L'imprenditore e i caratteri dell'attività imprenditoriale PDF
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Questo documento tratta del diritto commerciale, dei caratteri dell'attività imprenditoriale e dell'imprenditore. Descrive l'attività economica e l'importanza dell'organizzazione per un'impresa.
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1 L'imprenditore e i caratteri dell'attività imprenditoriale 1 Il diritto commerciale Nell’ambito dei rapporti giuridici patrimoniali vi è una categoria peculiare che si carat- terizza per la specifica e fondamentale funzione economica che realizza. Si t...
1 L'imprenditore e i caratteri dell'attività imprenditoriale 1 Il diritto commerciale Nell’ambito dei rapporti giuridici patrimoniali vi è una categoria peculiare che si carat- terizza per la specifica e fondamentale funzione economica che realizza. Si tratta di rap- porti giuridici che sorgono e si sviluppano nell'ambito del processo di produzione e di scambio di beni e servizi, destinati al mercato generale. Questa categoria di rapporti assume la denominazione di rapporti commerciali e, di conseguenza, viene denominato diritto commerciale il complesso delle norme giuri- diche che li regolano. ►!Costituisce una particolare branca del diritto privato: non è oggetto di autonomia normativa. ►!È oggetto di norme sopranazionali: il nostro Paese, entrando a far Caratteri del parte dell’Unione Europea, si è impegnato ad uniformarsi alle norme diritto commerciale della UE, alcune delle quali (regolamenti) hanno immediata e diretta applicazione nel nostro ordinamento. ►!Conserva, comunque, autonomia scientifica e didattica. 2 Imprenditore Nozione: è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica orga- nizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi (art. 2082 c.c.). ►!Attività economica: per attività si intende una serie di atti finalizzati ad uno scopo. L’attività economica è attività diretta alla creazione di nuove utilità, quindi di nuova ricchezza; essa deve essere lecita, cioè non contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. Dal pun- to di vista strettamente giuridico, il requisito dello scopo di lucro non fa parte degli elementi costitutivi dell’impresa. Per aversi impresa è es- senziale che l’attività produttiva sia condotta con metodo economico, Elementi cioè secondo modalità che consentono quanto meno la copertura dei caratterizzanti costi con i ricavi. ►!Organizzazione: per realizzare le finalità dell’impresa è necessario che vi siano mezzi patrimoniali da impiegare e uomini che lavorino. L’or- ganizzazione ha ad oggetto i fattori della produzione, capitale — pro- prio o altrui — e lavoro. Tale elemento serve ad individuare il confi- ne fra attività produttive che, se «organizzate», assumono il carattere di impresa e attività che, pur essendo dirette alla produzione o allo scambio di beni e servizi, non assumono il carattere di impresa (es.: lavoro autonomo). ! 1!"!L'imprenditore e i caratteri dell'attività imprenditoriale 7 ►!Professionalità: la professionalità implica che l’attività sia abituale, sta- bile, duratura, svolta sistematicamente. Non occorre però che l’attivi- tà sia svolta continuativamente e senza interruzione: possono costitu- ire oggetto di impresa le cd. attività stagionali, in quanto nel ripetersi dell’attività costante ad ogni stagione vi è una stabilità sufficiente a far Elementi acquistare la qualità di imprenditore. È imprenditore anche chi realiz- caratterizzanti za un unico affare, purché esso si concretizzi in un’attività protratta nel tempo che richieda l’impiego di un’adeguata organizzazione di mezzi. ►!Finalizzazione alla produzione di beni o servizi: in tal modo l'attivi- tà d'impresa è destinata al soddisfacimento di generici bisogni della cd. clientela, precisandosi che è produttiva anche l'attività di scambio. 2.1 Acquisto della qualità di imprenditore Condizione necessaria e sufficiente per l’acquisto della qualità di imprenditore è l’eser- cizio effettivo di un’attività imprenditoriale. L’inizio dell’impresa è fatto dipendere dall’esercizio di atti che, per la loro significatività o il loro numero, fanno desumere quale sia il fine dell’esercizio di un’attività imprendito- Osservazioni riale (CAMPOBASSO). In particolare, in presenza di un apparato organizzativo apposita- mente predisposto, anche il compimento di un unico atto di gestione è ritenuto idoneo all’esercizio dell’impresa; in mancanza della predisposizione di un’organizzazione di mez- zi, sarà necessaria la reiterazione degli atti compiuti ovvero la loro sistematicità e il pre- ordinamento all’esercizio di un’impresa. 2.2 Perdita della qualità di imprenditore ►!Non è legata a momenti formali, ma si produce in conseguenza della cessazione di fatto dell’attività d’impresa. ►!La disgregazione del complesso aziendale necessaria per sancire la fine Generalità dell’impresa si ha allorquando l’imprenditore ha esaurito la liquida- zione dell’attivo. ►!La cessazione dell’impresa può avvenire anche per la morte dell’im- prenditore. 3 Capacità all’esercizio dell’impresa È richiesta per l’esercizio dell’impresa la capacità di agire. Il legislatore ha dettato una particolare disciplina volta a regolare la fattispecie di un soggetto totalmente incapace (minore ed interdetto) o parzialmente incapace (eman- cipato e inabilitato) che si trovi titolare di un’impresa commerciale. ►!Può essere autorizzato ad iniziare o continuare un'impresa commer- ciale acquistando in tal modo piena capacità di agire. Minore emancipato ►!È necessario: sentire il curatore; il parere favorevole del giudice tute- lare; l'autorizzazione del tribunale. Parte Prima!"!L'imprenditore e l'impresa 8 ►!Può solo continuare l'esercizio di un'impresa commerciale. ►!È necessario: il parere del giudice tutelare; l'autorizzazione del tribu- Inabilitato nale. ►!L'autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore. Assolutamente ►!Il suo rappresentante legale può solo continuare l'esercizio di un'im- incapace (minore presa commerciale. non emancipato e ►!È necessario: il parere del giudice tutelare; l'autorizzazione del tribu- interdetto) nale. ►!Conserva la capacità di agire per gli atti che non richiedono la rappre- Beneficiario di sentanza esclusiva o l'assistenza dell'amministratore di sostegno. amministrazione di ►!Potrà liberamente iniziare o proseguire un'attività di impresa senza sostegno assistenza, salvo che il Giudice tutelare disponga diversamente nel de- creto di nomina o in un successivo decreto motivato. Nella normativa codicistica sull’attività imprenditoriale manca un’autonoma definizio- ne di impresa, la quale si desume in via derivata dalla definizione di imprenditore con- In sintesi tenuta nell’art. 2082 c.c. L’impresa è, dunque, l’attività economica organizzata ed esercitata professionalmen- te dall’imprenditore al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. L’imprenditore si presenta come colui che utilizza i fattori della produzione organiz- zandoli, a proprio rischio, nel processo produttivo di beni o servizi. Due elementi fon- damentali caratterizzano l’imprenditore: l’iniziativa, cioè il potere di organizzare l’im- presa, di indirizzarne l’attività decidendone la politica economia e di dirigere la produ- zione; il rischio economico, cioè la sopportazione di tutti gli oneri inerenti alla condu- zione dell’impresa. Il compenso per tale rischio costituisce il profitto imprenditoriale ed è rappresentato dal plusvalore fra ricavi e costi di produzione. ! 1!"!L'imprenditore e i caratteri dell'attività imprenditoriale 9 2 Le categorie imprenditoriali 1 !"#$$%&'#(%)*+,-+"".%/01+$# In relazione ►!Impresa commerciale (art. 2195 c.c.). all’attività eserci- ►!Impresa agricola (art. 2135 c.c.). tata In relazione ►!Piccolo imprenditore (art. 2083 c.c.). alle dimensioni ►!Imprenditore medio-grande. In relazione ►!Impresa pubblica. al soggetto eser- ►!Impresa privata. cente In relazione alla veste che l’im- ►!Imprenditore individuale. prenditore assu- me volontaria- ►!Imprenditore collettivo (società). mente all’esterno 2 !"#$$%&'#(%)*+,%*,1+"#(%)*+,#"".#22%3%24,+$+1- citata 2.1 Imprenditore agricolo Nozione: è imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fon- do, alla selvicoltura, all’allevamento di animali e attività connesse (art. 2135 c.c.). L’im- presa agricola può svolgersi anche in forma associata e societaria. ►!Attività agricole principali: sono quelle dirette alla coltivazione del fon- do, alla selvicoltura e all’allevamento di animali. Per coltivazione del fon- do, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase neces- Attività agricole saria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o pos- sono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. ►!Attività agricole per connessione: sono quelle connesse ad un’attività agri- cola principale o da questa dipendenti. ! 2!"!Le categorie imprenditoriali 11 ▻!Che vi sia un’attività umana definibile come atti- ►!Coltivazione del vità di produzione di beni, non essendo sufficien- fondo: è quell’atti- te la mera raccolta dei frutti. vità rivolta allo ▻!Che il fondo assuma un ruolo di fattore produtti- sfruttamento delle vo e non di mero strumento per la conservazione energie naturali delle piante. della terra. È ne- cessario ▻!Sono indifferenti le modalità tecnico-organizzati- ve con le quali il fondo è coltivato. Attività agricole ►!Selvicoltura: è quell’attività rivolta alla produzione del legname. Si richie- principali de una complessa attività di coltivazione e non una attività meramente estrattiva. ►!Allevamento di animali: nell’attuale formulazione della norma, è stato eli- minato il riferimento al «bestiame», abbandonando il principio secondo cui l’allevamento di animali, per essere qualificato come agricolo, non do- veva essere disgiunto dalla terra e dal suo sfruttamento. In tale prospettiva la qualifica di impresa agricola dovrebbe essere riconosciuta a tutti gli alle- vamenti di animali, di qualsiasi tipo e genere (inclusi l’apicoltura, l’avicol- tura, gli allevamenti di animali in batteria, da pelliccia, gli allevamenti di cani e di cavalli etc.). ►!Attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commer- cializzazione e valorizzazione di prodotti prevalentemente ottenuti dalla col- tivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali. Attività agricole ►!Attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione pre- per connessione valente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’at- tività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territo- rio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge (es.: l’agriturismo). ►!Deve iscriversi nel Registro delle imprese, all’interno di una sezione spe- ciale. Tale regime pubblicitario ha effetti dichiarativi. ►!Non è obbligato a tenere le scritture contabili. ►!Non è soggetto alle procedure concorsuali, ma può accedere agli accordi Caratteristiche di ristrutturazione dei debiti (art. 182bis L.F.), al trattamento dei crediti tri- dell’imprenditore butari e contributivi (art. 182ter L.F.), alla procedura di composizione del- agricolo le crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012). Infine, con la riforma introdot- ta dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), a par- tire dal 1° settembre 2021, l’imprenditore agricolo continuerà ad essere escluso dalla liquidazione giudiziale (che sostituirà il fallimento), ma po- trà essere sottoposto alla procedura di composizione della crisi da sovrain- debitamento, in particolare al concordato minore. 2.2 Imprenditore commerciale Nozione: sono imprenditori commerciali coloro che non esercitano attività agricola, ed in particolare gli imprenditori che esercitano le attività indicate nell’art. 2195 c.c. Parte Prima!"!L'imprenditore e l'impresa 12 ►!Attività industriali: sono tutte le attività dirette alla produzione di beni o servizi, ossia quelle che si propongono la creazione di nuovi prodotti attraver- so la trasformazione di materie prime, nonché quelle che con l’organizzazio- ne di capitale e lavoro realizzano la predisposizione di servizi. ►!Attività intermediarie nella circolazione di beni: sono quelle dirette alla distribuzione dei beni sul mercato, ossia di acquisto di beni e, senza alcu- na trasformazione della loro intrinseca natura, di successiva rivendita de- gli stessi. Le attività indicate ►!Attività di trasporto: sono quelle che realizzano il trasferimento di perso- dall’art. 2195 c.c. ne e/o di cose da un luogo all’altro per terra, aria, acqua. ►!Attività bancarie: sono quelle attività, riservate alle banche, che si concre- tano nella «raccolta di risparmio tra il pubblico» e nell’«esercizio del cre- dito». ►!Attività assicurative: sono quelle attività che consistono nell’esercizio del- le assicurazioni private. ►!Attività ausiliarie alle precedenti: sono quelle attività che agevolano l’e- sercizio delle attività specificamente indicate o comunque sono legate a queste da un rapporto di complementarietà. ►!È obbligato a iscriversi nel Registro delle imprese (artt. 2188-2202 c.c. e art. 8, L. 29 dicembre 1993, n. 580). ►!Può servirsi di ausiliari (artt. 2203-2213 c.c.). Statuto dell’im- ►!È obbligato a tenere le scritture contabili (artt. 2214-2220 c.c.). prenditore com- ►!È soggetto al fallimento e alle altre procedure concorsuali (art. 2221 c.c. e merciale R.D. 267/1942). Occorre evidenziare che, dal 1° settembre 2021, data di entrata in vigore di tutte le disposizioni del D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – C.C.I), l’art. 2221 c.c. sarà abrogato ex art. 384 del citato decreto. Nella categoria della impresa civile rientrerebbero quelle non classificabili come agrico- le (art. 2135 c.c.) o commerciali (art. 2195 c.c.) perché la loro attività non implica l’impie- Osservazioni go di materie prime e la loro trasformazione in nuovi beni (es.: estrazione di minerali, agenzie matrimoniali, investigative etc.). Tali imprese non sarebbero sottoposte allo sta- tuto commerciale dell’imprenditore. La loro ammissibilità è fortemente discussa in dot- trina. 3 !"#$$%&'#(%)*+,%*,1+"#(%)*+,#""+,-%/+*$%)*% 3.1 Piccolo imprenditore Nozione: sono piccoli imprenditori il coltivatore diretto del fondo, l’artigiano, i picco- li commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata con lavo- ro prevalentemente proprio e dei componenti della propria famiglia (art. 2083 c.c.). Coltivatore diretto ►!Colui che coltiva il fondo «col lavoro prevalentemente proprio o di per- del fondo sone della sua famiglia» (art. 1647 c.c.). ! 2!"!Le categorie imprenditoriali 13 ►!Colui che direttamente e abitualmente si dedica alla coltivazione dei fon- di ed all’allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la comples- siva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo o per Coltivatore diretto l’allevamento ed il governo del bestiame. del fondo ►!Colui che coltiva il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sem- preché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell’impiego delle macchine agricole. ►!Colui che esercita personalmente, professionalmente ed in qualità di tito- lare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in mi- sura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produtti- vo. Imprenditore ar- ►!Colui che svolge attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di tigiano prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o au- siliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e be- vande. ►!Colui che svolge l’attività precedente anche con la prestazione d’opera di per- sonale dipendente (il cui numero varia fino ad un massimo di 40) diretto per- sonalmente dall’imprenditore artigiano o dai soci. Piccolo commer- ►!Colui che, rispondendo ai caratteri di cui all’art. 2083 c.c., svolge un’atti- ciante vità di intermediazione nella circolazione dei beni. 3.2 Disciplina del piccolo imprenditore ►!Il piccolo imprenditore è iscritto nella sezione speciale del Registro delle im- prese e tale iscrizione ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia. ►!È esonerato dalla tenuta delle scritture contabili. ►!Non può essere sottoposto alla procedura fallimentare né alle altre proce- dure concorsuali, qualora sia in possesso dei requisiti di «non fallibilità» previsti dall’art. 1 L.F. Disciplina ►!È opportuno segnalare che, con l’entrata in vigore (1° settembre 2021) del- la riforma introdotta dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), rimangono sostanzialmente invariati, rispetto a quelli pre- visti dalla legge fallimentare, i criteri dimensionali che non devono esse- re superati (anche solo uno di essi) affinché l’imprenditore possa essere esente dalla liquidazione giudiziale. Inoltre il concordato minore sarà la procedura di sovraindebitamento riservata al professionsta e all’impresa minore, come definita dallo stesso Codice. Parte Prima!"!L'imprenditore e l'impresa 14 4 !"#$$%&'#(%)*+,%*,1+"#(%)*+,#""#,3+$2+,'5+,".%/- prenditore assume all’esterno Impresa ►!È quella esercitata da una persona fisica. individuale ►!È quella esercitata in comune da più soggetti. Impresa collettiva ►!È quella esercitata nell’interesse di più persone. ►!È quella che è nella titolarità di più soggetti. Il concetto di «imprenditore» accolto dal legislatore all’art. 2082 c.c. abbraccia ogni for- ma di «attività produttiva organizzata», quale che sia la natura, la dimensione o lo sco- In sintesi po dell’attività stessa. Proprio in considerazione dell’ampiezza del concetto, nel codi- ce possono identificarsi tre criteri di classificazione dell’imprenditore e della sua atti- vità: — un criterio qualitativo, che si rifà alla più antica classificazione tra le attività impren- ditoriali e cioè quella tra imprenditore agricolo e imprenditore commerciale; — un criterio quantitativo, che ha riguardo alle dimensioni dell’attività imprenditoria- le distinguendo le figure del piccolo imprenditore e grande imprenditore; — un criterio personale, che tiene conto del numero dei soggetti che esercitano e diri- gono l’impresa, distinguendo tra imprenditore individuale (che può, comunque, av- valersi dell’opera di collaboratori) e imprenditore collettivo o società (art. 2247 c.c.). ! 2!"!Le categorie imprenditoriali 15 Registro delle imprese 3 +,$+/0"%&'#(%)*%,0+1,"6+$+1'%(%), -%,#22%3%24,+')*)/%'5+ 1 Generalità Il registro delle imprese è lo strumento di pubblicità legale disposto dall’art. 2188 c.c., attraverso il quale il legislatore ha inteso fornire la possibilità di acquisire informazio- ni sui dati e i fatti salienti delle imprese e quanti vengono in contatto con esse. Tratta- si di un pubblico registro, sottoposto al controllo di un giudice a ciò delegato dal pre- sidente di ciascun Tribunale. 2 Disciplina Il codice civile impone per l’iscrizione nel Registro delle imprese le seguenti formalità: ►!L’obbligo di iscrizione incombe sull’imprenditore commerciale, sulle socie- Soggetti obbligati tà, anche se non hanno ad oggetto un’impresa commerciale, sugli enti pub- all’iscrizione blici aventi come oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale, sui consorzi con attività esterna. ►!Sono soggetti all’iscrizione tutti gli atti e i fatti che concernono i momen- Atti soggetti ti più importanti della vita dell’impresa (dal sorgere, alle modificazioni e all’iscrizione trasformazioni, fino all’estinzione). ►!L’iscrizione avviene su domanda dell’interessato ma, essendo obbligato- Modalità ria, può essere eseguita anche d’ufficio: in ogni caso è subordinata all’ac- dell’iscrizione certamento, da parte dell’ufficio del registro, delle condizioni richieste dal- la legge. Il D.L. 185/2008 (cd. decreto anticrisi), conv. in L. 2/2009, al fine di ridurre i costi ammi- nistrativi sostenuti dalle imprese, ha previsto che le società, al momento dell’iscrizio- ne nel Registro delle imprese, dovranno dotarsi obbligatoriamente di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec), prevedendo, quindi, modalità di comunicazione e consultazione dei dati ad essa relativi in forma elettronica. L’obbligo di depositare presso il Registro delle imprese il proprio indirizzo Pec è stato este- so, a partire dal giugno 2013, anche alle imprese individuali (D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012). ! 3!"!!"#$%&'()*"++")$,-'"%")")%",-+$./01$(2$)-"')+3"%"'/$1$()*$)0&&$4$&5)"/(2(,$/6" 17 3 78&'#'%# ►!Positiva, nel senso che i terzi non possono opporre l’ignoranza dei fatti L’iscrizione ha iscritti, che si presumono ad essi noti. efficacia ►!Negativa, nel senso che i fatti non iscritti non sono, invece, opponibili ai terzi (a meno che non si provi che i terzi stessi ne erano a conoscenza). Una volta avvenuta l’iscrizione, la presunzione di conoscenza è assoluta (iuris et de iure); in caso di mancata iscrizione, invece, vi è solo una presunzione relativa di ignoranza del terzo (è ammessa, cioè, la prova contraria). L’efficacia dell’iscrizione, di regola, è solo dichiarativa, poiché si esaurisce nel campo dell’opponibilità ai terzi degli atti e dei fatti iscritti i quali, appunto, sono opponibili ai Differenze terzi anche nel caso in cui essi diano prova di non conoscenza. In alcuni casi particola- ri, tuttavia, l’efficacia è costitutiva, come per le società di capitalii e le società coopera- tive, che solo con l’iscrizione nel registro acquistano personalità giuridica (art. 2331 c.c.). Per le società semplici, il piccolo imprenditore, l’imprenditore agricolo e l’imprendito- re artigiano l’iscrizione, invece, ha funzione di mera pubblicità-notizia, avente lo scopo di rendere determinati fatti conoscibili ai terzi, senza però che la sua omissione incida sulla loro validità ed opponibilità. 4 Le modalità di funzionamento previste dalle leg- gi speciali ►!Istituzione di quattro sezioni speciali del registro, nelle quali sono iscrit- ti i piccoli imprenditori, gli imprenditori agricoli e le società semplici ed annotate le imprese artigiane. Sono stati così attratti nel registro anche Le novità intro- soggetti per i quali il codice civile non prevede l’obbligo di iscrizione. dotte dall’art. 8 Con il D.P.R. 558/1999 le sezioni speciali sono state accorpate in un’uni- della L. 580/1993 ca sezione. ►!Automazione del registro secondo tecniche informatiche e telematiche, in quanto la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione di esso devono avvenire «secondo tecniche informatiche». ►!Dal 1° aprile 2010 è a pieno regime la comunicazione unica per la nasci- ta e l’avvio di un’impresa, procedura le cui regole tecniche di attuazione sono state definite con D.P.C.M. 6-5-2009. Comunicazione ►!Tale comunicazione, da presentare all’ufficio del Registro delle imprese unica presso le camere di commercio competenti utilizzando la via telematica, vale come assolvimento della maggior parte degli adempimenti ammini- strativi previsti per l’iscrizione al Registro delle imprese e, se sussistono i presupposti di legge, vale anche ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali e per l’ottenimento del codice fiscale e della partita Iva. Parte Prima!"!L'imprenditore e l'impresa 18 ►!Si tratta di una semplificazione affidata, dunque, ad una procedura infor- matica attraverso la quale le imprese possono diventare operative in un giorno e assolvere gli adempimenti dichiarativi verso il Registro delle im- Comunicazione prese, l’Inps, l’Inail e l’Agenzia delle entrate mediante la presentazione di unica un modello informatico unificato. ►!La suddetta comunicazione diventa unico adempimento anche per le mo- difiche e le cessazioni delle imprese. ►!Costituisce uno dei principali adempimenti amministrativi da compiere per iniziare, modificare o cessare un'attività produttiva artiginale, com- Segnalazione merciale o industriale. Essa consiste in una dichiarazione che, utilizzando certificata di l'apposita modulistica compilata in regime di autocertificazione, produce inizio attività effetti immediati. (SCIA) ►!Va presentata esclusivamente con modalità telematica allo Sportello Uni- co per le Attività produttive (SUAP) del Comune del territorio in cui vie- ne svolta l'attività. 5 La nascita e la gestione di imprese innovative: le start-up 5.1 9+*+1#"%24,+,-+&*%(%)*+ Nell’ambito del processo di semplificazione si inserisce il D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, più volte modificato negli anni, con cui il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento un quadro normativo finalizzato alla nascita ed alla crescita di nuove im- prese innovative (cd. start-up innovativa). Il termine «start-up innovativa» si riferisce alla società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. 5.2 Requisiti ►!La società deve essere costituita da non più di 60 mesi. ►!La società deve essere residente in Italia o in uno degli Stati membri dell'U- nione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico eu- ropeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia. ►!Il totale del valore della produzione annua della società, a partire dal secon- Requisiti sostan- do anno, non deve essere superiore a 5 milioni di euro. ziali ►!La società non deve distribuire o aver distribuito utili. ►!La società deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo svi- luppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi inno- vativi ad alto valore tecnologico. ►!La società non deve essere stata costituita da una fusione, scissione socie- taria od a seguito di cessione d’azienda o di ramo d’azienda. ! 3!"!!"#$%&'()*"++")$,-'"%")")%",-+$./01$(2$)-"')+3"%"'/$1$()*$)0&&$4$&5)"/(2(,$/6" 19 ▻!Le spese in ricerca e sviluppo sostenute dalla so- cietà debbono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della pro- duzione. ►!La start-up inno- ▻!Almeno 1/3 della forza lavoro deve essere costitui- vativa deve posse- Requisiti sostan- to da personale in possesso di titolo di dottorato di dere almeno uno ziali ricerca, o che sta svolgendo un dottorato di ricerca dei seguenti ulte- ovvero in possesso di laurea, che abbia svolto un'at- riori requisiti tività certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati da almeno 3 anni. ▻!La società deve essere titolare o depositaria o licen- ziataria di almeno una privativa industriale. Numerose modifiche sono intervenute nel sistema di pubblicità previsto dalla L. 580/1993 e successive modificazioni. In sintesi La principale novità è consistita nell’assorbimento in un’unica sezione speciale delle quattro precedentemente esistenti (per gli imprenditori agricoli, i piccoli imprendito- ri, le società semplici e gli artigiani). È stata inoltre successivamente istituita un’appo- sita sezione speciale relativa alle società tra avvocati, previste dal D.Lgs. 96/2001, con funzione di pubblicità notizia. Le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, che devono essere deposita- te all’ufficio del registro delle imprese dai soggetti obbligati, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dagli iscritti nel REA (repertorio economico amministrativo), devono essere presentate obbligatoriamente attraverso una modulisti- ca elettronica e sottoscritte con firma digitale tramite il sistema di smart-card fornita dagli Uffici del registro delle imprese, presso le rispettive Camere di Commercio. Negli ultimi anni vi è stata una grande produzione legislativa volta a liberalizzare le at- tività economiche e a semplificare gli adempimenti richiesti a chi vuole intraprendere un’attività economica o si trova a gestirla. Nell’ambito di tale processo di semplificazione si inseriscono la segnalazione certifica- ta di inizio attività e le start-up innovative. Parte Prima!"!L'imprenditore e l'impresa 20 4 L'imprenditore e i suoi ausiliari 1 Generalità Nello svolgimento della sua attività, l’imprenditore può avvalersi della collaborazione di altri soggetti, che possono coadiuvarlo dall’esterno ed in maniera autonoma, ovve- ro dall’interno dell’impresa ed in posizione di dipendenza dall’imprenditore. ▻!Institori: sono persone preposte dal titolare all’e- sercizio di un’impresa commerciale o di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa ►!Ausiliari subor- (artt. 2203-2208 c.c.). dinati: legati ▻!Procuratori: sono coloro i quali, in base ad un rap- all’imprenditore porto continuativo, possono compiere per l’im- da un rapporto prenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’im- Ausiliari di lavoro subor- presa, pur non essendovi preposti (art. 2209 c.c.). dell’imprenditore dinato ▻!Commessi: sono coloro che svolgono mansioni esecutive e materiali, sotto le direttive dell'impren- ditore o dell'institore (artt. 2210-2213 c.c.). ►!Ausiliari autonomi: legati all’imprenditore da un rapporto di prestazione d’opera (es.: mandato, commissione, contratto di spedizione, mediazione, contratto di agenzia). 2 Ausiliari subordinati ►!È l’alter ego dell’imprenditore, al quale risponde del suo operato. ►!Risponde dell’osservanza delle disposizioni in materia di iscrizione nel Re- gistro delle imprese e di tenuta dei libri contabili (art. 2205 c.c.). ►!Ha ampi poteri gestionali e rappresentativi inerenti alla sua funzione che non richiedono una procura espressa. ►!Può svolgere, pur in mancanza di un'espressa procura, tutte le attività rien- tranti nel normale esercizio dell’impresa (non può però alienare o ipoteca- Institore re gli immobili del preponente in quanto tali atti importano una trasforma- zione dell’impresa, se non è stato a ciò espressamente autorizzato). ►!Ha la rappresentanza sostanziale dell’imprenditore. ►!Ha la rappresentanza processuale necessaria collegata con i poteri sostan- ziali che per legge o per procura gli sono attribuiti. ►!Ha l’obbligo di dichiarare a terzi che agisce nel nome e per conto del pre- ponente. ! 4!"!L'imprenditore e i suoi ausiliari 21 I poteri dell’institore, così come delineati dalle disposizioni legislative, possono essere ampliati o limitati dall’imprenditore (all’atto della preposizione institoria o successiva- Osservazioni mente) tramite procura con sottoscrizione autenticata del preponente, da depositarsi per l’iscrizione presso il competente ufficio del Registro delle imprese. Secondo il detta- to dell’art. 2206 c.c., in mancanza dell’iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conosce- vano al momento della conclusione dell’affare. ►!È un rappresentante generale dell’imprenditore, incaricato di specifiche mansioni che si possono concretare solo in una serie di atti particolari re- lativi ad un determinato settore dell’impresa (COSTI, CAMPOBASSO). Procuratore ►!Non ha obblighi inerenti alle iscrizioni nel Registro delle imprese. ►!Non ha obblighi di tenuta delle scritture contabili. ►!Non ha la rappresentanza processuale dell’imprenditore. ►!Possono essere preposti alla vendita nei locali dell’impresa (commessi di negozio). ►!Possono essere incaricati della vendita da piazza a piazza (commessi viaggia- tori). ►!Possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie di ope- razioni di cui sono incaricati (art. 2210 c.c.). ►!Non possono esigere il prezzo di merci non consegnate, né concedere di- lazioni o sconti che non siano d’uso (art. 2210 c.c.). ►!Non possono derogare alle condizioni generali di contratto o alle clauso- Commessi le stampate sui moduli dell’impresa senza una speciale autorizzazione scritta (art. 2211 c.c.). ►!Possono ricevere per conto dell’imprenditore le dichiarazioni che riguar- dano l’esecuzione dei contratti ed i reclami inerenti le inadempienze con- trattuali (art. 2212 c.c.). ►!Possono chiedere provvedimenti cautelari nell’interesse dell’imprendito- re (art. 2212 c.c.). ►!Non possono esigere il prezzo delle merci vendute fuori dai locali di ven- dita, né nei locali stessi se alla riscossione è destinata un’apposita cassa (art. 2213 c.c.). L’impresa — in quanto rappresenta un’organizzazione economica — è soprattutto un’or- ganizzazione di lavoro che presuppone nel suo ambito una distribuzione di funzioni e In sintesi competenze regolate da un principio gerarchico. Ciò spiega il dettato dell’art. 2086 c.c.: «l’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui di- pendono gerarchicamente i suoi collaboratori». Tra l’imprenditore e i suoi collaboratori si instaura un rapporto di lavoro subordinato, nell’ambito del quale l’imprenditore assume funzioni di direzione e controllo. Principali figure di ausiliari subordinati sono l’institore, i procuratorii ed i commessi, tut- ti forniti di poteri rappresentativi che non derivano dalla presenza e dalla validità di una procura, ma costituiscono l’effetto naturale di una determinata collocazione nella strut- tura imprenditoriale. Si parla, infatti, in tal caso, di rappresentanza commerciale. Parte Prima!"!L'imprenditore e l'impresa 22 5 L'azienda 1 Nozione L’imprenditore, di regola, esercita l’attività di impresa servendosi di beni materiali quali mac- chinari, locali etc., di prestazioni di servizi ed anche di beni immateriali come brevetti, mar- chi di impresa, concessioni etc. Il legislatore, a tal proposito, definisce l’azienda come il com- plesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2555 c.c.). L’azienda è costituita da elementi tra loro eterogenei cui è conferita, però, unitarietà di indirizzo: è, quindi, la destinazione all’esercizio dell’impresa che accomuna tutti gli ele- Osservazioni menti appartenenti all’azienda; tale destinazione è, allo stesso tempo, condizione suffi- ciente a qualificare un bene come aziendale. Non conta, quindi, che l’imprenditore sia proprietario del bene: ogni bene, pervenuto all’imprenditore a qualsiasi titolo (ad esempio, affitto per i locali, leasing per i macchi- nari), purchè effettivamente destinato all’impresa, diviene aziendale. L’azienda è, quindi, un complesso di beni che si pone in rapporto di strumentalità all’im- presa, concepita, invece, dal diritto come un’attività. 2 Natura giuridica ►!Concezione organica o unitaria: si considera l’azienda come un autono- mo ed unitario oggetto di diritto e la si identifica con figure caratteristi- che del diritto privato (universalità, patrimonio autonomo, bene immate- Natura giuridica riale) (COTTINO, FERRARA). ►!Concezione atomistica: si ritiene che l’azienda sia priva di un’autonoma identità e che oggetto di diritto siano i singoli beni che la costituiscono (AULETTA, CAMPOBASSO, GALGANO). 3 Elementi costitutivi Sono elementi costitutivi dell’azienda i beni la cui esistenza è necessaria e sufficiente perché un'azienda possa praticamente concretizzarsi. Va evidenziato che affinché un bene possa considerarsi aziendale è necessario che sia funzionalmente e stabilmente destinato all'esercizio dell'attività d'impresa, da parte dell'imprenditore senza che ri- levi il regime della titolarità. L'opinione prevalente ritiene che l'azienda ricomprende tutto quanto possa contribu- ire alla funzionalità e all'avviamento, e dunque all'esercizio di una data attività d'im- presa: quindi non solo i beni in senso stretto, ossia le cose materiali, ma anche i servi- zi e i beni immateriali, i rapporti di lavoro con il personale, i crediti verso la clientela e i debiti verso i fornitori. ! 5!"!7301$"2*0 23 ►!Organizzazione: è il nesso di interdipendenza che collega i vari beni che compongono l’azienda, in modo da renderla idoneo strumento per il per- seguimento del fine produttivo. ►!Avviamento: è il plusvalore che acquistano i beni come complesso rispet- Caratteri to al valore che hanno come singole individualità. È quindi la capacità dell’azienda di produrre profitti. ►!Clientela: viene definita dalla dottrina come l’insieme dei destinatari dei beni o servizi prodotti che riesce ad accaparrarsi e a conservare il singolo impren- ditore. È, in pratica, espressione ed indice di misura dell’avviamento. 4 Trasferimento dell’azienda Nozione: si ha trasferimento d’azienda solo allorquando il complesso dei beni trasfe- riti è, di per sé, idoneo ad un esercizio d’impresa; ciò non toglie che l’imprenditore pos- sa cedere i singoli beni di cui si compone l’azienda, ma in tal caso non troverà applica- zione la disciplina di cui agli artt. 2556 e ss. c.c. ▻!Trasferimento della proprietà: vendita (art. 2558 c.c.), donazione, permuta o conferimento in società. Tipi di trasferi- ►!Inter vivos ▻!Costituzione di un diritto reale o personale di go- mento dimento: usufrutto (art. 2561 c.c.) e affitto (art. 2562 c.c.). ►!Mortis causa ►!Per le imprese soggette a registrazione, i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda necessitano del- la forma scritta ad probationem, salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per la particolare natura del contratto o dei singoli beni che com- Forma del trasfe- pongono l’azienda (art. 2556 c.c.). rimento Tali contratti, se redatti con atto pubblico o con scrittura privata autentica- ta, dovranno essere iscritti nel Registro delle imprese. Ciò comporta l’impossibilità di iscrivere quei contratti stipulati con for- me diverse da quelle suindicate e la inopponibilità ai terzi dell’avvenuto trasferimento. ►!Divieto di concorrenza: il trasferimento dell’azienda comporta per l’alie- nante l’obbligo di astenersi dall’iniziare una nuova impresa che possa, per le sue caratteristiche, sviare la clientela dell’azienda ceduta (art. 2557, co. 1, c.c.). Tale obbligo può tuttavia essere escluso o ampliato dalle parti, non oltre però il limite temporale dei 5 anni (art. 2557, co. 2, c.c.). Effetti del trasferi- mento ►!Successione nei contratti: in seguito al trasferimento dell’azienda, e salvo diversa volontà delle parti, l’acquirente subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda, a condizione che non abbiano carattere personale (art. 2558, co. 1, c.c.). Tale automatica successione si verifica indipendentemente dal consenso del contraente ceduto; quest’ultimo potrà, però, recedere dal contratto in presenza di una giusta causa. Parte Prima!"!L'imprenditore e l'impresa 24 Particolare menzione merita la modifica dell’art. 2112 c.c. ad opera del D.Lgs. 18/2001. Il testo riformato prevede per i contratti di lavoro che «in caso di trasferimento dell’azien- Osservazioni da, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano». I contraenti non possono pattuire l’esclusione di tale successione. Da ciò deriva che il trasferimento dell’azienda non produce, di per sé, il licenziamento dei dipendenti, ma resta ferma la facoltà dell’alienante di esercitare il recesso ai sensi della normativa vigente. ►!Crediti relativi all’azienda ceduta: è previsto l’automatico passaggio dei crediti all’acquirente dell’azienda. Alla procedura prevista dal diritto co- mune (art. 1264 c.c.), che dispone l’opponibilità ai terzi (debitori) della cessione del credito dal giorno della notifica al debitore o della sua ac- cettazione, se ne aggiunge una notevolmente più semplice: l’opponibili- tà, infatti (anche in mancanza di notifica o accettazione del debitore) Effetti del trasferi- consegue all’iscrizione del trasferimento aziendale nel registro delle im- mento prese. Tuttavia, il debitore che paghi in buona fede all’alienante è libera- to. ►!Debiti relativi all’azienda ceduta: l’alienante è liberato dai debiti relativi all’azienda ceduta solo se i creditori vi acconsentono. Per le aziende com- merciali, se i debiti risultano dai libri contabili obbligatori, cedente e ces- sionario sono obbligati in solido per il loro pagamento (art. 2560 c.c.). Assolutamente pacifica, sia in dottrina che in giurisprudenza, è l’opinione che possa for- mare oggetto di disposizione anche solo un ramo dell’azienda, che consiste in un setto- Osservazioni re particolare di essa dotato di organicità operativa. È necessario, in tal caso, che l’ogget- to del trasferimento conservi l’unità funzionale propria dell’azienda; in altre parole, che sia di per sè potenzialmente idoneo ad essere utilizzato per l’esercizio di una determina- ta attività d’impresa, anche diversa da quella dell’alienante. 5 :$;81;22),+,#8&22),-.#(%+*-# Particolari norme (artt. 2561 e 2562 c.c.) sono dettate per l’ipotesi dell’usufrutto e dell’affitto dell’azienda, norme che, modificando parzialmente la disciplina generale dei rispettivi istituti (artt. 978 ss. c.c.; artt. 1615 ss. c.c.), attribuiscono all’usufruttua- rio e all’affittuario una serie di poteri-doveri (CAMPOBASSO). ►!Esercitare l’azienda sotto la ditta che la contraddistingue. Obblighi di usu- ►!Gestirla senza modificarne la destinazione. fruttuario ed affit- tuario ►!Ricostituire le normali dotazioni e sostituire gli impianti deteriorati dall’u- so. Il legislatore, quindi, interviene a tutelare l’interesse del trasferente a che sia preserva- ta l’integrità funzionale della sua azienda. Nei confronti del nudo proprietario e del concedente il divieto di concorrenza è limita- to alla durata dell’usufrutto e dell’affitto (art. 2557, co. 4, c.c.). ! 5!"!7301$"2*0 25 6 I segni distintivi dell'imprenditore 1 Generalità Sono segni distintivi dell’impresa quegli elementi che hanno la funzione di identifica- re un determinato imprenditore, un determinato luogo dove si esercita l’impresa, un determinato prodotto e contribuire, quindi, ad orientare le scelte dei consumatori de- terminando la formazione e conservazione della clientela (CAMPOBASSO). I segni di- stintivi fondamentali sono la ditta, l’insegna e il marchio. 2 Ditta Mocci consulting Nozione: è il nome sotto il quale l’imprenditore individuale svolge la sua attività. ►!Principio della verità: la ditta deve contenere almeno il cognome o la si- gla dell’imprenditore medesimo (art. 2563 c.c.). Caratteri ►!Principio della novità: la ditta deve essere in grado di caratterizzare l’im- presa, differenziandola da altre «similari» (art. 2564 c.c.). ►!L’imprenditore può pretendere da chi abbia posteriormente adottato una ditta uguale o simile alla sua, che questi la differenzi, mediante modifi- che o integrazioni, tali da evitare confusione (azione di usurpazione e con- Tutela traffazione). L’imprenditore può pretendere il risarcimento dei danni se da parte dell’altro imprenditore ci sia stato dolo o colpa nell’uso della pro- pria ditta. ►!Deve avvenire coevamente al trasferimento dell’azienda (art. 2565 c.c.). La ditta rimane immodificata, salvo l’uso, diffusosi nella prassi, di stam- Trasferimento pigliare sotto il nome della ditta trasferita anche quello del successivo im- prenditore, in applicazione del principio della verità. 3 Insegna Nozione: è il segno distintivo dei locali nei quali si svolge l’attività dell’imprenditore. ►!La creazione dell'insegna deve rispondere ai criteri di verità, originalità (cioè capacità distintiva) e novità (deve essere, cioè, tale da non ingene- rare confusione, in relazione al luogo e all'oggetto dell'attività, con l'inse- Disciplina gna adottata da altro imprenditore). ►!Solo quando sussistono tali requisiti, sono applicabili le stesse norme pre- viste per la ditta (art. 2568 c.c. che rinvia all'art. 2564 c.c.). ! 6!"!I segni distintivi dell'imprenditore 27 4