Legislazione e Rischi Lavorativi PDF
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Università degli Studi di Udine
2020
A_Ronchese
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This document provides an overview of Italian labor laws, risks in the workplace, and safety guidelines for healthcare professionals.
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Legislazione e Rischi Lavorativi Corso di Sicurezza nei Luoghi di Lavoro Obiettivi formativi Fornire allo studente conoscenze relative ai rischi ai quali potrà essere professionalmente esposto in qualità di infermiere professionale ed alle misure di pr...
Legislazione e Rischi Lavorativi Corso di Sicurezza nei Luoghi di Lavoro Obiettivi formativi Fornire allo studente conoscenze relative ai rischi ai quali potrà essere professionalmente esposto in qualità di infermiere professionale ed alle misure di prevenzione primaria e secondaria da adottare. Verrà inoltre illustrato il significato ed i contenuti della sorveglianza sanitaria. Nel dettaglio verranno presi in esame i seguenti aspetti: Corso di Sicurezza nei Luoghi di Lavoro Programma di insegnamento: 1. La sorveglianza sanitaria, contenuti ed aspetti legislativi. 2. Infortuni e malattie professionali 3. Il rischio biologico ed allergologico in sanità Carico… 4. Il rischio da movimentazione manuale di carichi 5. Il rischio ergonomico 6. Il rischio chimico 7. Fattori di rischio organizzativi: turni notturni e stress lavoro correlato 8. Il rischio da esposizione a videoterminali 9. La tutela della maternità in ambito lavorativo 10. La promozione della salute in ambito lavorativo Corso di Sicurezza nei Luoghi di Lavoro Testo consigliato MEDICINA DEL LAVORO Manuale per le professioni sanitarie. Ciavarella Matteo, De Lorenzo Giuseppe, Sacco Angelo. EPC Editore 2018 Modalità d’esame Modalità di valutazione e profitto: test scritto con quiz a scelta multipla Ricevimento degli studenti: al termine di ogni lezione. Corso di Sicurezza nei Luoghi di Lavoro Aspetti normativi Carico… Rischi professionali sorveglianza sanitaria SALUTE (O.M.S.) STATO DI COMPLETO BENESSERE FISICO, MENTALE E SOCIALE NON SOLO ASSENZA DI MALATTIA STATO CHE PERMETTE AGLI INDIVIDUI DI SVOLGERE IL PROPRIO RUOLO SOCIALE LA SALUTE E’ SIA UNA RISORSA CHE UNO STATO Art. 32. Costituzione La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività Art. 2087 c.c. L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro LA MEDICINA DEL LAVORO STUDIA I RAPPORTI FRA L’ESSERE UMANO CHE LAVORA, IL LAVORO SVOLTO E LE CONDIZIONI DELL’AMBIENTE DI LAVORO Comitato misto ILO-WHO di Medicina del Lavoro Promuovere e mantenere il più alto grado di benessere fisico, mentale e sociale dei lavoratori in tutte le occupazioni Adoperarsi per prevenire ogni danno causato alla salute da condizioni legate l lavoro e proteggere i lavoratori contro i rischi derivanti dalla presenza di agenti nocivi. Destinare e mantenere i lavoratori in occupazioni consone alle loro attitudini fisiologiche e psicologiche In sostanza adattare il lavoro all’uomo e sistemare ogni persona al posto giusto LA MEDICINA DEL LAVORO NASCE COME BRANCA DELLA MEDICINA INTERNA CHE STUDIA LA PATOLOGIA DA LAVORO CONOSCENZA APPROFONDITA DELLA TECNOLOGIA DELLE LAVORAZIONI RAPPORTI INTERCORRENTI (SIA SUL PIANO FISICO CHE SU QUELLO PSICHICO) FRA UOMO E L'AMBIENTE DI LAVORO Carico… ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. (GU N. 101 DEL 30-4-2008 - SUPPL. ORDINARIO N.108) Sicurezza “comportamentale dell’organizzazione aziendale” Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i 306 ARTICOLI DISPOSIZIONI GENERALI SISTEMA ISTITUZIONALE GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO VALUTAZIONE DEI RISCHI SORVEGLIANZA SANITARIA FORMAZIONE, INFORMAZIONE,E ADDESTRAMENTO GESTIONE DELLE EMERGENZE CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e smi USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI AGENTI FISICI ESPOSIZIONE A SOSTANZE PERICOLOSE/TOSSICHE ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE DISPOSIZIONI DIVERSE IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE NORME TRANSITORIE E FINALI Gli attori: Destinatari della normativa datori di lavoro dirigenti / preposti lavoratori responsabile SPP medico competente rappresentante dei lavoratori per la sicurezza progettisti fornitori installatori manutentori CHI FA CHE COSA È essenziale definire un preciso MODELLO ORGANIZZATIVO in GENERALE e per la SICUREZZA (art 30) i ruoli (dirigente preposto addetto emergenza e pronto soccorso….) le attribuzioni (sulla base delle competenze) i compiti (segnalazione azione verifica) LA SICUREZZA inizia dalla Direzione è compito di tutti progetto permanente in tutte le fasi dei processi produttivi e del ciclo di vita basata sulla prevenzione dei prodotti e non sull’azione riparatrice si raggiunge con la è misurabile formazione continua I COSTI OCCULTI DELLA NON SICUREZZA tempo perso dal personale costi fissi non compensati (energia, servizi, …) danni materiali ad impianti, attrezzature o prodotti conflitti di lavoro interferenze in produzione perdita di immagine a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. c) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa d) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa Lavoratori Obblighi dei Lavoratori · prendersi cura della propria salute e sicurezza · prendersi cura della sicurezza dei colleghi di lavoro · osservare le disposizioni aziendali · usare correttamente le attrezzature e i DPI · segnalare deficienze · non modificare i dispositivi di sicurezza · sottoporsi ai controlli sanitari richiesti Ruolo attivo dei lavoratori nella organizzazione e realizzazione della sicurezza Sufficiente preparazione di base su problemi legati alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro aiutano il lavoratore a raggiungere velocemente quel ruolo attivo e diretto che il decreto vuole realizzare RLS PERSONA O PERSONE ELETTE O DESIGNATE, IN TUTTE LE AZIENDE O UNITA’ PRODUTTIVE, PER RAPPRESENTARE I CHI E’? LAVORATORI RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DURANTE IL LAVORO N° DIPENDENTI RLS (modalità di elezione e numero) eletto all’interno direttamente dai lavoratori individuato per più aziende nell’ambito territoriale o n < 15 del comparto eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda n > 15 eletto o designato dai lavoratori all’interno, in assenza delle rappresentanze sindacali n < 200 1 201 60 giorni giudizio di idoneità alla mansione specifica Finalità della sorveglianza sanitaria verificare nel tempo l'adeguatezza delle misure di prevenzione collettivamente adottate (feed-back della valutazione del rischio) raccogliere dati clinici per operare confronti tra gruppi di lavoratori nel tempo e in contesti lavorativi differenti. CARTELLE SANITARIE E DI RISCHIO istituzione aggiornamento custodia conformità GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA TIPO DI DEFINIZIONE GIUDIZIO IDONEITÀ Piena idoneità INIDONEITÀ CON Inidoneità limitata ad alcune delle attività tra quelle LIMITAZIONI comprese nella mansione (non correggibile con prescrizioni) IDONEITA’ CON Idoneità totale ad una determinata mansione purchè PRESCRIZIONI vengano rispettate le prescrizioni INIDONEITÀ Se lo stato di inidoneità (parziale o totale) è prevedibilmente TEMPORANEA limitato nel tempo Riguarda tutte le attività che rientrano nella mansione (o INIDONEITÀ gran parte di esse, in modo tale da rendere incompatibile un TOTALE proficuo utilizzo del lavoratore in quella mansione) Programma di Sorveglianza Sanitaria Visite ed Valutazione Sorveglianza accertamenti del Rischio Sanitaria preventivi e periodici Valutazione del singolo lavoratore Giudizio di Idoneità di gruppo Statistico epidemiologica TUTELA DELLA LAVORATRICE MADRE D.Lgs 151/01 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art.15 della Legge 8 marzo 2000 Riunisce tutte le precedenti normative di tutela del lavoro femminile ITER PER LA LAVORATRICE IN GRAVIDANZA Comunica al datore di lavoro lo stato di gravidanza Immediatamente se esposta a RI Valutazione dei rischi per la sede di lavoro da parte del datore di lavoro, con la collaborazione di SPPA e del medico competente Lavoro pericoloso gravoso Lavoro non a rischio per o insalubre o per la madre la madre e il feto e/o il feto USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.P.I = qualsiasi attrezzatura (complemento o accessorio) destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore per proteggerlo contro uno o più rischi (obblighi a carico del DL art. 77 e dei lavoratori art. 78 Dlgs 81/08) USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Non sono considerati DPI: - indumenti di lavoro ordinari - attrezzature di soccorso e di salvataggio - attrezzature di protezione individuale delle forze armate ecc... - attrezzature proprie dei mezzi di trasporto stradale - materiali sportivi - materiali per autodifesa o dissuasione - apparecchi portatili per individuare/segnalare fattori nocivi DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) devono essere: Conformi alle normative MARCATI CE Idonei per i rischi da prevenire Adeguati alle condizioni esistenti Compatibili alle esigenze ergonomiche / di salute Adattabili all’utilizzatore secondo le sue necessità DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)