiedendo il risarcimento dei danni che quella pubblicità ha causato alla loro immagine di “istituzione tesa allo scopo non solo di curare gli ammalati di cancro, ma anche di svolgere opera di prevenzione contro la malattia”. Il Tribunale di Milano accoglie la richiesta dell’Istituto e del professore. La sentenza viene confermata dalla Corte d’Appello di Milano. “Austria T.G.” ed editore del periodico ricorrono per cassazione. La Corte di Cassazione conferma la sentenza di appello, affermando che “Esiste un diritto all’identità personale quale interesse giuridicamente protetto a non veder travisato o alterato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, scientifico, ideologico, professionale; tale diritto è riconducibile all’art. 2 Cost.”. 4.2.7 Diritto alla privacy È il diritto alla riservatezza. Nasce come tutela degli spazi privati ed è poi diventato tutela della vita privata. Negli USA è un diritto tutelato a livello costituzionale, ma in realtà si parla sempre della necessità di andare davanti ai tribunali e difendere ogni volta questo diritto. Difenderlo contro una giurisprudenza abbastanza arretrata. libertà negli spazi privati e autodeterminazione. In Italia ha un’accezione diversa, non è solo un diritto “per escludere le persone”: negli anni ’50 la giurisprudenza non lo riconosceva come diritto autonomo; allo stesso tempo alcuni studiosi iniziarono a difendere questo diritto, definendolo se stante con delle caratteristiche proprie; quindi, alcune corti iniziarono a riconoscerlo (diritto all’autodeterminazione fondata sull’art. 2 Cost.). Non è facile capire quali sono i limiti che si pongono all’interesse pubblico su certi dati rispetto alla tutela della riservatezza (problema dell’individuazione delle cause di giustificazione alla sua lesione), alla fine ne risulta tutta una serie di discipline in materia di riservatezza personale: Normativa sui dati personali Codice deontologico giornalisti Garante per la protezione dei dati personali → Big Data (grossi problemi = mancanza di adeguate normative e controlli) La situazione attuale vede un regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regolation – GDPR), direttamente applicabile, che si occupa di dati (che costituiscono buona parte della riservatezza oggi), quindi si ha una tutela giuridica sulle informazioni sui dati; è un’esigenza nata con l’informatizzazione. Negli USA non hanno mai emanato una legislazione di questo tipo. Nessun dato di cittadino europeo può uscire fuori dall’Europa. I dati raccolti sono sempre più numerosi e sempre più interessanti economicamente; quindi, non basta più il controllo esterno sulla gestione dei dati, ma il titolare dei dati deve diventare parte attiva e viene data attenzione alla procedura di come vengono raccolti i dati. Vengono divisi in: Dati comuni (nome, cognome ecc.) Dati sensibili, ora categorie particolari di dati (es. preferenze sessuali, politiche, stato di salute ecc.) Questo regolamento ha individuato come questi dati vanno trattati (principi sulle modalità del trattamento: liceità, correttezza, trasparenza, finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità informazione e riservatezza, responsabilizzazione). 17 4.3 Residenza, domicilio, dimora Residenza: art. 43/II c.c. “la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale” Domicilio: art. 43/I c.c. “il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi” Dimora: luogo in cui la persona si trova in un certo periodo 4.4 La cittadinanza Legge 91/1992 nuove norme sulla cittadinanza, innovativa per certi versi (es. doppia cittadinanza, in alcuni paesi è vietata, come in Giappone), ma ormai abbastanza “anziana”. Ius soli = indica l'acquisizione della cittadinanza di un dato Paese come conseguenza del fatto giuridico di essere nati sul suo territorio (applicato negli Stati Uniti e in Canada). In Italia esiste una forma estremamente temperata dello ius soli, normata dalla Legge n.91 del 05.02.1992. L'articolo 4 comma 2 afferma: "lo straniero che sia nato in Italia può divenire cittadino italiano a condizione che vi abbia risieduto legalmente e ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età e dichiari, entro un anno dal compimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista per: Nascita da cittadini italiani Nascita sul suolo italiano da cittadini ignoti o apolidi (soggetti privi di qualunque cittadinanza) Adozione Matrimonio (6 mesi residenza, 3 anni dal matrimonio) Beneficio di legge Naturalizzazione 4.4.1 Perdita della cittadinanza Impiego pubblico, carica pubblica, servizio militare per uno Stato estero Rinuncia a cittadinanza di chi ha cittadinanza straniera e risiede all’estero Lo straniero ha capacità di diritto privato, ma non di diritto pubblico (non si può votare e non si può essere eletti). Eccezione = i cittadini europei residenti in un paese diverso possono votare per le elezioni locali Lo straniero ha i diritti fondamentali ed inviolabili. 4.5 Capacità e incapacità di agire La capacità di agire si acquista al compimento dei 18 anni (art. 2 c.c.). In certi casi può venire meno, quando il soggetto non è in grado di provvedere ai propri interessi. In tali casi si parla di incapacità di agire: Con riferimento alla sua natura, si distingue in: o Legale (es. minori di età) o Giudiziale (è il giudice a dichiarare l’incapacità) o Naturale Con riferimento ai suoi effetti, si distingue in: o Relativa (il soggetto è incapace rispetto solo a certi atti, es. atti di vendita) o Assoluta (il soggetto è completamente incapace di agire) 4.5.1 Le incapacità (legali) di protezione Le incapacità di protezione indicano dei soggetti che per la loro situazione devono essere protetti perché non sono in grado di gestire in modo autonomo i loro diritti. Protezione = perché la finalità è di tutelare Minori di età (art. 2 c.c.) Minori emancipati, la situazione classica in forza dalle quale è stata elaborata la regola è il minore che diventava genitore (art. 390 c.c. “Il minore è di diritto emancipato col matrimonio”); il minore emancipato può agire per tutti quegli atti giuridici che concernono la famiglia, es. concludere contratto con fornitore dell’energia elettrica, allocare un immobile ecc. 18 Minori emancipati autorizzati a continuare l’attività di impresa commerciale (art. 397 c.c. “Il minore emancipato può esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza del curatore, se è autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore”) Interdetti giudiziali, per abituale infermità di mente (art. 414 c.c. “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.”); es. gravi patologie psichiatriche Inabilitati giudiziali, per abituale infermità di mente, prodigalità (sperpero di denaro), abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti, sordomuto e cieco dalla nascita che non abbiano ricevuto sufficiente educazione (art. 415 c.c. “Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato”) Successivamente, il giurista Paolo Cendon che aveva a cuore gli interessi delle persone in condizioni di difficoltà pensò che l’interdizione o l’inabilitazione fosse in alcuni casi esagerato: inventò la cosiddetta amministrazione di sostegno, che venne adottata. L’amministrazione di sostegno, per impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica (art. 404 c.c. “La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.”) o Molto utilizzata per le persone anziane o Può essere modulata nel tempo, ma anche in base alle esigenze 4.5.2 Altre incapacità legali Interdizione legale (non giudiziale, automatica) per condanna a più di 5 anni di reclusione (art. 32 c.c. “Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi.”) Fallito, con riguardo ai suoi beni (non può amministrare i propri beni) 4.5.3 L’incapacità assoluta L’incapacità assoluta riguarda sia gli atti di ordinaria sia di straordinaria amministrazione (= si va a modificare la consistenza o la tipologia del patrimonio di un soggetto). Quando c’è un incapace assoluto viene sempre sostituito nell’azione da un altro soggetto. Minori: provvede il genitore o il tutore Interdetti: provvede il tutore 4.5.4 L’incapacità relativa L’incapacità relativa si riferisce a un soggetto che può porre in essere atti di ordinaria amministrazione, ma non di straordinaria amministrazione. Il minore emancipato e l’inabilitato possono realizzare atti di ordinaria amministrazione da soli, ma devono essere assistiti dal curatore negli atti di straordinaria amministrazione. Però, Il minore emancipato per il proseguimento dell’attività di impresa (emancipazione settoriale) può compiere autonomamente atti di straordinaria amministrazione, anche estranei all’impresa. La persona soggetta ad amministrazione di sostegno può compiere certi atti, determinati dal giudice, solo con l’assistenza dell’amministratore (incapacità relativa). 4.5.5 Cessazione dell’incapacità Acquisto della maggiore età Guarigione (nel caso di interdetti ed inabilitati) Riacquisto della piena capacità di agire (per quelli sottoposti ad amministrazione di sostegno) 19 4.5.6 L’incapacità naturale L’incapacità naturale è l’incapacità di intendere e volere di un soggetto che non sia legalmente incapace. È uno stato transitorio, non ufficialmente documentato. esempio Un soggetto che deve prendere dei farmaci oppiacei molti forti. Un soggetto in un forte stato di ebbrezza. Un soggetto con gli effetti dell’anestesia in seguito ad un intervento chirurgico. 4.5.7 Conseguenze in osservanza regole su atti degli incapaci Nel caso gli incapaci legali pongano in essere degli atti senza osservare le regole previste (es. il soggetto interdetto vende un proprio immobile), l’atto negoziale è annullabile, su domanda della parte lesa. esempio Per esempio, un minore acquista un bene, il genitore può chiedere l’annullamento dell’atto d’acquisto. L’atto non è annullabile se posto in essere da un minore che con raggiri ha occultato la sua minore età (principio di buona fede), perché la presunzione di incapacità viene meno e anziché tutelare il minore, viene tutelata la controparte contrattuale. Nel caso di incapaci naturali, le conseguenze dipendono dal tipo di atto: Atto personale (es. donazione, testamento, matrimonio): sempre annullabile Atto unilaterale, comporta un peso solo per il soggetto che lo pone in essere, annullabile se ha recato un grave pregiudizio (= grave sproporzione oppure eccessiva onerosità) esempio Il soggetto x beve copiosamente; il soggetto y ha un debito di 3.000 euro con il soggetto x; quest’ultimo rinuncia al debito con una dichiarazione sotto gli effetti dell’alcool. C’è un grave pregiudizio? Dipende. Se il soggetto x ha solo 3.000 euro di patrimonio, sì. Se il soggetto x ha un patrimonio multimilionario, non si trova pregiudizi. Quindi, il grave pregiudizio andrà valutato dal giudice in base alla situazione. I contratti normali, invece, si possono annullare solo se c’è un grave pregiudizio, per il soggetto che ha posto in essere l’atto e che era in condizione di incapacità naturale, e se c’è la malafede dell’altro contraente. esempio Se il soggetto x acquista un bene in forte stato di ebbrezza e il soggetto y impone un prezzo più alto vedendo lo stato alterato del soggetto x, c’è il grave pregiudizio e la malafede. 4.6 La fine della persona fisica La fine della persona fisica si ha con la morte, L. 578/1993 “cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo”. Questa definizione apre tutta una serie di situazioni in cui il soggetto ha l’encefalo ancora attivo, ma non è in grado di interagire con il mondo esterno (stato vegetativo). esempio Caso Eluana Englaro: 1992, a seguito di un incidente stradale, ha vissuto in stato vegetativo per 17 anni; lunga vicenda giudiziaria tra la famiglia sostenitrice dell'interruzione del trattamento e la giustizia italiana. Nome su prelievo di organi a fini di trapianto Presunzione di commorienza quando non si riesca a stabilire l’ordine cronologico dei decessi 4.7 Scomparsa, assenza, morte presunta Il diritto deve disciplinare questi casi in quanto si parla di soggetti che hanno una serie di rapporti giuridici. Scomparsa: allontanamento dall’ultimo domicilio senza averne più notizie (nomina di un curatore) Assenza: trascorsi 2 anni dall’ultima notizia; immissione degli eredi nel possesso temporaneo dei beni Morte presunta: trascorsi 10 anni dall’ultima notizia (tempo molto lungo); immissione degli eredi nei beni e nuovo matrimonio del coniuge; se il soggetto torna, riacquista i beni e il matrimonio torna in vigore (anche se il coniuge si è risposato) 20 V. Le persone giuridiche Le persone giuridiche sono anche chiamate organizzazioni e sono considerate soggetti di diritto; è un’invenzione del diritto che è stata fatta in Italia per favorire i commerci: è un modo per consentire ai soggetti di perseguire attività economiche senza rischiare in prima persona (tutela del patrimonio). Non possono essere parte di rapporti che presuppongono le qualità delle persone fisiche (es. matrimonio). Possono, però, essere penalmente responsabili (D. lgs 231/2001 Responsabilità amministrativa da reato). esempio Processo Eternit e processo incendio ThyssenKrupp: delle persone giuridiche sono state chiamate a rispondere penalmente e sanzionate poi di conseguenza a livello economico. 5.1 Le caratteristiche generali 5.1.1 Gli elementi essenziali Gli elementi essenziali per riconoscere una persona giuridica sono: Denominazione (es. Barilla, Coca-Cola ecc.) Nazionalità Sede (corrisponde alla residenza per le persone fisiche) Atto costitutivo Statuto (solo eventuale) 5.1.2 La capacità di agire Le persone giuridiche agiscono: Attraverso propri organi, individuali o collegiali (es. amministratore delegato, consiglio di amministrazione ecc.) Secondo la regola del principio di maggioranza (in realtà ci sono tipi di maggioranze diverse, modulate a seconda della fattispecie diversa, es. maggioranza qualificata) Con conseguente deliberazione assunta sulla base dei voti 5.1.3 Le tipologie di persone giuridiche Le persone giuridiche possono essere: Pubbliche/private (es. Università di Torino = pubblica; Stellantis = privata) Associative o corporazioni, in cui prevale l’elemento associativo (es. associazioni e società) Non associative o istituzioni, in cui prevale l’elemento materiale (es. fondazioni) Con scopo/senza scopo di lucro o profitto Con/senza personalità giuridica (ha rilievi sulla responsabilità dei soggetti che fanno parte della persona giuridica nei confronti di soggetti terzi) 5.1.4 L’autonomia patrimoniale L’autonomia patrimoniale comporta una distinzione tra il patrimonio della persona giuridica e quello dei suoi partecipanti. Vi è, quindi, una limitazione della responsabilità delle persone fisiche che partecipano all’organizzazione. Può essere: Perfetta: nei casi delle persone giuridiche con personalità giuridica (assoluta impermeabilità tra i debiti della persona giuridica e chi fa parte della persona giuridica, e viceversa; reciproca non responsabilità) esempio Gli azionisti di Stellantis non sono responsabili dei debiti di Stellantis e quest’ultimo non è responsabile dei debiti dei singoli azionisti. Imperfetta: nei casi delle persone giuridiche senza personalità giuridica (la persona giuridica non è responsabile per i debiti dei singoli partecipanti, ma i singoli partecipanti sono responsabili per i debiti della persona giuridica) 21 5.1.5 L’acquisto della personalità giuridica Persone giuridiche pubbliche: istituzione per legge Persone giuridiche private con scopo di profitto (società): iscrizione nel registro delle imprese, per far questo è necessario che l’atto costitutivo sia fatto di fronte ad un notaio (atto pubblico) Persone giuridiche private senza scopo di profitto: iscrizione nel registro delle persone giuridiche (a seconda della grandezza del territorio su quale vogliono operare, possono andare in prefettura, nelle regioni, nelle province autonome) con atto pubblico costitutivo Presupposto: l’iscrizione comporta che vi sia un controllo amministrativo su questi enti (che ci siano tutte le condizioni previste da norme di legge, uno scopo possibile e lecito, un patrimonio adeguato allo scopo) Persone giuridiche private appartenenti al Terzo settore (scopi di beneficenza, tutela del patrimonio ecc. es, Caritas): iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore Il notaio deve redigere l’atto costitutivo, controllare legalità dello statuto predisposto dagli associati, che ci sia un patrimonio minimo (15.000€ per associazioni e 30.000€ per fondazioni) e poi provvederà ad iscrivere l’ente. 5.2 Le associazioni Le associazioni sono persone giuridiche senza scopo di lucro e la principale caratteristica è che sono composte da una serie di persone (associati) che hanno tutte uno scopo comune, non economico. Devono sempre avere un atto costitutivo, dove è contenuto denominazione, regole base, sede e poi eventualmente uno statuto con le regole di funzionamento. Non è necessario che l’atto costitutivo e lo statuto siano posti per iscritto: dipende, se è composta da una pluralità di soggetti è opportuno. Art. 16 c.c. “L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.” Art. 18/II Cost. “Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.” → esempio associazione Gladio Se l’associazione vuole acquistare personalità giuridica deve per forza avere una forma pubblica (atto costitutivo e statuto); ha sempre degli associati: non può esserci un solo associato. I criteri sulla base dei quali gli associati possono essere ammessi o meno sono abbastanza liberi, ma si deve tener conto che non devono violare i principi generali del nostro ordinamento. esempio Esempio canottieri Cerea: l’articolo 4 dello Statuto del circolo Cerea recitava testualmente: “Solo gli uomini sono ammessi a far parte della Società”; Il regolamento risaliva a quello degli anni della fondazione (1863). Il Comune di Torino che ha lanciato un aut aut ai vertici della società, intimandogli di modificare lo statuto al fine di evitare di perdere la concessione per l’affitto dei locali che ospitano il circolo, di proprietà comunale: questo ha convinto i vertici della Società Cerea a rivedere il regolamento, aprendo di fatto le proprie porte anche alle donne. I due organi che compongono l’associazione sono: l’assemblea di associati (composta da tutti gli associati) e gli amministratori. L’atto costitutivo determineranno quali sono le maggioranze necessarie per assumere le varie decisioni (es. maggioranza semplice, maggioranza basata solo sui soci presenti, maggioranza qualificata ecc.). Una volta che l’assemblea ha raggiunto una decisione c’è bisogna di una persona fisica che agisca in rappresentanza dell’associazione e porti la decisione all’esterno (amministratori). 5.2.1 Le associazioni riconosciute Le associazioni riconosciute acquistano personalità giuridica dopo l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, il cui atto assolve anche una funzione di pubblicità: una volta che i terzi possono sapere chi è l’amministratore dell’associazione, il terzo può sapere se, concludendo contratti con questo soggetto, quest’ultimo ha i poteri per impegnare l’associazione. Questo conferisce all’associazione l’autonomia patrimoniale perfetta (separazione tra patrimonio degli associati e patrimonio dell’associazione). 22 5.2.2 Le associazioni non riconosciute Le associazioni non riconosciute non hanno personalità giuridica, quindi non sono soggette a pubblicità e controlli amministrativi. Si abbassa, quindi, il livello di tutela agli associati per consentire una maggior tutela dei terzi che entrano in contatto con l’associazione non riconosciuta. Quindi, avrà un’autonomia patrimoniale imperfetta → art. 38 c.c. “per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.” esempio Se un soggetto x appartenente all’associazione y compra un bene a nome dell’associazione, il soggetto che vende il bene può rivalersi nei confronti del soggetto x in quanto ha agito a nome dell’associazione. 5.2.3 Gli associati Gli associati hanno la libertà di decidere se un certo oggetto può far parte dell’associazione o meno (l’associazione può rifiutare un’iscrizione, con giudizio insindacabile da autorità giudiziaria) e hanno anche il diritto di recedere dall’associazione. I problemi si pongono quando c’è un’esclusione. Gli associati possono essere esclusi solo per gravi motivi. Il giudice può verificare se l’esclusione sia conforme allo Statuto e se davvero esistono fatti addebitati. 5.2.4 L’estinzione dell’associazione L’estinzione dell’associazione può avvenire per: Deliberazione dell’assemblea Verificarsi di una delle cause previste nello Statuto (es. scadenza temporale di 10 anni) Raggiungimento dello scopo (es. associazione per la tutela di un animale che non è più in pericolo di estinzione) Venire meno di tutti gli associati Quando l’associazione si estingue avviene la nomina dei liquidatori, che hanno il compito di pagare i debiti e riscuotere i crediti Eventuali beni o somme residue non possono essere divisi tra gli associati (perché l’associazione non è a scopo di lucro), ma devono essere devoluti secondo lo Statuo, l’atto costitutivo o la volontà dell’assemblea che li attribuirà ad altri. 5.3 Le fondazioni Le fondazioni sono create da uno o più soggetti che destinano un certo patrimonio (abbastanza consistente) ad un determinato scopo. Può essere fondata per atto pubblico tra vivi o atto a causa di morte → art. 14 c.c. “le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico. La fondazione può essere disposta anche con testamento.” Non esistono fondazioni non riconosciute. Nell’atto costitutivo e nello Statuto ci sono le regole secondo le quali vengono nominati gli amministratori. Visto che spesso hanno dei patrimoni rilevanti, l’autorità amministrativa ha poteri di intervento sulle fondazioni: Art. 25 c.c. “L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.” Art. 26 c.c. “L'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore” 23 5.3.1 L’estinzione della fondazione L’estinzione della fondazione può avvenire per: Raggiungimento dello scopo Scopo diventato impossibile Cause di estinzione previste da atto costitutivo (es. raggiungimento di determinati risultati) Per la procedura di liquidazione della fondazione ci sono due possibilità, che possono essere indicate nell’atto costitutivo o nello Statuto oppure può essere l’attività amministrativa a decidere: Estinzione della fondazione con devoluzione del patrimonio residuo Trasformazione della fondazione 5.4 I comitati I comitati sono costituiti al fine di raccogliere fondi, per un interesse generale (art. 39 c.c. “i comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.”). Hanno autonomia patrimoniale imperfetta (= i soldi raccolti dai comitati non possono essere destinati al pagamento dei debiti di coloro che li raccolgono): Art. 40 c.c. “gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.” Art.41 c.c. “qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse. Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente.” I sottoscrittori rispondono per il contributo promesso. Tutta una serie di soggetti in realtà pone in essere delle attività che sono state fino a poco tempo fa pubbliche, ora la situazione è cambiata, e queste attività sono svolte da soggetti privati (es. molti di quelli che accolgono i migranti stanno facendo un’attività di assistenza volontaria). La quantità di soggetti giuridici che si impegna in attività a supporto del benessere generale è decisamente aumentata e si sono diversificate le stesse attività: è stato, quindi, necessario disciplinare in modo accurato questi enti → decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117 c.d. = Codice del Terzo Settore (es. organizzazioni di volontariato, associazioni, riconosciute o non riconosciute, enti filantropici, imprese sociali, società di mutuo soccorso, fondazioni ed altri enti di carattere privato diversi dalle società ecc.). esempio Caffè Basaglia di Torino = attività economica ma con uno scopo sociale (integrazione dei pazienti psichiatrici e di altre categorie “deboli” della società) 5.5 Gli enti del terzo settore Gli enti del terzo settore sono costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di civiltà sociale. Quindi ci deve essere lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria, erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, mutualità, produzione o scambio di beni o servizi. È consentito lo svolgimento di attività diverse, se strumentali e secondarie rispetto ad attività principale, e previsto da Statuto o atto costitutivo. Il patrimonio è destinato esclusivamente al perseguimento dell’attività statutaria. 24 VI. Rapporti patrimoniali tra i coniugi 6.1 Il regime patrimoniale Si parla di rapporti patrimoniali tra coniugi per matrimonio, ma qualsiasi ragionamento può essere applicato anche a due persone legate da unione civile. Il regime patrimoniale della famiglia è rappresentato da delle scelte che vengono effettuate o per volontà dei coniugi o ex lege (in forza di legge) fatta dal legislatore al momento della celebrazione del matrimonio. I rapporti patrimoniali dopo il matrimonio vengono disciplinati da un determinato regime patrimoniale: Comunione legale dei beni Separazione dei beni (i coniugi possono effettuare questa scelta al momento della celebrazione) Comunione convenzionale possono esseri scelti solamente successivamente Fondo patrimoniale alla celebrazione del matrimonio La modalità di costituzione di scelta di un determinato regime patrimoniale con l’atto pubblico può riguardare tutti i quattro regimi possibili. Ulteriori modifiche sono possibili quando il vincolo matrimoniale vene meno. Bisogna distinguere quindi due momenti: nel momento in cui due coniugi scelgono di non essere più in comunione legale dei beni, ma di passare a una separazione dei beni, è una scelta fatta per atto pubblico e riguarda solamente gli aspetti patrimoniali, non riguarda in alcun modo la separazione personale dei coniugi (prevede un’altra procedura davanti al tribunale o in accordo tra i coniugi con l’assistenza di avvocati). Il regime attuale è entrato in vigore nel 1975 con la prima riforma del diritto di famiglia (legge 151). Questa riforma è importante perché su questo aspetto è cambiato radicalmente il sistema legislativo. Prima del ’75 il regime patrimoniale di legge, in assenza di scelta dei coniugi, era quello della separazione dei beni; dal ’75 il legislatore ha voluto favorire l’effettiva uguaglianza dei coniugi anche dal punto di vista economico e ha ritenuto di introdurre in ex lege, in assenza di scelta diversa, il regime di comunione legale dei beni. 6.2 Il regime di comunione legale dei beni Si applica in assenza di una scelta diversa dei coniugi fatta al momento del matrimonio. Devono essere distinti i beni di cui i coniugi sono titolari: possono essere beni in comunione immediata, beni in comunione de residuo oppure beni personali; questa distinzione non è presente in maniera netta nel Codice civile. Art. 177 c.c. “Costituiscono oggetto della comunione: a) Gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; b) I frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; c) I proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati; d) Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.” 6.2.1 Beni in comunione immediata Situazione a) = parlando di beni immobili, che costituiscono l’investimento più importante, viene richiesto un regime patrimoniale: se coniugato senza aver fatto alcuna scelta in comunione dei beni, la casa acquistata con la firma di una sola persona, salvo eccezione, è di proprietà comune. Significa che se per acquistarla è bastata la firma di un solo coniuge, per venderla è necessaria la firma di tutti e due, perché è un bene comune. Situazione d) = le aziende sono beni connessi all’esercizio dell’attività di impresa, nel momento in cui viene avviata un’impresa da entrambi i coniugi, i beni connessi all’esercizio di tale impresa sono in comunione immediata. 25 Situazione c) = la terza categoria è un caso particolare relativo all’attività di impresa: nel caso in cui un coniuge fosse titolare di un’impresa prima del matrimonio, ma dopo il matrimonio l’impresa viene gestita da entrambi i coniugi, questo comporta che vadano in comunione non i beni dell’impresa originari ma solo gli utili e gli incrementi. Questo caso si trova nell’art. 178 c.c. “I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.” 6.2.2 Beni in comunione de residuo Situazione b) e c) = i frutti e i proventi dei beni sono di proprietà del singolo coniuge; tuttavia, in forza del regime patrimoniale, se al momento dello scioglimento della comunione questi beni non sono stati consumati, quindi sono stati percepiti, ricadono in comunione del residuo: l’altro coniuge ne diventa comproprietario (diritto di credito della metà di tale somma). esempio Esempio proventi: lo stipendio percepito dai coniugi è in proprietà e nella libera disposizione del singolo coniuge che lo percepisce, fermo restando l’adempimento dei doveri derivanti dal matrimonio. Quello che il singolo coniuge no

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