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This document provides a general overview of different types of companies in Italian law. It discusses concepts like contract of association, types of contributions, and ownership of company assets.

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1 Le società in generale 1 Nozione e natura La società (sotto il profilo funzionale) è una forma di esercizio collettivo dell’impresa e, dunque, un’organizzazione di persone e beni preordinata e coordinata al raggiungimen- to di uno scopo produttivo mediante l’eserci...

1 Le società in generale 1 Nozione e natura La società (sotto il profilo funzionale) è una forma di esercizio collettivo dell’impresa e, dunque, un’organizzazione di persone e beni preordinata e coordinata al raggiungimen- to di uno scopo produttivo mediante l’esercizio in comune di un’attività economica. Alla base di tale organizzazione vi è il contratto di società, che l’art. 2247 c.c. definisce come il contratto con il quale due o più persone conferiscono beni o servizi per l’eserci- zio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili. ►!Contratto consensuale: si perfeziona con la semplice assunzione, da parte dei soci, dell’obbligo di eseguire il conferimento promesso. ►!Contratto plurilaterale: le parti sostanziali del contratto sono o possono Natura del con- essere più di due; di regola il contratto di società è anche un contratto aper- tratto di società to, al quale, cioè, dopo la conclusione del contratto stesso, possono aderi- re altri soggetti. ►!Contratto con comunione di scopo: lo scopo è comune a tutti i contraenti (soci). La nozione di società deve essere oggi confrontata con il nuovo fenomeno delle socie- tà unipersonali. Con il D.Lgs. 88/1993 il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di costituire società unipersonali nella forma della società a responsabilità limitata; inoltre il D.Lgs. 6/2003, di riforma del diritto societario, ha esteso tale possibilità alla società per azioni. 2 Elementi essenziali della società ▻!Il conferimento è l’atto traslativo a titolo oneroso ►!Nozione con cui il socio adempie alla promessa di apporto fatta in sede di costituzione della società. ▻!Conferimento di danaro. ▻!Conferimento di beni in proprietà. ▻!Conferimento di beni in godimento. ►!Tipi ▻!Conferimento di crediti. Conferimenti ▻!Conferimento della propria opera. ▻!Conferimenti atipici: ogni altra entità suscettibile di valutazione economica, salvo limiti specifici. ▻!Costituzione del patrimonio sociale. ▻!Passaggio del rischio relativo al bene conferito alla ►!Effetti società. ▻!Acquisto dello status di socio. ! 1!"!Le società in generale 51 Esercizio in co- ►!Attività economica: è l’attività produttiva di nuova ricchezza. mune ►!Esercizio in comune: secondo la dottrina dominante (FERRI) deve inten- dell’attività eco- dersi come potere di gestione comune; la gestione è comune quando le de- nomica cisioni si possono ricondurre alla volontà di tutti i soci. ►!Scopo dell’attività sociale è quello di procurare ai soci un vantaggio pa- trimoniale: un utile è qualsiasi incremento patrimoniale o risparmio di Scopo di dividere spesa che si può produrre direttamente nel patrimonio del socio, anche gli utili senza passare attraverso il patrimonio sociale (come avviene nelle coo- perative). La società è caratterizzata dall’esercizio in comune di un’attività economica diretta alla realizzazione di un profitto; nella comunione di mero godimento, invece, i titolari dei Differenze beni in comunione non si propongono alcuna attività economica a scopo speculativo, ma si accontentano semplicemente di godere dei frutti di questi beni. Tale distinzione è contenuta nell’art. 2248, che rinvia alle norme dettate dal codice in materia di comu- nione per le ipotesi di «comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose». Inoltre, la società è un’organizzazione di persone e beni, che normal- mente poggia su di un atto costitutivo (atto unilaterale o contratto), nella quale la ge- stione comune dei beni è finalizzata allo svolgimento dell’attività d’impresa. Per quanto concerne i beni sociali essi soggiacciono ad un vincolo di destinazione. La comunione, invece, è una situazione giuridica di contitolarità di beni, nella quale l’attività di gestione comune è meramente finalizzata a conservare la cosa comune e a consentirne l’utilizzazione da parte di ciascun titolare. In essa, infine, manca qualsiasi vincolo di destinazione. 3 Tipi di società previsti dal codice ►!Società semplice Società di persone ►!Società in nome collettivo ►!Società in accomandita semplice scopo di lucro ►!Società per azioni ►!Società in accomandita per azioni ►!Società a responsabilità limitata Società di capitali ►!Società cooperativa scopo mutualistico ►!Società di mutua assicurazione 4 Autonomia patrimoniale e personalità giuridica ►!Il legislatore ha riconosciuto alle società di persone un’autonomia patri- moniale imperfetta, rendendo il patrimonio sociale solo parzialmente in- Società di persone sensibile (in misura maggiore o minore a seconda dei casi) alle vicende relative ai patrimoni individuali dei soci e viceversa. Parte Seconda!"!Il diritto delle società 52 ►!Sono dotate di un’autonomia patrimoniale perfetta; sono altresì dotate di personalità giuridica: le vicende patrimoniali dei singoli soci non intacca- Società di capitali no il patrimonio sociale e, di regola, le vicende del patrimonio sociale non interessano il patrimonio dei soci. 5 Società irregolari Sono irregolari le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice non iscritte nel Registro delle imprese. In questo caso la società esiste, benché irregolar- mente, ma è caratterizzata da una più ridotta autonomia patrimoniale. 6 Società di fatto e società occulte ►!Si ha società di fatto laddove due o più persone senza una esplicita di- chiarazione di volontà si comportano, nei fatti, da soci. Esiste una vera e propria società voluta, anche se non formalizzata. ►!È ammissibile solo fra le società di persone e ad essa si applicherà la disciplina della società semplice se l’attività esercitata non è commer- Caratteristiche ciale ovvero la disciplina della società in nome collettivo irregolare se l’attività esercitata è di natura commerciale. ►!Società occulte sono quelle in cui il contratto di società è un accordo segreto, interno alla parti. All’esterno, chi opera è un solo soggetto che agisce in nome proprio, benché nell’interesse di uno o più soci, che re- stano occulti ai terzi. 7 Società apparenti La società apparente si realizza quando due o più persone, fra loro non legate da alcun vincolo societario, si comportano in modo da ingenerare nei terzi la convinzione che esse agiscano in qualità di soci. Secondo la giurisprudenza esiste una responsabilità patrimoniale di coloro che hanno causato tale apparenza. La società apparente si distingue dalla società di fatto, in quanto la mera apparenza e la sola esteriorizzazione di un rapporto e di un vincolo sociale bastano di per sé a pro- Differenze durre gli stessi effetti della realtà. Quella apparente è considerata, ma non è, una socie- tà di fatto: con essa non si manifesta un rapporto realmente sorto, ma si fa apparire un rapporto che non c’è, si costruisce sul nulla l’immagine di una società (così COTTINO). 8 Società fra professionisti Nozione: è la società costituita da due o più professionisti intellettuali per l'esercizio in comune dell'attività professionale. ! 1!"!Le società in generale 53 ►!I professionisti possono costituire società, sia di persone, sia di capitali, sia cooperative per l'esercizio di attività professionali regolamentate. ►!Oltre ai soci professionisti, possono partecipare alla società anche soci non professionisti per la fornitura di prestazioni tecniche o per finalità di in- vestimento. In ogni caso, il numero dei soci professionisti o la partecipa- Disciplina zione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. ►!La L. 81/2017 ha introdotto la possibilità per i professionisti di creare reti di professionisti ai fini della partecipazione ai bandi e per l'assegnazione di incarichi e appalti privati. Il legislatore ha rimesso alla regolamentazione secondaria la disciplina di dettaglio del- le società tra professionisti, cui è stata data attuazione con D.M. 34/2013. La società rappresenta la forma più importante e diffusa di impresa collettiva, che si re- alizza quando due o più persone conferiscono benii o servizii per l’esercizio in comune In sintesi di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Con la società viene in essere una particolare forma di collaborazione, caratterizzata dal fatto che tutti gli associati partecipano insieme al rischio di gestione dell’impresa. Dalla definizione contenuta nell’art. 2247 c.c. si evincono gli elementi costitutivii della stessa: — i soggetti; — i conferimenti: la società, per raggiungere il proprio scopo produttivo, necessita di capitale di rischio iniziale, cioè di un patrimonio sociale costituito con il contributo (conferimento) di ogni singolo socio. Conferimento è, pertanto, l’atto traslativo a ti- tolo oneroso con cui il socio adempie alla promessa di apporto fatta in sede di costitu- zione della società; — l’esercizio in comune di un’attività economica: l’oggetto sociale rappresenta la parti- colare attività economica per il cui esercizio in comune le parti (soci) si impegnano ai conferimenti; esso deve essere possibile, lecito e determinato e deve consistere in un’attività economica; — la divisione degli utili. I tipi di società, inoltre, possono classificarsi in due grandi gruppi, a seconda che risul- tino organizzati su base personale o su base capitalistica: nel primo caso si hanno so- cietà di persone, nel secondo società di capitali. La distinzione è di grande importanza pratica al fine di stabilire il grado di autonomia patrimoniale della società e, di conse- guenza, la responsabilità nella quale possono incorrere i soci. Infine, sono previste ipotesi particolari di società: società apparente; società occulta; società di fatto; società tra professionisti. Parte Seconda!"!Il diritto delle società 54 2 La società semplice 1 Nozione e caratteri La società semplice è la forma più elementare di società e può avere ad oggetto esclu- sivamente l’esercizio di attività economiche lucrative non commerciali. Si definisce «semplice» in quanto il contratto costitutivo non richiede forme particola- ri, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (art. 2251 c.c.). È comunque ri- schiesta l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, ma esclusivamen- te al fine di pubblicità - notizia (L. 580/1993). La società semplice non è dotata di personalità giuridica, ma di autonomia patrimo- niale imperfetta (art. 2267 c.c.). 2 Lo status di socio Nozione: lo status di socio in una società semplice si acquista per il solo fatto di aver concorso, con la propria volontà, alla costituzione della società. ►!Eseguire i conferimenti previsti nel contratto sociale (se non sono stati determina- ti, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti uguali fra loro, quanto Doveri è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale) (art. 2253 c.c.). ►!Rispettare la destinazione impressa ai beni sociali, dei quali è vietato servirsi per fini estranei a quelli della società, salvo il consenso di tutti i soci (art. 2256 c.c.). ►!Diritto agli utili (art. 2262 c.c.) e divieto del patto leonino (art. 2265 c.c.). ►!Diritto alla quota di liquidazione in caso di scioglimento della società. ▸!Partecipa alla nomina e alla revoca degli ammi- ministratori ▹!Ha diritto ad avere notizia ▻!Socio non dello svolgimento degli affa- ammini- ▸!Controlla l’ope- ri sociali. stratore rato degli am- ▹!Può consultare i documenti ministratori relativi all’amministrazione. Diritti ►!Diritto di parte- ▹!Deve ottenere il rendiconto cipare alla ge- degli affari compiuti. stione sociale ▸!Compie ogni ▹!Delibera su tutti gli argo- attività diretta a menti attinenti alla gestione ▻!Socio am- realizzare l’inte- della società non riservati ministra- resse per il qua- all’assemblea. tore le il contratto ▹!Esegue la volontà sociale. sociale è stato ▹!Presenta il rendiconto. concluso ! 2!"!La società semplice 55 ►!I soci rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni socia- li. Responsabilità nei ►!È una responsabilità sussidiaria, in quanto rileva solo nei casi in cui non confronti dei cre- risulti comodo per i creditori agire sul patrimonio sociale. ditori sociali ►!Il socio può richiedere la preventiva escussione del patrimonio sociale (be- neficium excussionis). Nella società semplice, i soci fruiscono di un ridotto beneficio di escussione preventi- va del patrimonio sociale (beneficium excussionis) perché i creditori sociali sono liberi Differenze di aggredire tanto il patrimonio sociale, quanto i beni personali dei soci. Però, il socio cui è stato richiesto il pagamento delle obbligazioni sociali può paralizzare tale azio- ne, dimostrando che esistono beni sociali sui quali il creditore può agevolmente sod- disfarsi. Ciò a differenza di quanto accade nella società in nome collettivo, in cui il cre- ditore sociale deve preventivamente escutere il patrimonio sociale e, solo in caso di in- sufficienza, può agire sui beni personali del socio. ►!Il creditore parti- ▻!Rivalersi sugli utili spettanti al suo debitore. Responsabilità nei colare del socio, il ▻!Compiere atti conservativi sulla quota spettante al confronti dei cre- cui patrimonio sia socio in fase di liquidazione. ditori particolari insufficiente a ga- ▻!Chiedere la liquidazione della quota, purché provi del socio rantire il debito che il debitore non possiede altri beni sui quali pos- può sa soddisfarsi. La possibilità da parte del creditore particolare del socio di chiedere la liquidazione del- la quota del socio debitore è espressamente esclusa per le società in nome collettivo e Differenze in accomandita semplice per le quali vige la regola opposta, in quanto il creditore par- ticolare, non può, finché dura la società, chiedere la liquidazione della quota del socio. ►!È il socio che si è ▻!Socio d’opera capitalizzato: concorre alla forma- obbligato, a titolo zione del capitale, sicché ha diritto al rimborso del- Il socio d'opera: di conferimento, a la quota in fase di liquidazione. nozione e tipi svolgere un’attivi- ▻!Socio d’opera non capitalizzato: concorre alla for- tà manuale o in- mazione del patrimonio sociale, sicché gode solo tellettuale del diritto alla partecipazione agli utili. ►!L’attività può esplicarsi per tutta la durata della società o per un periodo di tempo limitato. ►!La parte (degli utili) spettante al socio che ha conferito la propria opera, Disciplina se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice, secondo equità. ►!Il socio d’opera può essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svol- gere l’opera. Parte Seconda!"!Il diritto delle società 56 3 Amministrazione della società 3.1 Modalità ►!Il potere di ammi- ▻!Ogni socio amministratore può opporsi all’opera- nistrare la società zione che un altro voglia compiere, prima che sia spetta a ciascun compiuta. socio illimitata- ▻!La maggioranza dei soci, determinata secondo la Amministrazione mente responsa- parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide disgiuntiva (art. bile, disgiunta- sull’opposizione. 2257 c.c.) (princi- mente dagli altri pio generale) soci; tale potere è limitato dal dirit- to di veto, secon- do il quale Amministrazione ►!Per il compimento delle operazioni sociali è necessario il consenso di tut- congiuntiva (art. ti i soci amministratori, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo. 2258 c.c.) (può es- sere prevista nel ►!I singoli amministratori possono compiere solo gli atti urgenti finalizza- contratto sociale) ti ad evitare un danno alla società. Amministrazione ►!Disgiuntamente. affidata ad uno o ►!Congiuntamente. più soci (può esse- ►!Alla maggioranza dei soci. re disposta nel contratto sociale o ►!A più soci secondo il principio della maggioranza. con atto separato) ►!Ad un unico socio. Ai sensi dell'art. 2086 c.c., come modificato dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’im- presa e dell’insolvenza) l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva ha il do- Osservazioni vere di: — istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della cri- si e della perdita della continuità aziendale; — attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’or- dinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. Tale dovere presenta ricadute sia nelle società di persone che in quelle di capitali. Per quanto riguarda la società semplice, è stato modificato l’art. 2257 c.c. in materia di am- ministrazione disgiuntiva, stabilendo che la gestione dell’impresa si svolge nel rispetto dell’art. 2086, co. 2, c.c. (sopra citato) e spetta esclusivamente agli amministratori, i qua- li compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. 3.2 Responsabilità I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato. Gli am- ministratori sono solidamente responsabili verso la società per l’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale, tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa. ! 2!"!La società semplice 57 ►!La responsabilità degli amministratori, anche in caso di amministrazione disgiunta, è solidale, infatti sussiste in capo a ciascuno di essi un vero e Disciplina della proprio obbligo di controllo dell'operato degli altri. responsabilità ►!Per liberarsi dalla responsabilità, gli amministratori possono solo forni- tre la prova di aver vigilato e gestito l'impresa in modo corretto e dili- gente. 4 Rappresentanza Rappresentante della società è colui che ha il potere di esprimere all’esterno la volon- tà sociale, di agire quindi in nome della società. ►!Se non diversamente disposto dal contratto sociale, compete a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti rientranti nell'oggetto Disciplina sociale. ►!Nel caso di rappresentanza disgiunta ogni socio può compiere operazio- ni sociali in nome e per conto della società. 5 Scioglimento del rapporto sociale limitatamen- te ad un socio ►!Il rapporto non si trasmette agli eredi (contratto intuitu personae), pertan- Morte to la società dovrà provvedere alla liquidazione della quota del socio de- (art. 2284 c.c.) funto, salvo che la società non deliberi il suo scioglimento o la sua conti- nuazione con gli eredi del socio defunto. ►!Liberamente, ma con preavviso di almeno 3 mesi e con efficacia subordi- nata al decorso di tale termine, se la società è a tempo indeterminato o è contratta per tutta la vita di uno dei soci. Recesso ►!Solo per giusta causa, ma con effetto immediato, se la società è a tempo (art. 2285 c.c.) determinato. ►!Quando ricorrono altre cause di recesso, eventualmente previste dal con- tratto. ▻!Inadempienza agli obblighi di legge. ▻!Inadempienza agli obblighi contrattuali. ►!Per volontà degli ▻!Interdizione, inabilitazione o condanna ad una Esclusione altri soci (art. pena che comporti l’interdizione dai pubblici uf- 2286 c.c.) fici. ▻!Impossibilità sopravvenuta di esecuzione del con- ferimento. Parte Seconda!"!Il diritto delle società 58 ▻!Liquidazione della quota del socio ad istanza di un suo creditore particolare. ►!Di diritto (art. ▻!Dichiarazione di fallimento del socio (a partire da Esclusione agosto 2020, nei confronti del socio per il quale sia 2288 c.c.) stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale, che sostituirà il fallimento ex D.Lgs. 14/2019). 6 Scioglimento della società ►!Decorso del termine (se è a tempo determinato). Cause di sciogli- ►!Conseguimento dell’oggetto sociale o impossibilità sopravvenuta a con- mento (operano seguirlo. di diritto) ►!Volontà unanime dei soci. Cause di sciogli- ►!Mancanza di pluralità dei soci (per più di 6 mesi). mento (operano ►!Altre cause previste dal contratto sociale. di diritto) 7 Liquidazione della società Verificatasi una causa di scioglimento, la società non cessa subito di esistere, ma si apre la fase di liquidazione. La società continua ad esistere al solo fine di convertire il patrimonio sociale in dena- ro, per estinguere i debiti sociali e ripartire fra i soci l’eventuale residuo attivo. ►!Nomina dei liquidatori da parte dei soci o, in caso di disaccordo, da par- te del presidente del Tribunale. ►!Accettazione della nomina e iscrizione nel Registro delle imprese. Procedimento ►!Consegna dei beni sociali e dei documenti da parte degli amministratori di liquidazione e redazione dell’inventario. ►!Compimento, da parte dei liquidatori, di «tutti gli atti necessari alla liqui- dazione» (art. 2278 c.c.): conversione in danaro dei beni, pagamento dei creditori e ripartizione dell’eventuale residuo attivo ai soci. Se il patrimonio sociale è insufficiente a fronteggiare i debiti della società, i liquidato- ri possono costringere i soci che non abbiano del tutto eseguito il conferimento, a ver- sare quanto da essi promesso; qualora, nonostante tale operazione, i beni sociali risul- tino ancora insufficienti, i soci sono obbligati — in proporzione alla parte di ciascuno nelle perdite — a versare ai liquidatori le ulteriori somme che si rendessero necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilità. ! 2!"!La società semplice 59 ►!Divieto di intraprendere nuove operazioni (art. 2279 c.c.). Divieti per i ►!Divieto di ripartire fra i soci, anche parzialmente, i beni sociali, finché tut- liquidatori ti i creditori sociali non siano stati pagati o non siano state accantonate le somme necessarie per pagarli (art. 2280 c.c.). La società semplice costituisce la forma più elementare di società, la cui caratteristica è quella di avere per oggetto un’attività economica lucrativa non commerciale (art. 2249 c.c.). In sintesi La sua autonomia patrimoniale è imperfetta e tale imperfezione determina i seguenti effetti: — i creditori particolari del socio, finchè dura la società, non possono aggredire il pa- trimonio sociale per soddisfarsi (art. 2270 c.c.); — il creditore sociale può far valere i suoi diritti direttamente nei confronti del socio il- limitatamente responsabile; quest’ultimo, per evitare l’escussione del proprio patri- monio, può invocare l’escussione preventiva del patrimonio sociale indicando spe- cificamente i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi (art. 2268 c.c.). La società semplice si costituisce, come tutte le altre società, in virtù della stipulazio- ne del c.d. contratto sociale; a differenza di quanto è stabilito per le altre società, il con- tratto non è soggetto a formalità particolari, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti e salvo le limitazioni probatorie degli artt. 2721 e 2729 c.c. L’art. 2253 c.c. dispone che «il socio è obbligato ad eseguire i conferimenti determina- ti nel contratto sociale». Se, però, tali conferimenti non sono determinati nel contratto sociale, «si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quan- to è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale». Il capitale sociale è costituito dalla somma dei conferimenti e costituisce il fondo sociale. Lo «status» di socio di una società semplice si acquista per il solo fatto di aver concor- so, con la propria volontà, alla costituzione della società. Per effetto di tale «acquisto» il socio diviene titolare di diritti ed obblighi espressamente previsti dalla legge. Se non viene stabilito a chi compete amministrare la società, trova applicazione la di- sposizione di cui all’art. 2257, 1º comma, c.c., secondo cui: «l’amministrazione della so- cietà spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri». In pratica, ciascun socio può effettuare tutte le operazioni che rientrano nell’oggetto sociale, fatta salva la possibi- lità per gli altri soci di opporsi all’operazione (cd. diritto di veto), con conseguente de- cisione finale della maggioranza. Ma i soci possono adottare il regime di amministra- zione congiuntiva. Ai soci compete, oltre al potere di amministrazione, quello di rappresentanza, cioè il potere di vincolare la società verso i terzi, compiendo atti giuridici in suo nome. Il rapporto sociale può sciogliersi con riferimento ad un solo socio o nei confronti di tut- ti i soci. Nella prima ipotesi, per il principio generale valido in materia di contratti plurilaterali, l’uscita di una sola parte dal contratto stesso non determina di regola lo scioglimento della società. L’uscita del singolo socio dalla società può avvenire per morte, recesso volontario, esclu- sione. L’art. 2272 c.c. detta le cause di scioglimento della società semplice. Tali cause opera- no di diritto. Una volta verificatasi una causa di scioglimento, la società non cessa di esistere, ma si apre una fase particolare: la liquidazione. Questa ha lo scopo di convertire in danaro il patrimonio sociale, di procedere, quindi, al pagamento dei debiti sociali ed, infine, di ripartire tra i soci l’eventuale residuo attivo. Parte Seconda!"!Il diritto delle società 60 3 La società in nome collettivo 1 Nozione e caratteri La società in nome collettivo costituisce il modello di organizzazione societaria che si presume normalmente adottato per l’esercizio di un’attività commerciale, salvo che non risulti diversamente. Pertanto, ogni qualvolta sia costituita una società avente un oggetto di natura com- merciale e non risulti instaurato un diverso tipo sociale, essa deve essere qualificata come una s.n.c. ►!Responsabilità solidale e illimitata di tutti i soci verso i terzi per le obbli- gazioni sociali; eventuali patti in senso contrario rilevano esclusivamente Caratteri inter partes, non essendo opponibili ai terzi. ►!Particolare rilevanza del «rapporto fiduciario» intercorrente fra i soci (l’at- tività personale del socio prevale sul capitale da lui conferito). 2 Atto costitutivo ►!Atto pubblico o scrittura privata autenticata. L’eventuale inosservanza Forma comporta l’impossibilità dell’iscrizione nel Registro delle imprese. Contenuto ►!Generalità dei soci. ▻!È il nome delle società, corrispondente alla ditta ►!Ragione sociale degli imprenditori individuali. ►!Nome dei soci amministratori e di coloro che hanno la rappresentanza. ►!Sede. ►!Oggetto sociale. ►!Conferimenti dei soci. ►!Prestazioni che i soci d’opera si sono impegnati ad effettuare. ►!Norme sulla ripartizione degli utili e delle perdite. ►!Durata della società. ►!L’atto costitutivo della società deve essere depositato per l’iscrizione pres- Pubblicazione so l’Ufficio del Registro delle imprese: la mancata iscrizione darà luogo ad una società irregolare (art. 2297 c.c.). ►!Vanno adottate dalla società all’unanimità, se non è convenuto diversa- mente. Modificazioni ►!Devono iscriversi nel Registro delle imprese (finché non sono iscritte non sono opponibili ai terzi). ! 3!"!La società in nome collettivo 61 La società in nome collettivo non registrata è irregolare per tutto il tempo in cui non è iscritta nel registro delle imprese. Osservazioni Le principali conseguenze della mancata registrazione dell’atto costitutivo sono le se- guenti: a) i rapporti tra la società ed i terzi sono regolati dalle norme relative alla società sem- plice. Sono tuttavia contemplate due eccezioni all’applicazione del regime proprio della società semplice: — resta ferma la responsabilità solidale e illimitata dei soci; — il potere di amministrazione ed il coincidente potere di rappresentanza spetta- no, in mancanza di specifica regolamentazione del contratto sociale, disgiunta- mente a tutti i soci; b) il termine di prescrizione dei diritti sociali è di dieci anni (non di cinque come nelle società re- gistrate); c) ciascun socio può provvedere alla regolarizzazione (o iscrizione successiva) o far con- dannare gli amministratori a provvedervi. 3

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